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Apinforma n. 17 del 30 settembre 2016

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 17 30 settembre 2016

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

AUTOTRASPORTO C/T. CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 2016

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 17 30 settembre 2016

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

SICUREZZA E AMBIENTE

Beni in godimento a soci e familiari

6

I finanziamenti dei soci e dei familiari

9

Trasmissione telematica fatture e corrispettivi

10

Rimborso accise III trimestre 2016

13

Autotrasporto c/t. Contributi per investimenti 2016

14

Inail. Entrata in vigore del Sinp

17

Autorità per l’energia

18

Requisiti e conformità

19

Registro AEE

20

Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

22

SOA: nuova attestazione per la Doxe

23

Nuova norma regionale attività estrattive (4a parte)

25

Nuovo Codice dei Contratti (8a parte)

30

EDILIZIA


ORGANIZZAZIONE

Legislazione alimentare

38

Conversione patenti di guida estere

42

Svizzera: aumento tassa veicoli industriali

44

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana


Beni in godimento a soci e familiari ENTRO FINE MESE L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE PREMESSA L’art. 2 commi da 36-terdecies a 36-duodevicies del decreto legge n. 138/2011, per contrastare le intestazioni fittizie a società o imprese di beni che di fatto vengono utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore, ha introdotto una particolare disposizione antielusiva. Per affinare i controlli utilizzando l’accertamento sintetico, è stato previsto l’obbligo di inviare annualmente all’amministrazione finanziaria una specifica comunicazione nella quale indicare i beni concessi in godimento ai soci o loro familiari. La norma ha inoltre introdotto una presunzione di maturazione, in capo al beneficiario, di un reddito fittizio da assoggettare a tassazione.

LA NATURA DEI BENI Rientrano nella categoria dei beni interessati alla normativa in argomento i beni strumentali, i beni merce e gli immobili patrimonio. Non assume rilevanza il titolo in base al quale il bene fa parte dell’impresa, purché siano considerati tutti i beni posseduti a titolo di proprietà o in base a un diritto reale ovvero detenuti a titolo di locazione, anche finanziaria, noleggio o comodato. Tali beni devono essere concessi gratuitamente o ad un corrispettivo inferiore al valore normale a soci o familiari, in modo che si determini in capo a questi ultimi la maturazione di un reddito diverso. Sono esclusi dalle nuove disposizioni i beni di valore non superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva, diversi dalle unità da diporto, aeromobili ed immobili come ad esempio telefoni cellulari, personal computer o tablet. Rimangono inoltre esclusi dalla comunicazione: - i beni concessi a dipendenti o lavoratori autonomi qualora costituiscano fringe benefit ex artt. 51 e 54 del TUIR;

- i beni concessi in godimento agli amministratori e all’imprenditore individuale; - i beni di società che svolgono attività commerciale concessi in godimento ad enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi per scopi istituzionali e gli alloggi concessi ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; - i veicoli con deducibilità integrale a prescindere dall’utilizzo privato.

BENI CONCESSI A SOCI E FAMILIARI La norma prevede che per le società di qualsiasi tipo e le ditte individuali che concedono beni dell’impresa in godimento a soci o a familiari dell’imprenditore la differenza tra il valore di mercato e l’eventuale corrispettivo pagato per l’utilizzo concorre alla formazione del reddito del socio o del familiare quale reddito diverso. E’ inoltre previsto che i relativi costi non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile dell’impresa. Vedremo più avanti che in realtà quest’ultima limitazione è stata notevolmente attenuata. Rientrano nella normativa in argomento oltre alle ditte individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, le stabili organizzazioni di società non residenti e gli enti di tipo associativo con riferimento ai beni relativi all’attività commerciale. Restano escluse le società semplici e i lavoratori autonomi. Ricordiamo che queste regole non riguardano solo le società di comodo ma tutte le società operative, la norma, infatti, è finalizzata a scoprire occultamenti di beni la cui disponibilità può assumere rilevanza ai fini dell’accertamento sintetico da eseguire nei confronti delle persone fisiche che ne traggono utilità.

I SOGGETTI UTILIZZATORI Con riferimento agli utilizzatori dei beni, la circolare 24 del 15 giugno 2012 ha precisato che sono destinatari della norma i soggetti che beneficiano, nella propria sfera personale, di beni relativi all’impresa quali: - soci, residenti e non, di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale;

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- i familiari, residenti e non, dei soci di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale; - i soggetti, residenti e non, che utilizzano nella propria sfera personale beni della propria impresa commerciale residente; - familiari, residenti e non, dell’imprenditore individuale residente. Sono considerati utilizzatori anche i soci o loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ex art. 2359 del C.C. da o a quella partecipata dai medesimi soci o familiari. In pratica la norma è applicabile anche nell’ipotesi in cui un socio che detiene una partecipazione nella società Alfa controllante di Beta, riceva da quest’ultima beni in godimento. Per familiari si deve intendere il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

IL REDDITO DIVERSO La concessione in godimento dei beni ai soci o ai familiari dei beni dell’impresa senza un corrispettivo o con un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato, determina la tassazione in capo agli stessi della differenza tra il valore di mercato della concessione e il corrispettivo annuo pattuito come reddito diverso ai sensi della lettera h-ter) comma 1 dell’art. 67 del TUIR. Per valore di mercato si deve fare riferimento al prezzo praticato dal fornitore o in mancanza ai tariffari, mercuriali, listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali. E’ possibile che il valore di mercato possa essere desunto da apposita perizia. Il concetto di godimento dei beni assume rilevanza anche nelle ipotesi in cui non sia continuativo, vale a dire quando il bene viene concesso in godimento solo per una parte dell’anno. In questi casi è previsto che il reddito diverso da assoggettare a tassazione sia determinato sulla base del ragguaglio ai giorni di effettivo godimento. Il reddito diverso da imputare al socio o familiare, a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall’articolo 67 del TUIR che rilevano in base al principio di cassa, si considera conseguito alla data di maturazione. Tale reddito con riferimento al periodo d’imposta 2015 andrà indicato nel rigo RL10 di Unico 2016.

INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI Le disposizioni originarie prevedevano l’indeducibilità dei costi afferenti i beni concessi in godimento a soci e familiari. Tale limitazione appariva superflua perché i costi sarebbero stati comunque indeducibili in quanto privi del requisito dell’inerenza.

La norma inoltre presentava profili di doppia tassazione, infatti, oltre all’imposizione in capo all’impresa per l’indeducibilità dei relativi costi, operava la tassazione in capo al familiare o socio del reddito diverso. Profili di doppia imposizione sono presenti anche sul fronte Iva, dove la mancanza di inerenza dei costi rispetto all’attività esercitata determina l’indetraibilità della relativa Iva. La circolare 36 del 24 settembre 2012 è fortunatamente intervenuta correggendo l’irrazionalità della norma, prevedendo che l’indeducibilità dei costi non opera in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali è già prevista una limitazione alla deducibilità. Il documento di prassi ha, infatti, chiarito che il reddito diverso è diminuito della quota dei costi indeducibili attribuita per trasparenza al socio o collaboratore familiare. Più nel dettaglio il reddito diverso è dato dalla differenza tra il valore normale, al netto dell’eventuale corrispettivo pagato e il maggior reddito d’impresa derivante dall’indeducibilità dei costi rapportato alla percentuale di partecipazione alla società. La quota di costo indeducibile deve inoltre tener conto anche della durata del periodo per il quale il bene stesso è concesso in godimento e quindi il reddito diverso e i costi indeducibili dovranno essere ulteriormente rapportati al periodo di godimento. Anche le eventuali plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione a terzi dei beni in oggetto rilevano ai fini fiscali allo stesso modo. Nel caso in cui il bene sia concesso in godimento ai soci o loro familiari di una società di persone o da una SRL trasparente ex art. 116 del TUIR, il maggior reddito della società derivante dall’indeducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori, anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari.

LA COMUNICAZIONE Come ricordato la norma ha previsto un nuovo adempimento dichiarativo a carico delle imprese concedenti, per i beni in godimenti ai soci o ai familiari dell’imprenditore. In pratica nei casi in cui i beni aziendali siano concessi in godimento a familiari o soci, si deve comunicare i relativi dati all’Agenzia delle entrate, la quale controllerà sistematicamente le posizioni delle persone fisiche che li hanno utilizzati. Abbiamo già ricordato che la nuova disciplina non trova applicazione nel caso in cui l’utilizzatore sia anche dipendente della società. In questi casi, infatti, opera la tassazione del fringe benefit, ex art. 51 del TUIR. L’esclusione opera anche nei confronti dei soci

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amministratori delle società, considerato che la concessione in uso a tale soggetto di un bene configura comunque un benefit da assoggettare a tassazione.

TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione deve essere trasmessa entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conseguentemente per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, con riferimento al 2015, il termine di trasmissione è fissato al 30 ottobre 2016, termine però che essendo quest’anno festivo slitta al 31 ottobre 2016. Per l’omessa comunicazione ovvero per la tra-

smissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido tra le parti, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo dei beni concessi in godimento nell’ipotesi in cui la società o la ditta abbiano dedotto i costi e gli utilizzatori non abbiano tassato la differenza tra valore normale e corrispettivo. Nell’ipotesi invece in cui l’omissione o l’incompletezza dei dati sia stata accompagnata dalla tassazione del reddito diverso in capo ai soci o ai familiari e dalla indeducibilità dei relativi costi, la sanzione andrà da 250 a 2000 euro. Ricordiamo che si rende in ogni caso applicabile il ravvedimento operoso.

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I finanziamenti dei soci e dei familiari LA COMUNICAZIONE ASSUME UN RUOLO FONDAMENTALE PER IL REDDITOMETRO I FINANZIAMENTI DEI SOCI Similmente a quanto visto per i beni aziendali concessi a soci e familiari, il D.L. 138/2011 ha previsto un analogo obbligo di comunicazione con riferimento ai finanziamenti e agli apporti di capitale effettuati dai soci a favore di società o ditte individuali. La finalità della norma è sempre la stessa, fornire strumenti all’amministrazione per l’applicazione dell’accertamento sintetico. L’obiettivo in questo caso è quello di rivelare capacità contributive occultate da parte di soci o familiari che finanziano l’impresa. L’obbligo di comunicazione interessa i finanziamenti erogati dalle persone fisiche alla società partecipata, indipendentemente dal momento in cui è avvenuta l’erogazione. Non rientrano nell’obbligo di comunicazione i finanziamenti e gli apporti per i quali l’amministrazione finanziaria è già in possesso dei relativi dati. Si pensi ad esempio ai casi di finanziamenti eseguiti tramite notaio e quindi con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata. Segnaliamo che il modello di comunicazione e le relative istruzioni sono analoghi a quelli previsti per i beni concessi in godimento a soci e familiari ma sono due obblighi distinti. Alla presenza di entrambi le situazioni, utilizzo di beni aziendali e finanziamento soci, si renderà necessario trasmettere due distinti modelli.

SOGGETTI INTERESSATI Interessati all’adempimento sono esclusivamente la società o l’impresa che ha ricevuto il finanziamento. Riguarda sia i soggetti in contabilità semplificata che quelli in ordinaria. Sono invece esclusi i soggetti che adottano il regime dei minimi (a

esaurimento), il nuovo regime forfettario nonché le associazioni senza fine di lucro. Son altresì esclusi i soci che assumono la veste di persone giuridiche, i familiari dei soci e i titolari dell’impresa individuale. Diversamente da quanto previsto per i beni concessi in godimento ai soci e familiari, la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente dalla società o impresa restando precluso l’inoltro da parte del socio o familiare.

LA COMUNICAZIONE Oggetto della comunicazione sono i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che finanziano l’impresa o provvedono al versamento di capitali a titolo di apporto per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di finanziamento, pari o superiore a 3.600 euro. Alla presenza sia di finanziamenti che di capitalizzazioni si dovrà procedere utilizzando due distinti moduli nei quali andranno compilati rispettivamente i campi “Ammontare dei finanziamenti” e “Valore delle capitalizzazioni”. Ai fini della predisposizione della comunicazione si deve fare riferimento alla data dell’effettivo versamento del capitale e non a quella della sottoscrizione o dell’assunzione dell’impegno. Anche con riferimento al limite dei 3.600 euro questo deve essere considerato distintamente per i finanziamenti e per le capitalizzazioni, considerando l’ammontare complessivo in corso d’anno per ogni singolo socio o familiare.

TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE Anche in questo caso la comunicazione deve essere trasmessa entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conseguentemente per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, con riferimento al 2015, il termine di trasmissione è il 30 ottobre 2016, termine però che essendo quest’anno festivo slitta al 31 ottobre 2016.

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Trasmissione telematica fatture e corrispettivi PREVISTE SEMPLIFICAZIONI BUROCRATICHE, MA VANNO SUPERATE ALCUNE DIFFICOLTÀ Con la pubblicazione del decreto 4 agosto 2016 si avvicina il traguardo previsto dal D.Lgs. 127/2015 in tema di fisco digitale. Si tratta di una possibilità offerta agli operatori economici di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relati alle fatture di vendita, ai corrispettivi e alle fatture di acquisto con i privati. L’adesione al particolare regime vincola l’azienda per cinque anni. L’adesione riconosce agli operatori una serie di semplificazioni e vantaggi ma presenta anche alcune criticità. Il nuovo regime come dicevamo riconosce ai soggetti passivi Iva la possibilità di trasmettere telematicamente i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nonché delle relative note di debito o credito. La procedura ricalca quella già in essere per le fatture elettroniche emesse nei confronti della pubblica amministrazione e con ogni probabilità opererà attraverso il Sistema di Interscambio (SI). L’attivazione della procedura è prevista dal 1° gennaio 2017, conseguentemente chi vorrà aderire dovrà esercitare l’opzione entro la fine dell’anno in corso, poiché la stessa deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si vuole procedere all’adozione del regime telematico. A tal fine l’Agenzia delle entrate ha già messo a disposizione, sul proprio sito internet, un servizio che consente la trasmissione telematica delle fatture e la loro conservazione digitale. Tale servizio al momento non include le fatture passive e i corrispettivi per i quali dovranno essere adottati specifici provvedimenti tecnici. Nelle intenzioni dell’amministrazione finanziaria lo strumento dovrebbe favorire la “tax compliance” al fine di favorire il recupero di evasione fiscale. Gli aspetti operativi relativi alla trasmissione saranno, come accennato, chiariti da appositi provvedimenti dell’Agenzia delle entrate, la quale utilizzerà i dati raccolti per effettuare controlli a distanza attraver-

so l’incrocio con le proprie banche dati nonché con quelle di altre amministrazioni. I risultati delle verifiche saranno comunicati direttamente ai contribuenti per un adeguamento spontaneo, senza che ciò pregiudichi gli ordinari poteri di indagine e di accertamento. Le informazioni raccolte saranno messe a disposizione anche della Guardia di Finanza in modo da evitare duplicazione di controlli. E’ evidente che in caso di segnalazione di anomalie riscontrate nei confronti di un contribuente attraverso l’incrocio dei dati, qualora questo non si attivi per rimuoverle, sarà sicuramento oggetto di verifica. Anche per i contribuenti non obbligati all’emissione della fattura è prevista la possibilità di trasmettere i dati relativi all’incasso dei corrispettivi giornalieri in forma telematica. Per questi contribuenti viene riconosciuto l’esonero dall’annotazione giornaliera e dall’obbligo di rilascio di scontrini o ricevute fiscali; fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Sostanzialmente per tutti i contribuenti non tenuti all’emissione delle fatture viene esteso lo stesso regime di trasmissione telematica dei corrispettivi oggi riservato alla grande distribuzione. Anche in questo caso gli aspetti tecnici legati alle modalità di trasmissione saranno definiti da apposito provvedimento dell’amministrazione finanziaria. Dalle bozze dei provvedimenti si intuisce che è prevista l’adozione di registratori telematici capaci di registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali all’amministrazione. Questi registratori, di nuova generazione, comunicheranno all’Agenzia tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifiche periodiche e dismissioni. Informazioni che saranno messe a disposizione del contribuente in formato elettronico e che costituiranno il libretto di dotazione dell’apparecchio. Sarà rilasciato un QRCODE da applicare sul registratore in modo visibile per i clienti per consentire a questi ultimi di verificare, sul sito dell’Agenzia, la regolarità dell’apparecchio. La normativa citata riconosce agli operatori che aderiscono al regime in argomento alcuni vantaggi quali:

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Villa “A” in costruzione presso Borgo Cjastelut

BORGO CJASTELUT. SOGNO CONDIVISO. Progettato nei minimi dettagli per garantire un “considerevole”

salire sui treni della linea Udine-Pordenone-Venezia...resto del

numero di benefit, stilistici, ambientali, energetici, di sicurezza e

mondo...che transitano nella vicina stazione di Basiliano.

riservatezza. E' il parco da abitare “Borgo Cjastelut”, sognato, ideato e voluto da Nelo Cattarossi, indomabile imprenditore friulano doc

All'interno dell'area tutto è pensato per l'armonia e per la riduzione

classe... progettato e realizzato in un anno e mezzo da un valente pool

degli impatti visivi delle costruzioni abitative. Non esistono angoli

di architetti urbanisti.

retti, i due viali principali sono realizzati leggermente al di sotto del piano di campagna per limitarne la vista e seguono le nervature di

Sarebbe estremamente riduttivo parlare di 40 lotti pronti da scegliere

una foglia e così anche i perimetri che delimitano i vari lotti e sui quali

per costruirsi una casa a propria misura. Il parco rompe con gli

corrono

schemi della canonica lottizzazione e si fa abitare nell'esaltazione

interrompono la continuità tra verde privato e verde collettivo.

particolari

recinzioni a basso impatto, che non

degli spazi verdi, che sono l'85% rispetto al 6% massimo di superfice edificabile. Il restante 9% è composto da strade, pista ciclo-pedonale

Gli stessi edifici sorgeranno sfalsati sia per ragioni eliotermiche che

e parcheggi.

per garantire esclusività del verde per ciascuno abitante. In tutto questo fluire di collegamenti tra aree collettive e private, di curve e

Ci troviamo immersi in 50 mila metri quadri di parco naturale con vista

scorci sinuosi, di panorami, potrebbe farne le spese la percezione di

mozzafiato sulle montagne e pianura friulane, tra spianate campestri

sicurezza come anche i sistemi che la garantiscono...non è così. Anche

coltivate e piccoli declivi e con il cameo di una piccola morena

se siamo molto distanti dal concetto Fort Knox o carcere di massima

boschiva. Presentato sembra collocato chissà dove ma questo parco,

sicurezza, totalmente

nella realtà, è tuttaltro che isolato. Bellezza non significa

sicurezza sono garantiti dalla tecnologia (telecamere e filtri nel

necessariamete lontananza.

recapito postale), e dalle fisicità delle delimitazioni che circondano

ripudiato dal Parco Cjastelut,

i livelli di

l'area residenzale, discrete sì ,ma segnali inequivocabili di un luogo Il parco è adiacente l'abitato di Orgnano e ad esso si collega, anche

soggetto a diversi livelli di protezione della vita privata dei suoi

attraverso una ciclabile che lo cinge, immediatamente al di là di una

abitanti. Per il resto ...visitare per credere… possibilmente stringendo,

recinzione protettiva che, per come è studiata, non è una barriera per

senza impegno, anche la mano a Cattarossi. Noi siamo davvero

gli occhi. Se poi ragioniamo sulle altre vicinanze, ci vogliono appena

contenti di averlo conosciuto...

9 minuti per raggiungere Udine, 8 per il casello autostradale e 5 per

Cell. +39 335 5375959 info@borgocjastelut.it www.borgocjastelut.it


- l’esonero dallo spesometro, dalla comunicazione dei contratti di leasing, comunicazione black list, modello Intrastat e comunicazione acquisti da San Marino: - il riconoscimento al diritto al rimborso dell’Iva annuale entro tre mesi dalla trasmissione della dichiarazione annuale; - la riduzione di un anno dei termini prescrizionali per l’accertamento, a condizione che incassi e pagamenti superiori a 30 euro siano effettuati con strumenti di pagamento tracciabili; - l’esonero dall’obbligo di emissione di scontrini, ricevute e fatture. La norma prevede inoltre un ulteriore vantaggio,

vale a dire la possibilità di aderire al programma di assistenza che dovrà essere attivato dall’amministrazione finanziaria. Per i soggetti di minori dimensioni questo programma consentirà l’eliminazione degli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute, l’esonero dall’obbligo di garanzia o di apposizione del “visto” per i rimborsi. L’accesso a questo programma dovrebbe essere riservato agli esercenti arti e professioni, alle imprese in contabilità semplificata nonché a tutte le altre imprese limitatamente però al primo anno di attività.

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Rimborso accise III trimestre 2016 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 31 OTTOBRE

Con nota prot. 106437/RU del 23 settembre 2016, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel III trimestre 2016 (1° luglio/30 settembre 2016), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise va presentata dal 1° ottobre ed entro il 31 ottobre 2016. L’importo rimborsabile è pari a € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro). Per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 2 o inferiore (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 Legge 208/2015, art. 1, comma 645), la circolare precisa che: - il soggetto che presenta la dichiarazione attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva dal D.P.R. 445/2000) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli euro 2 o inferiore; - fanno parte della categoria euro 0 o inferiore i veicoli con carta di circolazione priva di riferimenti alla normativa dell’Unione Europea; - a titolo esemplificativo, sono invece classificabili nella categoria euro 2 o inferiore i veicoli le cui carte di circolazione richiamino la direttiva 91/542/CEE del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del 22 gennaio 1996 nonché la predetta direttiva 91/542, per i valori limiti di emissione fissati nella riga B (euro 2). L’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul

proprio sito internet www.agenziadogane.gov.it (Dogane - in un click - accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2016”), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo che gli utenti interessati possono trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; in alternativa, al competente Ufficio delle Dogane potrà essere consegnata la dichiarazione in formato cartaceo, unitamente al supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB) che ne riproduce il contenuto. Il codice tributo da riportare nel mod. F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è sempre il “6740”. Peraltro, i crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. La nota evidenzia che per quanto concerne i crediti sorti in relazione ai consumi di gasolio del II trimestre di quest’anno (1° aprile - 30 giugno u.s.), la scadenza ultima per l’utilizzo in compensazione è quella del 31 dicembre 2017, mentre il rimborso in denaro delle eccedenze non compensate del medesimo credito dovrà essere chiesto entro il 30 giugno 2018. Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art. 75 D.P.R. 445/2000).

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(C)


Autotrasporto c/t. Contributi per investimenti 2016 PRIME ISTRUZIONI MINISTERIALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN VIA TELEMATICA Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 241/AdT del 20 settembre 2016 e a quanto pubblicato su Apinforma n. 16/2016, pp. 25-31 per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero), in data 11 ottobre 2016, ha reso disponibili sul proprio sito web, all’indirizzo http://www.mit.gov.it/mit/ site.php?p=cm&o=vd&id=4360), le prime istruzioni per la presentazione della domanda in forma telematica per i contributi agli investimenti - anno 2016. Per i contenuti della misura agevolativa si rinvia ai citati testi. Qui si ricorda solo che: - le domande di contributo complete di allegati potranno essere inoltrate a partire dal 20 ottobre 2016 e fino al 15 aprile 2017; - diversamente dagli anni passati l’invio si effettua soltanto in modalità telematica tramite il sito web del Portale dell’automobilista (www. ilportaledellautomobilista.it); - ad oggi il Ministero non ha diffuso circolari esplicative dei provvedimenti ministeriali alla base della misura (d.m. 19 luglio 2016 e d.d. 7 settembre 2016, commentati nelle citate note associative), ma prevedibilmente lo farà in tempo utile per l’inizio della presentazione delle istanze; - come per i contributi 2015, l’accesso ai benefici non è legato all’ordine cronologico di invio delle domande, con la conseguenza che tutti gli aventi diritto all’agevolazione riceveranno i contributi richiesti e che, in caso di insufficienza dei fondi, l’entità del beneficio verrà ridotta in misura proporzionale. Ciò premesso, il Ministero ha diffuso le prime istruzioni per la registrazione al portale e per la compilazione della domanda, rinviando per gli approfondimenti ad una “Guida al servizio” che,

a breve, sarà disponibile sempre sul sito Portale dell’automobilista, Sezione imprese. Per il momento, in considerazione della sua brevità, si riporta di seguito il testo integrale delle istruzioni ministeriali in oggetto.

“PRESENTAZIONE DOMANDE PER GLI INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO” “La presentazione delle domande e la relativa rendicontazione per accedere agli incentivi agli investimenti nel settore dell’autotrasporto – anno 2016 – potranno essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2017, collegandosi al sito www.ilportaledellautomobilista.it, secondo le modalità di seguito descritte. Possono presentare domanda le Imprese/Consorzi/Cooperative come definite nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 luglio 2016 n. 243.” “Il richiedente, per poter presentare la domanda deve essere preventivamente registrato sul Portale dell’Automobilista come categoria di utenza “Impresa” ed essere conseguentemente in possesso delle relative credenziali di accesso (user ID e password).” “Le modalità di registrazione sul Portale dell’Automobilista sono consultabili al seguente link: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/ portale-automobilista/guida-alla-registrazione (Guida alla registrazione dell’Impresa).” “Una volta effettuato l’accesso al Portale dell’Automobilista utilizzando le proprie credenziali (user ID e password), l’Impresa/Consorzio/Cooperativa potrà accedere al servizio online di presentazione delle domande tramite l’apposito link: “Incentivi Investimenti Autotrasporto.” “Al momento dell’accesso al servizio online di presentazione istanze, l’Impresa/Consorzio/ Cooperativa richiedente dovrà preliminarmente compilare la sezione - 1 “Dati del richiedente” suddivisa in “Dati impresa”, “Dati del rappresentante legale” e “Dati coordinate bancarie” ai fini della verifica dei requisiti necessari per l’identificazione univoca del richiedente e per la presentazione dell’istanza.”

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non serve andare così in alto per guardare lontano

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“Al termine della compilazione della sezione 1 il sistema genererà un file in formato “pdf” che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dichiarante, secondo le modalità riportate nel dettaglio nella Guida al servizio.” “Il sistema effettuerà controlli di coerenza tra i dati inseriti dall’utente e i dati presenti sui Sistemi Informativi dell’Amministrazione, relativamente: a Partita IVA/Codice Fiscale, Codice Iscrizione all’Albo Autotrasporto, Codice di iscrizione al REN; in caso di mancata corrispondenza/coerenza, il sistema restituirà un messaggio di errore. Per poter proseguire nelle fasi successive di sottomissione della domanda online, eventuali anomalie nei dati succitati dovranno essere sanate dall’utente, secondo le procedure amministrative in essere, in quanto il controllo su tali dati sarà bloccante ai fini della presentazione dell’istanza.” “Per quanto riguarda in particolare il controllo sul codice di iscrizione al REN, i richiedenti che hanno iniziato presso gli UMC, l’iter amministrativo previsto per l’iscrizione a tale registro nazionale ma che ancora non risultano iscritti, dovranno inserire il codice provvisorio (cd “meccanografico”) rilasciato dagli UMC. A fronte di tale inserimento l’istanza sarà acquisita “con riserva” e dovrà essere perfezionata al momento della istruttoria dell’istanza e comunque non oltre la fase di determinazione del contributo effettivo. Terminata la fase preliminare di accesso/ accreditamento tramite la sezione 1, sarà generato un “Codice Impresa” che sarà inviato all’indirizzo email PEC indicato dal richiedente.”

“Il richiedente avrà la possibilità di salvare l’inserimento parziale dei dati richiesti e potrà richiamare l’istanza parzialmente inserita tramite il Codice Impresa generato dal sistema. Ai fini della sottomissione dell’istanza online l’utente dovrà inserire tutte le informazioni costituenti la domanda e la rendicontazione e confermare mediante segno di spunta tutte le dichiarazioni/impegni richiesti.” “Al termine dell’inserimento sarà prodotta in formato “pdf” l’istanza compilata, comprensiva delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e degli impegni previsti. Il pdf prodotto dal sistema dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa/Consorzio/Cooperativa richiedente.” “La richiesta potrà essere inoltrata solo quando tutte le informazioni saranno inserite correttamente ed i controlli formali avranno avuto esito positivo. In particolare, le firme digitali devono corrispondere ad uno dei Legali Rappresentanti dell’Impresa/Consorzio/Cooperativa.” “Le modalità di dettaglio relative al funzionamento del servizio online di presentazione istanze per gli incentivi alla formazione, sono riportate nella Guida al servizio che sarà resa disponibile sul Portale dell’Automobilista nella sezione Imprese.” Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena saranno intervenute novità. Frattanto, per altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Inail. Entrata in vigore del Sinp RIFLESSI SULLA COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre, S.O. n. 42, è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro del 25 maggio 2016, n. 183, che detta le regole sul funzionamento del Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro). Quest’organismo, che è operativo dal 12 ottobre 2016, è stato previsto dal T.U. sicurezza sul lavoro (in particolare dall’art. 8 del D.lgs. 81/2008), con un duplice obiettivo: - fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici; - indirizzare le attività di vigilanza, attraverso

l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. L’avvio del Sinp comporta importanti riflessi per i datori di lavoro, in particolare in relazione all’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail (che, a sua volta, trasmetterà l’informazione ricevuta al Sinp) gli infortuni sul lavoro che diano luogo ad assenze di almeno un giorno, oltre a quello dell’infortunio. Infatti, tale obbligo è stato introdotto per finalità statistiche dall’art. 18, comma 1, lett. r del sopra citato T.U., ma la sua applicazione era stata sospesa proprio in attesa dell’operatività del Sinp. Pertanto, a partire dal 12 ottobre 2016, i datori di lavoro devono comunicare all’Inail anche gli infortuni del lavoratore che comportino l’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; l’obbligo andrà assolto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e, in caso di inadempimento, il datore è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 55, comma 5, lett. h del T.U. (pagamento di una somma da 548 € a 1.972,80 €).

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(C)


Autorità per l’energia

NOTIZIE IN BREVE

ELETTRICITÀ: NON PIÙ SOSPESA LA DELIBERA DI AGGIORNAMENTO BOLLETTE LUGLIO-SETTEMBRE Il TAR Lombardia con l’ordinanza n. 1185, pubblicata oggi, si è pronunciato sulla questione della conferma della sospensione cautelare della deliberazione dell’Autorità 354/2016/R/eel - Aggiornamento, per il trimestre 1° luglio - 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela (provvisoriamente sospesa con decreto cautelare monocratico n. 911 del Tar Lombardia del 19 luglio 2016, confermato con successivo decreto monocratico n. 982 del 28 luglio 2016 a seguito dell’istanza di revoca presentata dall’Autorità). Nell’ordinanza i giudici della Sezione Seconda, in seduta collegiale, hanno considerato come il ricorso presenti profili di particolare ed elevata complessità, che ne rendono comunque incerto l’esito, ritenendo pertanto, di “dover soddisfare le esigenze cautelari rappresentate dai ricorrenti mediante la sollecita definizione nel merito della controversia, assicurando altresì adeguata tutela all’interesse collettivo dei clienti finali alla certezza degli eventuali rimborsi spettanti in caso di

accoglimento del ricorso (nel merito)”. Allo stesso tempo hanno “ritenuto che quest’ultima finalità debba essere conseguita contemperando equamente l’interesse dei clienti finali con quello, ad esso contrapposto, all’integrale copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica”, precisando inoltre che, in linea di principio, il prezzo di riferimento per il mercato tutelato debba coprire i costi effettivi del servizio, tra cui i costi connessi al servizio pubblico di dispacciamento. Hanno pertanto ritenuto necessario “disporre una misura cautelare atipica, idonea a soddisfare nella sostanza quanto richiesto in via subordinata dai ricorrenti, ordinando all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico - impregiudicata l’efficacia dei provvedimenti impugnati - di adottare, entro quaranta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, un apposito provvedimento, ad efficacia subordinata all’accoglimento del ricorso (nel merito), con il quale siano predeterminate sin d’ora le modalità per la liquidazione e corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte dei clienti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia”, ritenendo di dover fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 16 febbraio 2017. Il TAR Lombardia (Sezione Seconda) quindi accoglie l’istanza cautelare ma nei limiti e secondo le modalità motivate nell’ordinanza. Risulta quindi non più sospesa la deliberazione 354/2016/R/eel, pur in attesa della prevista trattazione di merito.

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(C)


Requisiti e conformità

DISPOSIZIONI RELATIVE A VARI PRODOTTI

Il Ministero dello Sviluppo Economico con propria circolare prot. n. 282923 del 7 settembre 2016 for-

nisce chiarimenti sull’applicazione e armonizzazione delle disposizioni relative ai requisiti di conformità di: recipienti a pressione, prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, strumenti di misura, ascensori e loro componenti di sicurezza, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (AB)

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Registro AEE

QUOTE E TARIFFE: PAGAMENTI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2016

Il Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, all’articolo 35 del D. Lgs n. 49 del 14 marzo 2014 prevede che il Comitato di vigilanza sia deputato a raccogliere esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare a tale Registro. Le imprese possono consultare la propria quota di mercato dall’area riservata accessibile dal sito www.registroaee.it con la firma digitale del legale rappresentante o di un soggetto precedentemente

delegato, dalla funzione “Quote e tariffe”. Le tariffe dovute per le richiamate attività si articolano in una quota fissa ed una quota variabile determinata in base alle quote di mercato. Il Comitato di vigilanza ha stabilito che i pagamenti vanno effettuati entro il 31 ottobre 2016: - dal Produttore iscritto al registro AEE; - dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE, cumulativamente, per conto di tutti o parte dei produttori associati che hanno delegato loro tali compito. I pagamenti vanno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario intestato alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, con l’IBAN riportato sul documento contenente le tariffe da versare. La tesoreria competente è quella della provincia nella quale l’impresa ha la sua sede legale.

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(AB)


Messaggio Redazionale

LA SCATOLA ROSSA MOLTIPLIKA MADE IN FRIULI

Moltibox

Che ci fa una scatola di color rosso fiammeggiante nel grigio armadione costellato da led intermittenti, cuore informatico della nostra azienda? Quella scatola rossa si chiama MOLTIBOX. Ce ne parlano tre intraprendenti ed interconnessi professionisti (Federico Giacomuzzi, Gabriele Piani e Marco Grandinetti, rispettivamente titolare, direttore commerciale e direttore generale) di Moltiplika, una Tech Agency specializzata nella “caccia” alle criticità informatiche delle aziende. CHE COSA E’ IL MOLTIBOX? Si tratta più di un concept che un insieme di circuiti, ci spiega Marco Grandinetti, che ha concepito personalmente questa scatola sviluppata poi in Moltiplika. Aggiunge: tutto

questo porta ad un termine ben preciso: innovazione. L’innovazione, intuita da Moltiplika, sta nello standardizzare, sintetizzare ed ampliare servizi informatici che regolano la vita di un’azienda, portandola a crescere e a diminuire i costi più velocemente”. “La modularità di MOLTIBOX dipende da quello che il cliente ci racconta e vuole e dal progetto su misura che noi imbastiamo - sottolinea Gabriele Piani- una modularità che nella scatola rossa si concretizza in più schede ma che può anche migrare nei sistemi già esistenti nell’azienda. UNA SCATOLA MAGICA? Più che di scatola magica - rispondono Grandinetti e Giacomuzzi- stiamo parlando di funzioni e di servizi, che noi facciamo dialogare costantemente . Un sistema, quindi, che supera la realtà di più macchine diverse, che oltre a non parlarsi richiedono di essere aggiornate separatamente. IN CHE AMBITI INTERVENITE? “Praticamente non ci sono limiti (centralini telefonici, sistemi di sicurezza, gestione ed archiviazione dati, contabilità, posta elettronica, internet ecc. ). Ogni sensore, presente o installabile in azienda - precisa Grandinetti - può essere collegato e messo in relazione con il sistema. Il principio è quello di far convergere e dialogare le informazioni in un unico box, sicuro, modificabile, ed ampliabile all’infinito, proprio perchè costruito in casa.

E SE SI ROMPE? “Questa è la perplessità che ci viene sottoposta da imprese che non amano la centralizzazione dei servizi – sottolinea Gabriele Piani – noi garantiamo intervento e ripristino entro quattro ore dal guasto, ma non è questo il punto. Ci sono molte aziende informatiche che dell’assistenza frequente fanno una voce importante di business. Per noi non è così. Tutelare il cliente ma anche noi stessi significa contare sul numero di soluzioni offerte. Devono sempre esserci più vie d’uscita per poter ridurre il fermo macchina. Avere, ad esempio una sola linea adsl piuttosto che una linea telefonica è un collo di bottiglia che produce incidenti non sempre rimediabili in tempi brevi: ecco perchè più soluzioni che non sono necessariamente quelle dell’ “ambulanza”. A CHI VI RIVOLGETE? “Essenzialmente alle piccole e medie imprese che si trovano in mezzo al tunnel dell’assistenza informatica”, risponde Giacomuzzi. TUNNEL? Sì, rincara Piani...ad una imboccatura stanno le aziende di assistenza informatica troppo grandi per essere competitive sia come prodotto che come servizio, all’altra ci sono le aziende che ti vendono il computerino. In mezzo al tunnel ci stanno le piccole- medie aziende ma lì ci troviamo anche noi, vicini ed accessibili come azienda mentre come originalità di prodotto e servizio possiamo già ambire eventualmente a collaborare con le major. MOLTIPLIKA E’ UN NOME DI FANTASIA? Per quello che finora ci siamo detti -chiosa sorridendo Giacomuzzi- con la fantasia non ha proprio niente a che fare. Non crede?

INFO Moltibox: Moltiplika Srl Servizi informatici evoluti Codroipo (UD) Via Marinelli, 1/4 A

www.moltibox.com info@moltibox.com Marco Grandinetti (Direttore Generale) Federico Giacomuzzi (Titolare) Gabriele Piani (Direttore Commerciale)

settembre/ottobre 16 Messaggio Redazionale 49


Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore INDETTA LA SESSIONE DI ESAMI PER L’ANNO 2016

Pubblichiamo la comunicazione ricevuta dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Udine. È indetta a Udine la sessione di esami per il conferimento dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Gli esami si terranno presumibilmente nel mese di dicembre 2016, nel giorno che sarà comunicato ad ogni singolo candidato. Le domande di ammissione agli esami dovranno pervenire alla Direzione Territoriale del Lavoro di Udine Via Stabernao 7 33100 Udine

N.B.: l’attestazione apposta dal Funzionario accertatore sul libretto personale di tirocinio dell’aspirante conduttore dovrà essere assoggettata all’imposta di bollo di Euro 16,00. Per informazioni rivolgersi a: Direzione Territoriale del Lavoro Via Stabernao 7 33100 Udine tel. 0432.501268 - fax 0432.295235 email: DTL-Udine@lavoro.gov.it - PEC: DTL. Udine@pec.lavoro.gov.it Referenti istruttoria: sig.ra Ferin e sig.ra Licalsi Maria. Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio territoriale di Udine – sezione Modulistica è pubblicato il modello della domanda di ammissione (mod. UP 2) scaricabile dal seguente indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/ Il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/DTL/ UD/Pagine/Modulistica.aspx

entro la data dell’11 novembre 2016.

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(C)


SOA: nuova attestazione per la Doxe SI OCCUPA DELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI: ELETTRICI, SPECIALI E TERMOIDRAULICI La DOXE srl è una società nata nel 2009, con sede a Tavagnacco in via Cotonificio 47, che si occupa della realizzazione di impianti tecnologici: elettrici, speciali e termoidraulici in ambito pubblico e privato. Dal maggio del 2015 l’azienda è in possesso della certificazione ISO 9001:2008 per l’installazione di impianti elettrici, idrosanitari, antincendio e di rilevazione accessi civili e industriali e impianti di condizionamento e riscaldamento. Da luglio di quest’anno la Doxe srl ha preso in affitto l’Elettrotec srl, azienda che realizza impianti tecnologici, e che opera sul mercato da oltre vent’anni. In seguito a questa operazione la Doxe, utilizzando i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dell’Elettrotec, si è attestata SOA per le seguenti categorie OG9, OG10 e OS3 per la I classifica, OS28 per la III classifica, e l’OG11 e OS30 per la classifica III BIS. Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 309.600 euro: impianti per la produzione di energia elettrica (OG 9) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza, le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile; e anche, impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (OG 10) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete PAG. 23 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2016

che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. Sono comprese le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio; e sempre per la I classifica gli impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (OS 3) categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. L’impresa potrà eseguire fino ad un importo massimo di 1.238.400 euro: Impianti termici e di condizionamento (OS 28):categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. Infine, potrà eseguire fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro: Impianti tecnologici (OG 11) categoria che riguarda, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30; e sempre per la classifica III bis, impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (OS 30) categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e


la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. Tra i lavori più significativi eseguiti dall’azienda possiamo segnalare: - Aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà - “Riqualifica aereostazione passeggeri zona partenze e lavori correlati” per gli impianti tecnologici in Ati con Frappa Edilizia. - Sistema Sosta e Mobilità spa - “Lavori di realizzazione del parcheggio di piazza primo maggio di Udine” in subappalto ha eseguito l’impianti antincendio. - Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine - Lavori di progettazione, costruzione e gestione della centrale tecnologica, dell’impianto di cogenerazione, dei cuni-

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coli tecnologici, del centro servizi e laboratori dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria della Misericordia” di Udine, nonché di una rete di teleriscaldamento cittadino e gestione e conduzione di impianti in ATI con un’altra azienda. - Siram Spa - Interventi per l’allineamento delle sezioni di BT delle cabine di trasformazione Petracco, Scrosoppi, C3 e Ct-Pet con la nuova rete di distribuzione e le sezioni MT normale e di emergenza. - Lavori di realizzazione impianti tecnologici presso palazzine Area Ex Dormisch di Udine. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro e per aiutare le aziende l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Nuova norma regionale attività estrattive (4a parte)

È stata pubblicata sul BUR n. 32 del 20 luglio 2016 la Legge Regionale n. 12 del 15 luglio 2016 che disciplina le attività estrattive. La nuova normativa è il frutto di un importante lavoro che ha impegnato per due anni la nostra Associazione con le altre Associazioni datoriali, l’Assessorato all’Ambiente, l’ufficio geologico, coinvolgendo anche gran parte del Consiglio Regionale ed in particolare i rappresentanti della IV Commissione Consiliare. Su questa importante norma sono stati espressi diversi e legittimi punti di vista dalle varie componenti interessate, ma alla fine il lavoro svolto dalla nostra Associazione ha portato a modificare il Disegno di Legge n. 146 che in partenza era fortemente penalizzante per le imprese del settore. Non abbiamo raggiunto tutti gli obbiettivi che ci eravamo prefissati, ma dopo interminabili riunioni, documenti di osservazioni, il coinvolgimento di politici sia della maggioranza che della minoranza, il risultato può ritenersi assolutamente soddisfacente. Continuiamo ad approfondire i temi più significativi di questa nuova normativa con riferimento il capo III relativo all’esercizio dell’attività estrattiva.

92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee). Prima dell’inizio dell’attività estrattiva l’area di cava è recintata e segnalata con le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione. In deroga a quanto sopra, su motivata istanza, con il provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva la recinzione può essere limitata all’area di cava relativa al singolo lotto in coltivazione. La realizzazione delle opere e dei manufatti previsti nel progetto dell’attività estrattiva è subordinata al possesso del titolo abilitativo edilizio di competenza comunale. All’interno dell’area di cava è vietato: a) lo svolgimento di attività diverse da quelle di coltivazione di cava e riassetto ambientale; b) la realizzazione di opere e manufatti non previsti nel progetto dell’attività estrattiva autorizzato, a eccezione di quelli finalizzati all’attuazione delle misure di sicurezza e all’organizzazione dell’attività e degli impianti tecnologici. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza all’interno dell’area di cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fini di lucro; tali usi sono preventivamente comunicati alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive al fine di coordinare i medesimi con l’attività estrattiva. L’esecuzione dell’attività di coltivazione in ciascun lotto del progetto, a esclusione delle pietre ornamentali, non può essere inferiore al 50 per cento di quella prevista dal progetto autorizzato per il medesimo lotto.

REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA (ART. 18)

GARANZIA FIDEIUSSORIA (ART. 19)

L’attività estrattiva ha inizio entro nove mesi dalla data in cui assume efficacia il provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva, previo espletamento degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva

Il soggetto autorizzato, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva o entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all’attività di ricerca, a pena di decadenza dagli stessi, presta una garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricadono tali attività finalizzata a coprire: a) il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo;

I COMUNI ENTRO UN ANNO DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI ESECUZIONE NOMINANO UN COLLAUDATORE

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b) i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi da parte dei Comuni, in caso di inadempimento del soggetto obbligato. La quota della garanzia fideiussoria per gli oneri, finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, è commisurata agli oneri da versare per il 10 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. La liberazione della quota di garanzia fideiussoria è disposta ad avvenuto pagamento dell’ultima annualità degli oneri dovuta. La quota della garanzia fideiussoria per il riassetto ambientale, finalizzata a coprire i costi di realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, nonché quelli per la demolizione degli impianti, è determinata in misura pari al 120 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto. I soggetti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221, del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, riferita all’area di cava, nonché i soggetti autorizzati all’attività estrattiva di pietre ornamentali, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria in misura pari al costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. La perdita del possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) comporta la rideterminazione della garanzia fideiussoria. L’entità della garanzia fideiussoria è determinata con il provvedimento di autorizzazione all’attività di ricerca o all’attività estrattiva. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell’indice ISTAT, inviandone, contestualmente, copia alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. La garanzia fideiussoria, che è costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), ha durata pari a quella del progetto dell’attività di ricerca o dell’attività estrattiva. Nei casi di rinnovo o di proroga dell’autorizzazione o di esecuzione di interventi di valorizzazione dell’area di cava, il soggetto autorizzato estende PAG. 26 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2016

per il periodo richiesto la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova. I Comuni, ai fini dell’accettazione della garanzia fideiussoria, valutano la conformità della stessa a quanto disposto da questa Legge Regionale, nonché dal provvedimento di autorizzazione all’attività di ricerca o all’attività estrattiva. I Comuni nell’accettazione delle garanzie fideiussorie presentate possono avvalersi, ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle stesse, del parere rilasciato a titolo collaborativo dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni, entro sessanta giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, informano il soggetto autorizzato e, contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive dell’avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai fini della decorrenza dell’efficacia dei provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga o della mancata accettazione. I Comuni, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo, dispongono la liberazione dalla garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine la liberazione si intende disposta. La liberazione dalla garanzia fideiussoria è disposta, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, ad avvenuta consegna del certificato di collaudo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione e per l’ammontare del costo degli interventi eseguiti. I Comuni, in caso di esito negativo del collaudo, ne danno comunicazione entro quindici giorni alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale valuta l’esito del collaudo e, eventualmente, prescrive gli interventi di riassetto ambientale che il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare e il relativo termine di ultimazione. Qualora il soggetto autorizzato non esegua gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi con le modalità e nel rispetto del termine di ultimazione, i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, escutono la garanzia fideiussoria, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all’attuazione dei prescritti interventi di riassetto ambientale dei luoghi.

CONVENZIONE CON IL COMUNE (ART. 20) Il soggetto autorizzato e il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva possono stipulare una convenzione relativamente all’esecuzione di opere di collegamento dell’area di cava con la viabilità principale o di opere che risultino


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necessarie per evitare situazioni di pericolo o di danno a persone, beni e attività o di interventi di recupero e di riuso dell’area di cava.

CONSORZI (ART. 21) La Regione e i Comuni possono promuovere la costituzione di consorzi volontari o possono disporre la costituzione di consorzi tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un’omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e, comunque, ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.

STATO DI FATTO (ART. 22) Entro l’1 marzo di ogni anno il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva, uno stato di fatto, riferito all’attività estrattiva svolta entro il 31 dicembre dell’anno precedente, sottoscritto dal medesimo soggetto. Lo stato di fatto, e asseverato da un professionista abilitato incaricato dal soggetto autorizzato, descrive e quantifica l’attività estrattiva eseguita nell’anno solare precedente. Lo stato di fatto è corredato della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la permanenza della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS). La presentazione dello stato di fatto può assolvere agli obblighi previsti dall’ articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959.

VARIANTI AL PROGETTO (ART. 23) Sono varianti non sostanziali al progetto dell’attività estrattiva quelle che, rispetto al progetto autorizzato, non prevedono: a) aumento del perimetro; b) aumento della superficie; c) aumento dei volumi; d) modifiche alle condizioni di sicurezza. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell’attività estrattiva, corredate degli eventuali atti di assenso comunque denominati, sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, decorsi i quali, la variante si intende autorizzata. Nel caso in cui la variante non sostanziale comporti PAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2016

una modifica del costo del progetto di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede all’autorizzazione del progetto di variante e alla rideterminazione della garanzia fideiussoria. Sono varianti sostanziali al progetto dell’attività estrattiva quelle che non rientrano nelle fattispecie sopradescritte. Il progetto della variante sostanziale è soggetto al procedimento di autorizzazione.

COLLAUDO (ART. 25) Il collaudo dell’attività di ricerca e dell’attività estrattiva è finalizzato alla verifica della conformità delle attività stesse al progetto autorizzato. Il Comune o i Comuni sul territorio dei quali è svolta l’attività di ricerca o ricade l’attività estrattiva, successivamente alla data in cui ha assunto efficacia il provvedimento di autorizzazione e entro un anno dalla scadenza del termine di esecuzione del primo lotto del progetto, nominano un collaudatore scelto in un elenco di soggetti qualificati. Il collaudatore svolge le seguenti attività: a) verifica la percentuale dell’attività di coltivazione eseguita, sia al termine di ogni singolo lotto del progetto, sia per le finalità di ampliamento; b) effettua il collaudo finale dell’attività di ricerca; c) effettua il collaudo finale, per singoli lotti funzionali, delle operazioni di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione; d) controfirma, altresì, gli stati di fatto annualmente presentati. Il collaudatore comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la data in cui, effettuerà il sopralluogo, nonché, entro il termine di trenta giorni dall’esecuzione di quest’ultimo, gli esiti delle attività del collaudatore. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni, o trenta giorni nel caso di attività di ricerca, dall’ultimazione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi con la consegna, al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta l’attività di ricerca o ricade l’attività estrattiva, del certificato di collaudo finale o dell’esito negativo del collaudo stesso. In caso di mancata nomina del collaudatore entro il termine di un anno la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede a sostituirsi al Comune. I Comuni possono disporre la sospensione del termine di conclusione delle operazioni di collaudo per un periodo non superiore a novanta giorni, o a trenta giorni nel caso di attività di ricerca, qualora il collaudo non sia possibile per fatti non imputabili al soggetto autorizzato.


Nel caso in cui le operazioni di collaudo non siano concluse entro i termini il soggetto autorizzato ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale provvede a sostituirsi al Comune.

ONERI DI RICERCA, DI COLTIVAZIONE E DI COLLAUDO (ART. 26) Il soggetto autorizzato versa al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta la ricerca o ricade l’attività estrattiva un onere di ricerca o di coltivazione quale forma di indennizzo per il disagio derivante dall’esercizio di tali attività e dall’utilizzo del territorio, nonché un onere di collaudo, rapportati alla quantità di sostanza minerale estratta. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto della Regione, sono versati ai Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di

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interventi di tutela ambientale connessi alle attività estrattive. I Comuni possono consentire la rateizzazione della corresponsione degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il soggetto obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare l’onere residuo in un’unica soluzione. Nel caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, i Comuni sono tenuti a informare immediatamente la struttura regionale competente in materia di attività estrattive che fissa un termine perentorio per la corresponsione dell’importo dovuto. In caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo il soggetto obbligato è tenuto anche alla corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale. (continua) (CS)


Nuovo Codice dei Contratti (8a parte) CON L’USO DI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICI, LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO CHIEDERE CHE LE OFFERTE SIANO PRESENTATE SOTTO FORMA DI CATALOGO ELETTRONICO Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2016

direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. Con questo articolo continuiamo ad approfondire le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti in particolare la sezione II relativa agli appalti elettronici (da articolo 54 e 58).

ACCORDI QUADRO (ART. 54) Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure del codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all’oggetto dell’accordo quadro. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure di seguito specificate. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell’avviso di indizione di gara o nell’invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro. Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. L’amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l’operatore economico parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. L’accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: a) secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro. L’individuazione dell’operatore economico parte dell’accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione;


b) se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l’accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all’accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell’accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti; c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. I confronti competitivi come previsti dalle lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare l’amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l’oggetto dell’appalto; b) l’amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’ofPAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2016

ferta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell’accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l’ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro. L’ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE (ART. 55) Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un’area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi non deve essere limitato. Le stazioni appaltanti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria. Nei settori ordinari, si applicano i seguenti termini: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizza-


to come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato; b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l’invio dell’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico; b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti: a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d’acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento; c) indicano un’eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie; d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema. Le stazioni appaltanti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2016

modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga a quanto sopra, a condizione che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il periodo di valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al più presto all’operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un’offerta. Esse aggiudicano l’appalto: a) nei settori ordinari, all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse; b) nei settori speciali, all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell’invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare un’offerta. Nei settori ordinari, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta. Le stazioni appaltanti indicano nell’avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari: a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l’avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;


b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l’esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

ASTE ELETTRONICHE (ART. 56) Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l’asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione. L’asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell’offerta: a) esclusivamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara, quando l’appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un’asta elettronica nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, nonché, per i settori spePAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2016

ciali, nell’invito a presentare offerte quando per l’indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. Nei settori ordinari, un’offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso per mancanza dei requisiti generali, che soddisfa i criteri di selezione e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l’asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto. Un’offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta adeguata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso per i requisiti generali, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti. L’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta, effettuata conformemente alla ponderazione attribuiti a ciascuno di essi. L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri sta-


biliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell’asta. In nessun caso, possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) alla data e all’ora preventivamente indicate; b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica; c) quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato è stato raggiunto. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica, l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto in funzione dei risultati dell’asta elettronica.

CATALOGHI ELETTRONICI (ART. 57) Nel caso in cui sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali PAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2016

requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti: a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare; b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi: a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici, indicano agli offerenti la data e l’ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori materiali. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico


siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l’intenzione della stazione appaltante di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).

PROCEDURE SVOLTE ATTRAVERSO PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (ART. 58) Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale

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automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell’elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l’attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all’interno del sistema. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all’esito di detta attività, l’eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica. Conclusa la procedura, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l’accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei. (continua) (CS)


concessionaria esclusiva per la pubblicitĂ su questa testata 0432 505 900 / ufficio@scriptamanent.sm / www.scriptamanent.sm


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Congelamento prodotti alimentari Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente il congelamento di prodotti alimentari di origine animale presso depositi frigoriferi diversi dallo stabilimento di produzione ed ubicati in altra sede: chiarimenti. Blue Tongue in allevamenti della Regione Veneto Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare ad oggetto Blue Tongue in allevamenti della Regione Veneto. Misure di controllo su animali delle specie sensibili provenienti da territori comunitari in restrizione per BTV4.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Varietà di colza e soia Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto del 31 agosto 2016 concernente l’iscrizione di varietà di colza e soia al relativo registro nazionale. Granturco geneticamente modificato La Commissione ha pubblicato la decisione che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, e da varietà di granturco geneticamente modificato che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 e GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/ UE e 2011/894/UE.

BEVANDE Elenco aggiornato vini Il Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali ha pubblicato l’elenco aggiornato dei vini DOP e IGP Italiani per i quali è consentita la deroga per il limite massimo di acidità volatile, ai sensi dell’Allegato I C 3 del Reg. CE n. 606/2009.

COMMERCIO Erogazione gratuita prodotti senza glutine L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha indicato alcune osservazioni circa le modalità di erogazione gratuita a favore dei soggetti che soffrono di celiachia dei prodotti alimentari senza glutine adottate dalle singole regioni nel territorio italiano. Contratti di filiera e distretto Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente le condizioni economiche e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati per i contratti di filiera e di distretto.

ETICHETTATURA Uovo + Qualità ai cereali Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di riconoscimento del Sistema di qualità nazionale zootecnia «Uovo + Qualità ai cereali». Rettifica Reg. 1169/2011 La Commissione Europea ha pubblicato la rettifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denomina-

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zioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 16 settembre 2016). Denominazione in protezione transitoria Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la lista delle denominazione in protezione transitoria. Disciplinare “Bovino podolico al pascolo” Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione «Bovino podolico al pascolo». DOP Garda Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Garda”. DOP Riviera del Garda Bresciano Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» in «Riviera del Garda Classico» con inclusione come sottozona della denominazione di origine controllata «Valtenesi» e conseguente cancellazione della medesima denominazione di origine controllata. IGP (Sicilia) La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento concernente l’iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sicilia (IGP)]. Denominazione Fava Feneou IGP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento concernente la recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Φάβα Φενεού (Fava Feneou) (IGP)]. Saucisson sec d’Auvergne/Saucisse sèche d’Auvergne (IGP) La Commissione europea ha pubblicato il regolamento concernente l’iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine

protette e delle indicazioni geografiche protette [Saucisson sec d’Auvergne/Saucisse sèche d’Auvergne (IGP)]. Elenco consorzi DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’articolo 14 della legge 526/99. Elenco DOP, IGP ed STG Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 29 settembre 2016). Culurgionis d’Ogliastra IGP La Commissione europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Culurgionis d’Ogliastra (IGP)]. Pizzoccheri della Valtellina IGP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pizzoccheri della Valtellina (IGP)].

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze carvone, fosfato diammonico, Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 e siero di latte.

SURGELATI E GELATI Esportazione gelati Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente l’esportazione di gelati negli Emirati Arabi Uniti.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Albo agenti vigilatori Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la lista degli agenti vigilatori.

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Febbre catarrale degli ovini - Zone di restrizione Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Modifica e integrazione dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e s.m. - Zone restrizione. oOo

DATI DI MERCATO 36a, 37a, 38a E 39a SETTIMANA (DAL 5 ALL’11 SETTEMBRE, DAL 12 AL 18 SETTEMBRE, DAL 19 AL 25 SETTEMBRE E DAL 26 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ovicaprini; ittico; riso; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.

RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 37, dal 12 al 18 settembre 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 45 notifi-

che, di cui 14 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due le allerte avviate dall’Italia: 1. impasto carneo per salsicce distribuito in Croazia e proveniente dall’Italia contaminato da Salmonella Typhimurium; 2. verdesca proveniente dalla Spagna e distribuita in Italia contaminata da mercurio. Dati relativi alla settimana n. 39, dal 26 settembre al 2 ottobre 2016 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 49 notifiche, di cui 13 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Tre le allerte avviate dall’Italia: 1. presenza di Listeria in fettine di salmone affumicato proveniente dalla Lituania, distribuito in Italia; 2. presenza di sulfadimetossina in salsicce stagionate di cinghiale dall’Italia, distribuite in Austria; 3. presenza di piombo in carni di suino congelate provenienti dai Paesi Bassi, distribuite in Italia. Da segnalare anche un’allerta per presenza di Salmonella in salami originari dall’Italia, distribuiti in Belgio e Svezia (allerta avviata dalla Svezia). Infine, un’allerta relativa a contaminazione di formaggio francese prodotto con latte crudo (Camembert) contaminato da Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC), distribuito anche in Italia (all’erta avviata dai Paesi Bassi).

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(C)


Conversione patenti di guida estere ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CONVERTIBILI L’art. 136, co. 1 del codice della strada prevede la possibilità di convertire la patente di guida rilasciata a un conducente da uno Stato membro dell’Unione europea, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, di convertirla per le medesime categorie per le quali è valida senza sostenere l’esame di idoneità alla guida. La conversione avviene a richiesta dell’interessato e dietro consegna della patente estera. Il co. 2 del medesimo articolo consente che la conversione possa aversi anche per patenti rilasciate da Stati terzi, sulla base di un accordo improntato al principio della reciprocità. Ciò premesso, può interessare l’elenco degli Stati, comunitari e terzi, le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite in Italia. - Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019); - Algeria; - Argentina; - Austria; - Belgio; - Bulgaria, - Cipro; - Croazia - Danimarca; - Ecuador (accordo valido fino al 12 marzo 2017); - El Salvador (accordo valido fino al 19 settembre 2014); - Estonia; - Filippine; - Finlandia; - Francia; - Germania; - Giappone; - Gran Bretagna; - Grecia;

- Irlanda; - Islanda; - Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018) - Lettonia - Libano; - Liechtenstein; - Lituania; - Lussemburgo; - Macedonia; - Malta; - Marocco - Moldova; - Norvegia; - Paesi bassi - Polonia; - Portogallo; - Principato di Monaco; - Repubblica Ceca; - Repubblica di Corea; - Repubblica Slovacca; - Romania; - San Marino; - Serbia (accordo valido fino all’8 aprile 2018); - Slovenia; - Spagna; - Sri Lanka (accordo valido fino all’ giugno 2021); - Svezia - Svizzera (accordo valido fino all’11 giugno 2021); - Taiwan - Tunisia - Turchia; - Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021); - Ungheria; - Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020). A questi Stati se ne aggiungono altri le cui patenti di guida possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini e, precisamente: - Canada (per personale diplomatico e consolare); - Cile (personale diplomatico e loro familiari); - Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari);

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- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari). I soprastanti elenchi sono stati pubblicati in appendice alla circolare prot. n. 12533/23.18.01 del 30 maggio 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motoriz-

zazione riguardante la conclusione dell’accordo con la Svizzera. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Svizzera: aumento tassa veicoli industriali Se il trattore e il semirimorchio sono immatricolati separatamente, rilevano la massa del trattore e la massa totale del semirimorchio.

DAL 1° GENNAIO 2017

L’AUMENTO DELLA TARIFFA Si comunica che dal 1° gennaio 2017 saranno applicati gli aumenti della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), applicata sulla rete stradale pubblica della Svizzera e del Lichtenstein per il transito dei veicoli industriali di massa complessiva superiore alle 3,5 t. Dalla stessa data, inoltre, verrà meno la riduzione del 10% per i veicoli di categoria ecologica Euro 6. La TTPCP è una tassa federale svizzera calcolata sulla base del peso totale del veicolo, del livello delle emissioni e dei chilometri percorsi in Svizzera e nel Liechtenstein. La tassa è dovuta per tutti gli autoveicoli e i rimorchi - aventi un peso totale autorizzato superiore a 3,5 tonnellate, - utilizzati per il trasporto di cose, - immatricolati in Svizzera o all’estero e circolanti sulla rete stradale pubblica svizzera e del Lichtenstein. La nuova configurazione della misura colloca: - i veicoli Euro 3 nella categoria tariffaria 1 (quella che presenta l’importo più elevato); - i veicoli Euro 4 ed Euro 5 nella categoria intermedia 2 - i veicoli Euro 6 alla categoria 3, che prevede l’importo meno elevato, ma senza più sconto. Nel dettaglio, le nuove tariffe, espresse in franchi svizzeri, ammonteranno a: - 3,10 centesimi per tonnellata-chilometro per la categoria tariffaria 1 (veicoli delle classi di emissione Euro 0,1,2 e 3); - 2,69 centesimi per tonnellata-chilometro per la categoria tariffaria 2 (veicoli delle classi di emissione Euro 4 e 5); - 2,28 centesimi per tonnellata–chilometro per la categoria tariffaria 3 (veicoli della classe di emissione Euro 6).

METODI DI PAGAMENTO DELLA TTPCP PER VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO Per i veicoli immatricolati all’estero la tassa è riscossa mediante una carta d’identificazione (carta ID) presso un terminale TTPCP. All’atto della prima entrata in Svizzera o in Liechtenstein i dati del veicolo rilevanti per la TTPCP vengono immessi nel sistema informatico accentrato. Il conducente riceve una carta ID relativa al veicolo. All’atto di ogni entrata in Svizzera egli inserisce la carta nel terminale TTPCP e richiama i dati memorizzati. Dichiara poi manualmente il chilometraggio attuale, i dati concernenti il rimorchio e il modo di pagamento (carta carburante, conto TTPCP oppure in contanti). Egli riceve un giustificativo in due esemplari da completare all’atto dell’uscita con l’indicazione dell’attuale chilometraggio e con la sua firma. Il pagamento della tassa in contanti va effettuato presso l’ufficio doganale dove inoltre viene riscossa una tassa di disbrigo di 10 franchi svizzeri. All’atto dell’entrata e dell’uscita la tassa dichiarata è controllata per sondaggio dalla dogana. A quasi tutti gli uffici doganali si trovano dei terminali. Delle semplici istruzioni allo schermo con una grande scelta di lingue permettono al conducente di orientarsi agevolmente già al primo contatto.

REGISTRAZIONE Tutti gli autocarri e i trattori esteri di massa complessiva autorizzata superiore a 3,5 t vengono registrati in vista di una regolare tassazione all’atto della prima entrata in Svizzera.

MONTAGGIO DELL’APPARECCHIO DI RILEVAZIONE Le imprese estere possono volontariamente equipaggiare il loro veicolo con un apparecchio di rilevazione (On-Board-Unit). Per poter montare l’apparecchio l’impresa deve soddisfare le seguenti condizioni: - apertura di un conto TTPCP alla Direzione generale delle Dogane svizzere;

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- prestazione di una sufficiente sicurezza; - montaggio di un apparecchio di rilevazione a spese proprie in un officina autorizzata (officina di montaggio) in Svizzera o in Liechtenstein. I dati di dichiarazione vengono trasmessi direttamente ad ogni uscita del veicolo (comunicazione tramite antenne) e la tassa viene fatturata mensilmente.

CONTO TTPCP

PAGAMENTO MEDIANTE CARTE-CARBURANTE

PAGAMENTO IN CONTANTI

L’importo della tassa dovuto può essere pagato anche mediante una carta-carburante. All’atto dell’entrata si sceglie direttamente nel terminale TTPCP il mezzo di pagamento “carta-carburante”, indi si introduce la carta da addebitare. Il conteggio periodico della ditta di carte-carburante e la copia del giustificativo del terminale TTPCP costituiscono la quietanza TTPCP. L’Amministrazione federale delle Dogane ha concluso un accordo con le seguenti ditte di carte-carburante:

La tassa può essere addebitata su un conto aperto precedentemente dall’impresa presso l’Amministrazione federale delle Dogane. Per i veicoli esteri muniti di un apparecchio di rilevazione TTPCP la tassa viene obbligatoriamente addebitata tramite un conto TTPCP.

In caso di pagamento in contanti all’uscita la Dogana svizzera riscuote una tassa di 10 franchi svizzeri per il rilascio immediato della quietanza TTPCP. Il rispettivo importo della tassa viene pagato in contanti (franchi svizzeri o valute estere) direttamente allo sportello dell’ufficio doganale. Vi è anche la possibilità di pagare la tassa dovuta mediante le seguenti carte di addebito/credito: CARTA DI ADDEBITO:

DKV Euro Service

SHELL

ENGLAND TIR

RESSA

ESSO

TRASPOSERVIZI

EUROTOLL

UTA

EUROTRAFIC

ROUTEX:

EUROWAG

- ARAL

FAIPASS

- BP

LOGPAY

- ENI

MULTI SERVICE TOLLS

- OMV

PLOSE

- STATOIL

CARTA DI CREDITO:

- EC-DIRECT

- AMERICAN EXPRESS

- EDC-MAESTRO

- DINERS-CLUB

- POSTCARD

- EUROCARD

- VISA-CARD

Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


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Apinforma n. 17 del 30 settembre 2016 by Confapi FVG - Issuu