

APINFORMA
numero 7 15 aprile 2026
PRIMO PIANO



La correzione degli errori contabili
Le novità del Decreto Fiscale
Le lavorazioni intracomunitarie
Contributi per il conseguimento della CQC
CCNL Unigec - Unimatica
CCNL Uniontessile
CONAI: due nuove circolari
SOA: rinnovo per la Costruzioni Vidoni Srl




ORGANIZZAZIONE
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Editore Redazione
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana


La correzione degli errori contabili
esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:
nuova proCedura per le SoCietà
Con Collegio SindaCale
PREMESSA
Il D. Lgs. 192/2025 contiene disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente e ai Testi Unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. Si tratta del terzo decreto correttivo della riforma fiscale e trai tanti interventi è stato anche:
- esteso l’ambito soggettivo di applicazione del principio di derivazione rafforzata;
- modificato il riconoscimento fiscale delle correzioni di errori contabili.
ESTENSIONE DEL PRINCIPIO
DI DERIvAzIONE RAFFORzATA
Per i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali, diversi dalle micro Imprese di cui all’art. 2435 – ter del C.C. e che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, l’art. 83 del TUIR prevede l’applicazione dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi Contabili (Principio di derivazione rafforzata). Con questo principio le regole assunte sul fronte contabile assumono rilevanza anche su quello fiscale. Con la modifica del terzo periodo del comma 1 dell’art. 83 ad opera della lett. a) del comma 1 dell’art. 3 del D. Lgs. 192/2025, viene ora prevista la possibilità, da parte delle micro Imprese, di applicare il principio di derivazione rafforzata non solo quando redigono volontariamente il bilancio in forma ordinaria, ma anche quando lo redigono in forma abbreviata. Quindi le società che per due
- 175.000 euro di totale attivo;
- 350.00 euro di ricavi;
- 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio
se redigono il bilancio anche in forma abbreviata (otre che in forma ordinaria) possono applicare il principio di derivazione rafforzata.
LA CORREzIONE
DEGLI ERRORI CONTABILI
L’OIC 29 qualifica errore contabile la rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretto di un dato di bilancio e/o di un’informazione fornita in nota integrativa. Si distingue poi tra errore rilevante ed errore non rilevante.
L’errore rilevante è quello in grado di influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio come ad esempio socie e amministratori. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura e deve essere valutata caso per caso.
La correzione di errori rilevanti, commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui è individuato l’errore. Di solito la correzione si fa sugli utili portati a nuovo o su una riserva disponibile. Deve esserne data notizia in Nota integrativa. La correzione degli errori non rilevanti, ovvero che non influenzano le scelte aziendali, è contabilizzata nel conto economico relativo all’esercizio in cui è individuato l’errore.
LA DISCIPLINA
FINO AL 31.12.2024
Il quarto periodo dell’art. 83 del TUIR prevede che i criteri di imputazione temporale previsti dai Principi contabili sia nazionali che internazionali, rilevano anche ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito della correzione degli errori contabili. La correzione assume in questo modo rilevanza fiscale nell’esercizio in cui viene contabilizzata, e non comporta alcuna sanzione. Questa previsione:
- riguarda le società che applicano il principio di derivazione rafforzata;
- riguarda le società che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti;
- interessa tutte le tipologie di errori, sia quelli rilevanti che quelli non rilevanti;
- non richiede la presentazione di dichiarazioni integrative ai fini Ires o Irap del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata;
- non è applicabile ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione integrativa, corrispondente ai termini di accertamento, (5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, 7° in caso di dichiarazione omessa).
LA DISCIPLINA
DAL 1° GENNAIO 2025
Il D. Lgs. 192/2025 ha limitato il perimetro correttivo prevedendo alcune limitazioni con riferimento alle correzioni di errori rilevati nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.
Innanzi tutto viene previsto che la società il cui bilancio è sottoposto obbligatoriamente a revisione legale, la correzione degli errori contabili con riconoscimento anche fiscale senza necessità di presentare una dichiarazione integrativa e senza sanzioni, è ammessa solo quando effettuata entro: - la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati, si pensi ad un costo
Errore non rilevante
Errore non rilevante
Errore rilevante
rilevato nel 2024 corretto entro il termine di approvazione del bilancio 2025;
- la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere rilevati, si pensi ad un costo non iscritto nel 2024 corretto entro il termine di approvazione del bilancio 2025.
La nuova disposizione è applicabile esclusivamente agli errori non rilevanti e a condizione che la correzione sia eseguita entro i termini visti sopra. In assenza di tale condizione la correzione richiede la presentazione di una dichiarazione integrativa per gli errori:
- non rilevanti la cui correzione è effettuata dopo la chiusura dell’esercizio successivo;
- rilevanti.
Rispetto al passato la correzione degli errori senza presentazione di dichiarazione integrativa, è limitata ad una specifica ipotesi: errore non rilevante corretto entro l’approvazione del bilancio successivo.
La correzione deve essere effettuata prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, altrimenti la via della correzione è preclusa. A questo proposito si ricorda che le comunicazioni automatizzate come avvisi bonari e i controlli formali non sono considerate avvio di attività di accertamento e quindi non precludono l’accesso alla correzione degli errori.
Alla luce di quanto sopra la nuova disciplina può essere sintetizzata come segue:
La correzione è riconosciuta fiscalmente, senza applicazione di sanzioni, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali/reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto essere rilevati
La correzione è effettuata oltre la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali/reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto essere rilevati
A prescindere dal data di correzione ma entro i termini dell’azione accertativa
La nuova disciplina è applicabile anche ai fini dell’Irap per effetto dell’introduzione del nuovo comma 5 – bis nel D. Lgs. n. 446/97. Per l’Irap la correzione richiede che il valore della produzione netta relativa al periodo in cui viene eseguita la correzione, sia positivo. Se il valore della produzione netta presenta un segno negativo la corre-
Non è richiesta la presentazione di una dichiarazione integrativa
Si deve presentare una dichiarazione integrativa
Si deve presentare una dichiarazione integrativa
zione non assume rilevanza ai fini Irap. La nuova disciplina della correzione:
- non è più riservata ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata essendo applicabile a tutte le società;
- trova applicazione esclusivamente nei confronti delle società il cui bilancio è obbligatoria-
mente sottoposto alla revisione legale dei conti. È sostanzialmente riconosciuta alle società obbligate a nominare il revisore contabile, comprese le micro Imprese obbligate alla revisione obbligatoria, può essere il caso di una capogruppo per il quale sussiste l’obbligo di revisione del bilancio. Gli errori che possono essere corretti non riguardano solo quelli di imputazione temporale
(competenza) ma anche quelli di qualificazione, classificazione e di quantificazione. Errori che, soprattutto nelle Imprese di maggiori dimensioni, vengono commessi con una certa frequenza a causa della necessità di chiudere le operazioni di fine anno in tempi stretti (fast closing).
(Pz)
Le novità del Decreto Fiscale
adottati alCuni provvedimenti d’urgenza per le impreSe
PREMESSA
Con il D.L. n. 38 del 27 marzo 2026 sono state introdotte alcune misure di natura tributaria volte a correggere alcune disposizioni normative. Disposizioni finalizzate anche a superare il particolare momento di difficoltà legato al contesto internazionale. Gli interventi sono quindi indirizzati a semplificare gli adempimenti delle Imprese e della pubblica amministrazione. Di seguito le misure più significative.
BASE IMPONIBILE PERMUTE (ART. 1)
Modificato il termine di decorrenza del nuovo regime Iva relativo alle operazioni permutative previsto dalla legge di bilancio 2026. Il nuovo regime prevede per le permute di beni e servizi, che il valore imponibile è assunto dall’ammontare complessivo di tutti i costi e non più al valore normale. Queste nuove regole sono applicabili alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti sottoscritti o rinnovati dal 1° gennaio 2026, fatti salvi i comportamenti già adottati. In concreto per i contratti stipulati fino al 31.12.2025 si continua ad applicare la precedente normativa basata sul valore normale.
AvvIAMENTO
NEGATIvO (ART. 3)
Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, l’avviamento negativo legato a cessioni di aziende o rami aziendali, concorre alla formazione del reddito imponibile e Irap in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
BASE IMPONIBILE
PACChI (ART. 5)
Il contributo fisso di 2 euro sulle spedizioni di va-
lore inferiore a 150 euro provenienti da paesi extra Ue, introdotto dalla legge di bilancio per il 2026, è sospeso fino al 30 giugno 2026. Il differimento è legato alla necessità di adeguare i sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane ma anche per conciliare questo contributo con quello previsto a livello comunitario.
AGENzIE
DI vIAGGI (ART. 6)
Slitta al 1° maggio 2026 l’applicazione della ritenuta del 23% sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e agenti di Imprese petrolifere, prevista dalla legge di bilancio al 1° marzo 2026. La ritenuta è commisurata al 50% o al 20% dell’ammontare a seconda che il percipiente dichiari al committente rispettivamente di non avvalersi in via continuativa di dipendenti, o di avvalersi.
IPERAMMORTAMENTO (ART. 7)
Come già anticipato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti è stato eliminato, per l’iperammortamento, l’obbligo della produzione dei beni agevolati in uno Stato Ue/SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Con effetto dal 1° gennaio 2026 per i beni rientranti negli allegati IV e V alla legge di bilancio per il 2026, il requisito della fabbricazione in ambito europeo è stato eliminato. Si segnala che la condizione geografica rimane per quanto riguarda i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), compresi gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta. La relazione tecnica ha anche chiarito che i limiti di investimento si applicano e si ricaricano ogni singolo anno. Si evidenzia che se in un esercizio l’extradeduzione fiscale non si effettua o si effettua in misura inferiore a quella risultante dall’applicazione della percentuale fiscale, l’importo non dedotto non può essere recuperato in coda come per gli ammortamenti ordinari, ma si deve presentare una dichiarazione integrativa.
CREDITO D’IMPOSTA 5.0 (ART. 8)
In merito al credito d’imposta Industria 5.0, per le Imprese che:
- hanno presentato la comunicazione preventiva di cui al D.L. n. 19/2024;
- hanno ricevuto dal GSE la conferma che l’investimento soddisfa le condizioni richieste dalla norma;
- non hanno potuto accedere al credito per esaurimento delle risorse; è stato riconosciuto un credito d’imposta ridotto al 35%. Il GSE entro il prossimo 30 aprile comunicherà il credito d’imposta spettante sia all’Impresa che all’Agenzia delle Entrate. Questa misura ha suscitato forti proteste da parte della nostra Confederazione nazionale e di altre associazioni datoriali tanto che il legislatore, con il “decreto caro petroli”, ha incrementato la percentuale all’89,77% del credito spettante. Nonostante la messa a disposizioni di risorse aggiuntive l’introduzione di un termine di utilizzo rischia di vanificare gli effetti positivi. La norma riformulata impone, infatti, l’utilizzo del credito esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
RITENUTA
ATLETI DILETTANTI
(ART. 9)
Se l’ammontare complessivo corrisposto agli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive dilettantistiche non supera l’importo di 300 euro, non deve essere applicata alcuna ritenuta, mentre se si supera tale importo, l’intero ammontare è soggetto a ritenuta ex art. 30 del DPR 600/73. È stata quindi prevista una soglia di esenzione della ritenuta che viene meno qualora si superi la soglia, in questi casi l’intera somma erogata è soggetta a ritenuta.
TASSAzIONE
PLUSvALENzE
E DIvIDENDI
La legge di bilancio 2026 ha modificato il regime impositivo delle plusvalenze esenti e dei dividendi su partecipazioni come indicato di seguito. Per le società di persone è stato modificato l’art. 58, comma 2 del TUIR in base al quale le plusvalenze su partecipazioni conseguite da società di persone sono esenti da tassazione nel limite del 41,86% in presenza dei requisiti PEX e delle condizioni previste dal nuovo comma 1.1 dell’art. 87 del TUIR.
Questo nuovo comma prevede che le plusvalenze devono essere realizzate su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, in misura
non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000 euro. Allo stesso modo per le partecipazioni detenute da società di capitali il nuovo comma 1.1 all’art. 89 del TUIR, riconosce il regime di esenzione del 95% relativo alle plusvalenze realizzate su partecipazioni PEX, soltanto in relazione a partecipazioni non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000 euro. Il decreto in argomento ha abrogato le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2026 ripristinando il regime di tassazione dei dividenti e delle partecipazioni applicabili fino al 2025 alle società di persone e di capitali.
Anche per i dividendi conseguiti da società di persone per partecipazioni in società di capitali era previsto che questi concorressero per l’intero ammontare alla formazione del reddito d’Impresa nell’esercizio in cui fossero conseguiti.
Potevano tuttavia concorrere alla formazione del reddito d’Impresa nella misura del 58,14% se riguardano a una partecipazione diretta o indiretta non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a 500.000 euro.
Similmente il nuovo comma 2 dell’art. 89, TUIR, prevedeva, quale regola generale, che i dividendi distribuiti dalle società di capitali concorrevano per l’intero ammontare alla formazione del reddito d’Impresa dell’esercizio in cui fossero percepiti. Potevano, in base al comma 2.1 del citato art. 89, concorrere alla formazione del reddito della società percipiente nella misura del 95% se relativi: - a una partecipazione diretta o indiretta tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000 euro. Anche per i dividendi è stato ripristinato il regime impositivo precedente la legge di bilancio per il 2026. Legislativamente quindi, le disposizioni previste dalla legge di bilancio per il 2026 non sono mai entrate in vigore in quanto abrogate, con effetto retroattivo, fino allo stesso giorno in cui sono state introdotte.
CONTI CORRENTI (ART. 12)
È stata introdotta una modifica dell’imposta di bollo posta a carico dei soggetti diversi dalle persone fisiche che passa da 100 a 118 euro sui conti correnti emessi dal 28 marzo 2026. Per le persone fisiche non è stata prevista alcuna modifica e l’imposta rimane fissata a 34,20 euro.
(Pz)

Le lavorazioni intracomunitarie
MANUTENzIONI ESCLUSE
DAL
MONITORAGGIO
regole Stringenti da oSServare
SCrupoloSamente
PREMESSA
Gli art. 38 e 41 del D.L. 331/93 disciplinano le regole da seguire per quanto riguarda le lavorazioni in ambito comunitario. Si tratta dei casi in cui si procede all’invio di beni in altro paese comunitario per una lavorazione e successivo rientro dei beni finiti in Italia. In caso di mancato rientro l’operazione viene considerata cessione intracomunitaria con necessità di porre in essere tutti gli obblighi connessi quali l’obbligo di identificarsi o nominare un rappresentante fiscale nel paese in cui viene eseguita la lavorazione. Allo stesso modo anche il ricevimento di beni in Italia per subire delle lavorazioni inviate da soggetti comunitari è disciplinato con una normativa speculare.
LA LAvORAzIONE
Per lavorazione s’intendono tutte le tipologie di lavori eseguiti su beni mobili materiali quali: trasformazioni, manipolazioni, esami qualitativi, taratura di strumenti, miglioramenti e perfezionamenti. Vi rientrano anche i servizi nei quali il prestatore nazionale, utilizzando in tutto o in parte beni forniti dal committente, soggetto passivo di altro stato membro, esegue per conto di quest’ultimo lavorazioni dirette a produrre un nuovo bene o ad apportare modifiche al bene ricevuto.
Sono considerate lavorazioni anche le manipolazioni usuali, volte alla conservazione dei beni, al miglioramento della qualità commerciale, alla loro preparazione per la successiva distribuzione e vendita.
Dal punto di vista Iva le lavorazioni su beni mobili rientrano nelle prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72. In altri termini nelle operazioni B2B trova applicazione l’ordinario criterio di tassazione nel paese di destinazione.
STATISTICO
Si ricorda che le lavorazioni in ambito comunitario sono soggette a rilevazione statistica con riferimento ai soli soggetti tenuti alla presentazione mensile dei modelli Intrastat. Questo adempimento non interessa gli interventi di manutenzione e riparazione, che sono quindi esclusi da tale obbligo. Per interventi di riparazione s’intende il ripristino di un bene nella funzione originaria, senza modificarne in alcun modo la natura, anche se questo comporta lavori di ricostruzione o di miglioria. Per questi interventi si rende obbligatorio l’invio del solo modello Intrastat servizi e non quelli relativi ai beni.
LA NORMATIvA
PER I BENI IN ENTRATA
Per i beni lavorati per conto di un soggetto comunitario, è obbligatorio a fine lavorazione rispedirli a quest’ultimo e non ad altri operatori comunitari o extracomunitari.
Se il bene non viene restituito al committente da cui è partito, l’operazione viene considerata acquisto intracomunitario nel momento in cui la restituzione nel paese di origine non viene soddisfatta. L’art. 38 comma 5 lett. a) del D.L. 331/93 richiede che i beni, una volta subita la lavorazione, siano rispediti esclusivamente nello stato membro di provenienza. La norma esclude quindi qualsiasi restituzione in altri stati membri ovvero fuori dal territorio della comunità.
BENI LAvORATI
IN ITALIA PER CONTO DI SOGGETTO COMUNITARIO
L’art. 38 prevede quindi che in caso di beni trasportati nel nostro paese per subire una lavorazione, il regime di sospensione impositiva è riconosciuto solo se al termine della stessa i beni vengono trasportati esclusivamente nel paese di provenienza. In pratica se un operatore economico austriaco invia dei beni in Italia per assoggettarli ad una lavorazione e al termine della stessa, i beni vengono rispediti all’operatore austriaco, l’invio dei beni in Italia non è considerato acquisto intracomunitario e l’operatore italiano dovrà:
- annotare i beni ricevuti nel registro di cui all’art. 50 comma 5) del D.L. 331/93; - emettere la fattura senza Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72 per la lavorazione eseguita;
- presentare l’Intrastat 1 –quater dei servizi e, se tenuto, l’Intrastat 2-bis e 1-bis per la sola parte statistica.
Se invece i beni al termine della lavorazione in Italia non vengono rispediti nel paese di provenienza, vale a dire l’Austria, ma vengono spediti in altro paese comunitario o extracomunitario (ad esempio Slovenia o Svizzera) non opera più il regime di sospensione impositiva e l’introduzione dei beni nel nostro paese viene considerato acquisto comunitario con obbligo, per l’operatore austriaco, di dotarsi di una posizione Iva in Italia. Non ricade, infatti, sull’operatore italiano il carico dell’acquisto comunitario in quanto giuridicamente quest’ultimo ha posto in essere un contratto di appalto per la sola lavorazione e quindi a lui non può essere addossato l’onere della liquidazione dell’imposta conseguente alla riqualificazione dell’operazione quale acquisto Ue. Il successivo trasporto dei beni lavorati in altro paese comunitario o extracomunitario (Slovenia o Svizzera) configurerà rispettivamente una cessione comunitaria o un’esportazione con assunzione, da parte della posizione Iva italiana dell’operatore austriaco, dei conseguenti obblighi amministrativi e fiscali (emissione di fattura in art. 41 o art. 8).
BENI LAvORATI
IN ALTRO PAESE COMUNITARIO
PER CONTO
DI SOGGETTO ITALIANO
Per le operazioni attive l’art. 41 del D.L. 331/93
prevede, per i beni spediti dal nostro paese in altro paese comunitario per subire una lavorazione, un regime sospensivo a condizione che i beni siano rispediti in Italia al committente soggetto passivo.
Volendo anche in questo caso fare un esempio, si pensi ad un’Impresa italiana che invia in Francia dei beni per delle lavorazioni, al termine delle quali gli stessi beni vengono rispediti nel nostro paese. L’invio dei beni in Francia non è considerata cessione comunitaria e l’operatore Italiano sarà tenuto ai seguenti adempimenti:
- annotare i beni spediti nel registro di cui all’art. 50 comma 5) del D.L. 331/93;
- integrare la fattura estera relativa alla lavorazione con l’emissione di un documento TD17 e doppia registrazione sia nel registro degli acquisti che delle vendite;
- presentare l’Intrastat 2-quater dei servizi e, se tenuto, l’Intrastat 1-bis e 2-bis per la sola parte statistica.
Se i beni al termine della lavorazione in Francia invece di essere rispediti in Italia vengono consegnati in altro paese comunitario o extracomunitario (Austria o Svizzera), per il committente Italiano l’invio dei beni in Francia si configura come una cessione intracomunitaria con l’onere di identificarsi e acquisire una partita Iva francese. Il successivo trasporto dei beni lavorati in altro paese comunitario o extracomunitario (Austria o Svizzera) configurerà rispettivamente una cessione comunitaria o un’esportazione con assunzione, da parte della posizione Iva assunta in Francia, dei conseguenti obblighi amministrativi e fiscali previsti in tale paese.
(Pz)
Contributi per il conseguimento della CQC
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del T.U.I.R.
preSentazione delle domande
da parte dei Candidati
fino al 15 Settembre 2026
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 162/MM dell’8 aprile 2026 per informare che con il Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 13628 del 17 marzo 2026, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 25 marzo 2026, è stato approvato il bando ordinario per la concessione di contributi volti al conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci (o viaggiatori) o per la sua estensione, anche congiuntamente al conseguimento di una sola delle patenti delle categorie “C” o “CE”, oppure “D” o “DE” o “E”, in quanto propedeutica all’ottenimento della qualificazione in parola. La dotazione finanziaria per l’anno 2026 è di euro 350.000.
Di seguito gli elementi essenziali del bando 2026, in linea con quelli delle passate edizioni.
BENEFICIARI
Possono accedere ai benefici i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- disoccupati o inoccupati e occupati;
- compimento 18 anni d’età;
- residenti da almeno 5 anni nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- in possesso dell’idoneità psicofisica alla guida. I soggetti disoccupati, al momento della presentazione della domanda di contributo, devono aver già dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa – DID. Alternativamente devono soddisfare uno dei seguenti requisiti:
- non svolgere o non aver mai svolto attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- essere lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda a un’imposta
MISURA DEL CONTRIBUTO E CUMULABILITà
CON ALTRI BENEFICI
Il contributo è concesso ai beneficiari, nei limiti delle risorse disponibili, successivamente all’avvenuto conseguimento della CQC, sino ad un massimo di 3.500 euro ciascuno, nei seguenti limiti percentuali:
- in misura non superiore all’80% della spesa sostenuta e validamente rendicontata per i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, si trovano in stato di disoccupazione (c.d. disoccupati e inoccupati). Questi hanno diritto ad un’integrazione del contributo ottenuto per un importo pari a un ulteriore 20% della somma già validamente rendicontata qualora, entro 6 mesi dal conseguimento della CQC, sottoscrivano con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducenti, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno sei mesi. L’eventuale interruzione anticipata del contratto di lavoro prima dei sei mesi dalla sua stipula non dà luogo all’integrazione del contributo;
- in misura non superiore al 50% della spesa sostenuta e validamente rendicontata per i soggetti che, al momento di presentazione della domanda, sono non disoccupati.
Il contributo regionale è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC, a condizione che l’importo massimo concedibile non sia superiore al 100% della spesa effettivamente sostenuta.
PRESENTAzIONE
DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo, soggetta a imposta di bollo, va presentata unicamente in modalità online sull’apposita sezione dedicata al Servizio Motorizzazione civile del sito della Regione.











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La procedura online è disponibile
fino alle ore 24.00 del 15 settembre 2026.
Per maggiori informazioni tecnico-operative si vedano le linee guida per la compilazione della domanda.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- attestazione di frequenza, su carta intestata, rilasciata dall’autoscuola o da altri soggetti abilitati di cui all’art. 4, c. 5 del bando, con data successiva al 25.3.2026 conforme al facsimile di cui all’allegato 1, in cui si dichiari che l’instante ha iniziato a frequentare il corso per il conseguimento della CQC a far data dall’1 gennaio 2026 ovvero frequenterà un corso in fase di programmazione che dovrà iniziare inderogabilmente entro e non oltre il 31 marzo 2027;
- preventivo dettagliato di spesa predisposto su carta intestata rilasciato da un’autoscuola o da uno dei soggetti abilitati, comprendente le generalità del richiedente, nonché l’esatta indicazione delle specifiche prestazioni finalizzate al conseguimento della CQC e dei relativi costi (vedi modello preventivo pubblicato nell’apposita sezione del sito della Regione FVG);
- modulo attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo di cui all’Allegato 3 del Bando. All’atto della presentazione della domanda, il richiedente dovrà inoltre attestare lo stato di disoccupazione ovvero di non disoccupazione.
INTEGRAzIONE
DEL CONTRIBUTO
PER I SOGGETTI
DISOCCUPATI O INOCCUPATI
Entro il 30 settembre 2028 i beneficiari disoccupati o inoccupati potranno richiedere un’ulteriore integrazione del contributo ottenuto per un importo pari al 20% della somma già validamente rendicontata qualora, entro 6 mesi dal giorno di conseguimento della CQC, sottoscrivano con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci (o persone) con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducenti, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno 6 mesi. L’eventuale interruzione anticipata del contratto di lavoro prima dei 6 mesi dalla sua stipula non dà luogo all’integrazione del contributo.
ASSEGNAzIONE
E PRIORITà
DI CONCESSIONE
DEL CONTRIBUTO
Le domande presentate sono esaminate in base a procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione determinato dal numero di protocollazione, fatti salvi i criteri di priorità a favore dei soggetti disoccupati. Le domande di questi verranno prioritariamente ammesse a contributo sulla base dei fondi disponibili, secondo l’ordine di presentazione determinato dal numero di protocollazione.
Solo in caso di disponibilità di fondi, dopo la concessione del contributo ai soggetti disoccupati, verranno riconosciute concessioni in favore degli altri richiedenti seguendo l’ordine di presentazione delle loro domande dato dal numero di acquisizione al protocollo.
Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, verrà pubblicato, sulla pagina dedicata del sito web della Regione, l’elenco dei beneficiari ammessi al contributo e di quelli esclusi; tale pubblicazione ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge.
TERMINI
PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA CQC,
PER LA RENDICONTAzIONE
DELLE SPESE SOSTENUTE
E PER LA LIQUIDAzIONE
DEL CONTRIBUTO
I beneficiari del contributo, ammessi in graduatoria, devono conseguire la CQC e presentare il relativo rendiconto delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2027 secondo le modalità che saranno rese note in un secondo momento mediante pubblicazione sul citato sito web della Regione. Ai fini della liquidazione dovrà essere prodotta la documentazione a comprova della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario di data successiva all’1 gennaio 2026 costituita dalla copia dei documenti di seguito indicati:
- fattura quietanzata;
- scontrino fiscale c.d. “parlante” (documento commerciale a valenza fiscale), comprovante il pagamento del corrispettivo e integrato, su specifica richiesta del beneficiario, con il proprio codice fiscale;
- ricevuta fiscale.
Dopo di che, il contributo viene erogato mediante accredito sul conto corrente intestato (o cointestato) al beneficiario, indicato in sede di domanda. Per altre informazioni e per il testo del bando, a
cui si rinvia per gli approfondimenti, gli interessati possono anche rivolgersi all’Ufficio trasporti dell’Associazione.
Si invitano, infine, le Imprese a divulgare la pre-
sente circolare ai potenziali candidati con i quali dovessero entrare in contatto. (MM)
CCNL Unigec - Unimatica
detaSSazione degli aumenti Contrattuali.
indiCazioni operative
unigeC - unimatiCa Confapi
Si riporta la circolare emanata da UNIGEC - UNIMATICA CONFAPI relativa alle indicazioni operative in materia di tassazione agevolata degli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026.
In particolare la Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto un regime di tassazione agevolata con riferimento agli aumenti retributivi derivanti da rinnovi del CCNL sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, tassati con un’imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali regionali e comunali), per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 33.000.
Il rinnovo del CCNL sottoscritto da UNIGEC - UNIMATICA con le OO.SS. l’8 aprile 2025 prevede, per il livello 5^ del settore grafico-informatico e il livello B2 del settore cartario-cartotecnico, complessivamente un incremento retributivo pari a € 120,00.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota sostitutiva l’imponibile detassabile nel 2026 per il livello di riferimento ammonta a € 1.560,00 (€ 120,00 × 13 mensilità), con un risparmio fiscale stimato pari a € 396,66 (ipotizzando un’aliquota IRPEF ordinaria del 33%).
Sulla base della circolare allegata, si segnalano i seguenti aspetti di rilievo pratico:
- Base imponibile agevolata: l’aliquota del 5% si applica sulle somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 a titolo di 12 mensilità e tredicesima; sono incluse anche le integrazioni a carico del datore per malattia e maternità/ paternità.
- Esclusioni: l’agevolazione non si applica sugli istituti indiretti (scatti di anzianità, straordinari, ferie, permessi, indennità e maggiorazioni per lavoro notturno).
- Assorbimento del superminimo: gli aumenti contrattuali beneficiano dell’imposta sostitutiva anche nel caso in cui assorbano il superminimo individualmente riconosciuto.
Gli adempimenti a carico delle Imprese sono:
- verificare, per ciascun dipendente, il requisito reddituale 2025 ai fini dell’applicazione della tassazione agevolata;
- applicare l’imposta sostitutiva sugli importi della retribuzione diretta riconducibili agli aumenti contrattuali del CCNL di riferimento erogati nel 2026;
- raccogliere le eventuali dichiarazioni di rinuncia alla tassazione agevolata dai lavoratori interessati;
- coordinarsi con il proprio Consulente del lavoro o ufficio paghe per la corretta applicazione sui cedolini e per l’utilizzo dei codici tributo previsti dalla Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nostra circolare 124/2026 del 16/03/2026.
(AG)




Unigec - Unimatica: accordo dell’8 aprile 2025
Circolare su detassazione degli aumenti contrattuali
L’Agenzia delle Entrate ha emanato i primi chiarimenti operativi in merito alla disciplina della tassazione agevolata introdotta dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 199/2025), finalizzata a sostenere l’adeguamento salariale al costo della vita (Circolare 2/E del 24 febbraio 2026).
Unigec e Unimatica intendono offrire le indicazioni operative in rapporto al rinnovo della parte economica del CCNL sottoscritto l’8 aprile 2025 con SLC Cgil, FISTEL Cisl, UILCOM Uil
Le misure – come è noto - riguardano, in particolare, gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e le indennità connesse al lavoro notturno, festivo e a turni, erogati nel corso del 2026.
Si tratta, in particolare, di:
• un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questa agevolazione si applica con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro (art.1, co -7);
• un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 15%, per le componenti del salario relative alle indennità per lavoro notturno, festivo e a turni corrisposte, nel periodo di imposta 2026, entro il limite di 1.500 euro, per i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro nel 2025 (art.1, co -10,11).
In merito alla tassazione degli incrementi retributivi viene chiarito, tra l’altro, che:
• l’agevolazione riguarda gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi previsti da contratti collettivi nazionali, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, e l’imposta sostitutiva del 5% si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
• gli importi su cui si applica l’imposta sostitutiva sono quelli che confluiscono nella retribuzione diretta: le dodici mensilità e la tredicesima. Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto: la malattia, la maternità/paternità;


• gli aumenti contrattuali beneficiano dell’imposta sostitutiva anche qualora assorbano il superminimo eventualmente riconosciuto al lavoratore;
• se il contratto prevede che l’incremento retributivo sia riconosciuto su più anni, l’imposta sostitutiva si applicherà, comunque, alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, comprensive anche della parte di aumento la cui erogazione sia iniziata prima del 2026.
In questo senso, l’accordo di Unigec - Unimatica dell’8 aprile 2025 prevede un aumento complessivo di 150,00 euro, diviso tre rate nel corso del triennio 2025-2027; in particolare, per il livello 5^ settore grafico -informatico ed il livello B2 del settore cartario - cartotecnico sono previsti i seguenti aumenti:
o 1^ tranche: 60,00 euro dal 1° gennaio 2025
o 2^ tranche: 60,00 euro dal 1° gennaio 2026
o 3^ tranche: 30,00 euro dal 1° gennaio 2027
Ne consegue che l’imposta sostitutiva – ricorrendone i presupposti soggettivi - si applicherà sugli importi che verranno erogati nel corso dell’anno d’imposta 2026 con la seguente articolazione:
➢ 120,00 euro da gennaio a dicembre 2026 (pari alla sommatoria della prima e seconda tranche)
L’imponibile detassabile nel corso del 2026 sarà quindi pari ad € 1.560,00€ (120,00€ mese per le tredici mensilità previste dal CCNL)
Ricordiamo inoltre che l’imposta sostitutiva trova applicazione, in presenza dei presupposti soggettivi del singolo lavoratore: il limite reddituale di 33.000 euro riferito al 2025, al di là del quale l’agevolazione non è riconosciuta, e che include tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel periodo di imposta;
Inoltre, per accedere alla flat tax non occorre una specifica istanza, ma occorre l’espressa rinuncia per accedere alla tassazione ordinaria , nelle ipotesi ad esempio di contratti parttime prestato presso differenti datori di lavoro, o di assunzioni in corso d’anno, per i qualial datore di lavoro che dovrebbe operare l’agevolazione - non è noto l’imponibile fiscale antecedente;
La circolare dell'agenzia delle entrate ha precisato che il vantaggio si applica solo sulla retribuzione diretta, vale a dire le 12 mensilità della retribuzione e la tredicesima prevista dal nostro CCNL. In caso di assenza per malattia, maternità/paternità, infortunio, il


beneficio spetta sulla retribuzione integrata dal datore di lavoro con i parametri stabiliti dal CCNL.
L’agevolazione, invece, non si applica sulla quota parte di incremento che impatta sulle retribuzioni indirette come, ad esempio, gli scatti di anzianità, gli straordinari, ferie, permessi, le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno
Si segnala che la Risoluzione 3/E/2026 ha istituito i codici tributo utili ai sostituti d’imposta per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva.
Di seguito alleghiamo uno schema di detassazione per i livelli 5^ (grafico -informatico) e B2 (cartaio - cartotecnico)
Aliquota ordinaria ipotizzata 33%.
UNIGEC-UNIMATICA tutti i settori
importo agevolato 1560,00 contribuzione INPS c/dipendente, azienda fino a 15 dipendenti
imponibile fiscale
Irpef con aliquota ordinaria 33%
Irpef
CCNL
Uniontessile
detaSSazione degli aumenti Contrattuali.
indiCazioni operative
unionteSSile Confapi
Riportiamo la circolare emanata da UNIONTESSILE CONFAPI relativa alle indicazioni operative in materia di tassazione agevolata degli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026
In particolare la Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto un regime di tassazione agevolata con riferimento agli aumenti retributivi derivanti da rinnovi del CCNL sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, tassati con un’imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali regionali e comunali), per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 33.000.
Il rinnovo del CCNL sottoscritto da UNIONTESSILE con le OO.SS. il 18 febbraio 2025 prevede, per il livello 4^, complessivamente un incremento retributivo pari a € 160,00. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota sostitutiva l’imponibile detassabile nel 2026 per il livello AC1 ammonta a € 2.080,00 (€ 160,00 × 13 mensilità), con un risparmio fiscale stimato pari a € 528,88 (ipotizzando un’aliquota IRPEF ordinaria del 33%).
Gli incrementi sono identici per tutti i settori: Tessile-abbigliamento-moda, Calzature, Pelli e cuoio, Giocattoli, Penne, spazzole e pennelli, Occhiali.
Sulla base della circolare allegata, si segnalano i seguenti aspetti di rilievo pratico:
- Base imponibile agevolata: l’aliquota del 5% si applica sulle somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 a titolo di 12 mensilità e tredicesima; sono incluse anche le integrazioni a carico del datore per malattia e maternità/ paternità.
- Esclusioni: l’agevolazione non si applica sugli istituti indiretti (scatti di anzianità, straordinari, ferie, permessi, indennità e maggiorazioni per lavoro notturno).
- Assorbimento del superminimo: gli aumenti contrattuali beneficiano dell’imposta sostitutiva anche nel caso in cui assorbano il superminimo individualmente riconosciuto.
Gli adempimenti a carico delle Imprese sono:
- verificare, per ciascun dipendente, il requisito reddituale 2025 ai fini dell’applicazione della tassazione agevolata;
- applicare l’imposta sostitutiva sugli importi della retribuzione diretta riconducibili agli aumenti contrattuali del CCNL di riferimento erogati nel 2026;
- raccogliere le eventuali dichiarazioni di rinuncia alla tassazione agevolata dai lavoratori interessati;
- coordinarsi con il proprio Consulente del lavoro o ufficio paghe per la corretta applicazione sui cedolini e per l’utilizzo dei codici tributo previsti dalla Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nostra circolare 124/2026 del 16/03/2026.
(AG)

Uniontessile: accordo del 18 febbraio 2025 Detassazione degli aumenti contrattuali
L’Agenzia delle Entrate ha emanato i primi chiarimenti operativi in merito alla disciplina della tassazione agevolata introdotta dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 199/2025), finalizzata a sostenere l’adeguamento salariale al costo della vita ( Circolare 2/E del 24 febbraio 2026).
Uniontessile Confapi intende offrire le indicazioni operative in rapporto al rinnovo della parte economica del CCNL sottoscritto lo scorso 18 febbraio 2025 con FILCETM Cgil, FEMCA Cisl, UILTEC
Uil.
Le misure – come è noto - riguardano, in particolare, gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e le indennità connesse al lavoro notturno, festivo e a turni, erogati nel corso del 2026.
Si tratta, in particolare, di:
• un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questa agevolazione si applica con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro (art.1, co -7);
• un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 15% per le componenti del salario relative alle indennità per lavoro notturno, festivo e a turni corrisposte, nel periodo di imposta 2026, entro il limite di 1.500 euro, per i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro nel 2025 (art.1, co -10,11).
In merito alla tassazione degli incrementi retributivi viene chiarito, tra l’altro, che:
• l’agevolazione riguarda gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi previsti da contratti collettivi nazionali, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, e l’imposta sostitutiva del 5% si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 ;
• gli importi su cui si applica l’imposta sostitutiva sono quelli che confluiscono nella retribuzione diretta: le dodici mensilità e la tredicesima. Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto: la malattia, la maternità/paternità ;
• gli aumenti contrattuali beneficiano dell’imposta sostitutiva anche qualora assorbano il superminimo eventualmente riconosciuto al lavoratore;
• se il contratto prevede che l’incremento retributivo sia riconosciuto su più anni, l’imposta sostitutiva si applicherà, comunque, alle tranches di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 , comprensive anche della parte di aumento la cui erogazione sia iniziata prima del 2026.
In questo senso, l’accordo di Uniontessile Confapi del 18 febbraio 2025 prevede – al livello 4^ per ciascun settore - aumenti nel corso del 2025 e 2026 pari a 1 60,00€ così suddivisi:
dal 1/1/2025
dal 1/1/2026
100,00€ 4^ livello
60,00€ 4^ livello
Gli incrementi sono identici per tutti i settori: Tessile abbigliamento, Calzature, Pelle e cuoio, Giocattoli, Penne e spazzole
Ne consegue che l’imposta sostitutiva – ricorrendone i presupposti soggettivi - si applicherà sugli importi che verranno erogati nel corso dell’anno d’imposta 2026 pari a complessivi € 2.080,00 (100,00€ per 13 mensilità e 60,00 sempre per 13 mensilità)
L’imponibile detassabile nel corso del 2026 per tutti i settori Uniontessile sarà quindi pari ad € 2.080,00.
Ricordiamo inoltre che l’imposta sostitutiva trova applicazione in presenza dei presupposti soggettivi del singolo lavoratore: il limite reddituale di 33.000 euro riferito al 2025 , al di là del quale l’agevolazione non è riconosciuta, e che include tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel periodo di imposta
Inoltre, per accedere alla flat tax non occorre una specifica istanza , ma è necessaria l’espressa rinuncia per accedere alla tassazione ordinaria, nelle ipotesi ad esempio di contratti part -time prestato presso differenti datori di lavoro, o di assunzioni in corso d’anno, per i quali - al datore di lavoro che dovrebbe operare l’agevolazione - non è noto l’imponibile fiscale antecedente.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che il vantaggio si applica solo sulla retribuzione diretta, vale a dire le 12 mensilità della retribuzione e la tredicesima prevista dal nostro CCNL. In caso di assenza per malattia, maternità/paternità, infortunio, il beneficio spetta sulla retribuzione integrata dal datore di lavoro con i parametri stabiliti dal CCNL; ad esempio, in caso di malattia , il beneficio spetterà per la quota a carico del datore, da determinarsi secondo i criteri previsti dal CCNL Uniontessile in relazione ai settori di appartenenza.
L’agevolazione, invece, non si applica sulla quota parte di incremento che impatta sulle retribuzioni indirette come, ad esempio, gli scatti di anzianità, gli straordinari, ferie, permessi, le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno.
Si segnala che la Risoluzione 3/E/2026 ha istituito i codici tributo utili ai sostituti d’imposta per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva.
Di seguito si riporta lo schema di detassazione per i settori:
Abbigliamento, 4^ livello; Calzature, 4^; Pelle e cuoio, 4 Livello; Giocattoli, 4^ livello; Occhiali 4^ livello; Penne e spazzole, 4^ livello.
Aliquota ordinaria ipotizzata 33%
UNIONTESSILE tutti i settori
importo agevolato
2080,00
contribuzione INPS c/dipendente, azienda fino a 15 dipendenti 191,15
imponibile fiscale 1888,85
Irpef con aliquota ordinaria 33% 623,32
Irpef con aliquota agevolata 5% 94,44
Risparmio fiscale 528,88
Dalla complessità all’innovazione
LA PIANIFICAZIONE COME LEVA STRATEGICA
Oggi la pianificazione non può limitarsi a reagire.
Pianificare significa definire priorità, valutare alternative e compiere scelte basate su dati affidabili e condivisi.
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Udine - Cesena - Milano - Firenze
CONAI: due nuove circolari
riguardano borSe
riutilizzabili in plaStiCa e proCedura di rimborSo per Sfridi
CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha pubblicato sul sito www.conai.org nell’apposita sezione “Download documenti” 2 circolari - conseguenti alle delibere del Cda CONAI dello scorso 25 marzo, riguardanti i seguenti argomenti:
1. Borse riutilizzabili in plastica cosiddette “cabas” Nuova classificazione tra gli articoli considerati NON imballaggio
Circolare CONAI del 9 aprile 2026 disponibile al seguente: link
2. Procedura di rimborso per sfridi (di materie prime/semilavorati) da autoproduzione di imballaggi e già assoggettati al CAC
Revisione della procedura a decorrere dall’anno di competenza 2026 con l’introduzione di alcune modifiche
Circolare CONAI del 10 aprile 2026 disponibile al seguente: link
(CSC)
SOA: rinnovo per la Costruzioni Vidoni Srl
può eSeguire
opere Strutturali SpeCiali (oS21)
Rinnovo per l’Impresa Costruzioni Vidoni srl, rappresentata dal perito Corrado Vidoni e gestita insieme alla moglie Cinzia Ceconi e ai due figli Elia ed Elisa, con sede a Majano in via Sottobosco 6. L’Impresa è nata per la passione e dedizione del perito Corrado Vidoni. La storia inizia nel 1987 con una collaborazione speciale: una Snc nata dall’incontro tra il Sig. Vidoni e la ditta individuale Collino Silvio, azienda storica che risale agli anni ’60.
Nel 2006, la decisione di fare il salto di qualità,
assumendo la ragione sociale attuale e mettendo in luce l’impegno per l’innovazione e l’eccellenza nel settore delle costruzioni.
La sede legale è rimasta situata nel Comune di Forgaria nel Friuli (Ud), anche se dal 27 marzo 2014, è stata aperta una sede operativa all’avanguardia nella Frazione Tiveriacco a Majano, con uno spazio di circa 1.100 metri quadri, con uffici principali e un centro attrezzato per la manutenzione e il ricovero dei nostri mezzi e delle attrezzature di proprietà.
L’Impresa offre soluzioni complete nel settore delle costruzioni, garantendo qualità e professionalità in ogni fase del progetto. Con un’ampia gamma di servizi, soddisfiamo le esigenze dei clienti con interventi su misura ed efficienti.
È specializzata nella costruzione e manutenzione di infrastrutture stradali, piste forestali, acquedotti, reti fognarie, opere di urbanizzazione, reti viarie, aree verdi e impianti, sviluppo di nuovi spazi funzionali e moderni.

Sede operativa di Majano

Inoltre, esegue opere di ingegneria naturalistica volte alla tutela dell’ambiente, combinando tecniche ingegneristiche con soluzioni ecocompatibili per protezione e recupero paesaggistico.
Infine, l’Impresa esegue servizi di sgombero neve per garantire viabilità e sicurezza anche in condizioni climatiche avverse.
L’Impresa Costruzioni Vidoni srl, negli ultimi anni è cresciuta molto, rinnovando l’attestazione e qualificandosi per le categorie: OG1 per la classifica III bis, OG3 per la classifica IV, OG6 e OG8 per la classifica V, OG13 e OS21 per la classifica II. Potrà eseguire fino ad un importo di 1.800.000 Euro edifici civili e industriali (OG1): categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.
Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo di 3.098.400 Euro: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3), categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”. E’ abilitata ad eseguire fino ad un importo di 6.198.000 Euro: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (OG6) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi; e opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (OG8) categoria che riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.
Potrà eseguire opere di ingegneria naturalistica (OG 13) fino ad un importo di 619.200 Euro, categoria che riguarda: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa
Costruzione e manutenzione di infrastrutture
del territorio ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
Infine, potrà eseguire fino ad un importo di 619.200 Euro: opere strutturali speciali (OS21), categoria che riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Questa categoria comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
L’azienda negli ultimai anni ha realizzato opere significative tra le quali segnaliamo i lavori di sistemazione della rotatoria in Comune di Bertiolo sulla intersezione tra la strada Regionale e quella Provinciale, in Comune di Cercivento ha eseguito i lavori di sistemazione delle sponde del torrente

Gladegna, in Comune di Sutrio l’intervento sulle piste di sci nordico e per il Consorzio di bonifica della Venezia Giulia i lavori di messa in sicurezza dell’argine del fiume Isonzo.
Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.
Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie Imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.
(CSC)
Sistemazione opere idrauliche
Ministero Lavoro: pubblicato il costo medio orario per l’edilizia
l’aggiornamento reCepiSCe in modo puntuale
le dinamiChe Contrattuali del Settore
Con decreto direttoriale n. 26 del 23 marzo u.s., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le nuove tabelle provinciali del costo medio orario del lavoro 2026 per il personale dipendente del settore dell’edilizia, riguardanti sia operai che impiegati.
L’aggiornamento si inserisce nel quadro previsto dall’art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina in via generale la determinazione annuale del costo del lavoro da parte del Ministero del Lavoro, sulla base dei valori definiti dalla contrattazione collettiva e delle variabili settoriali e territoriali.
Nel caso del settore edile, il decreto evidenzia però alcuni elementi specifici che hanno inciso sull’aggiornamento delle tabelle, in particolare:
- i rinnovi dei contratti collettivi nazionali intervenuti nel 2025;
- il ruolo dei contratti collettivi territoriali e di secondo livello, rilevanti ai fini della determinazione del costo medio su base provinciale. Si tratta quindi di un aggiornamento che non si limita a richiamare la cornice normativa generale, ma che recepisce in modo puntuale le dinamiche contrattuali del settore.
Il decreto non elenca i fattori come parte del procedimento di formazione delle tabelle, ma precisa – all’art. 2 – che il costo del lavoro così determinato è suscettibile di oscillazioni.
In particolare, tali variazioni possono dipendere:
- dai benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui le Imprese usufruiscono in base alla normativa vigente;
- dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Il riferimento, quindi, non riguarda i criteri di costruzione delle tabelle, ma le possibili variazioni del costo del lavoro nella concreta applicazione.
Le tabelle provinciali del costo del lavoro sono già in vigore e possono essere richieste all’Ufficio Edilizia dell’Associazione.
(CSC)















Confapi Aniem News
la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini
AUDIzIONE
AL MINISTERO DELL’INTERNO SUL PROTOCOLLO DI LEGALITà
Lo scorso 1° aprile si è svolta presso il Ministero dell’Interno un’audizione preliminare promossa dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari per una revisione del Protocollo tipo del 2020 (Delibera Cipe n.62).
Confapi Aniem ha evidenziato l’esigenza di evitare una proliferazione di protocolli e di definire regole coerenti con i principi cardine della normativa sui contratti pubblici a iniziare dal principio della “fiducia”.
In questo contesto vanno considerati con preoccupazione gli oneri e i regimi sanzionatori previsti nella bozza di revisione del protocollo, così come le previsioni sul settimanale di cantiere necessitano di essere coordinate con quanto dovrà essere definito nel prossimo decreto ministeriale che disciplinerà il badge di cantiere.
La richiesta prioritaria di Confapi Aniem e delle altre Organizzazioni datoriali intervenute è di non alimentare sovrapposizioni che possono determinare appesantimenti nell’attività di cantiere e discipline eterogenee sui vari territori. E’ stato altresì proposto l’inserimento di una clausola finalizzata a prevedere che i costi connessi all’attuazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli, inclusi i costi relativi al “referente di cantiere”, siano ricompresi in un’apposita aliquota forfettaria, da individuare nel quadro economico dell’intervento a cura del soggetto aggiudicatore.
Il Presidente del Comitato, Paolo Canaparo, nel prendere atto delle osservazioni esposte, ha condiviso che il percorso di legalità debba essere sostenibile sia in termini economici che procedurali
e ha anticipato che è già in fase di valutazione la possibilità di definire strumenti alternativi al conto corrente dedicato.
QUALIFICAzIONE OS21
E PATENTINO CERTIFICATO:
RIChIESTO CONFRONTO
ALLE SOA
Nei giorni scorsi Confapi Aniem ha inviato una richiesta di incontro alle associazioni rappresentative degli organismi di attestazione (SOA) sulle modalità di qualificazione delle Imprese soggette alla richiesta di patentino certificato, anche in considerazione di quanto previsto nel recente rinnovo del CCNL Confapi Aniem e dalla normativa vigente (art. 18, comma 24 dell’Allegato II.12 del Decreto legislativo 36/2023) che condiziona l’applicazione dell’obbligo di possesso del patentino proprio alle previsioni dei contratti collettivi nazionali.
L’attuale formulazione del CCNL Confapi Aniem (Art. 77) ha previsto che il patentino non sia necessario per l’attestazione della qualificazione acquisita tramite lavorazioni che non comprendono attività inerenti sottofondazioni, pali, trivellazioni, pozzi (come ad esempio il consolidamento manuale, le sottomurazioni classiche o l’adeguamento sismico che non comporti perforazioni meccanizzate).
Confapi Aniem ha pertanto richiesto un confronto tecnico con le SOA, auspicando una condivisione sulle modalità relative alla gestione delle pratiche di qualificazione per le Imprese che applicano il CCNL Confapi Aniem.
COMPENSAzIONE
PREzzI: EMENDAMENTO PER ESCLUDERE REvISIONI AL RIBASSO
Nell’ambito della conversione del Decreto Legge n.32/2026 attualmente all’esame del Senato, la maggioranza di Governo ha presentato proposte emendative che impattano sul meccanismo di compensazioni dei prezzi.
Viene proposto, in particolare, l’inserimento dell’art. 1-bis con il quale si precisa che le disposizioni dell’articolo 26 del Dl 50/2022 (“Decreto Aiuti”), che ha imposto l’aggiornamento dei
nuovi prezzari per lavori eseguiti e contabilizzati, ‘escludono in ogni caso la rideterminazione in diminuzione dei corrispettivi contrattuali’. La stessa tutela viene estesa anche alle misure introdotte dalla legge di bilancio 2026, richiamando espressamente l’articolo 1, comma 490, della legge 199/2025.
In sostanza, gli importi riconosciuti alle Imprese sulla base dei prezzari aggiornati (confermati anche dall’ultima legge di bilancio) dovrebbero essere previsti solo in aumento.
IL vADEMECUM ANAC
PER vERIFICARE
LA REGOLARITà FISCALE
DELLE IMPRESE
Con un comunicato approvato lo scorso 11 marzo, l’Anac ha diffuso un vademecum operativo, predisposto in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e disponibile sul sito dell’Autorità, che si propone quale supporto operativo per le Imprese, finalizzato ad agevolare la presa di consapevolezza della propria eventuale posizione debitoria (art. 94 comma 6 del Codice dei contratti pubblici - cause di esclusione automatica per violazioni gravi definitivamente accertate in materia fiscale e contributiva). Il documento è rivolto alle Stazioni Appaltanti, alle SOA e a tutti gli operatori economici sui quali gravano obblighi dichiarativi in occasione della partecipazione a gare di appalto pubblico ovvero in occasione del conseguimento delle attestazioni di qualificazione.
L’obiettivo è fornire un orientamento pratico per l’individuazione di possibili violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva, in modo da consentire all’operatore economico di valutare tempestivamente le azioni necessarie per la regolarizzazione e aiutarlo nella corretta compilazione delle dichiarazioni richieste per la partecipazione alle procedure di gara, favorendo comportamenti consapevoli, trasparenti e conformi al quadro normativo vigente.
Ai fini della verifica della regolarità dell’Impresa, il documento richiama l’attuale limite dei 5.000 euro previsto dall’art. 48-bis del Dpr 602/1973): la verifica ha esito positivo se l’ammontare dei debiti fiscali non supera tale soglia. In caso contrario, la posizione viene considerata irregolare, ma il vademecum evidenzia le modalità per sanare l’anomalia, anche attraverso il pagamento o la rateizzazione del debito.
In questo contesto sono riportati i passaggi da effettuare sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione con le relative sezioni e visualizzazioni.
IL CONTRATTO MODIFICATO RIChIEDE
UNA NUOvA PROCEDURA
DI AGGIUDICAzIONE
L’Anac (Parere n. 7/2026) ha affermato che la modifica sostanziale di un contratto di concessione di lavori pubblici richiede una nuova procedura di aggiudicazione relativa al contratto come modificato. Il caso specifico ha riguardato una concessione di costruzione e gestione affidata a seguito di una licitazione privata indetta nel 2004 (sotto il regime della legge n.109/94 e del d.p.r. n.554/1999). Secondo Anac “quando, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, la stazione appaltante abbia affidato ad un operatore economico una concessione di costruzione e gestione non appare consentito, in corso di esecuzione della concessione medesima, apportare modifiche sostanziali al rapporto concessorio”.
L’Autorità ha evidenziato che le disposizioni che disciplinano la modifica dei contratti devono ritenersi di stretta interpretazione e non consentono, in ogni caso, di apportare modifiche sostanziali ai contratti pubblici in corso di esecuzione, ossia modifiche in grado di alterare in modo considerevole le caratteristiche essenziali del contratto stipulato a seguito di una procedura di gara.
“Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un contratto di concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice concedente e il concessionario apportino alle disposizioni del loro contratto di concessione modifiche tali che dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto iniziale. È quanto avviene se le modifiche previste hanno per effetto o di estendere la concessione di lavori pubblici in modo considerevole a elementi non previsti, o di alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore del concessionario, oppure ancora se tali modifiche sono atte a rimettere in discussione l’aggiudicazione della concessione di lavori pubblici”.
Tali principi “sono chiaramente fissati nella disciplina in materia di contratti pubblici che, sia nella l.n. 109/1994, sia nel d.lgs. 163/2006, sia ancora nel d.gs. 50/2016 e nel d.lgs. 36/2023, indicando in via tassativa i casi e i limiti entro i quali è possibile apportare variazioni agli appalti e alle concessioni in corso di esecuzione, disponendo che non è consentito procedere a modifiche sostanziali degli stessi (Delibera n. 388/2017; pareri Funz Cons 17/2025, 33/2022)”.
Nel caso di specie, quindi, l’Autorità ha indicato all’Amministrazione richiedente di “valutare le
istanze di modifica della concessione e di revisione del PEF, avanzate dal concessionario, sulla base delle previsioni della convenzione stipulata tra le parti (e della lex specialis a monte) che pone in capo allo stesso, anche in fase di gestione della struttura realizzata, specifici obblighi correlati all’assunzione e al mantenimento del rischio dell’operazione (che, secondo lo schema della concessione, deve restare a carico del concessionario), nonché sulla base delle disposizioni sopra richiamate, che individuano e delimitano i casi in cui è consentito procedere ad una modifica del rapporto concessorio in corso di esecuzione, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali allo stesso”.
PER IL SUBAPPALTO NECESSARIO NON BASTA LA DIChIARAzIONE GENERICA
In un’altra delibera (n. 85 dell’11 marzo 2026) l’Anac, condividendo il comportamento della stazione appaltante, ha precisato che, in caso di subappalto necessario, non è sufficiente una dichiarazione generica, ma occorre una specifica indicazione nel Dgue. Tale carenza non può essere oggetto di soccorso istruttorio in quanto lederebbe la par condicio tra i concorrenti. Il nuovo Codice (art. 119, comma 4), pur avendo aderito ad un approccio meno formalistico e più orientato ai principi del risultato e della fiducia, richiede comunque l’indicazione dei lavori e delle opere che l’operatore economico intende subappaltare.
Secondo l’Autorità sebbene il concorrente abbia rappresentato “di aver stipulato un contratto di avvalimento al fine di ampliare l’importo della categoria prevalente e poter così subappaltare le categorie specialistiche, tale volontà non veniva manifestata in sede di partecipazione alla gara, in quanto la dichiarazione di subappalto era del tutto generica e carente degli elementi richiesti dalla legge. Dunque, non era possibile sopperire a tale carenza in sede di soccorso istruttorio, in quanto si sarebbe consentita una integrazione postuma della dichiarazione e la conseguente lesione della par condicio fra i concorrenti”.
ISTAT:
L’ANDAMENTO DEI PREzzI
A FEBBRAIO
PER COSTRUzIONI
E INDUSTRIA
L’Istat ha diffuso i nuovi dati sull’andamento dei prezzi aggiornati a febbraio 2026. Per le costruzioni, i prezzi aumentano su base mensile sia per edifici sia per strade, per effetto
soprattutto dei rialzi dei prezzi di alcuni materiali e dei carburanti. Su base annua, rallentano la propria crescita per edifici – effetto base derivante dal confronto con febbraio 2025, quando si rilevò un aumento dei prezzi più marcato – mentre permangono sostanzialmente stazionari per strade. i prezzi alla produzione delle costruzioni per Edifici residenziali e non residenziali crescono dello 0,3% su base mensile e dell’1,3% su base annua (da +2,1% di gennaio); quelli di Strade e ferrovie aumentano dello 0,5% in termini congiunturali mentre registrano una flessione su base tendenziale modesta (-0,1%; era -0,2% a gennaio). Nel trimestre dicembre 2025-febbraio 2026, rispetto al precedente, i prezzi di Edifici residenziali e non residenziali aumentano dello 0,4%, quelli di Strade e ferrovie diminuiscono dello 0,1%.
Nell’industria i prezzi alla produzione diminuiscono dello 0,4% su base mensile e del 2,7% su base annua (era -1,6% a gennaio).
Sul mercato interno i prezzi diminuiscono dello 0,8% rispetto a gennaio e del 3,7% su base annua (da -2,1% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi registrano un aumento congiunturale modesto (+0,1%) e una crescita tendenziale dell’1,1% (come a gennaio). Sul mercato estero i prezzi aumentano dello 0,3% su base mensile (+0,4% area euro, +0,3% area non euro) e dello 0,2% su base annua (+1,1% area euro, -0,5% area non euro).
Nel trimestre dicembre 2025-febbraio 2026, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell’industria crescono dello 0,6% (+0,8% mercato interno, +0,3% mercato estero).
A febbraio 2026, fra le attività manifatturiere, le flessioni tendenziali più ampie si rilevano per coke e prodotti petroliferi raffinati (-5,5% mercato interno, -15,7% area euro, -13,2% area non euro).
Gli incrementi tendenziali maggiori riguardano metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+4,9% mercato interno), mezzi di trasporto (+6,9% area euro), e altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+5,4% area euro, +13,5% area non euro). Sul mercato interno, si amplia la flessione su base annua dei prezzi della fornitura di energia elettrica e gas (-12,4%, da -6,1% di gennaio).
ESCLUSIONE
DEL SUBAPPALTO NECESSARIO PER IMPOSSIBILE INDIvIDUAzIONE
DELLE CATEGORIE
Il Tar Lazio (Sent. n.5692 del 26 marzo 2026) ha


affermato la legittimità dell’esclusione di ricorso al subappalto necessario qualora in un accordo quadro sia impossibile prevedere le categorie prevalenti e scorporabili delle lavorazioni richieste. La pronuncia riguarda il ricorso di un’Impresa nei confronti di una procedura aperta indetta dall’Agenzia del Demanio relativa alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili in uso alle amministrazioni dello Stato.
Nel caso specifico, la stazione appaltante ha precisato, quanto alla possibilità di ricorrere al subappalto necessario, “che detto istituto consente all’operatore economico di partecipare alle gare, anche se privo delle relative qualificazioni in una o più categorie scorporabili, colmando detta carenza ricorrendo ad un subappalto che diviene “qualificante” e che presuppone l’indefettibile individuazione delle categorie scorporabili”. Pertanto, “nell’ambito della presente procedura l’impossibilità di definire ex ante i singoli interventi e di prevedere nella fase di avvio le categorie prevalente e scorporabili in cui gli stessi si articoleranno (e per l’effetto, quindi, se la categoria OG11 sarà la categoria prevalente o scorporabile dello specifico appalto che verrà affidato) non consente di ricorrere in fase di qualificazione all’istituto del subappalto necessario …”
In questo contesto i Giudici hanno respinto il ricorso nel quale si evidenziava che la dichiarazione di voler ricorrere al subappalto “avrebbe dovuto essere oggetto di un’analisi più approfondita e almeno di un soccorso istruttorio”.
Condiviso il comportamento del Seggio di gara che, richiamata la previsione del Disciplinare (in base al quale “Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di
esclusione dalla procedura di gara”), ha espressamente ritenuto preclusa la possibilità di esperire il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.Lgs. 36/2023, “essendo legittimo il ricorso al predetto istituto per consentire all’operatore economico di integrare la documentazione incompleta, ma non di supplire al suo mancato possesso, costituendo in tal caso un’evidente violazione del principio di immodificabilità dell’offerta”.
POLITIChE ABITATIvE:
1 MILIARDO ALL’ITALIA
DAI FONDI DI COESIONE
Le politiche abitative, unitamente alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, sono state individuate tra le priorità strategiche nell’ambito della revisione intermedia dei programmi della politica di coesione 2021-2027.
Anche in relazione alle dinamiche geopolitiche in corso e alle ripercussioni sugli equilibri economici, la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad aggiornare i piani di investimento concentrandoli su tali priorità.
Per l’Italia, sono state pertanto riprogrammate risorse per circa 7 miliardi, di cui oltre 1 miliardo destinato alle politiche abitative: le restanti risorse saranno finalizzate alla competitività, alla gestione delle risorse idriche, alla transizione energetica e ad altri interventi considerati prioritari. La riallocazione delle risorse consente inoltre agli Stati che hanno aggiornato i programmi di beneficiare di un maggiore prefinanziamento e di un tasso di cofinanziamento europeo più elevato, con l’obiettivo di facilitare l’avvio degli interventi e accelerare l’utilizzo dei fondi nella fase finale del periodo di programmazione.
(C)
Accordo Confapi nazionale - UNI
agevolazioni
Con l’ente italiano di normazione
Ricordiamo alle Imprese associate che anche per il 2026 sono previste queste agevolazioni con l’Ente Italiano di Normazione:
- Sconto del 15% sull’acquisto delle singole norme UNI.
- Sconto del 15% sui corsi e servizi info-formativi UNITRAIN.
- Abbonamenti annuali di consultazione delle norme UNI, al costo di:
* 200 euro per le Imprese associate a Confapi fino a 50 dipendenti;
* 300 euro per le Imprese associate a Confapi con oltre 50 dipendenti.
- Abbonamenti annuali per le Norme Tecniche per le Costruzioni al costo di 140 euro per la consultazione e 15 euro per singolo acquisto.
- Informazioni e aggiornamenti sulle principali novità e attività di UNI.
Dall’anno scorso Confapi nazionale è Socio di Rappresentanza di UNI – Ente Italiano di Normazione, l’organismo nazionale responsabile dell’elaborazione, pubblicazione e diffusione delle norme tecniche volontarie, il cui obiettivo principale è definire standard condivisi per migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficienza nei processi produttivi, nei prodotti e nei servizi, favorendo l’innovazione, la competitività e la tutela dei consumatori. Inoltre UNI rappresenta l’Italia negli enti di normazione europei (CEN) e internazionali (ISO).
Le Imprese interessate alle agevolazioni possono contattare la dott.ssa Susanna Fontana dell’Ufficio Relazioni Esterne allo 0432-507377 o via mail all’indirizzo relazioniesterne@confapifvg.it.
(SF)
Contributo ART 2026
pubbliCata la delibera
n. 218/2025 Che fiSSa la miSura
del Contributo per l’anno 2026
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 163/ MM dell’8 aprile 2026 per comunicare che, con la delibera n. 218/2025 (di seguito “delibera”), pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 2026, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha fissato la misura del contributo per l’anno 2026 nell’aliquota dello 0,45 per mille del fatturato rilevante dall’ultimo bilancio approvato. La misura del contributo è uguale a quella del 2025. È confermata l’applicazione dell’art. 20 del Decreto Legge n. 104 del 10 agosto 2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 9 ottobre 2023, che ha disposto l’esclusione del settore dell’autotrasporto merci dalle competenze e dal sistema di contribuzione dell’Autorità; sono invece obbligati gli operatori dei settori dei servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada, e i servizi ancillari al trasporto, nonché alla logistica.
Per l’anno 2026 il versamento non è dovuto se il
contributo calcolato è inferiore a euro 3.150,00 (come per il 2025).
La delibera prevede, inoltre, che i soggetti potenzialmente tenuti alla contribuzione debbano trasmettere all’Autorità la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici, tramite le modalità telematiche previste dall’Autorità stessa, se presentano un fatturato superiore ad euro 7 milioni, risultante dall’ultimo bilancio. Tale soglia deve essere considerata prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazione a consorzi eventualmente rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile.
Il superamento della soglia di euro 7 milioni di fatturato comporta l’obbligo di presentazione della dichiarazione, anche qualora, a seguito dell’applicazione delle esclusioni o degli scomputi previsti dalla delibera, non risulti dovuto alcun contributo. Nel caso in cui il contributo risulti effettivamente dovuto, alla dichiarazione dovrà seguire il versamento dello stesso in due rate:
- la prima rata pari ai 2/3 del contributo entro il 15 maggio 2026;
- la seconda rata corrispondente all’importo residuo dovuto entro il 30 ottobre 2026. L’Ufficio Economico rimane a disposizione per chiarimenti. (MM)