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Apinforma 6-2026

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APINFORMA

numero 6 31 marzo 2026

Nuovo regolamento rating di legalità

Bonus arredo 2026

Contratto di rete

Affrancamento riserve in sospensione d’imposta

Contributi alle Imprese artigiane

Rapporto biennale sulla situazione del personale

CCNL legno e arredamento Unital

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ORGANIZZAZIONE

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Pubblicato il Bando FAPI generalista 3/2026

CCIAA Pordenone-Udine. Bando di concorso anno 2026

Scadenze aziendali del mese di aprile 2026

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editore redazione

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registrazione presso il Tribunale di udine n. 404 del 27.08.1977

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Formazione

Nuovo regolamento rating di legalità

- l’estensione della validità del titolo che da 2 diventa di 3 anni;

Sono State aumentate le premialità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha adottato un nuovo Regolamento che aggiorna i criteri per l’ottenimento del rating di legalità, strumento volto a premiare l’etica e la trasparenza aziendale. Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese con un fatturato di almeno 2.000.000 di euro e sede in Italia. La sua durata è di tre anni prevede il riconoscimento alle singole imprese di un punteggio da una a tre stelle, in base al rispetto di rigorosi standard normativi. Il nuovo Regolamento riconosce un ulteriore punteggio, corrispondente ad un segno +, alle imprese che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risultino aver già conseguito in via continuativa il rinnovo del rating per almeno tre volte precedenti. In ogni caso il punteggio continua ad essere riconosciuto nei limiti del valore massimo di tre stelle. Le novità previste dal nuovo Regolamento riguardano:

- il rilascio della certificazione anche in inglese per consentire una sua spendibilità anche all’estero;

- l’introduzione di nuovi meccanismi premiali per chi rinnova costantemente il riconoscimento;

- introduzione di nuovi motivi ostativi, come condanne penali o sanzioni antitrust, stabilendo tempi precisi per la riabilitazione e rigorosi obblighi di comunicazione tempestiva in caso di perdita dei requisiti.

Sono stati quindi implementati i presidi di legalità e gli obblighi informativi a garanzia della natura premiale del rating. Sono stati anche modificati i formulari e i modelli disponibili sulla piattaforma Webrating sul sito dell’Autorità per presentare le richieste.

Entro il 15 maggio 2026, le imprese già titolari di rating al 16 marzo 2026 dovranno comunicare con lo specifico modello disponibile sul sito, l’eventuale esistenza di eventi che in base alle nuove disposizioni impediscono il mantenimento del rating.

L’ufficio fiscale dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

(pZ)

Bonus arredo 2026

anCora fruibile in preSenza di interventi di reCupero edilizio

La legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio per il 2026) ha riproposto, all’art. 1 comma 22, la detrazione Irpef del 50% riconosciuta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici a condizione che siano destinati ad immobili per i quali sono stati realizzati interventi di recupero edilizio.

La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute ed è richiesto che gli elettrodomestici rispettino specifici parametri di efficienza energetica. Non tutti gli interventi di ristrutturazione consentono di accedere al bonus arredo ma solo quelli indicati di seguito:

- manutenzione ordinaria su parti comuni condominiali;

- manutenzione straordinaria su edifici residenziali;

- restauro e risanamento conservativo su edifici residenziali;

- ristrutturazione su edifici residenziali;

- acquisto immobile da impresa di costruzione che ha eseguito, sull’intero fabbricato, interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione;

- ricostruzione o ripristino su immobile danneggiato da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

- interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 16 - bis comma 1 lett. h) del TUIR;

- interventi volti alla riduzione del rischio sismico.

La detrazione fiscale interessa:

1. l’acquisto di mobili nuovi con esclusione di porte, finestre, pavimenti, tende e complementi di arredo;

2. grandi elettrodomestici nuovi che rispettano la classe energetica non inferiore ad:

A - per i forni;

E - per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie;

F - per frigoriferi e congelatori.

I pagamenti, a pena di decadenza, devono essere effettuati tramite bonifico bancario, postale, carte di credito o di debito. La detrazione è riconosciuta anche con riferimento a pagamenti a rate a condizione che la finanziaria paghi il corrispettivo con le modalità di cui sopra e il contribuente disponga di una copia della ricevuta del pagamento. In questi casi il pagamento si considera effettuato nell’anno in cui la finanziaria esegue il pagamento.

La detrazione spetta per le spese pagate nel 2026 e a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello di acquisto. È inoltre richiesto che le spese per l’acquisto dell’arredo siano successive alla data di inizio lavori di recupero edilizio.

La detrazione massima è pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 5.000 euro, quindi per le spese sostenute nel 2026 è pari a 2.500 (5.000 x 50%). L’intervento di recupero edilizio non prevede importi minimi pertanto il bonus arredo è riconosciuto anche in presenza di un intervento di ristrutturazione edilizia di importo minimo. Si deve tuttavia porre attenzione che se per un intervento iniziato nel 2025 sono già state sostenute spese di arredo nello stesso 2025, nel 2026 sarà possibile beneficiare della detrazione nel limite di spesa dei due anni di 5.000 euro.

Qualora l’intervento di ristrutturazione riguardi più unità immobili, il limite di spesa di 5.000 euro può essere riferito a ciascuna di esse.

La detrazione deve essere suddivisa in 10 rate annuali di pari importo, a partire dall’anno di sostenimento delle spese.

In caso di decesso del beneficiario o di cessione dell’immobile non è possibile trasferire rispettivamente agli eredi o all’acquirente le quote non ancora fruite.

Per alcuni interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabile è richiesto che entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori siano trasmessi all’ENEA i dati relativi all’intervento eseguito. Ciò al fine di consentire il

monitoraggio dell’utilizzo della misura sull’intero territorio nazionale. La comunicazione all’ENEA interessa anche l’acquisto di grandi elettrodomestici per i quali è prevista la detrazione del 50%. La risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019 dell’Agenzia

delle entrate ha comunque stabilito che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione non determina la perdita del beneficio.

(pZ)

Contratto di rete

nuove agevolazioni fiSCali per gli utili aCCantonati

preMessa

La legge n. 34 dell’11 marzo 2026 (legge annuale sulle piccole e medie industrie) ha reintrodotto la stessa misura fiscale agevolativa prevista al momento dell’istituzione delle reti d’impresa, limitatamente a quelle prive di personalità giuridica. Le “Reti d’impresa” sono state istituite dall’articolo 3, commi 4-ter e 4-quater del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, nei primi anni il loro sviluppo è stato modesto ma le novità introdotte dai decreti legge 76/2013 e 179/2012 le hanno rese più interessanti facendo registrare un importante apprezzamento da parte delle imprese. Questi ultimi due decreti prevedevano rispettivamente la possibilità di utilizzare l’istituto del distacco di personale e la possibilità di partecipare a gare di appalto pubblico

Di seguito analizzeremo il profilo civilistico e quello fiscale delle reti d’impresa, esaminando anche i nuovi incentivi fiscali.

aspeTTi

civilisTici

L’articolo 3, commi 4-ter e 4-quater del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 prevede che con il contratto di rete, due o più imprese individuano un programma da realizzarsi in comune. Il contratto può prevedere (facoltà) l’istituzione di un fondo collettivo, che viene amministrato da un organo comune e rappresenta l’unica garanzia per i terzi. La rete può compiere atti e fatti, assumere obbligazioni, negoziare con soggetti terzi attraverso l’organo di rappresentanza offrendo come garanzia il solo fondo comune.

In generale non esiste quindi commistione tra il fondo comune e le obbligazioni sottoscritte dalle singole imprese. Punto di forza del contratto

di rete, è mantenere l’indipendenza, la capacità produttiva e commerciale di ciascuna impresa e condividere le strategie necessarie per ottenere un vantaggio competitivo.

Il contratto di rete in quest’ottica appare uno strumento ideale per gli imprenditori che vogliono, attraverso un obiettivo comune, accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

Elemento essenziale del contratto di rete è il “Programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecniche o tecnologiche ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il contratto deve prevedere un programma di rete che contenga:

- l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;

- le modalità di realizzazione dello scopo comune;

- se previsto, il fondo comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo;

- le regole di gestione del fondo medesimo.

reGiMe di pubbliciTà del conTraTTo di reTe

Il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico, scrittura privata autenticata o attraverso il modello standard firmato digitalmente dai rappresentanti delle imprese retiste. La sua efficacia è condizionata all’iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese territorialmente competente di ogni impresa facente parte della rete.

Quanto alla data di perfezionamento dell’adesione questa si raggiunge con l’ultima iscrizione.

Il regime di pubblicità di cui sopra è prescritto ai fini dell’efficacia del contratto sia tra le parti sia verso i terzi, compresa l’amministrazione finanziaria. Il contratto di rete può acquisire su base volontaria un’autonoma soggettività giuridica median-

te l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete, danno vita ad un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto.

A livello normativo sono pertanto possibili due diverse forme giuridiche di rete:

- la creazione di un nuovo soggetto giuridico, detta “rete soggetto”;

- l’adozione di un modello contrattuale puro, “rete contratto”.

reTe soGGeTTo

Limitatamente alle reti dotate di fondo patrimoniale comune, il legislatore riconosce la possibilità di acquisire la soggettività giuridica, condizionandola all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. In questo modo la rete diviene un nuovo soggetto giuridico e, in quanto autonomo centro d’imputazione d’interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario. In questi casi la rete diventa un autonomo soggetto passivo d’imposta inquadrabile nell’art. 73 comma 2 del TUIR, con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette.

Ai fini Iva la soggettività passiva comporta l’attribuzione di un numero di partita Iva proprio della rete con tutti i conseguenti obblighi contabili e dichiarativi. Al riguardo l’Agenzia delle entrate ha precisato che nella dichiarazione d’inizio attività per l’attribuzione della partita Iva, le “reti soggetto” devono utilizzare, nel modello AA7/10, il codice “59 - Rete di imprese”, per l’indicazione della natura giuridica.

Assumendo autonomia tributaria, la rete sarà obbligata alla tenuta delle scritture contabili. Per quanto riguarda i rapporti tra le imprese partecipanti questi sono considerati di natura partecipativa, analoghi a quelli esistenti tra soci e società. La contribuzione al fondo patrimoniale da parte delle imprese aderenti al contratto di rete comune, deve essere trattata quale partecipazione alla “rete soggetto” che rileverà, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente che fiscalmente.

Le imprese che aderiscono ad un progetto di “rete soggetto” non si impegnano a realizzare direttamente gli investimenti previsti dal programma ma, sottoscrivendo il contratto, si impegnano ad effettuare i conferimenti ad un soggetto distinto cui compete l’effettiva realizzazione degli investimenti del programma di rete.

La rete soggetto assume rilevanza fiscale anche ai fini Irap, laddove le norme applicabili per la determinazione della base imponibile variano in funzione della natura commerciale o non commerciale dell’ente.

reTe

conTraTTo

Per le reti d’impresa che non acquisiscono soggettività giuridica, cosiddette “reti contratto”, restano valide le impostazioni originarie. Tale principio è stato confermato con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 70 del 30 giugno 2011, con la quale è stato anche chiarito che l’assenza di soggettività giuridica determina anche l’assenza di soggettività fiscale delle reti d’impresa e gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete, producono i loro effetti direttamente nelle sfere dei retisti.

Nella “rete contratto” la titolarità di beni, diritti, obblighi e atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti, mentre l’organo comune può esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi. A questo proposito alla rete può essere attribuito un proprio codice fiscale, visto che l’iscrizione all’anagrafe tributaria è consentita anche alle organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica. Il fondo comune, se esistente, costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma e l’organo comune, se esistente, assume la funzione gestoria cui sono attribuiti i poteri del mandato con rappresentanza. Di conseguenza, gli atti posti in essere da parte dell’organo comune, o da incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso, producono effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati.

Ai fini fiscali l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti comporta l’obbligo di fatturare da parte di queste ultime ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune. Per i beni acquistati ed i servizi ricevuti nell’esecuzione del programma di rete, il fornitore dovrà, pertanto, emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall’organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile. Specularmente, per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune, ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile.

Viceversa gli atti posti in essere dalle singole imprese o dall’impresa capofila, che operano senza

rappresentanza, non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto.

Qualora si tratti di atti esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete, la singola impresa o l’eventuale capofila dovrà ribaltare i costi e i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito, emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese. Ciascuna impresa aderente alla rete, di conseguenza, farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per attuare il programma di rete, a prescindere dall’esistenza o meno di un organo comune dotato di poteri di rappresentanza.

Ne deriva che, ai fini fiscali, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete sono deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole del TUIR, e andranno indicati nella dichiarazione dei redditi degli stessi. Nell’ipotesi in cui si sia provveduto all’apertura di un conto corrente acceso con il codice fiscale della rete, gli interessi attivi sono riferibili pro-quota a ciascuna impresa partecipante in proporzione ai conferimenti effettuati oppure sulla base di un diverso criterio indicato nel contratto di rete, e le ritenute operate dalla banca sono di competenza delle singole imprese partecipanti in base ai suddetti criteri di ripartizione.

l’aGevolaZione

Fiscale

Come anticipato in premessa, la legge annuale sulle piccole e medie imprese ha riproposto la misura agevolativa prevista in passato per le sole reti prive di personalità giuridica (reti contratto).

L’agevolazione di natura fiscale consiste in un regime di sospensione d’imposta degli utili d’esercizio conseguiti dalle imprese retiste e accantonati in apposita riserva e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dalla rete. In pratica l’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione da apportare al reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.

Il beneficio, pur operando in presenza di un utile può, per effetto della predetta variazione in diminuzione, determinare una perdita fiscale che rilevava secondo le ordinarie regole previste dal TUIR, ovvero potrà essere recuperata negli esercizi successivi in presenza di utili.

I presupposti per accedere al beneficio fiscale sono;

- l’istituzione del fondo patrimoniale comune;

- l’accantonamento in apposita riserva di una quota degli utili di esercizio da parte delle im-

prese retiste con destinazione degli stessi al fondo patrimoniale comune;

- l’aver ottenuto la preventiva asseverazione del programma comune da parte degli appositi organismi abilitati.

L’accantonamento in apposita riserva significa che la stessa deve essere distinta dalle altre riserve e poste del netto patrimoniale e deve riportare l’indicazione della legge istitutiva. Tali accantonamenti sono vincolati alla realizzazione del programma comune oggetto del contratto di rete.

Il regime di sospensione cessa nell’esercizio in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l’adesione dell’impresa al contratto di rete.

L’agevolazione è applicabile dal 2026 al 2028, con un tetto massimo di 1 milione di euro per impresa e per ogni anno. Il Parlamento ha allocato 15 milioni di euro l’anno, dal 2027 al 2029, per supportare l’impatto fiscale di questa misura. Sebbene l’agevolazione inizi nel 2026, i fondi pubblici saranno completamente disponibili a partire dal secondo anno di applicazione vale a dire dal 2027.

Lo sfasamento temporale è giustificato dal fatto che l’accantonamento a riserva per un valore massimo di un milione rappresenta il vantaggio teorico o nominale. L’effettivo vantaggio, infatti, sarà fissato annualmente da un provvedimento dell’amministrazione finanziaria la quale, sulla base delle domande pervenute e dei fondi a disposizione, fisserà la percentuale effettiva di agevolazione usufruibile dalle aziende in rete.

l’asseveraZione del proGraMMa di reTe

Il programma di rete per accedere all’agevolazione fiscale dove essere asseverato al fine di verificare l’esistenza degli elementi propri del contratto di rete, nonché i requisiti di partecipazione delle imprese aderenti. Con il provvedimento n. 2011/34839 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ha approvato il modello e le modalità per la comunicazione necessaria al rilascio dell’asseverazione stessa. La comunicazione contiene i dati relativi alla Confederazione datoriale e i dati degli organismi abilitati al rilascio dell’asseverazione. L’asseverazione deve essere rinnovata ogni qualvolta si verifichino eventi tali da comportare una modifica al precedente programma asseverato, come ad esempio successivi apporti al fondo patrimoniale non previsti nel programma o la variazione della platea delle imprese contraenti.

la perdiTa del beneFicio

Gli utili accantonati nell’apposita riserva diventano imponibili nell’esercizio in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite d’esercizio.

Sospensione d’imposta che viene meno anche nell’esercizio in cui cessi l’adesione dell’impresa al contratto di rete. Se il contratto di rete prevede una durata, l’agevolazione non si perde al raggiungimento della sua scadenza naturale. Possono accedere all’agevolazione in argomento, sia le imprese che hanno originariamente sottoscritto il contratto di rete, sia le imprese che aderiscono a una rete già esistente.

invesTiMenTi aGevolabili

Rientravano nell’agevolazione sia i costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni o servizi comuni, sia i costi sostenuti per la realizzazione del programma di rete. In altri termini, non devono essere compresi solo i costi pluriennali ma anche quelli gestionali, quali per l’appunto, quelli per

servizi e personale. In quest’ultimo caso l’entità dell’investimento deve essere determinato dal costo figurativo relativo all’effettivo impiego di personale.

È necessario essere in grado di dimostrare, anche con adeguata documentazione amministrativa e contabile, l’inerenza dei costi alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato.

Il valore dell’investimento rilevava per l’intero ammontare del costo sostenuto, così come rilevavano i limiti di deducibilità imposti dal TUIR per difetto del requisito di inerenza.

Quanto all’imputazione degli investimenti al periodo di effettuazione, occorre seguire le regole generali di cui all’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR a nulla rilevando il momento di effettivo esborso finanziario.

Gli investimenti previsti dal programma devono essere realizzati entro l’esercizio successivo. Vale a dire successivo a quello in cui viene assunta la delibera di accantonamento degli utili.

(pZ)

Affrancamento riserve in sospensione d’imposta

la rivalutazione gratuita ex art. 6 – bis del D.L. n. 23/2020.

nuova poSSibilità

riConoSCiuta alle impreSe

preMessa

L’art. 1 della legge n. 199/2025 ai commi 44 e 45 ha riproposto l’affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 per l’ammontare che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025. L’affrancamento può liberare saldi attivi, riserve fondi versando un’imposta sostitutiva che consente la loro distribuzione senza subire ulteriori imposizioni fiscali.

riserve e Fondi aFFrancabili

La possibilità è riservata ai saldi attivi di rivalutazione, alle riserve, ai fondi in sospensione d’imposta esistenti al 31.12.2024 e che al 31.12.2025 siano ancora in tutto o in parte in bilancio.

Viene quindi richiesto che tali fondi siano presenti sia nel bilancio 2024 sia nel 2025 ancorché in misura ridotta.

Sono esclusi da rivalutazione le riserve e i fondi la cui distribuzione ai soci sia stata deliberata in data anteriore al 31.12.2025 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) a prescindere dal momento di effettiva distribuzione.

L’affrancamento può essere effettuato anche dalle società trasparenti ex artt. 115 e 116 del TUIR.

Saldi attivi di rivalutazione

Sono affrancabili i saldi attivi di rivalutazione in sospensione d’imposta anche se imputati al capitale sociale. Si tratta delle somme accantonate in apposita riserva o imputate a capitale in occasione di rivalutazioni di beni aziendali assumendo riconoscimento fiscale. Ciò anche quando il riconoscimento fiscale sia avvenuto a seguito di una facoltà del contribuente o sia avvenuto senza versamento di alcuna imposta sostitutiva come nel caso del-

Per i saldi attivi non affrancati le disposizioni in materia di rivalutazione prevedono che in caso di distribuzione ai soci, l’importo, aumentato dell’imposta sostitutiva, concorre alla formazione del reddito imponibile:

- del soggetto che ha effettuato la rivalutazione, in questi casi è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva riferita al saldo attivo retribuito;

- dei soci.

L’utilizzo del saldo attivo per la copertura di perdite, con corrispondente riduzione della riserva è fiscalmente irrilevante, non determina alcuna tassazione e non consente la distribuzione di utili fino a quando la riserva non viene ricostituita o ridotta con delibera di assemblea straordinaria.

Non sono affrancabili le riserve di rivalutazione con effetto esclusivamente civilistico ex artt. 15 del D.L. n. 185/2008 e 110 del D.L. n. 104/2020. In questi casi la riserva di rivalutazione non è in sospensione d’imposta bensì costituisce una riserva di utili, come tale tassata soltanto in capo ai soci all’atto della distribuzione.

Altre riserve e fondi

Le altre riserve e fondi sono affrancabili se in sospensione d’imposta perché per tali somme la tassazione in capo alla società ed ai soci è rinviata al momento della relativa distribuzione ovvero al verificarsi di uno dei presupposti previsti dalla norma che determina il venir meno del regime di sospensione. In questi casi si deve fare riferimento a tutte quelle ipotesi in cui si è in presenza di riserve o fondi iscritti nello stato patrimoniale.

A titolo esemplificativo rientrano in questa categoria le riserve vincolate a seguito di operazioni di riallineamento ai fini fiscali, dei maggiori valori iscritti in bilancio o ancora le riserve rilevate a seguito di conferimenti agevolati (eseguiti entro il 1980, o ancora riserve da agevolazioni per fusioni o per interventi di innovazione e sviluppo piccole imprese ex art. 11 legge n. 317/1991.

In questo gruppo non sono affrancabili le riserve generate in applicazione delle deduzioni extracontabili prima delle modifiche apportate dalla legge

n. 244/2007 (quadro EC); i saldi attivi e le riserve la cui costituzione è correlata a tributi diversi dalle imposte sui redditi e dall’Irap. Eventuali riserve il cui vincolo di indisponibilità fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi e Irap come ad esempio l’imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche.

L’affrancamento non è inoltre consentito per:

- le riserve formatesi in capo alla società conferente in occasione di conferimenti ex art. 4 D. Lgs. 358/97;

- riserve formatesi a seguito della sospensione degli ammortamenti civilistici dal 2020 al 2024;

- riserve indivisibili costituiti dalle società cooperative;

- riserve da ricostituire, in quanto non essendo presenti nel bilancio non possono essere affrancate.

l’aFFrancaMenTo

L’affrancamento è riconosciuto con riferimento:

- al singolo saldo attivo/riserva/fondo, anche solo per parte del relativo importo;

- solamente per alcuni saldi attivi/riserve/fondi, in tutto o parzialmente.

L’affrancamento richiede il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10%, da calcolare sull’importo risultante in bilancio, ossia al netto dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione.

L’imposta è sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap e non è deducibile.

L’imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2025 quindi REDDITI 2026 e va versata obbligatoriamente in 4 rate annuali di pari importo utilizzando il codice tributo “1867”.

L’imposta sostitutiva può essere compensata con eventuali altri crediti e l’omesso o insufficiente versamento non rileva ai fini del perfezionamento dell’affrancamento, ma tale omissione comporterà l’iscrizione a ruolo.

eFFeTTi dell’aFFrancaMenTo

Con l’affrancamento dei saldi attivi e delle riserve questi perdono lo status di fondi in sospensione d’imposta e in caso di distribuzione non sono soggetti a tassazione in capo alla società.

In caso di distribuzione dei saldi attivi di rivalutazione ai soci, viene meno la possibilità di usufruire del credito d’imposta corrispondente all’imposta sostitutiva pagata.

Per le società di capitali in caso di affrancamento di fondi o riserve il loro utilizzo non comporta alcuna tassazione in capo alla società mentre in capo ai soci seguirà le regole ordinarie previste per i dividendi.

Le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono affrancare in tutto o in parte i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e gli altri fondi.

Per le società di persone l’onere dell’affrancamento è a carico della società stessa, non si determina alcun effetto sul costo fiscale della partecipazione.

A fronte quindi del versamento dell’imposta sostitutiva del 10% non determinandosi alcun incremento dell’imponibile fiscale in capo alla società non si realizza alcuna imposizione in capo ai soci.

Per queste società l’affrancamento risulta conseguentemente particolarmente interessante.

Da segnalare che l’affrancamento non riguarda le società di persone in contabilità semplificata, queste infatti non dispongono di un bilancio dove evidenziare le riserve in sospensione d’imposta.

il perFeZionaMenTo dell’aFFrancaMenTo

Il perfezionamento dell’affrancamento si realizza con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli importi affrancati e della relativa imposta sostitutiva. Esso produce effetto dal termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e conseguentemente da tale data viene meno il vincolo di sospensione sulla riserva e si decrementano le riserve in sospensione e si incrementano corrispondentemente quelle di utili.

Dal punto di vista contabile l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento deve essere iscritta tra i debiti in contropartita ad una riserva di patrimonio netto.

Quest’ultima non deve corrispondere necessariamente alla riserva oggetto di affrancamento, è infatti possibile utilizzare anche un’altra riserva in cambio dell’imposta sostitutiva.

(pZ)

Contributi alle Imprese artigiane

termini di preSentazione delle domande: 31 marzo - 31 diCembre 2026

Con Delibera della Giunta Regionale n. 355 del 20 marzo 2026 (di seguito “DGR n. 355/2026”) sono state apportate alcune modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigianato, di cui al DPReg. n. 33/Pres. del 25 gennaio 2012, in applicazione della Legge Regionale n. 12 del 22 aprile 2002. Tanto premesso, comunichiamo che, ai sensi del c. 8 dell’art. 10 del Testo Unico,

dalle ore 10.00 del 31 marzo 2026 alle ore 16.00 del 31 dicembre 2026

le Imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.) potranno presentare domanda di contributo al Centro di Assistenza Tecnica Artigianato (CATA) unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute dall’1 gennaio 2025.

I canali contributivi operanti per l’annualità 2026 sono i seguenti:

a) ammodernamento tecnologico (art. 55 bis della L.R. n. 12/2002 e art. 29 bis del DPReg. n. 33/2012);

b) analisi di fattibilità e consulenza economicofinanziaria finalizzate alla realizzazione di nuove iniziative economiche (art. 56, c. 1, lett. b) della L.R. 12/2002 e art. 30 del DPReg. n. 33/2012);

c) partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere (art. 56, c. 1, lett. c) della L.R. n. 12/2002 e art. 33 del DPReg. n. 33/2012);

d) commercio elettronico (art. 57 della L.R. n. 12/2002 e art. 36 del DPReg. n. 33/2012);

e) miglioramento dei laboratori per le lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (art. 54 della L.R. n. 12/2002 e art. 44 del DPReg. n. 33/2012);

f) Imprese artigiane di piccolissime dimensioni (art. 60 bis della L.R. n. 12/2002 e art. 55 bis del DPReg. n. 33/2012);

g) contributi alle start-up artigiane – Imprese di nuova costituzione (art. 42 bis, c. 1, della L.R. n. 12/2002 e art. 40 del DPReg. n. 33/2012). In attuazione dell’art. 54 bis della L.R. n. 12/2002, il DGR n. 355/2026 ha introdotto, all’art. 47 bis del DPReg. n. 33/2012, il nuovo canale contributivo a sostegno delle produzioni artigianali tipiche, fortemente legate al territorio regionale, quali espressione di identificazione di un luogo, comunità o cultura. Rientrano tra le produzioni tipiche artigianali quelle della lavorazione:

- del legno e dell’arredo tradizionale, incluse falegnameria, intaglio, torniture e restauro di manufatti lignei;

- artistica della pietra, della ceramica e del vetro;

- del ferro battuto e dei metalli artistici;

- dei tessuti, dei ricami, dei merletti, della sartoria tradizionale e dei costumi storici;

- della pellettiera e della calzatura artigianale;

- della liuteria e della costruzione artigianale di strumenti musicali;

- di trasformazione agroalimentare tradizionale, purché svolta secondo tecniche di tipo artigianale e connessa alla tradizione territoriale. Specificatamente per quest’ultima linea incentivante è possibile presentare domanda

dalle ore 10.00 del 15 giugno 2026 alle ore 16.00 del 31 dicembre 2026

Gli incentivi sono concessi e liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo. Le domande devono essere presentate tramite front end regionale con accreditamento al Sistema pubblico d’identità digitale (SPID) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS), allegando la documentazione prevista.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

Da oltre 26 anni liberi di investire nel tuo interesse, senza compromessi.

Luca Feruglio
Manuél Varutti
Carlo Milesi
Gilberto Bassi
Thomas Candolo Matteo Ciani
Andrea Paderni
Nico Degano
Gianluca Scelzo
Piergiorgio Scelzo Leonardo Trabalza
Luca Spedicato

Rapporto biennale sulla situazione del personale

- coinvolti in procedure di prepensionamento e pensionamento.

invio

entro il 30 aprile 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale ha comunicato che a partire dal 1° marzo 2026 è disponibile il modello telematico di invio per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle Imprese pubbliche e private che hanno più di 50 dipendenti, in attuazione dell’articolo 46 del D.Lgs. 198/2006, cd. “Codice delle pari opportunità”.

L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati che, alla data del 31 dicembre dell’ultimo anno del biennio di riferimento, occupano complessivamente più di 50 dipendenti. Il limite si calcola considerando la forza lavoro totale dell’azienda, sommando tutte le unità produttive presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica.

Le Imprese dovranno redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro. gov.it, entro il 30 aprile 2026.

Il rapporto contiene, oltre ai dati su genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale, i dati sui lavoratori:

- assunti nel corso dell’anno di riferimento;

- coinvolti in attività di formazione professionale e le ore complessive dedicate a tale attività;

- interessati da un passaggio di categoria, qualifica o livello o da altri fenomeni di mobilità;

- il cui contratto individuale di lavoro sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato ovvero da tempo parziale a tempo pieno (e viceversa);

- interessati dall’intervento di ammortizzatori sociali;

- sottoposti a procedure di licenziamento collettivo o individuale;

Il datore di lavoro è altresì tenuto a indicare ulteriori informazioni quali il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza, l’importo della retribuzione complessiva corrisposta al lavoratore o alla lavoratrice, con l’indicazione degli elementi accessori, delle indennità, degli elementi premiali della retribuzione, dei bonus e di ogni altro elemento retributivo o erogazione (anche in natura) eventualmente riconosciuti.

Le Imprese di dimensione inferiore possono comunque adempiere ma su base volontaria. Contestualmente all’invio telematico, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere copia del rapporto alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/ RSU), se costituite in azienda, e alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 198/2006.

Per Imprese con sede del territorio della Regione FVG riportiamo i contatti della Consigliera regionale di parità:

- e-mail cons.par@regione.fvg.it,

- PEC lavoro@certregione.fvg.it.

L’art. 47 del Decreto Legge n. 77/2021 (cd. “Decreto Semplificazioni-bis”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, ha introdotto l’obbligo per le Imprese con più di 50 dipendenti che intendono partecipare a qualsiasi gara pubblica finanziata da risorse PNRR o PNC di allegare alla propria offerta copia dell’ultimo rapporto biennale presentato, con attestazione di conformità a quello trasmesso alle RSU/RSA e alla Consigliera regionale di parità.

La mancata produzione di tale documentazione comporta l’esclusione automatica dalla procedura di gara, senza possibilità di soccorso istruttorio. Questo significa che un’Impresa che non ha provveduto alla presentazione del rapporto entro il 30 aprile 2026 non potrà partecipare – né come concorrente singola né come membro di RTI o consorzio – ad alcuna procedura di affidamento PNRR/PNC successiva a tale data.

Si ricorda che in caso di mancato invio, o di rapporto mendace o incompleto, per le Imprese con più di 50 dipendenti, l’Ispettorato può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da

1.000 a 5.000 euro. Nel caso in cui l’inottemperanza si protragga oltre 12 mesi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’Impresa.

L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento.

CCNL legno e arredamento

Unital

detaSSazione degli aumenti Contrattuali.

indiCazioni operative

unital Confapi

Si riporta in allegato la circolare emanata da UNITAL CONFAPI relativa alle indicazioni operative in materia di tassazione agevolata degli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026

In particolare la Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto un regime di tassazione agevolata con riferimento agli aumenti retributivi derivanti da rinnovi del CCNL sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, tassati con un’imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali regionali e comunali), per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 33.000.

Gli accordi di rinnovo sottoscritti da UNITAL CONFAPI con le OO.SS. il 9 aprile 2024 e il 14 aprile 2025 prevedono, per il livello AC1, complessivamente un incremento retributivo pari a € 163,45.

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota sostitutiva l’imponibile detassabile nel 2026 per il livello AC1 ammonta a € 2.124,85 (€ 163,45 × 13 mensilità), con un risparmio fiscale stimato pari a € 540,28 (ipotizzando un’aliquota IRPEF ordinaria del 33%).

Sulla base della circolare allegata, si segnalano i seguenti aspetti di rilievo pratico:

- Base imponibile agevolata: l’aliquota del 5% si applica sulle somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 a titolo di 12 mensilità e tredicesima; sono incluse anche le integrazioni a carico del datore per malattia e maternità/ paternità.

- Esclusioni: l’agevolazione non si applica sugli istituti indiretti (scatti di anzianità, straordinari, ferie, permessi, indennità e maggiorazioni per lavoro notturno).

- Assorbimento del superminimo: gli aumenti contrattuali beneficiano dell’imposta sostitutiva anche nel caso in cui assorbano il superminimo individualmente riconosciuto.

Gli adempimenti a carico delle Imprese sono:

- verificare, per ciascun dipendente, il requisito reddituale 2025 ai fini dell’applicazione della tassazione agevolata;

- applicare l’imposta sostitutiva sugli importi della retribuzione diretta riconducibili agli aumenti contrattuali del CCNL di riferimento erogati nel 2026;

- raccogliere le eventuali dichiarazioni di rinuncia alla tassazione agevolata dai lavoratori interessati;

- coordinarsi con il proprio Consulente del lavoro o ufficio paghe per la corretta applicazione sui cedolini e per l’utilizzo dei codici tributo previsti dalla Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nostra circolare 124/2026 del 16/03/2026. (aG)

Unital: accordi rinnovi minimi per gli anni 2024 e 2025

Detassazione degli aumenti contrattuali

L’Agenzia delle Entrate ha emanato i primi chiarimenti operativi in merito alla disciplina della tassazione agevolata introdotta dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 199/2025), finalizzata a sostenere l’adeguamento salariale al costo della vita ( Circolare 2/E del 24 febbraio 2026).

Unital intende offrire le indicazioni operative in rapporto al rinnovo della parte economica del CCNL sottoscritto negli anni 2024 e 2025.

Le misure – come è noto - riguardano, in particolare, gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e le indennità connesse al lavoro notturno, festivo e a turni, erogati nel corso del 2026.

Si tratta, in particolare, di:

• un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questa agevolazione si applica con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro (art.1, co7);

• un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 15%, per le componenti del salario relative alle indennità per lavoro notturno, festivo e a turni corrisposte, nel periodo di imposta 2026, entro il limite di 1.500 euro, per i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro nel 2025 (art.1, co -10,11).

In merito alla tassazione degli incrementi retributivi viene chiarito, tra l’altro, che:

• l’agevolazione riguarda gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi previsti da contratti collettivi nazionali, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, e l’imposta sostitutiva del 5% si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 ;

• gli importi su cui si applica l’imposta sostitutiva sono quelli che confluiscono nella retribuzione diretta, ossia le dodici mensilità e la tredicesima. Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto: la malattia, la maternità/paternità;

• gli aumenti contrattuali beneficiano dell’imposta sostitutiva anche qualora assorbano il superminimo eventualmente riconosciuto al lavoratore;

• se il contratto prevede che l’incremento retributivo sia riconosciuto su più anni, l’imposta sostitutiva si applicherà, comunque, alle tranches di incremento

corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 , comprensive anche della parte di aumento la cui erogazione sia iniziata prima del 2026.

In questo senso, gli accordi di Unital con le OO.SS. del 9 aprile 2024 e del 14 aprile 2025 prevedono – ad esempio - al livello AC1, aumenti nel corso del 2024 e 2025 pari a € 163,45 € così suddivisi:

dal 1/3/2024

dal 1/1/2025

138,51€ AC1

24,94€ AC1

Ne consegue che l’imposta sostitutiva – ricorrendone i presupposti soggettivi - si applicherà sugli importi che verranno erogati nel corso dell’anno d’imposta 2026 pari ad un imponibile detassabile nel corso del 2026 di € 2.124,85 (€ 163,45 x 13 mensilità).

Ricordiamo inoltre che l’imposta sostitutiva trova applicazione in presenza dei presupposti soggettivi del singolo lavoratore: il limite reddituale di 33.000 euro riferito al 2025 , al di là del quale l’agevolazione non è riconosciuta, e che include tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel periodo di imposta

Inoltre, per accedere alla flat tax non occorre una specifica istanza , ma è richiesta l’espressa rinuncia per accedere alla tassazione ordinaria , nelle ipotesi ad esempio di contratti parttime prestato presso differenti datori di lavoro o di assunzioni in corso d’anno, per i quali - al datore di lavoro che dovrebbe operare l’agevolazione - non è noto l’imponibile fiscale antecedente.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che il vantaggio si applica solo sulla retribuzione diretta, vale a dire le 12 mensilità della retribuzione e la tredicesima prevista dal nostro CCNL. In caso di assenza per malattia, maternità/paternità, infortunio, il beneficio spetta sulla retribuzione integrata dal datore di lavoro con i parametri stabiliti dal CCNL Ad esempio, in caso di malattia il beneficio spetterà per la quota a carico del datore, da determinarsi secondo i criteri previsti dal CCNL Unital Confapi in relazione ai settori di appartenenza

L’agevolazione, invece, non si applica sulla quota parte di incremento che impatta sulle retribuzioni indirette come, ad esempio, gli scatti di anzianità, gli straordinari, le ferie, i permessi, le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno.

Si segnala che la Risoluzione 3/E/2026 ha istituito i codici tributo utili ai sostituti d’imposta per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva.

Di seguito si riporta lo schema di detassazione con la simulazione relativa al livello AC1. Aliquota ordinaria ipotizzata 33%.

Unital livello AC1

Detassazione

A imponibile 2.124,85 €

B aliquota Inps lavoratore azienda fino a 15 dipendenti 9,19% 195,27€

A-B

Imponibile Irpef 1929,58€

C Tassazione 33% 33% 636,76 €

D Tassazione agevolata 5% 5% 96,48 €

E Risparmio Irpef (C-D) 540,28 €

CCNL Unionchimica

detaSSazione

degli aumenti Contrattuali.

indiCazioni operative

unionChimiCa Confapi

Riportiamo in allegato la circolare emanata da UNIONCHIMICA CONFAPI relativa alle indicazioni operative in materia di tassazione agevolata degli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026. In particolare la Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto un regime di tassazione agevolata con riferimento agli aumenti retributivi derivanti da rinnovi del CCNL sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, tassati con un’imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali regionali e comunali), per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 33.000.

Il rinnovo del CCNL sottoscritto da UNIONCHIMICA con le OO.SS. il 23 febbraio 2026 prevede aumenti suddivisi in quattro tranches, la prima delle quali ha decorrenza dal mese di gennaio 2026.

Limitatamente al primo aumento gli importi mensili, in rapporto al settore di appartenenza, sono così suddivisi:

Plastica e Gomma 61,00€ 5^ livello

Chimica - Concia 61,00€ livello D

Abrasivi 61,00€ livello D1

Ceramica 61,00€ livello D1

Vetro prime lavorazioni 61,00€ livello D1

Vetro seconde lavorazioni 61,00€ livello 4^

Vetro settore soffio a mano 61,00€ livello 5^

Ne consegue che l’imposta sostitutiva – ricorrendone i presupposti soggettivi - si applicherà sugli importi che verranno erogati nel corso dell’anno d’imposta 2026 pari a complessivi € 793,00 (61,00€ per 13 mensilità).

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota sostitutiva l’imponibile detassabile nel 2026, per il livello di riferimento, ammonta a € 793,00 (€ 6100 × 13 mensilità), con un risparmio fiscale stimato pari a € 201,63 (ipotizzando un’aliquota IRPEF ordinaria del 33%).

Sulla base della circolare allegata, si segnalano i seguenti aspetti di rilievo pratico:

- Base imponibile agevolata: l’aliquota del 5% si applica sulle somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 a titolo di 12 mensilità e tredicesima; sono incluse anche le integrazioni a carico del datore per malattia e maternità/ paternità.

- Esclusioni: l’agevolazione non si applica sugli istituti indiretti (scatti di anzianità, straordinari, ferie, permessi, indennità e maggiorazioni per lavoro notturno).

- Assorbimento del superminimo: gli aumenti contrattuali beneficiano dell’imposta sostitutiva anche nel caso in cui assorbano il superminimo individualmente riconosciuto.

Gli adempimenti a carico delle Imprese sono:

- verificare, per ciascun dipendente, il requisito reddituale 2025 ai fini dell’applicazione della tassazione agevolata;

- applicare l’imposta sostitutiva sugli importi della retribuzione diretta riconducibili agli aumenti contrattuali del CCNL di riferimento erogati nel 2026;

- raccogliere le eventuali dichiarazioni di rinuncia alla tassazione agevolata dai lavoratori interessati;

- coordinarsi con il proprio Consulente del lavoro o ufficio paghe per la corretta applicazione sui cedolini e per l’utilizzo dei codici tributo previsti dalla Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nostra circolare 124/2026 del 16/03/2026 (aG)

Unionchimica Confapi: accordo del 23 febbraio 2026

Detassazione degli aumenti contrattuali

L’Agenzia delle Entrate ha emanato i primi chiarimenti operativi in merito alla disciplina della tassazione agevolata introdotta dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 199/2025), finalizzata a sostenere l’adeguamento salariale al costo della vita (Circolare 2/E del 24 febbraio 2026 ).

Unionchimica Confapi intende offrire le indicazioni operative in rapporto al rinnovo della parte economica del CCNL sottoscritto lo scorso 2 3 febbraio 2026 con FILCTEM Cgil, FEMCA Cisl, UILTEC Uil.

Le misure – come è noto - riguardano, in particolare, gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e le indennità connesse al lavoro notturno, festivo e a turni, erogati nel corso del 2026. Si tratta, in particolare, di:

• un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questa agevolazione si applica con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro (art.1, co -7);

• un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 15%, per le componenti del salario relative alle indennità per lavoro notturno, festivo e a turni corrisposte, nel periodo di imposta 2026, entro il limite di 1.500 euro, per i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro nel 2025 (art.1, co -10,11).

In merito alla tassazione degli incrementi retributivi viene chiarito, tra l’altro, che:

• l’agevolazione riguarda gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi previsti da contratti collettivi nazionali, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, e l’imposta sostitutiva del 5% si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 ;

• gli importi su cui si applica l’imposta sostitutiva sono quelli che confluiscono nella retribuzione diretta: le dodici mensilità e la tredicesima. Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto: la malattia, la maternità/paternità ;

• gli aumenti contrattuali beneficiano dell’imposta sostitutiva anche qualora assorbano il superminimo eventualmente riconosciuto al lavoratore;

• se il contratto prevede che l’incremento retributivo sia riconosciuto su più anni, l’imposta sostitutiva si applicherà, comunque, alle tranches di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, comprensive anche della parte di aumento la cui erogazione sia iniziata prima del 2026.

In questo senso, l’accordo di Unionchimica del 23 febbraio 2026 prevede aumenti suddivisi in quattro tranches, la prima delle quali ha decorrenza dal mese di gennaio 2026. Limitatamente al primo aumento gli importi mensili, in rapporto al settore di appartenenza, sono così suddivisi:

Plastica e Gomma

Chimica – Concia

Abrasivi

Ceramica

Vetro prime lavorazioni

Vetro seconde lavorazioni

Vetro settore soffio a mano

61,00€ 5^ livello

61,00€ livello D

61,00€ livello D1

61,00€ livello D1

61,00€ livello D1

61,00€ livello 4^

61,00€ livello 5^

Ne consegue che l’imposta sostitutiva – ricorrendone i presupposti soggettivi - si applicherà sugli importi che verranno erogati nel corso dell’anno d’imposta 2026 pari a complessivi € 793,00 (61,00€ per 13 mensilità).

L’imponibile detassabile nel corso del 2026 sarà quindi pari ad € 793,00€ per tutti i settori di appartenenza riparametrato in funzione dei livelli .

Ricordiamo inoltre che l’imposta sostitutiva trova applicazione in presenza dei presupposti soggettivi del singolo lavoratore: il limite reddituale di 33.000 euro riferito al 2025 , al di là del quale l’agevolazione non è riconosciuta, e che include tutti i redditi da lavoro dipende nte percepiti nel periodo di imposta.

Inoltre, per accedere alla flat tax non occorre una specifica istanza , ma è richiesta l’espressa rinuncia per accedere alla tassazione ordinaria , nelle ipotesi ad esempio di contratti part -time prestato presso differenti datori di lavoro o di assunzioni in corso d’anno, per i quali - al datore di lavoro che dovrebbe operare l’agevolazione - non è noto l’imponibile fiscale antecedente.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che il vantaggio si applica solo sulla retribuzione diretta, vale a dire le 12 mensilità della retribuzione e la tredicesima prevista dal nostro CCNL. In caso di assenza per malattia, maternità/paternità, infortunio, il beneficio spetta sulla retribuzione integrata dal datore di lavoro con i parametri stabiliti dal CCNL; ad esempio, in caso di malattia, il beneficio spetterà per la quota a carico del datore, da determinarsi secondo i criteri previsti dal CCNL Unionchimica in relazione ai settori di appartenenza .

L’agevolazione, invece, non si applica sulla quota parte di incremento che impatta sulle retribuzioni indirette come, ad esempio, gli scatti di anzianità, gli straordinari, ferie, permessi, le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno .

Si segnala che la Risoluzione 3/E/2026 ha istituito i codici tributo utili ai sostituti d’imposta per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva.

Di seguito riportiamo lo schema di detassazione per i settori: Plastica e Gomma, 5^ livello; Chimica – Concia, livello D; Abrasivi, livello D1; Ceramica, livello D1; Vetro prime lavorazioni, livello D1; Vetro seconde lavorazioni; livello 4^ ; Vetro settore soffio a mano; livello 5^.

Aliquota ordinaria ipotizzata 33%

Unionchimica - tutti i settori importo agevolato

contribuzione INPS c/dipendente, azienda fino a 15 dipendenti

Irpef con aliquota ordinaria 33%

con aliquota agevolata 5%

Protezione dei lavoratori dal calore. Linee guida ASL

il datore di lavoro è obbligato

alla valutazione dei riSChi dovuti al miCroClima e alla radiazione Solare

Nell’ambito delle attività di assistenza e vigilanza programmate annualmente dalle Aziende Sanitarie, prevedono la diffusione, anche tramite la nostra Associazione CONFAPI FVG dei settori maggiormente esposti al rischio da calore e delle Linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni e il controllo della corretta applicazione delle stesse.

Con queste linee guida l’Azienda Sanitaria intende dare una visione di insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare.

Esse rappresentano una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e Province Autonome per prevenire il rischio di stress da caldo e da radiazione solare, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione.

conTesTo norMaTivo Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, il Datore di lavoro è obbligato alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi, pertanto, quelli dovuti all’esposizione a microclima e alla radiazione solare, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) della valutazione e dell’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare i rischi. L’ analisi deve essere effettuata sia in relazione a quanto prescritto all’allegato IV, relativo ai requisiti degli ambienti di lavoro, che a quanto previsto all’art. 180 del titolo VIII, dove il microclima è citato come uno degli agenti di rischio fisico.

Poiché nel Titolo VIII non esiste un capo specificamente dedicato a microclima o alla radiazione

solare, si applicano le disposizioni generali contenute negli articoli 181 - 186.

Sussiste inoltre l’obbligo, di cui all’art. 184, di provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro, e i loro rappresentanti, vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi. Tale obbligo assume particolare rilevanza nel caso dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio ove una corretta informazione può condurre il lavoratore a formulare motivata richiesta di sorveglianza sanitaria, nei casi in cui non sia già attivata, come previsto dall’art. 41. A norma dell’art. 181, comma 2, la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, oltreché aggiornata in occasione di modifiche che potrebbero renderla non più valida, (ad esempio nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, ecc.).

aMbiTo di applicaZione

Le linee di indirizzo possono essere utilizzate in tutti i settori, dove sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature e esposizione alla radiazione solare.

L’ASL fa presente che il rischio da radiazione solare è presente solo negli ambienti outdoor, mentre il rischio da calore può essere presente anche negli ambienti indoor quando non siano opportunamente isolati e climatizzati e le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne o presentino un layout non favorevole al raggiungimento di una situazione di comfort.

Il documento precisa comunque che negli ambienti non vincolati, cioè dove non sono presenti vincoli dovuti al processo produttivo che impediscono di raggiungere condizioni microclimatiche favorevoli, l’obiettivo dovrebbe sempre essere il comfort.

sorveGlianZa saniTaria

Ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti

fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del Titolo VIII sulla base dei risultati della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro a cui lo stesso medico deve collaborare ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 81/08. La sorveglianza sanitaria permetterà sia di formulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica che di monitorare le condizioni di salute dei lavoratori. Particolare attenzione sarà posta dal medico competente ai soggetti particolarmente suscettibili (assunzione di farmaci e condizioni mediche particolari).

analisi preliMinare alla valuTaZione del rischio

Negli ambienti indoor occorre prima di tutto verificare se siano presenti vincoli legati al ciclo produttivo che impediscano il raggiungimento del comfort termico; in caso di assenza di tali

vincoli, l’obiettivo deve essere il comfort termico (ad esempio uffici, aule, attività commerciali); in particolare vista la maggiore probabilità di presenza in tali ambienti di soggetti particolarmente sensibili, i requisiti dovrebbero essere quelli degli edifici di categoria A secondo la norma EN 167682, che implicano condizioni molto prossime alla neutralità termica.

Al contrario, qualsiasi ambiente all’aperto è vincolato perché direttamente legato alle condizioni climatiche, ed è quindi a rischio stress da caldo. Al fine di individuare in via preliminare la presenza/assenza di criticità relative al microclima in una attività lavorativa, a prescindere dalla tipologia di attività e dal fatto che essa sia effettuata all’aperto.

Le linee guida redatte dall’azienda sanitaria sono disponibili al link: https://www.regioni.it/download/conferenze/661622/.

(csc)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili

manifatturiere e Settori affini

auMenTo cosTi

MaTeriali cosTruZione: lo scenario norMaTivo e le iniZiaTive dell’associaZione

L’impatto della guerra medio orientale sul settore delle costruzioni sta determinando un progressivo e costante incremento dei costi di produzione nei comparti energivori della filiera, con ricadute dirette sui prezzi di materiali strategici quali acciaio, bitume, conglomerati cementizi, materiali isolanti e altri semilavorati.

Confapi Aniem, oltre ad aver avviato un sistema interno di monitoraggio e segnalato al Governo l’esigenza di adottare iniziative urgenti anche per neutralizzare effetti speculativi, ha altresì sollecitato iniziative che coinvolgano unitariamente tutta la filiera delle costruzioni.

In particolare, è stata sollecitata l’emanazione del decreto sul nuovo sistema revisionale previsto dal Codice Appalti (i cui lavori sono stati conclusi ormai da mesi) con l’indicazione dei nuovi indici Istat e con la richiesta che possa avere un’immediata applicazione anche sui lavori in corso. Il Governo non sarebbe disponibile a riproporre il meccanismo compensativo attivato in passato (Decreto Aiuti)

In merito alle iniziative che allo stato attuale le imprese potrebbero attivare, qualora ritengano non più sostenibili gli incrementi dei prezzi o siano impossibilitate a reperire i materiali necessari, sussiste la facoltà di presentare alle stazioni appaltanti specifica istanza per richiedere una rinegoziazione delle condizioni, una proroga del termine contrattuale, una sospensione dei lavori.

L’istanza potrà essere motivata con la presenza di fatti oggettivi straordinari, imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dell’azienda stessa che

impediscono l’esecuzione del contratto per cause sopraggiunte e richiamando il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (art. 9 Codice dei Contratti Pubblici).

In particolare, la norma dispone quanto segue:

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

2. Nell’ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

5. In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 (revisione prezzi per la quale si è in attesa della formalizzazione dei nuovi indici Istat) e 120 (modifica dei contratti in corso di esecuzione).

A ciò si aggiunge la possibilità, prevista dall’art. 121 dello stesso Codice per il direttore di lavori, di disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto “quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto”. I contenuti dell’eventuale istanza dovranno evidentemente essere coerenti con l’obiettivo dell’impresa (rinegoziazione, proroga termini, sospensione) e con i contenuti del contratto specifico. In particolare, nel caso la procedura sia disciplinata dal precedente Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) sarà necessario verificare se nell’appalto sia stata inserita una clausola di revisione prezzi, se sia automatica o attivabile su richiesta e se preveda termini e modalità attuative; qualora l’appalto sia sotto il regime normativo del nuovo Codice (D. Lgs. n. 36/2023) occorrerà verificare la presenza della clausola obbligatoria e i contenuti della medesima in relazione ai termini, alle modalità applicative e alle condizioni economiche.

Confapi Aniem, considerata la complessità e gli effetti della crisi in atto e tenuto conto anche delle sollecitazioni emerse nel corso dell’ultima riunione di Giunta, nei giorni scorsi ha chiesto a tutte le associazioni territoriali di indicare proposte e/o iniziative che possano contribuire a definire una linea identitaria da rappresentare sia nel confronto con le altre Organizzazioni imprenditoriali che con le istituzioni nazionali.

in GaZZeTTa la leGGe pMi: in viGore

il nuovo arTicolo sui consorZi sTabili

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 è stata pubblicata la legge annuale per le PMI che, come già anticipato, introduce una modifica sostanziale nella disciplina dei consorzi stabili, oggetto di una proposta di Confapi Aniem. In particolare, si prevede la possibilità per i consorzi stabili di qualificarsi utilizzando requisiti propri, in alternativa a quella delle singole imprese esecutrici. Si segnala peraltro il permanere di una mancanza di coordinamento (anch’essa segnalata da Confapi Aniem) con quanto disposto dal comma 1, lett. c).

Il dossier parlamentare conferma comunque che la norma: “estende quanto previsto dal comma 5 anche ai consorzi stabili […] introducendo la possibilità di far valere mezzi d’opera, attrezzature e organico medio delle consorziate” (Dossier Senato, Art. 3-bis).

La legge estende ai consorzi stabili l’obbligo di rispettare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria previsti dal comma 1 dell’art. 67.

Il riferimento finale della norma all’Allegato II.12 del Codice precisa che la qualificazione dovrà seguire le regole del sistema SOA per lavori sopra i 150.000 euro.

Di seguito il testo dell’art. 67, commi 1 – 5, come modificato dall’art. 5 della Legge sulle piccole e medie imprese.

Art. 67 Decreto Legislativo n. 36/2023

1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall’allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104.

2. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209].

3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore.

4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lette-

re b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97.

5. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, ovvero facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono secondo quanto previsto dall’allegato II.12.

anac: i liMiTi della discreZionaliTà nella scelTa dei reQuisiTi di parTecipaZione

L’Anac, intervenendo sui requisiti di partecipazione in un appalto di servizi (parere n. 86 dell’11 marzo 2026), ha puntualizzato gli spazi e i limiti di discrezionalità delle stazioni appaltanti nella scelta dei requisiti tecnici di partecipazione alle gare. Tale discrezionalità deve essere sempre valutata nell’ambito dei principi fondamentali del Codice Appalti ed eventuali limitazioni del numero di partecipanti devono essere adeguatamente motivate.

L’Autorità evidenzia quanto previsto dal Codice: l’art. 10, comma 3, statuisce che “Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di rea-

lizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”; l’art. 100, comma 2, dispone l’obbligo delle Stazione appaltanti di richiedere requisiti proporzionati e attinenti all’oggetto della gara; il successivo comma 11 prevede che la capacità tecnica e professionale è comprovata dall’avvenuta esecuzione, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, di contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Ciò premesso “ le prescrizioni di gara devono essere frutto di una adeguata istruttoria, nonché ragionevoli e proporzionali rispetto all’interesse perseguito dalla Stazione appaltante, in modo da contemperare l’interesse pubblico ad ottenere il miglior servizio con il massimo risparmio di spesa, assicurando, nel contempo, la partecipazione alla gara di una pluralità di concorrenti che consenta all’amministrazione di aggiudicare l’appalto a quella ritenuta più vantaggiosa dopo aver vagliato una molteplicità di offerte”.

Nel caso specifico, oggetto del precontenzioso, l’Anac ha ritenuto che la previsione di un particolare requisito (servizio comprensivo della riscossione dell’imposta di soggiorno) sia configurabile come “una ingiustificata restrizione all’accesso alla gara” e ne ha disposto la rimozione in autotutela.

Tar laZio:

risoluZione conTraTTuale e obbliGo di annoTaZione nel casellario anac

Il Tar Lazio (Sent. n. 4630 del 12 marzo u.s.) si è pronunciato sugli effetti della risoluzione contrattuale e, in particolare, sulla presenza di un obbligo di iscrizione nel casellario.

Secondo i Giudici, l’unico caso nel quale l’Anac deve archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché quest’ultima sia manifestamente infondata.

Ciò si verifica cioè quando ricorre “l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa”. Ipotesi che si verificano quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trova immediata corrispondenza in una prova documentale o quando le proprie ragioni convergono inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica o di un principio di diritto.

Al di fuori di questi stringenti casi, l’Anac deve (e non può non) annotare l’atto di risoluzione, avendo solo cura di dare visibilità ai rilievi critici dell’operatore economico, in modo da mettere le Stazioni appaltanti che consultano il Casellario in condizione di avere un’informazione più completa possibile della vicenda e rimettere, quindi, a queste ultime ogni eventuale approfondimento in materia.

TerMine di 30 Giorni per iMpuGnare le clausole escludenTi

Il Tar Lazio (Sent. n. 4090 del 3 marzo u.s.) è intervenuto sulle clausole ritenute immediatamente escludenti, fattispecie nelle quali la lex specialis produce una lesione immediata della posizione dell’operatore economico.

Dalla pronuncia si evince che tali clausole devono essere impugnate subito, anche senza partecipare alla gara e che il termine di 30 giorni decorre dalla pubblicazione nella BDNCP: non è ritenuto possibile pertanto attendere l’aggiudicazione o altri atti applicativi.

La giurisprudenza ha individuato alcune ipotesi tipiche nelle clausole che:

- impediscono direttamente la partecipazione alla gara;

- rendono la partecipazione di fatto impossibile;

- impongono requisiti o condizioni tali da determinare una lesione immediata della posizione giuridica dell’operatore economico.

Il termine di impugnazione di 30 giorni scaturisce dall’art. 120, comma 2, del Codice del processo amministrativo, che prevede un termine di 30 giorni per impugnare bandi e avvisi autonomamente lesivi.

L’art. 85, comma 4, del Codice Appalti dispone che gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla pubblicazione nella BDNCP.

consiGlio di sTaTo su separaZione oFFerTa Tecnica ed econoMica

Con la sentenza n. 1834/2026 dello scorso 6 marzo, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’applicazione del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica nell’ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dal d.lgs. 36/2023.

La vicenda trae origine da una procedura aperta per l’affidamento di lavori pubblici, all’esito della

quale l’operatore economico secondo classificato aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo l’illegittimità dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario: veniva contestata, in particolare, la presentazione di un computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni migliorative ritenuto idoneo a violare il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica e le previsioni della lex specialis che vietavano l’anticipazione di elementi economici nell’offerta tecnica.

Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che tali elementi non integrassero una violazione del richiamato principio.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, ribadendo che il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica deve essere valutato in concreto e non in modo assoluto. In particolare, l’indicazione nell’offerta tecnica di parametri o elementi economici relativi a migliorie progettuali non comporta di per sé la violazione del principio di separazione quando tali elementi non consentano di ricostruire l’offerta economica nella sua interezza né siano idonei a influenzare la valutazione della commissione giudicatrice. Nel caso di specie, il computo metrico estimativo riguardava esclusivamente le lavorazioni migliorative non comprese nell’elenco prezzi di progetto e non permetteva di desumere l’importo dell’offerta economica complessiva, con conseguente legittimità dell’aggiudicazione e conferma della sentenza del TAR.

la risoluZione del parlaMenTo europeo sul disaGio abiTaTivo

La scorsa settimana, il Parlamento europeo ha adottato la Risoluzione sulla crisi degli alloggi nell’Unione Europea con l’obiettivo di favorire iniziative per sostenere la costruzione e la ristrutturazione di abitazioni e migliorare l’accessibilità economica degli alloggi, in linea con le iniziative già avviate dalla Commissione europea. In questo contesto, il Parlamento ha invitato la Commissione europea e gli Stati membri a destinare risorse specifiche alla ristrutturazione degli edifici residenziali garantendo standard elevati in termini di isolamento, efficienza energetica e qualità dell’aria. Particolare attenzione è dedicata alla necessità di aumentare l’offerta di alloggi accessibili, non solo attraverso la costruzione di nuove abitazioni ma anche tramite la ristrutturazione e il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, prevedendo una quota adeguata di alloggi sociali, pubblici e cooperativi in particolare per le categorie più vulnerabili come giovani, famiglie a basso reddito, studenti e lavoratori essenziali.

Unico Concessionario

Per affrontare la crisi abitativa, il Parlamento ha sollecitato un rafforzamento degli investimenti nel settore attraverso un migliore coordinamento dei fondi europei esistenti e la riallocazione delle risorse non utilizzate dei Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR).

Sono state proposte inoltre misure fiscali incentivanti per sostenere le famiglie a basso e medio reddito, tra cui la riduzione degli ostacoli fiscali per i first-time buyers e regimi fiscali che rendano più conveniente l’offerta di affitti di lungo periodo. Per accelerare la realizzazione di nuovi progetti abitativi, il Parlamento ha invitato la Commissione a presentare un pacchetto di semplificazione per il settore edilizio: tra le misure proposte figurano procedure autorizzative più snelle e digitalizzate e un termine massimo di 60 giorni per il rilascio dei permessi relativi ai progetti abitativi sostenibili e accessibili.

anac:

coMe individuare correTTaMenTe i ccnl nelle Gare

L’Anac, con un comunicato del proprio Presidente Giuseppe Busia (Comunicato n. 2/2026), ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alla corretta identificazione dei CCNL negli atti di gara, “in ragione delle segnalazioni che continuano a pervenire … e in attesa di ulteriori chiarimenti che potranno venire da una revisione della relazione al bando tipo e di altri interventi chiarificatori sull’equivalenza contrattuale”.

Dopo aver evidenziato quanto previsto dalle norme del dal Codice dei Contratti (art. 11 e all. 1.01), l’Autorità ha rilevato la necessità di individuazione del Contratto in stretta connessione con l’oggetto dell’appalto, sottolineando che “l’articolo 2, comma 2, lettera a) dell’allegato I.01, suggerisce di procedere con il raffronto tra codice ATECO e codice CPV indicato nel bando. A tal fine si evidenzia che all’interno della tabella D dell’allegato II. 2bis al Codice, è reperibile la correlazione tra codice ATECO e codice CPV utilizzabile per associare correttamente i due dati e che alcune piattaforme di approvvigionamento digitale mettono a disposizione una funzione che consente di individuare quali codici CPV corrispondono ad un certo codice ATECO e viceversa”.

In merito all’ambito di applicazione del contratto collettivo in relazione ai sottosettori con cui i Ccnl sono classificati, l’Anac ha rilevato che, in attesa della riorganizzazione dell’Archivio del Cnel, le amministrazioni possono fare riferimento alla sezione “Contratti collettivi del settore privato”

del sito Cnel, consultando Contratti, sottosettori e codici Ateco.

In merito al criterio della rappresentatività comparativa dei soggetti firmatari i CCNL, il Comunicato ha richiamato l’articolo 3, comma 2, dell’allegato 1.01 nel quale si stabilisce che, per il settore dell’edilizia, “si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018”.

Precisa al riguardo Anac che “pertanto, relativamente al settore edile, è il legislatore stesso che fornisce indicazioni precise alle stazioni appaltanti, individuando direttamente i contratti collettivi nazionali da ritenersi applicabili e quelli equivalenti, e ciò in ragione del fatto che trattasi di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che si differenziano solo in ragione della dimensione o tipologia di impresa (industria, piccola impresa, impresa artigiana, impresa cooperativa).”

ulTiMi pareri MiT su coMpensaZione preZZi e QualiFicaZione

Il Mit (Parere n.4145 del 2 marzo u.s.) ha fornito un chiarimento sull’applicazione del sistema di compensazione introdotto dal “decreto aiuti” intervenendo in particolare sul significato della locuzione “termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021” contenuta nell’art. 26 del Decreto.

Il dubbio riguarda il termine di applicazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi (all’epoca 80% o 90% dei maggiori costi sostenuti): data di scadenza della gara (cioè il termine perentorio per la firma digitale e la marcatura temporale dei documenti) o data successiva fissata per il caricamento dell’offerta economica successivamente comunicata durante le fasi di gara dalla stazione appaltante.

Il Ministero, riprendendo anche orientamenti della giurisprudenza amministrativa, “concorda sul fatto che il termine di cui all’Art. 26 è quello originariamente fissato negli atti di gara per la ricezione delle buste telematiche. Per determinare l’applicazione dell’Art. 26 del Decreto Aiuti (e successive modifiche) si deve fare riferimento alla data di scadenza per la ricezione delle offerte stabilita negli atti di gara (bando o lettera di invito)”.

In un altro parere (n. 4144), il Mit si è espresso sulla qualificazione per categorie scorporate di

importo inferiore a 150.000 euro, nell’ambito di un appalto di importo superiore allo stesso importo di 150.000 euro.

Secondo il Mit, “il possesso dei requisiti richiesti può essere dimostrato con la qualificazione semplificata di cui all’art. 28 Allegato II.12) del D.Lgs. n. 36/2023”. In tal senso anche la giurisprudenza ha confermato l’applicabilità della qualificazione semplificata per le lavorazioni scorporabili di importo inferiore a € 150.000 anche nell’ambito di appalti più ampi in cui la categoria prevalente sia, invece, superiore a tale importo e, quindi, assoggettata all’obbligatoria qualificazione SOA. Nel Parere n. 4130, infine, è stato precisato che l’incremento del quinto (art. 2 dell’allegato II.12) non può applicarsi alle imprese non in possesso dell’attestazione.

Tale aumento costituisce, infatti, “un incremento premiale rispetto alla regola della corrispondenza della qualificazione all’importo dei lavori e pertanto trova applicazione esclusivamente nei casi previsti dal legislatore, ovvero nell’ipotesi di qualificazione mediante attestazione SOA e per i RTI di possesso dell’attestazione SOA per una classifica pari almeno ad un quinto dell’importo dei lavori”.

MancaTa presenTaZione rapporTo di Genere:

Tar laZio conFerMa soccorso isTruTTorio

Il Tar Lazio (Sez. II bis n. 3265 del 20 febbraio u.s.) si è pronunciato sulla possibilità di sanare con il soccorso istruttorio l’omessa allegazione del rapporto di genere.

Come noto, l’art. 94, comma 5, lett. c), D. Lgs. 36/2023 sancisce, con riferimento alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse derivanti da PNRR, l’esclusione automatica degli “operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale … che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità …. ”.

Sul punto, l’art. 46 D. Lgs. 198/2006 onera le imprese pubbliche o private, che occupano oltre 50 dipendenti, della redazione di un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni.

Sia il Codice Appalti (art. 1 All. II.3) che il Mit (Pa-

rere n. 3697 del 2.10.2025) propendono per l’applicabilità dell’esclusione automatica in caso di omessa presentazione, al momento della domanda, del rapporto sulla relazione del personale, per tutte le procedure di gara e non soltanto per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR/PNIC. Si tratta unicamente di stabilire se l’omessa allegazione di tale documento è suscettibile o meno di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 D. Lgs. 36/2023 e, in caso di risposta positiva, secondo quali modalità.

Al riguardo, l’art. 101, comma 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023 ha stabilito che è possibile avvalersi del c.d. soccorso istruttorio c.d. “sanante” al fine di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 202/2026, ha sancito la doverosità, in capo alla stazione appaltante, dell’attivazione del soccorso istruttorio in relazione al rapporto sulla parità di genere. E ciò in quanto “l’obbligo di tal fatta costituisce sì requisito sostanziale della gara, ma l’omessa allegazione del documento in sede di gara non equivale automaticamente alla sua assenza, se l’operatore economico dimostra tale rapporto era stato regolarmente redatto e trasmesso prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte”.

Il Tar Lazio ha concluso quindi che il soccorso istruttorio sanante mira, nel caso specifico, “a evitare, in omaggio al principio del favor partecipationis, esclusioni di carattere formale, in quanto diretto a sollecitare la produzione successiva di un documento non tempestivamente prodotto in corso di gara, ma comunque in possesso dell’operatore economico, in data antecedente alla valutazione delle offerte e comunque non afferente a esse...”

anac: piÙ TrasparenZa su aFFidaMenTi direTTi, accordi Quadro e appalTi inTeGraTi

Nel corso di un evento pubblico, svoltosi a Roma la scorsa settimana, il Presidente dell’Anac ha sollecitato maggiore trasparenza su affidamenti diretti, accordi quadro e appalti integrati.

“Gli affidamenti diretti di dimensioni ridotte premiano troppo spesso non chi investe nella qualità e nella propria professionalità, ma semplicemen-

te i più vicini. Dobbiamo garantire che la trasparenza sia reale e che ci sia un incentivo concreto a investire nel merito”.

“Accordo Quadro e Appalto Integrato sono due istituti del Codice dei contratti che vanno governati con maggiore attenzione. L’Accordo Quadro non è nato per la progettazione, perché ogni progetto ha la sua identità. È stato uno strumento emergenziale e dobbiamo evitare che l’emergenza diventi regola - un vizio nel quale questo Paese ricade troppo spesso-. Capita spesso infatti che vengano affidati contratti quadro a operatori di grandi dimensioni che poi non hanno la capacità di svolgere tutti i servizi per cui si sono impegnati, ricorrendo a subappalti poco trasparenti e penalizzanti per i professionisti.

Quanto all’Appalto Integrato, i dati sono chiari: non si risparmiano né tempi né costi. E quando progettazione e realizzazione coincidono nello stesso soggetto, il rischio è che il progetto finisca per servire più gli interessi di chi costruisce che quelli dell’amministrazione. In alcuni casi l’appalto integrato può giustificarsi, ma la normalità deve essere un’altra: prima un progetto completo in tutti i suoi elementi, poi si affida la realizzazione a un soggetto diverso.

Sul fronte europeo, la partita delle nuove direttive sui contratti pubblici è già aperta e tutti gli attori devono parteciparvi: si deciderà non solo come semplificare le procedure, ma anche quale sarà il modello europeo nei rapporti commerciali con il resto del mondo. Dobbiamo puntare ad una semplificazione che non elimini la trasparenza, ma la rafforzi attraverso il digitale: è questo l’obiettivo con cui stiamo contribuendo, insieme

alla rete delle autorità europee, lavorando fra l’altro alla creazione della banca dati europea dei contratti pubblici”.

MiT:

ricalcolo possibile della soGlia di anoMalia priMa dell’aGGiudicaZione

Nel Parere n. 4067 del 2 marzo, il Mit, intervenendo su una gara sottosoglia con esclusione automatica delle offerte anomale e inversione procedimentale, ha fornito indicazioni sul ricalcolo della soglia di anomalia a seguito dell’esclusione di un’impresa per mancata dimostrazione della congruità dell’offerta.

In questo caso, il Ministero ha precisato che il ricalcolo della soglia di anomalia delle offerte è legittimo anche nelle gare in cui la stazione appaltante abbia optato per il meccanismo dell’inversione procedimentale.

La soglia di anomalia risulta immodificabile solo al momento dell’aggiudicazione come previsto dall’art. 108 del Codice Appalti. “La soglia di anomalia, infatti, essendo condizionata dal numero dei concorrenti e dell’importo dell’offerta da questi elaborata, può subire variazioni, qualora uno o più di uno dei con correnti venga escluso ovvero riammesso alla gara. La rideterminazione della soglia, in applicazione del meccanismo della regressione procedimentale, comporta la rinnovazione degli atti di gara successivi all’individuazione della prima soglia e la conseguente modifica della graduatoria già predisposta”. (c)

Cimolai Galliano, ferro di famiglia dal 1830

Carpenteria medio-leggera tra tradizione di offiCina e proCeSSi digitali

La nostra associata Cimolai Galliano Srl effettua lavorazioni di carpenteria metallica leggera per conto terzi e vanta una storia di quasi due secoli, con una specifica attitudine e specializzazione nel settore del mobile e dell’arredamento, dove la pulizia del dettaglio e la qualità delle finiture incidono direttamente sul valore del prodotto finito. A Fontanafredda, in provincia di Pordenone, l’azienda porta nel presente una storia cominciata nel 1830 e riconosciuta nel Registro nazionale delle Imprese Storiche d’Italia promosso da Unioncamere.

Le origini dell’Impresa sono quelle di una fucina

avviata dal trisavolo Cimolai: il ferro veniva modellato a mano per rispondere ai bisogni concreti del tempo. Nel racconto aziendale ricorrono le prime produzioni – componenti per carri e rimorchi, ferri di cavallo, inferriate – come passaggio iniziale di un percorso che ha mantenuto nel tempo un’identità familiare e una cultura del lavoro centrata su precisione e affidabilità. Il ciclo produttivo integra lavorazioni complementari. Per il taglio laser non ci sono vincoli di forma

e viene utilizzato un macchinario con sorgente a fibra, che consente di tagliare anche materiali non conduttivi come ottone e rame. Il risultato si traduce in massima efficienza, grazie all’economicità di utilizzo, la velocità di taglio e la ridotta manutenzione. Vengono poi impiegati sistemi di lavorazione 2D e 3D che permettono di realizzare qualsiasi forma richiesta dalla committenza: tubi tondi, quadri, rettangoli, sezioni speciali, profili aperti ma anche sezioni ad H ed IPE.

La saldatura – MIG/MAG e TIG, con anche saldobrasatura – è una fase centrale, e in Cimolai Galliano opera come una sartoria metallica: ci sono tre robot per i processi automatizzati e quattro banchi riposizionabili, insieme a operatori specializzati, per garantire precisione e velocità nelle diverse fasi. A completamento, vengono effettuate anche lavorazioni accessorie utili a consegnare un’opera finita: forature e svasature, tagli e curvature, eseguite con trapani, cesoie, calandre e curvatrici.

Il presidio tecnico accompagna il processo: l’Ufficio Tecnico offre supporto tailor made, con confronto diretto con il cliente e analisi di fattibilità, finalizzati a fornire un servizio completo “dalla finitura al trasporto”, coerente con un posizionamento da partner di filiera più che da semplice fornitore.

In questa prospettiva, la storia non è un elemento

celebrativo, ma un criterio operativo: “trasformiamo l’acciaio in opere d’arte su misura da oltre un secolo” diventa dichiarazione di metodo, che tiene insieme manualità, automazione e responsabilità verso la qualità. Una traiettoria che, nel Nord-Est, conferma come Imprese a governance familiare possano innovare preservando identità e radicamento locale.

(sF)

Pubblicato il Bando

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La nostra Associazione CONFAPI FVG da sempre, in qualità di ente formativo accreditato dalla nostra Regione, in collaborazione con ENAIP FVG, ENFAP FVG, IAL FVG ed IRES FVG, segue con professionalità, dedizione, trasparenza, correttezza e impegno le aziende che vogliono

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(edF)

(*) Non possono partecipare a questo Bando le Imprese che hanno aderito al precedente avviso: FAPI 6-2025 (richieste di dicembre 2025).

da restituire a CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it

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sì q no q indicare a quale Fondo aderisce _____________________________________________

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CCIAA Pordenone-Udine. Bando di concorso anno 2026

caTeGoria

premiazione dell’eConomia e dello Sviluppo per il Conferimento del diploma di benemerenza

Con medaglia d’oro

candidature

entro il prossimo 29 maggio

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha bandito il concorso per la 7^ Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo. Il concorso prevede categorie e premi differenti, con ripartizione dei riconoscimenti rispetto alla rappresentatività dei due territori di competenza, i cui diplomi di benemerenza verranno consegnati in occasione di una Cerimonia che si svolgerà a Udine nell’autunno 2026.

I premi sono riservati alle seguenti categorie:

caTeGoria “conTaMinaZione lavoro-iMpresa”

- (ad ogni impresa sarà permesso segnalare un unico lavoratore) lavoratori dipendenti di aziende con sede e/o unità operativa nei territori di competenza della Camera del settore industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero, cooperazione, nonché aziende dei servizi e organizzazioni imprenditoriali e sindacali, con almeno 30 anni di servizio e che all’atto della domanda prestino ancora la loro opera sempre alle dipendenze della stessa azienda (fedeltà al lavoro) o alle dipendenze di aziende dello stesso gruppo (fedeltà al datore di lavoro), ovvero abbiano prestato la loro opera essendo andati in quiescenza nell’arco degli ultimi 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (scadenza del bando).

n. premi riservati al territorio pordenonese: 4

n. premi riservati al territorio udinese: 8

“scuola-lavoro”

- Riservato a scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore) che, grazie a un percorso significativo nella formazione degli studenti nell’ottica del loro inserimento nel mondo del lavoro e dell’impresa, anche grazie a progettualità specifiche sviluppate per l’”alternanza scuola-lavoro”, vantino una lunga storia di radicamento nel territorio di riferimento. n. premi riservati al territorio udinese: 1

caTeGoria “iMpresa”

- Premio “Iniziativa Imprenditoriale”, da assegnare sulla base di un’equa distribuzione tra i diversi settori rappresentativi dell’economia ovvero ad aziende attive nei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero, cooperazione. Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nei territori di competenza della Camera e più di 10 anni di ininterrotta attività, comprovando – in caso di fusioni, acquisto o affitto, conferimento di attività dell’azienda e simili eventi – la continuità nell’attività, essersi affermate in particolare negli ultimi tre anni sui mercati anche internazionali per intraprendenza commerciale, realizzazioni innovative, qualità della produzione e dei servizi, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali.

n. premi riservati al territorio pordenonese: 11 n. premi riservati al territorio udinese: 22

- Premio “Passaggio Generazionale”, da assegnare alle imprese più longeve sulla base di un’equa distribuzione tra i diversi settori rappresentativi dell’economia, ovvero ad aziende attive nei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero. Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nei territori di competenza della Camera ed essere caratterizzate dalla stessa proprietà e conduzione da almeno 3 generazioni comprovando

la continuità nell’attività e avere raggiunto livelli di eccellenza nel proprio settore, anche sui mercati internazionali.

n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 n. premi assegnati al territorio udinese: 1

- Premio “Professioni nel cambiamento” destinato a studi appartenenti agli Ordini Professionali che, specie negli ultimi anni, hanno saputo mettere in campo idee innovative e proporre nuovi servizi a sostegno delle mutate esigenze delle imprese, supportando lo sviluppo economico nei diversi settori.

I candidati dovranno avere la loro sede nel territorio di competenza della Camera e almeno 3 anni di presenza sul mercato, comprovando la continuità nell’attività, essendosi affermati per intraprendenza commerciale, servizi innovativi, qualità dei rapporti e relazioni con le imprese del territorio, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali.

n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 n. premi riservati al territorio udinese: 1

- È bandito il premio “Impresa ambiente cultura”, destinato a imprese che hanno avviato percorsi innovativi introducendo politiche volte alla sostenibilità, all’attenzione del patrimonio culturale e ambientale, all’attivazione di processi culturali integrati nel contesto dell’attrattività turistica del territorio. I candidati dovranno avere la loro sede nel territorio di competenza della Camera e almeno 3 anni di presenza sul mercato, comprovando la continuità nell’attività, essendosi affermati per intraprendenza commerciale, servizi innovativi, qualità dei rapporti e relazioni con le imprese del territorio, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali.

n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 n. premi riservati al territorio udinese: 2

- È inoltre bandito il premio “Impresa nel mondo” . Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera e almeno 10 anni di ininterrotta attività, comprovando – in caso di fusioni, incorporazioni, acquisto o affitto, conferimento di attività dell’azienda e simili eventi – la continuità nell’attività; dovranno essersi affermate in particolare sui mercati esteri anche attraverso un percorso articolato di internazionalizzazione

ed espansione, accrescendo la presenza in Paesi Terzi anche tramite lo sviluppo di relazioni locali.

n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 n. premi riservati al territorio udinese: 1

- È bandito il premio “Innovazione e trasformazione digitale”, destinato a imprese che hanno avviato percorsi di cambiamento culturale e organizzativo attivando processi di re-ingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi, ponendo al centro le persone e le procedure interne per soddisfare le richieste e le aspettative dei clienti e ottimizzando i processi operativi per recuperare efficienza e dedicare risorse ad attività ad alto valore aggiunto.

I candidati dovranno avere la loro sede nel territorio di competenza della Camera e almeno 3 anni di presenza sul mercato.

n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 n. premi riservati al territorio udinese: 1

- È bandito il premio “Impresa Generazione domani”, destinato a imprese dove la conduzione è under 35 e il cui staff sia costituito prevalentemente da giovani under 35, aperte a percorsi di inserimento efficace e propositivo nel mondo del lavoro dei ragazzi (alternanza-scuola-lavoro), nate con lo spirito di intercettare i nuovi trend o di attualizzare i tradizionali.

I candidati dovranno avere la loro sede nel territorio di competenza della Camera e almeno 2 anni di presenza sul mercato.

n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 n. premi riservati al territorio udinese: 1

- È bandito il premio speciale 2026 “PMI: Radici nel Futuro”, istituito in occasione della ricorrenza del 50° anniversario degli eventi sismici che hanno colpito il Friuli. E’ destinato a PMI che hanno saputo intraprendere percorsi di evoluzione e consolidamento a seguito di criticità ambientali, quali il sisma del 1976, dimostrando capacità di ripartire e tenacia nel mantenimento del legame con il proprio territorio. Si rivolge a realtà che hanno attuato percorsi di crescita organizzativa volti allo sviluppo dell’impresa e alla valorizzazione del capitale umano.

Le imprese richiedenti devono avere sede nel territorio di competenza della Camera di Commercio Pordenone-Udine, specificatamente nei comuni classificati “disastrati” (v. allegato) ai sensi del decreto del Pres. della Giunta regiona-

le FVG 20.05.76 n. 0714/Pres., comprovando la continuità dell’attività dal periodo antecedente il sisma del 1976 ad oggi.

n. premi riservati al territorio pordenonese: 1 n. premi riservati al territorio udinese: 1

non potranno essere segnalati imprese, lavoratori, scuole secondarie di secondo grado premiati dalla camera di commercio di pordenone o dalla camera di commercio di udine dopo l’anno 2011 in occasione di analoghe iniziative anche se concorrenti per premi diversi.

la presentazione della domanda è ammessa per una sola categoria di premio.

Potete trovare nel bando riportato nelle pagine successive tutte le specifiche del concorso. Le do-

mande dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, compilate sugli appositi moduli, entro e non oltre il 29 maggio 2026 (chiusura ufficio protocollo ore 12.30) con le modalità indicate nel bando di concorso.

L’assegnazione dei premi sarà deliberata insindacabilmente dalla Giunta della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

Gli interessati possono rivolgersi alla sede di Pordenone (tel. 0434/381633 mail: ufficiopromozione.pn@pnud.camcom.it), alla sede di Udine (tel. 0432/273 535/508 e-mail: promozione.ud@ pnud.camcom.it) o alla nostra Associazione, signora Barbara Vergolin (tel. 0432 507377).

(bv)

BANDO DI CONCORSO ANNO 2026

Premiazione dell’economia e dello sviluppo per il conferimento del Diploma di Benemerenza con medaglia d’oro

Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali di sostegno e valorizzazione della cultura di impresa e dei valori di cui essa è portatrice, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine ha indetto per l’anno 2026 il Bando di Concorso per la 7^ “Premiazione dell’economia e dello sviluppo”. Il concorso prevede categorie e premi differenti, con ripartizione dei riconoscimenti rispetto alla rappresentatività dei due territori di competenza, i cui diplomi di benemerenza verranno consegnati in occasione di una Cerimonia che si svolgerà a Udine nell’autunno 2026.

Categoria “Contaminazione lavoro-impresa”

• (a ogni impresa sarà permesso segnalare un unico lavoratore) lavoratori dipendenti di aziende con sede e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera del settore industriale, commerciale, del credito, artigiano, agricolo, turistico-alberghiero, cooperativo, nonché da aziende dei servizi e da organizzazioni imprenditoriali e sindacali e studi professionali, i quali abbiano almeno 30 anni di servizio e all’atto della domanda prestino ancora la loro opera sempre alle dipendenze della stessa azienda (fedeltà al lavoro) o alle dipendenze di aziende dello stesso gruppo (fedeltà al datore di lavoro), ovvero abbiano prestato la loro opera essendo andati in quiescenza nell’arco degli ultimi 18 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (scadenza del bando)

n. premi riservati al territorio pordenonese: 4

n. premi riservati al territorio udinese: 8

Categoria “Scuola-lavoro”

• riservato a scuole secondarie di secondo grado (“scuola superiore”) che, grazie a un percorso significativo nella formazione degli studenti nell’ottica del loro inserimento nel mondo del lavoro e dell’impresa, anche grazie a progettualità specifiche sviluppate per l’”alternanza scuola-lavoro”, vantino una lunga storia di radicamento nel territorio di riferimento.

n. premi riservati al territorio udinese: 1

Categoria “Impresa”

• premio “Iniziativa Imprenditoriale”, da assegnare sulla base di un’equa distribuzione tra i diversi settori rappresentativi dell’economia, ovvero ad aziende attive nei settori: industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero, cooperazione.

Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera e più di 10 anni di ininterrotta attività, comprovando – in caso di fusioni, incorporazioni, acquisto o affitto, conferimento di attività dell’azienda e simili eventi – la continuità nell’attività, essersi affermate in particolare negli ultimi tre anni sui mercati anche internazionali per intraprendenza commerciale, realizzazioni innovative, qualità della produzione e dei servizi, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali.

n. premi riservati al territorio pordenonese: 11

n. premi riservati al territorio udinese: 22

• premio “Passaggio Generazionale”, da assegnare alle imprese più longeve sulla base di un’equa distribuzione tra i diversi settori rappresentativi dell’economia, ovvero ad aziende attive nei settori: industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero.

Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera ed essere caratterizzate dalla stessa proprietà e conduzione da almeno 3 generazioni, comprovando la continuità nell’attività e avere raggiunto livelli di eccellenza nel proprio settore, anche sui mercati internazionali.

n. premi riservati al territorio pordenonese: 1

n. premi riservati al territorio udinese: 1

• premio “Professioni nel cambiamento” destinato a studi appartenenti agli Ordini Professionali che, specie negli ultimi anni, hanno saputo mettere in campo idee innovative e proporre nuovi servizi a sostegno delle mutate esigenze delle imprese, supportando lo sviluppo economico nei diversi settori

I candidati dovranno avere la loro sede nel territorio di competenza della Camera e almeno 3 anni di presenza sul mercato, comprovando la continuità nell’attività, essendosi affermati per intraprendenza commerciale, servizi innovativi, qualità dei rapporti e relazioni con le imprese del territorio, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali.

n. premi riservati al territorio pordenonese: 1

n. premi riservati al territorio udinese: 1

• è bandito il premio “Impresa ambiente cultura”, destinato a imprese che hanno avviato percorsi innovativi introducendo politiche volte alla sostenibilità, all’attenzione verso il patrimonio culturale e ambientale, all’attivazione di processi culturali integrati nel contesto dell’attrattività turistica del territorio.

I candidati dovranno avere la loro sede nel territorio di competenza della Camera e almeno 3 anni di presenza sul mercato, comprovando la continuità nell’attività, essendosi affermati per intraprendenza commerciale, servizi innovativi, qualità dei rapporti e relazioni con le imprese del territorio, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali.

n. premi riservati al territorio pordenonese: 1

n. premi riservati al territorio udinese: 2

• inoltre è bandito il premio “Impresa nel mondo”. Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera e almeno 10 anni di ininterrotta attività comprovando, in caso di fusioni, incorporazioni, acquisto o affitto, conferimento di attività dell’azienda e simili eventi, la continuità nell’attività; dovranno essersi affermate in particolare sui mercati esteri anche attraverso un percorso articolato di internazionalizzazione ed espansione, accrescendo la presenza in Paesi Terzi anche tramite lo sviluppo di relazioni locali.

n. premi riservati al territorio pordenonese: 1

n. premi riservati al territorio udinese: 1

• è bandito il premio “Innovazione e trasformazione digitale”, destinato a imprese che hanno avviato percorsi di cambiamento culturale e organizzativo attivando processi di re-ingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi, ponendo al centro le persone e le procedure interne per soddisfare le richieste e le aspettative dei clienti e ottimizzando i processi operativi per recuperare efficienza e dedicare risorse ad attività ad alto valore aggiunto.

I candidati dovranno avere la loro sede nel territorio di competenza della Camera e almeno 3 anni di presenza sul mercato

n. premi riservati al territorio pordenonese: 1

n. premi riservati al territorio udinese: 1

• è bandito il premio “Impresa Generazione Domani”, destinato a imprese dove la conduzione è under 35 e il cui staff sia costituito prevalentemente da giovani under 35, aperte a percorsi di inserimento efficace e propositivo nel mondo del lavoro dei ragazzi (alternanza-scuola-lavoro), nate con lo spirito di intercettare i nuovi trend o di attualizzare i tradizionali

I candidati dovranno avere la loro sede nel territorio di competenza della Camera e almeno 2 anni di presenza sul mercato

n. premi riservati al territorio pordenonese: 1

n. premi riservati al territorio udinese: 1

• è bandito il premio speciale 2026 “PMI: Radici nel Futuro” istituito in occasione della ricorrenza del 50° anniversario degli eventi sismici che hanno colpito il Friuli, è destinato a PMI che hanno saputo intraprendere percorsi di evoluzione e consolidamento a seguito di criticità ambientali, quali il sisma del 1976, dimostrando capacità di ripartire e tenacia nel mantenimento del legame con il proprio territorio. Si rivolge a realtà che hanno attuato percorsi di crescita organizzativa volti allo sviluppo dell’impresa e alla valorizzazione del capitale umano.

Le imprese richiedenti devono avere sede nel territorio di competenza della Camera di Commercio Pordenone-Udine, specificamente nei Comuni classificati “disastrati” (in allegato) ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG del 20 maggio 1976, n. 0714/Pres, comprovando la continuità dell'attività dal periodo antecedente il sisma del 1976 a oggi.

n. premi riservati al territorio pordenonese: 1

n. premi riservati al territorio udinese: 1

Modalità di presentazione

I candidati devono essere in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese, con la denuncia di inizio attività e con il pagamento del diritto annuale, e attestare la propria posizione in ordine al carico tributario, dichiarando l’assenza di condanne penali e carichi pendenti. Per la disamina e l’istruttoria delle domande pervenute, la Camera di Commercio ha facoltà di accertare le condizioni e i requisiti inerenti il Bando, anche in merito alla posizione nel Casellario Giudiziale, nel Registro dei Protesti cambiari e in merito alla correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Il conferimento dei premi è subordinato all’esame dei precedenti penali. I reati di lieve entità e che non riguardano fatti connessi ad attività lavorative, né tantomeno concernono argomenti nell’ambito dei quali la Camera di Commercio svolge funzioni istituzionali, non sono considerati ostativi. In ogni caso sono considerati come non ostativi i reati che risultino, dalle iscrizioni nel casellario giudiziale, abrogati/depenalizzati o per i quali è stata concessa la riabilitazione.

Le domande di ammissione al Concorso dovranno essere presentate sugli appositi moduli dagli interessati, dai datori di lavoro, dalle Associazioni Sindacali e di Categoria o dagli enti pubblici territoriali.

N.B.: Non potranno essere segnalati imprese, lavoratori, scuole secondarie di secondo grado premiati dalla Camera di Commercio di Pordenone o dalla Camera di Commercio di Udine dopo l’anno 2011 in

occasione di analoghe iniziative, anche se concorrenti per premi diversi. La presentazione della domanda è ammessa per una sola categoria di premio.

Le domande presentate negli anni decorsi per iniziative analoghe devono ritenersi decadute e potranno essere riproposte per il conferimento dei riconoscimenti in questa manifestazione.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (scadenza del bando).

Le domande e le segnalazioni dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine entro il termine sotto indicato.

La documentazione deve essere trasmessa mediante una delle m odalità:

1) da casella di posta certificata alla casella di posta certificata istituzionale cciaa@pec.pnud.camcom.it (se il mittente invece utilizza una casella di posta elettronica non certificata, l'invio della domanda di partecipazione non sarà considerato valido). I documenti allegati possono essere sia firmati con firma autografa e scansionati sia firmati con firma digitale;

2) in forma cartacea tramite lettera raccomandata indirizzata alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine – Ufficio Promozione, Via Morpurgo 4, 33100 Udine;

Si specifica che, per quanto attiene le modalità di invio cartaceo, farà fede la sola data di ricezione risultante dal timbro di pervenuto apposto dal personale in servizio presso l'Ufficio Protocollo. Pertanto non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.

Scadenze

Le domande e le segnalazioni dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine entro il 29/05/2026 (chiusura ufficio protocollo ore 12:30).

L’assegnazione dei premi sarà deliberata insindacabilmente dalla Giunta della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

Informazioni

Gli interessati possono rivolgersi

- alla sede di Pordenone, tel 0434 381633, mail ufficiopromozione.pn@pnud.camcom.it

- alla sede di Udine, tel. 0432 273535/508, mail: promozione.ud@pnud.camcom.it

I moduli delle domande si possono trovare sul sito https:/www.pnud.camcom.it

Udine, marzo 2026

ELENCO COMUNI CLASSIFICATI “DISASTRATI”

(decreto del Presidente della Giunta Regionale del FVG del 20 maggio 1976, n. 0714/Pres.)

Comuni disastrati Provincia

CASTELNOVO DEL FRIULI PN

CAVASSO NUOVO PN

CLAUZETTO PN FANNA PN

FRISANCO PN

MEDUNO PN

PINZANO AL TAGLIAMENTO PN

SEQUALS PN

SPILIMBERGO PN

TRAMONTI DI SOPRA PN

TRAMONTI DI SOTTO PN

TRAVESIO PN

VITO D’ASIO PN

AMARO UD

ARTEGNA UD

ATTIMIS UD

BORDANO UD

BUIA UD

CASSACCO UD

CAVAZZO CARNICO UD

CHIUSAFORTE UD

COLLOREDO DI MONTE ALBANO UD

FAEDIS UD

FORGARIA NEL FRIULI UD

GEMONA DEL FRIULI UD LUSEVERA UD

MAGNANO IN RIVIERA UD

MAJANO UD

MOGGIO UDINESE UD MONTENARS UD NIMIS UD

OSOPPO UD

PONTEBBA UD

RAGOGNA UD RESIA UD

RESIUTTA UD

SAN DANIELE DEL FRIULI UD TAIPANA UD

TARCENTO UD

TOLMEZZO UD

TRASAGHIS UD

TREPPO GRANDE UD

TRICESIMO UD

VENZONE UD

VILLA SANTINA UD

Scadenze aziendali del mese di aprile 2026

il

Calendario delle SCadenze per il meSe di aprile 2026

Mercoledì 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di marzo. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

Giovedì 16

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di marzo. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’Iva annuale relativa al 2025 con la maggiorazione dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2026 utilizzando il codice tributo 6099.

sabaTo 25 (posTicipa a lunedì 27)

IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di marzo.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

Giovedì 30

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione d’immobili con decorrenza 1° aprile 2026 e versamento dell’imposta di registro sui rinnovi taciti dei contratti scaduti il 31 marzo 2026.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA - Scade il termine per la trasmissione della dichiarazione annuale Iva.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente e del trimestre precedente relative alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

RIMBORSO IVA - Scade il termine per chiedere il rimborso o la compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre 2026, utilizzando il modello “IVA TR”.

(pZ)

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