Controlli agli impianti di riscaldamento
Cosa fare e a chi rivolgersi in caso di controlli a impianti di riscaldamento
Parliamo qui di tutti gli impianti individuali di riscaldamento comprese le stufe, i caminetti, gli apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, se la somma delle potenze nominali del focolare di tali apparecchi (fissi) - a servizio della singola abitazione - è maggiore o uguale a 5 kW. Questi impianti devono possedere uno specifico libretto, in cui sono riportate le caratteristiche tecniche e le operazioni di prima installazione e di manutenzione. La responsabilità dell’impianto (rispetto orario di servizio e limite di temperatura, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) è di chi occupa l’abitazione ( proprietario o inquilino).
Esistono due tipi di controllo di questi apparecchi, entrambi a carico del responsabile dell’impianto:
Controlli periodici ed eventuali manutenzioni ai fini della sicurezza: tale attività, che fa riferimento alle istruzioni d’uso e manutenzione dell’installatore, deve essere eseguita da manutentori qualificati; la cadenza del controllo è stabilita dall’installatore dell’impianto o, in mancanza, dal fabbricatore dello stesso.
Controlli di efficienza energetica, obbligatori per gli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, commissionati dal responsabile dell’impianto ad un manutentore qualificato che è tenuto a redigere il Rapporto di Efficienza energetica. La norma stabilisce cadenze differenziate per questi controlli.
Sono previsti anche controlli pubblici, di competenza della Regione Toscana, svolti sul territorio dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR), che effettua:


■ accertamenti documentali;
■ ispezioni a campione, senza oneri per gli utenti, sugli impianti per i quali è pervenuto nei termini regolari il Rapporto di Efficienza energetica;
■ ispezioni, con onere a carico dell’utente, su gli impianti per i quali non è stato presentato il Rapporto di Efficienza Energetica nei termini previsti.
Se si lamentano cattivi odori o emissioni anomale provenienti da questa tipologia di impianti, è necessario segnalarlo al Comune per le verifiche tecnico-amministrative circa la conformità delle installazioni ai propri regolamenti comunali. Per gli eventuali aspetti igienico-sanitari, il Comune può interessare l’Azienda Sanitaria Locale.
In caso di “emergenza smog”, i Comuni possono adottare misure urgenti di contrasto relative al riscaldamento nelle abitazioni (es. riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti): le eventuali ordinanze attribuiscono alla Polizia municipale il compito di verificare che quanto disposto sia rispettato.
ARPAT ha competenza al controllo solo se l’impianto ha una potenza termica nominale uguale o superiore a 3MW (impianti termici come ad esempio quelli ospedalieri) ed è quindi soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed alle disposizioni previste dal Dlgs 152/2006 parte V titolo I.
Controlli agli impian� di riscaldamento
Per gli impianti di riscaldamento con potenza maggiore o uguale a 5 kW (es. termosingolo, impianti di riscaldamento condominiale, stufe, caminetti ecc.), sono previsti:
- manutenzione periodica e controlli di efficienza energetica a carico del proprietario o inquilino, comunque sempre effettuatida personale specializzato.
- controlli “pubblici”, di competenza della Regione Toscana, affidati all'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) che effettua ispezioni a campione, accertamenti documentali.

Ente di controllo Regione Toscana
ARPAT ha competenza al controllo solo per impianti di riscaldamento con potenza termica nominale uguale osuperiore a 3 MW (es. impianti ospedalieri).
In caso di cattivi odori o emissioni anomale (es. fumi neri) provenienti da impianti termici va effettuata una segnalazione al Comune che potrà attivare la ASL per le valutazioni igienico-sanitarie.
Vorrei segnalare del fumo nero
grafica ARPAT, 2017
Sezione: www.arpat.toscana.it/chi-fa-cosa-in-toscana
ambientali contattare: urp@arpat.toscana.it
