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Apinforma 5-2026

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APINFORMA

numero 5 15 marzo 2026

Le operazioni in valuta

Credito Iva infrannuale

Cessioni comunitarie complesse

Detassazione delle retribuzioni

Comunicazione annuale lavori usuranti

Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2026

numero 5 15 marzo 2026

MUD 2026: presentazione entro il 3 luglio 2026

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editore redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

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Le operazioni in valuta

l’adeguamento del Cambio a fine anno

vale anChe ai fini fiSCali

preMessa

Le regole di gestione delle poste contabili espresse in valuta estera richiedono l’osservanza di alcune regole così come modificate dal D. Lgs. 192/2024, intervenuto allo scopo di ridurre il numero di riprese fiscali necessarie a determinare il reddito imponibile. Di seguito le regole contabili e fiscali da osservare in vista delle operazioni di chiusura del bilancio relativo allo scorso anno.

gli aspetti

CivilistiCi

Le disposizioni di natura civilistica che interessano le poste valutarie sono:

- l’articolo 2425 del codice civile, alla voce 17bis) prevede l’indicazione degli utili e delle perdite su cambi. Questa posta è destinata ad accogliere le variazioni positive e negative riferite alla data di chiusura del bilancio rispetto al cambio riferito alla data di effettuazione delle operazioni;

- il secondo comma dell’articolo 2425-bis del codice civile prevede che i ricavi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta, devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. Questo significa che le operazioni durante l’anno devono essere contabilizzate al cambio del giorno in cui l’operazione viene effettuata;

- l’articolo 2426 n. 8-bis del codice civile, nell’ambito dei criteri di valutazione, prevede una modalità particolare per le poste in valuta immobilizzate la cui iscrizione deve avvenire al cambio storico, vale a dire che deve essere riferito al momento dell’acquisto;

- l’articolo 2427 comma 6) prevede l’obbligo di ripartire per aree geografiche i crediti e i debiti

compresi quelli espressi in valuta;

- l’articolo 2427 comma 6-bis) richiede che la Nota integrativa fornisca dettagliate informazioni in merito agli effetti significativi delle variazioni dei cambi verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio.

Queste sono le principali disposizioni di natura civilistica che riguardano le poste in valuta, vediamo il trattamento da seguire per la chiusura del bilancio.

attività e passività non regolate

alla ChiUsUra Dell’eserCizio

La valutazione delle partite in valuta ai fini civilistici va distinta in:

- poste monetarie, da iscrivere al cambio a pronti alla chiusura dell’esercizio (crediti, debiti, disponibilità liquide, ratei, titoli di debito), con imputazione degli utili o delle perdite su cambi a conto economico e, in caso di saldo positivo, accantonamento di una corrispondente riserva non distribuibile;

- poste non monetarie iscritte al cambio vigente al momento dell’acquisto (immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazione e altri titoli, rimanenze, anticipi per acquisti e vendita di beni e servizi e risconti).

È evidente che il problema della valutazione a fine anno si pone solo per le operazioni che non hanno trovato la loro regolarizzazione finanziaria nel corso dell’esercizio.

Per le poste per le quali è richiesto un processo di valutazione abbiamo visto che il legislatore civile ha previsto che nell’ipotesi in cui la somma algebrica degli utili e delle perdite su cambi da valutazione, determini un utile netto, questo deve essere accantonato in apposita riserva che non può essere distribuita fino a quando le poste non sono realizzate. La riserva ha lo scopo di evitare la distribuzione ai soci di proventi non ancora effettivamente realizzati.

poste Monetarie

Per le poste monetarie gli oneri e i proventi emergenti dall’adeguamento delle attività e delle passività in valuta al cambio di fine esercizio, dopo

le modifiche apportate dall’art. 9 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 192/2024, assumono rilevanza fiscale, con la conseguenza che gli utili e le perdite su cambi da valutazione, diventano immediatamente rilevanti ai fini fiscali. Si viene quindi a realizzare un allineamento tra valori contabili e fiscali. Si pensi ad una esportazione verso gli Stati Uniti eseguita nel 2025 per un importo di 20.000 dollari che al 31.12.2025 non è stata ancora incassata. Si ipotizzi che il cambio del giorno dell’operazione indicato in contabilità sia pari a 0,90, corrispondente a 20.000 : 0,90 = 22.222,22

Se al 31.12.2025 il cambio è pari al 0,86, la valutazione del credito a fine anno sarà 20.000 : 0,86 = 23.255,81 con la seguente scrittura contabile:

Credito verso

cliente USA a Utile su cambi

1.033,59

L’importo di 1.033,59 anche se non ancora realizzato in quanto conseguente ad un processo di valutazione, concorre alla determinazione del reddito imponibile nel 2025.

poste non Monetarie

L’articolo 2426 n. 8 – bis) del codice civile prevede un criterio di valutazione particolare per la valutazione delle poste non monetarie come ad esempio le immobilizzazioni espresse in valuta. In particolare è previsto il mantenimento del cambio storico, vale a dire quello applicato al momento dell’effettuazione dell’operazione. Unica deroga a questo principio ed è quella in cui la riduzione del cambio alla data di chiusura dell’esercizio debba ritenersi di tipo duraturo. Può essere il caso in cui un paese proceda alla svalutazione del rapporto di cambio in confronto all’euro. Non è pertanto sufficiente uno sfavorevole andamento del cambio a giustificare la svalutazione ma è necessario che si verifichino eventi di natura straordinaria. Escludendo quest’ultima ipotesi, in generale il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, comprese le attività finanziarie, rimangono cristallizzate in bilancio sulla base dei cambi storici di acquisto.

(pz)

Credito Iva infrannuale

entro il 30 aprile le riChieSte relative al primo trimeStre

preMessa

I soggetti passivi Iva hanno la possibilità, al verificarsi di specifiche condizioni, di richiedere il rimborso o la compensazione dei crediti Iva maturati in ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno, mentre quello relativo al quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale. La richiesta relativa al primo trimestre deve essere presentata dal 1° al 30 aprile utilizzando il modello “IVA TR”. Il diritto al rimborso trimestrale è disciplinato dall’art. 38-bis del DPR 633/72 e spetta esclusivamente ai soggetti Iva in possesso di specifici requisiti. Di seguito i termini e le condizioni poste dalla norma per la richiesta di rimborso o compensazione del credito infrannuale Iva.

terMini

Di presentazione

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, così per il primo trimestre 2026 la scadenza è il 30 aprile 2026. Il modello “IVA TR” da trasmettere è quello aggiornato il 21 marzo 2025 e deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dall’Impresa o per il tramite di un intermediario abilitato.

i reqUisiti

Per richiedere il rimborso o la compensazione infrannuale, è necessario che l’importo a credito maturato nel trimestre di riferimento sia superiore a € 2.582,28 e sia soddisfatto uno dei requisiti individuati dall’articolo 30 comma 3 lettere a), b), c), d) ed e) del DPR 633/72 che di seguito ricordiamo.

1. Aliquota media, effettuazione di operazioni che comportano l’applicazione di un’imposta con aliquota media aumentata del 10%,

inferiore a quella relativa agli acquisti e alle importazioni, escludendo dal calcolo quelle relative ai beni ammortizzabili. Le operazioni attive rientranti nel regime del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-bis) e ater), vengono considerate “ad aliquota zero”. Le operazioni rientranti nel regime dello split payment, sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva in base al requisito dell’aliquota media.

2. Operazioni non imponibili effettuate ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 e delle cessioni comunitarie di beni e servizi per un ammontare superiore al 25% delle operazioni complessive. Tra le operazioni complessive effettuate, da indicare al denominatore del rapporto e conseguentemente peggiorandolo, vanno indicate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies, del DPR 633/72.

3. Soggetti passivi esteri, operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter ovvero abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese e senza stabile organizzazione, questi soggetti possono chiedere il rimborso o la compensazione anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 30.

4. Prevalenza di operazioni non soggette a Iva ex articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate.

5. Soggetti che hanno acquistato o importato beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti o importazioni dei beni e servizi del periodo. In quest’ultimo caso il rimborso o la compensazione del credito riguarda esclusivamente l’Iva afferente agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

Contabilità presso terzi

I contribuenti con contabilità presso terzi, come ad esempio i centri elaborazione dati o gli studi

professionali, possono optare, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPR n. 100/98, per la liquidazione mensile posticipata. Per la liquidazione periodica di questi soggetti si deve fare riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente. La risoluzione delle Entrate n. 6 del 2011 ha precisato che per individuare i presupposti e l’ammontare rimborsabile, questi contribuenti devono considerare l’imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento. In questo modo per il rimborso del primo trimestre 2026 questi contribuenti dovranno considerare le operazioni registrate a gennaio, febbraio e marzo 2026 e non quelle di dicembre 2025 e gennaio, febbraio 2026 utilizzate per le liquidazioni di gennaio, febbraio e marzo 2026.

proCeDUra

Come ricordato la richiesta deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate con il modello “IVA TR” utilizzabile sia per le richieste di rimborso sia per le compensazioni orizzontali tramite modello F24, vale a dire con altre imposte o contributi. La domanda deve riguardare esclusivamente il credito maturato nel trimestre di riferimento, senza possibilità pertanto di riportare crediti relativi a periodi precedenti.

La compensazione trimestrale d’importo inferiore a 30.000 euro è consentita senza presentazione di garanzie e non richiede il visto di conformità.

La compensazione trimestrale d’importo superiore a 30.000 euro richiesta da un soggetto non a rischio è erogato alternativamente:

- previa presentazione di garanzia;

- senza garanzia ma con visto di conformità allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Il limite di 30.000 euro deve essere considerato distintamente a seconda che il credito sia annuale o trimestrale. In definitiva il contribuente dispone di due plafond distinti, uno annuale e uno trimestrale i quali potranno essere compensati nello stesso anno solare.

il MoDello tr

Il modello TR prevede nel quadro TA l’indicazione delle operazioni attive e della relativa imposta dovuta, mentre il quadro TB accoglie le operazioni passive e l’imposta relativa detraibile. In

questi quadri non compaiono le percentuali di compensazione prestampate, in questo modo i contribuenti che effettuano acquisti o cessioni di prodotti agricoli e ittici devono riportare in corrispondenza dell’imponibile, la misura della percentuale applicata.

Il quadro TC riporta la determinazione del credito d’imposta del periodo, nel rigo TC2 va indicata l’imposta dovuta sugli acquisti soggetti all’inversione contabile.

Il quadro TD accoglie il presupposto di legittimazione dell’istanza, nella seconda sezione l’importo del rimborso o compensazione, il visto di conformità e altre informazioni inerenti al rimborso e nella terza sezione la partita Iva delle società partecipanti alla liquidazione di gruppo.

Le variazioni operate ai sensi dell’art. 26 influenzano la compilazione dei quadri TA e TB concorrendo così al calcolo dell’aliquota media se si riferiscono allo stesso trimestre. Non si deve tener conto invece dell’imponibile delle variazioni che, pur essendo operate nel trimestre al quale si riverisce la richiesta, sono relative ad operazioni di periodi precedenti. Queste ultime variazioni dovranno essere riportate per la sola imposta, nel campo 1 dei righi TA23 e TB21.

la garanzia

Per compensazioni o rimborsi superiori a 30.000 euro è richiesto il rilascio della garanzia, si devono considerare le richieste riferite all’intero anno e non solo quelle del singolo trimestre.

Si deve inoltre distinguere se il soggetto è “a rischio” o meno. Nel primo caso si rende obbligatoria la presentazione della garanzia.

Se il contribuente “non è a rischio” è possibile presentare la garanzia oppure un’istanza munita del visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva presente all’interno del modello TR.

Si ricorda che il decreto semplificazioni (D. Lgs. 1/2024) ha incrementato da 50 a 70 mila euro l’importo al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per la compensazione del credito Iva a favore dei soggetti ISA che raggiungono particolari punteggi di affidabilità fiscale.

A questo proposito il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2024 ha graduato il beneficio come indicato nella tabella riportata nella pagina successiva.

pUnteggio Di aFFiDabilità

Almeno pari a:

- 9 per il 2024

- 9 come media 2023 - 2024

Inferiore a 9 ma almeno pari a:

- 8 per il 2024

- 8,5 come media 2023 - 2024

esonero visto Di ConForMità per CoMpensazioni orizzontali CreDito iva 2026

Per un importo non superiore a 70.000 euro annui

Per un importo non superiore a 50.000 euro annui

L’esonero dal visto di conformità per importi annui superiori a 70.000 euro spetta anche ai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale CPB e riguarda sia il credito Iva annuale che quello trimestrale. Di fatto quindi il limite dei 70.000 euro assume rilevanza cumulativa dovendo considerare il credito Iva 2026 e i crediti trimestrali 2026.

riMborso prioritario

Per determinati contribuenti è prevista l’erogazione del rimborso in via prioritaria, vale a dire entro 3 mesi qualora, al momento della richiesta, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l’attività deve essere esercitata da almeno tre anni;

- l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia di almeno 10.000 per il rimborso annuale e di 3.000 euro per quello trimestrale, e in ogni caso sia superiore al 10% dell’imposta complessiva assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce la richiesta.

I soggetti ammessi al rimborso prioritario sono:

- subappaltatori che effettuano in modo prevalente operazioni in reverse charge;

- soggetti che effettuano attività per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;

- i soggetti indicati nel codice Ateco 24.43.00, produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati;

- i soggetti indicati nel codice Ateco 24.42.00, produzione di alluminio e semilavorati;

- i soggetti indicati nel codice Ateco 30.30.09, fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi;

- i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di enti pubblici applicando lo split payment;

- i soggetti indicati nel codice Ateco 59.14.00, attività di proiezione cinematografica;

- i soggetti che effettuano prestazioni di servizi ex art. 17 comma 6, lett. a-ter).

i CoDiCi per la CoMpensazione

Il recupero del credito Iva infrannuale tramite l’utilizzo in compensazione con altre imposte, contributi e premi con il modello F24, può essere effettuato utilizzando i seguenti codici tributo:

- 6036 credito Iva primo trimestre;

- 6037 credito Iva secondo trimestre;

- 6038 credito Iva terzo trimestre.

Il credito relativo al quarto trimestre può essere richiesto esclusivamente in sede di dichiarazione annuale.

il riMborso

In caso di richiesta di rimborso, questo deve essere eseguito entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari e, in caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme rimborsate si rendono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a partire dal giorno di scadenza del loro pagamento. Gli interessi dovrebbero quindi decorrere dal giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre in riferimento per il quale si è richiesto il rimborso e fino alla data in cui viene predisposto l’ordinativo di pagamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

Cessione

Del CreDito e liMiti

Il credito trimestrale richiesto a rimborso può essere anche ceduto a terzi, come previsto dall’art. 12 – sexies del D.L. 34/2019, che ha equiparato il credito trimestrale a quello annuale.

Il credito trimestrale chiesto a rimborso non concorre al limite annuo di 2.000.000 di euro per anno solare previsto per i rimborsi in procedura semplificata e per le compensazioni orizzontali.

(pz)

Cessioni comunitarie complesse

il

traSporto da provare entro 90 giorni

dalla ConSegna

L’Agenzia delle Entrate con una recente risposta ad un interpello, la n. 65 del 4 marzo 2026, ha fornito un importante chiarimento in merito al rispetto del termine di trasferimento fisico di un bene complesso in ambito comunitario per beneficiare del regime di non imponibilità.

Come noto le cessioni comunitarie per beneficiare del regime di non imponibilità ex art. 41 del D.L. 331/93 devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. lo scambio deve intervenire tra due soggetti economici passivi;

2. ci deve essere il trasferimento fisico dei beni da uno stato membro ad un altro;

3. la transazione deve essere a titolo oneroso;

4. l’obbligo del cessionario di identificarsi nel Vies e di comunicare l’iscrizione al cedente;

5. l’obbligo di inserire le cessioni nei modelli Intrastat, a meno che l’inosservanza non sia giustificata secondo modalità ritenute adeguate dalle autorità competenti.

Tra queste quella che da sempre ha creato maggiori difficoltà è la seconda, vale a dire provare il trasferimento dei beni in altro paese comunitario. Sull’argomento il Regolamento UE 1912/2018 ha introdotto l’art. 45 – bis al Regolamento UE 2011/282 per cercare di meglio individuare la prova del trasferimento fisico nelle cessioni comunitarie con regole omogenee. Il Regolamento considera due situazioni, la prima riguarda i beni spediti o trasportati dal venditore o da terzi per suo conto (franco destino), mentre la seconda interessa la merce spedita e trasportata dal cessionario o da terzi per suo conto (franco partenza). Per ciascuna casistica individua un set

di documenti da esibire per provare l’effettivo trasferimento in altro stato comunitario dei beni. Rimangono comunque validi i documenti di prassi adottati dall’Agenzia delle Entrate sull’argomento negli ultimi anni.

Venendo alla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 65, questa ha riguardato il caso di cessione comunitaria di un bene complesso, la produzione del quale si è protratta per un lungo periodo di tempo, preceduta dall’emissione di fatture non imponibili all’atto del completamento di singole componenti che sono passate contestualmente in proprietà al cessionario rimanendo però nello stabilimento fino all’assemblaggio. L’Agenzia ha previsto che operazioni strutturate in questo modo devono acquisire la prova entro 90 giorni dalla consegna del bene finito al cessionario.

In assenza della prova nei 90 giorni, il cedente deve regolarizzare l’operazione con nota di debito e versare l’Iva nei 30 giorni successivi, pena la sanzione del 50% dell’imposta.

Se dovesse sopraggiungere la prova del trasferimento comunitario, il cedente può recuperare l’imposta regolarizzata tramite nota di variazione o istanza di rimborso.

L’Agenzia ha quindi sostanzialmente fornito l’interpretazione corretta da dare all’art. 7, comma 1 secondo periodo del D. Lgs. 471/1997, così come riformato dal D. Lgs. 87/2024 allineandosi a quanto previsto per le esportazioni. Tale norma commina una sanzione del 50% a chi effettua cessioni di beni in regime di non imponibilità in assenza di prova del trasferimento fisico dei beni in altro paese comunitario entro 90 giorni dalla consegna, sanzione che non si applica qualora nei 30 giorni successivi viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta.

In questo modo si è esteso alle cessioni comunitarie con trasporto a cura del cessionario, la stessa disciplina sanzionatoria per le esportazioni a cura del cessionario d cui all’art. 8 lett. b) del DPR 633/72.

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Detassazione delle retribuzioni

soggetti a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, in luogo della tassazione ordinaria.

Chiarimenti dell’agenzia delle entrate

Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 124/AG del 16 marzo 2026 per ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha fornito le istruzioni operative sulle agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1) in materia di tassazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato. Le novità riguardano due ambiti distinti: gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e il trattamento accessorio per lavoro notturno, festivo e a turni.

1. Detassazione

Degli inCreMenti retribUtivi

Da rinnovi ContrattUali

Gli aumenti retributivi corrisposti nel corso del 2026 in esecuzione di rinnovi di CCNL sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 sono

L’agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2025 abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. Nel calcolo rientrano tutti i redditi da lavoro dipendente del 2025, anche se provenienti da più datori di lavoro.

Sono detassati gli incrementi inclusi nella retribuzione diretta:

- le dodici mensilità ordinarie, la tredicesima e la quattordicesima;

- gli istituti retributivi indiretti interessati dall’aumento (es. integrazione del datore in caso di malattia, maternità/paternità, infortunio).

Sono esclusi dalla misura:

- gli scatti di anzianità;

- le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo e le indennità di turno (che seguono la disciplina del punto 2);

- le somme una tantum per la copertura del periodo di carenza contrattuale;

- il TFR.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui gli aumenti retributivi fossero assorbiti da un “superminimo assorbibile”, l’importo può comunque beneficiare dell’imposta sostitutiva.

Caso pratiCo: il rinnovo Del CCnl UnionMeCCaniCa ConFapi

Il CCNL UNIONMECCANICA-CONFAPI, sottoscritto il 24 luglio 2025, ha previsto aumenti dei minimi contrattuali in tre momenti distinti (vedasi Circolare CONFAPI FVG n. 235 del 25 luglio 2025). Prendendo come riferimento il 5° livello, l’incremento dal 2025 è stato di 50,00 euro mensili, con un ulteriore aumento di 50,00 euro mensili dal 1° giugno 2026. La tabella seguente evidenzia gli importi soggetti a tassazione sostitutiva per ciascun periodo dell’anno 2026.

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L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal datore di lavoro in busta paga, senza necessità di istanza da parte del dipendente. Il lavoratore può tuttavia rinunciare all’agevolazione con espressa rinuncia scritta, optando per la tassazione ordinaria.

Se il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro nel 2025, deve comunicare al datore attuale i redditi complessivi percepiti, consegnando le Certificazioni Uniche (CU) o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000). Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene tramite i seguenti codici tributo, istituiti con Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026:

- 1075 - Imposta sostitutiva su incrementi retributivi (versamento ordinario);

- 1609 - imposta dovuta in Sicilia e versata fuori regione;

- 1926 - imposta dovuta in Sardegna e versata fuori regione;

- 1927 - imposta dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione;

- 1310 - imposta versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta e dovuta fuori regione.

I codici vanno inseriti nella sezione “Erario” e le somme devono essere riportate nella colonna “Importi a debito versati”.

2. Detassazione

Del trattaMento aCCessorio (lavoro nottUrno, Festivo e a tUrni)

Per l’anno 2026, le maggiorazioni e le indennità corrisposte per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni sono soggette a una imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro. Le somme eccedenti tale soglia concorrono al reddito con tassazione ordinaria.

L’agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore a 40.000 euro. Sono esclusi i lavoratori del settore della somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico e termale, ai quali si applica un distinto trattamento integrativo speciale (art. 1, comma 18, L. 199/2025).

Le voci retributive interessate sono:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (come definito dal D.Lgs. n. 66/2003 e dai CCNL);

- maggiorazioni e indennità per lavoro festivo e nei giorni di riposo settimanale, secondo quanto previsto dai CCNL;

- indennità di turno e altri emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL;

- indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tipologie sopra elencate. Sono escluse dall’agevolazione:

- le somme corrisposte per lavoro straordinario ordinario (non festivo né notturno);

- le voci che, pur denominate “maggiorazione” o “indennità”, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria;

- le somme previste da accordi territoriali o aziendali (si applicano solo quelle da CCNL);

- gli istituti indiretti (integrazioni per malattia, maternità, infortuni), il TFR, la tredicesima e la quattordicesima.

L’imposta è applicata direttamente dal datore di lavoro, senza istanza del dipendente, salvo rinuncia scritta del lavoratore. Se il datore attuale non ha rilasciato la CU 2025, il lavoratore attesta per iscritto il reddito dell’anno precedente (dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 o consegna delle CU precedenti).

Particolare attenzione va posta al lavoratore dipendente che ha due o più rapporti di lavoro nel corso nel 2025: è onere del lavoratore comunicare al datore di lavoro il superamento del limite di 1.500 euro.

Il versamento avviene tramite i seguenti codici tributo, istituiti con Risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026:

- 1076 - imposta sostitutiva su maggiorazioni/ indennità per lavoro notturno, festivo e a turni (versamento ordinario);

- 1610 - imposta dovuta in Sicilia e versata fuori regione;

- 1929 - imposta dovuta in Sardegna e versata fuori regione;

- 1933 - imposta dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione;

- 1311 - imposta versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta e dovuta fuori regione.

(ag)

Comunicazione annuale lavori usuranti

- “lavori svolti dai palombari”;

entro il 31 marzo 2026

Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 133/AG del 19 marzo 2026 per informare che entro il 31 marzo 2026, le Imprese che nell’anno 2025 hanno adibito personale dipendente a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (come di seguito specificate) sono tenute ad inviare, esclusivamente per via telematica, il modello LAV-US tramite il sito www.cliclavoro.gov.it.

La comunicazione riguarda le cd. “attività usuranti” rientranti nell’obbligo di comunicazione previste dal D.Lgs. n. 67/2011, le quali rappresentano una categoria speciale di lavori che, per la loro natura particolarmente faticosa e pesante, prevedono regimi pensionistici anticipati e una serie di tutele normative specifiche.

1. lavoratori iMpegnati in Mansioni partiColarMente UsUranti

Come definite dall’art. 2, D.M. Lavoro 19 maggio 2009, le seguenti attività rientrano nell’obbligo di comunicazione:

- “lavori in galleria, cava o miniera”, mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

- “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

- “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

- “lavori in cassoni ad aria compressa”;

- “lavori ad alte temperature”, mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2° fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

- “lavorazione del vetro cavo”, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

- “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

- “lavori di asportazione dell’amianto”, mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

2. lavoratori DipenDenti nottUrni

L’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 67/2011, individua due categorie di lavoratori notturni:

- Lavoratori a turni: quelli il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni, che prestano attività per almeno 6 ore comprendenti il periodo dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo minimo non inferiore a 78 giorni lavorativi all’anno (o 64 dal 1° luglio 2009).

- Altri lavoratori notturni: che prestano attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

3. lavoratori aDDetti

alla CosiDDetta

“linea Catena”

Sono i lavoratori assunti nei settori produttivi individuati per mezzo delle seguenti voci di tariffa

INAIL:

voCe lavorazioni

1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti

2197

6322

6411

Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.

Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico

Costruzione di autoveicoli e di rimorchi

6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento

6582 Elettrodomestici

6590 Altri strumenti ed apparecchi

8210

8230

Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.

Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

I lavoratori dipendenti interessati sono occupati in processi produttivi in serie, caratterizzati da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività ripetendo lo stesso ciclo lavorativo, su parti staccate di un prodotto finale, e che prevedano un flusso continuo della produzione ovvero con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento dei materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle stesse linee e al controllo qualità.

4. ConDUCenti

Di veiColi

Conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, comprensivi del posto riservato al conducente, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Il Ministero del lavoro, con la citata circolare n. 22/2011, ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 46, D.Lgs. 285/1992, per veicoli si intendono “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade” e, in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore e uniformemente a quanto previsto da altre disposizioni normative (ad esempio, l’articolo 54, D.Lgs. 285/1992), è possibile sostenere che il limite minimo di capienza possa intendersi comprensivo del posto riservato al conducente.

MoDalità

Di CoMUniCazione e Di invio

Per poter adempiere alla comunicazione occorre accreditarsi al sistema e compilare on line il modello LAV_US, reperibile su portale Cliclavoro Il modello si compone di 3 parti:

1. sezione datore di lavoro, da compilare con i riferimenti dell’Impresa che svolge lavori faticosi o pesanti, la matricola aziendale e i codici relativi all’inquadramento assegnati dall’Inps e il codice cliente attribuito dall’Inail all’atto dell’iscrizione, l’eventuale iscrizione ad altri enti e alla CCIAA o all’Albo delle Imprese artigiane;

2. sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, che dev’essere compilato indicando tutte le sedi territoriali nelle quali l’Impresa svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione oggetto della comunicazione. Nel caso di lavori notturni (effettuati in modo continuativo o compresi in regolari turni periodici) è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti;

3. sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, che accoglie i dati del soggetto che compila il modello (azienda o intermediario)

Al termine di ogni trasmissione la procedura fornisce la ricevuta con la data di invio. Tutti i modelli trasmessi sono archiviati e consultabili nell’apposita pagina di gestione all’interno del sistema. Si ricorda che l’omissione di queste comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 5, c. 3, D.Lgs. n. 67/2011. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta di 500 euro (1/3 del minimo, ai sensi dell’articolo 16, L. 689/1981).

L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento.

Lotto 1

mq 12.500

Lotto 2 mq 15.300

Lotto 4 mq 17.300 Nuovi lotti per l’insediamento in zona industriale di Amaro

Lotto 3 mq 11.500

Disponibili 4 nuovi macrolotti, in fase di urbanizzazione, nella zona industriale di Amaro, in prossimità dello svincolo autostradale Carnia della A23.

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Tutta la documentazione sul sito web: www.carniaindustrialpark.it

Indice mensile rivalutazione

t.f.r.

febbraio 2026

(C)

MUD 2026: presentazione entro il 3 luglio 2026

Servizio dell’aSSoCiazione di Compilazione e preSentazione della diChiarazione mud

Lo scorso 5 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026 che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2026, utilizzabile per le dichiarazioni riferite al 2025. Il termine per la presentazione del MUD, normalmente previsto per il 30 aprile, è prorogato al 3 luglio 2026 che coincide con i 120 giorni dalla data di pubblicazione della nuova modulistica (ai sensi dell’art. 6 L. 70/1994).

La nuova documentazione (decreto, istruzioni, comunicazione semplificata, modelli e sintesi delle modifiche) è disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il nuovo modello, per quanto riguarda le Imprese restano sostanzialmente invariati i contenuti e le modalità di trasmissione previste nel 2025. Il MUD va presentato entro il 3 luglio 2026 dai seguenti soggetti, identificati sulla base del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dal DPCM del 17 dicembre 2014:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;

- commercianti e intermediari senza detenzione;

- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- Imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fan-

ghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3, lettere c, d e g) del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Come ogni anno garantiamo il servizio per la compilazione e l’invio della denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti durante l’anno 2025. Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Le Imprese che vorranno presentare la dichiarazione con la nostra assistenza sono pregate di contattare il perito Claudio Scialino, tel. 0432.507377, e-mail edilizia@confapifvg.it , per fissare l’appuntamento. Le Imprese interessate al servizio dovranno predisporre la seguente documentazione, indispensabile ai fini della compilazione della denuncia:

- copia della denuncia presentata nel 2025 per l’anno 2024 (se non compilata nel 2025 presso CONFAPI FVG);

- registri di carico e scarico dei rifiuti da dicembre 2024 a gennaio 2026 aggiornati con le indicazioni in chilogrammi o tonnellate dei rifiuti prodotti e smaltiti;

- copia dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti conferiti con il peso verificato a destino (4a copia) divisi per codice rifiuto;

- giacenze espresse in Kg al 31 dicembre 2025;

- numero medio dei dipendenti nell’anno 2025;

- nominativo del legale rappresentante;

- numero di iscrizione al R.E.A.;

- codice fiscale della ditta;

- codice ISTAT attività.

Chiediamo, inoltre, alle persone incaricate dall’Impresa di presentarsi all’appuntamento in CONFAPI FVG per la compilazione del MUD, concordato con il nostro p.i. Claudio Scialino, con la delega in originale, corredata dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

(CsC)

Incentivare l’uso di materiali low carbon e filiere interne

per gli appalti pubbliCi

la CommiSSione europea inCentiva l’utilizzo di prodotti made in eu e a baSSe emiSSioni

Con una proposta di regolamento adottata lo scorso 4 marzo (Industrial Accelerator Act finalizzato ad accelerare la capacità produttiva dell’industria europea e la decarbonizzazione), la Commissione europea incentiva per gli appalti pubblici l’utilizzo di prodotti Made in EU e a basse emissioni. L’obiettivo è quello di riportare il peso dell’indu-

stria al 20% del PIL europeo entro il 2035, intervenendo su mercati centrali quali acciaio, cemento, alluminio, automotive e tecnologie net-zero. In particolare si prevede che dal 1° gennaio 2029, negli appalti pubblici e in alcune misure di sostegno dovranno essere rispettate quote minime di prodotti low-carbon; per il calcestruzzo e le malte la soglia è del 5%, mentre per acciaio e alluminio è del 25%.

La proposta introduce anche le Industrial Manufacturing Acceleration Areas, aree nazionali dedicate alla concentrazione di progetti manifatturieri in settori strategici. Gli Stati membri dovranno designarne almeno una entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

(C)

“Case Green”

la u.e. ha avviato

una proCedura di infrazione per i ritardi nella preSentazione del piano nazionale

La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, insieme con altri 18 Stati, per il mancato invio del piano nazionale previsto dalla Direttiva Case Green sulla prestazione energetica nell’edilizia che doveva essere presentato

entro il 31 dicembre u.s. per poi arrivare alla versione definitiva entro la fine del 2026. Tali piani costituiscono lo strumento essenziale, nell’ambito della strategia europea, per perseguire gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici degli immobili del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035, con la piena decarbonizzazione entro il 2050. La Commissione ha sollecitato gli Stati membri inadempienti a presentare i loro progetti di piani senza ulteriori indugi, concedendo “due mesi per rispondere alle lettere di costituzione in mora. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di emettere un parere motivato”.

(C)

In vigore i nuovi CAM

i nuovi Cam Si appliCano ai bandi e avviSi

pubbliCati dal 2 febbraio 2026

Dal 2 febbraio 2026 sono entrati in vigore i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 (DM 24 novembre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Di seguito una sintesi tecnica e operativa delle principali disposizioni.

preMesse

Si amplia l’ambito di applicazione che coinvolge tutti i contratti pubblici, relativi a servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento; interessati anche i privati che realizzano, in via diretta o per convenzione, le opere di urbanizzazione a scomputo. L’art. 57 del Codice dei Contratti prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi ….. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, commi 4 e 5”.

I nuovi CAM si applicano ai Bandi e Avvisi pubblicati dal 2 febbraio o se l’invito a presentare l’offerta è inviato a partire da tale data.

Cosa CaMbia

Il provvedimento aggiorna e sostituisce definitivamente i CAM del 2022, introducendo un quadro

più dettagliato e allineato al Codice dei contratti 2023, con novità che riguardano progettazione, prodotti da costruzione, gestione dei rifiuti, criteri ESG e personale di cantiere.

appliCazione

Dei CaM

I CAM si applicano, con criteri obbligatori e criteri premianti, a tutti i contratti pubblici di appalto e alle concessioni aventi per oggetto la prestazione di servizi di progettazione relativi a costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento degli edifici. Si applicheranno a tutte le procedure avviate dalla data della loro entrata in vigore, inclusi i servizi di progettazione e direzione lavori per i quali i bandi vengono pubblicati a partire dal 2 febbraio 2026, e i progetti elaborati internamente dalle stazioni appaltanti ancora privi di validazione.

DoCUMento

Di inDirizzo

alla progettazione (Dip)

Una delle prime novità è l’introduzione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) come documento specifico da predisporre. Tramite il DIP la stazione appaltante fornisce al progettista tutte le indicazioni necessarie, integrando in modo sistematico i Criteri Ambientali Minimi nel processo progettuale.

lCa e lCC obbligatori

Le amministrazioni potranno avvalersi di esperti in progettazione sostenibile per supportare i RUP nella gestione degli adempimenti previsti dai CAM, come ad esempio studi sulla Valutazione ambientale del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) e sulla Valutazione dei costi del ciclo di vita (LCC - Cycle Costing).

L’analisi del ciclo di vita (LCA,) e il Life (LCC), in precedenza erano considerati solo come approccio generale, ora sono richiesti come attività esplicita già nella fase a monte della progettazione.

Materiali riCiClati e traCCiabilità

Viene introdotto l’obbligo di utilizzare specifiche

BUSINESS EVENT

Decision Intelligence tra pianificazione e produzione: dove si gioca il controllo delle operations

Le aziende manifatturiere si raccontano: esperienze reali su come migliorare la qualità delle decisioni operative

9 aprile 2026, ore 16.00

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AGENDA

Ore 16.00 - Accredito all'evento e welcome coffee

Ore 16.30 - Apertura lavori

Keynote speech. L'evoluzione della generative AI nei processi aziendali

Paolo Omero

CEO di infoFactory e di accademIA, polo di formazione dedicato all'AI Generativa, docente a contratto per l’Università di Udine

Decision Intelligence tra pianificazione e produzione

Stefano Rigonat

Delivery Director - QUIN

Andrea Bincoletto

Data Analyst - QUIN

Le aziende manifatturiere si raccontano

IMAB Group Spa

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BU Director

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Marcello Medici

CEO

MHT - Meccanica Hi Tech Srl

Elisa Quattrin Partner e direzione commerciale

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percentuali di aggregati riciclati nei materiali da riempimento (30%), mentre vengono confermati i requisiti già previsti per il contenuto minimo di materiale riciclato nei calcestruzzi (5%) e nell’acciaio (75%).

Tutti i prodotti in legno utilizzati devono provenire da foreste gestite in modo sostenibile; nel caso di legno riciclato, occorre dimostrare almeno il 70% di contenuto riciclato. Tutti i prodotti da costruzione coperti da norma armonizzata devono avere la marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DOP).

la relazione

CaM

Altra novità operativa del nuovo impianto è la centralità della Relazione CAM, prevista come clausola contrattuale obbligatoria. Si tratta di un documento strutturato che dimostra, criterio per criterio, l’applicabilità, le soluzioni progettuali adottate, i rimandi agli elaborati e i mezzi di verifica.

prestazione energetiCa estiva

La prestazione estiva viene isolata come criterio autonomo rispetto alla generica “prestazione energetica”, in linea con quanto proposto nella revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) e nella normativa tecnica europea di riferimento.

Criteri

preMianti

I nuovi CAM introducono criteri premianti negli appalti pubblici per chi adotta protocolli di certificazione energetico-ambientale riconosciuti come LEED, BREEAM o ITACA, e prevedono l’integrazione con il BIM per assicurare maggiore trasparenza e tracciabilità delle informazioni relative ai materiali.

Cosa sono le CertiFiCazioni leeD, breeaM e itaCa

LEED, BREEAM e ITACA sono i principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici usati nel mondo, in particolare:

- LEED - Leadership in Energy and Environmental Design

Ha origine negli USA, sviluppato dall’USGBC (U.S. Green Building Council) nel 1998, ha una diffusione: Internazionale, ed è il più usato al mondo, funziona con un sistema a punti (0–110 pt) che assegna i vari livelli: Certified,

Silver, Gold, Platinum, la certificazione valuta: efficienza energetica, uso dell’acqua, materiali, qualità dell’aria interna, innovazione, ecc.

- BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

Ha origine nel Regno Unito, è il più antico sistema di certificazione (1990), è molto usato in Europa, soprattutto nel settore immobiliare commerciale, funziona con punteggio percentuale con livelli: Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding, la valutazione riguarda: energia, acqua, salute, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia, gestione del cantiere

- ITACA - Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale.

Ha origine in Italia, sviluppato dal 2004, adottato dalla Conferenza Stato-Regioni, ha una diffusione soprattutto Nazionale, è basato sul protocollo SBTool, con un punteggio da -1 a +5, valuta il consumo di risorse, i carichi ambientali, la qualità ambientale indoor e la qualità del servizio.

In sintesi, tutti e tre le certificazioni misurano quanto un edificio è sostenibile e rispettoso dell’ambiente, ma differiscono per origine, metodologia e contesto di applicazione.

il regiMe transitorio

I nuovi CAM si applicano anche alla progettazione svolta internamente dalla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente al 2 febbraio 2026 e non ancora validata. Le disposizioni del D.M. 256/2022 continueranno ad applicarsi per tutte le procedure in fase avanzata o basate su progetti già validati secondo la normativa precedente.

Per i calcestruzzi e i prefabbricati in calcestruzzo, il nuovo decreto introduce un periodo transitorio di 36 mesi dalla sua entrata in vigore, durante il quale sarà possibile attestare il contenuto di riciclato tramite la sola percentuale complessiva, senza necessità di dettagliare le singole frazioni.

altri CaM reCenteMente aggiornati

Da febbraio 2026 sono stati aggiornati anche i CAM per la gestione dei rifiuti urbani (DM 7 aprile 2025, in vigore dal 18 giugno 2025) e quelli per le infrastrutture stradali (DM 5 agosto 2024, in vigore dal 21 dicembre 2024, con decreto correttivo del settembre 2025).

responsabilità

Del rUp nella Fase

Di prograMMazione e progettazione

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) deve garantire che:

- i CAM siano integrati nei documenti di gara (disciplinare, Capitolato Speciale Appalto, computi, relazioni);

- i criteri ambientali siano coerenti con il livello di progettazione;

- siano definite modalità di verifica chiare e misurabili.

veriFiCa

Della relazione CaM

Del progettista

Il RUP deve accertare che la Relazione CAM:

- sia completa e coerente con il progetto;

- riporti i criteri applicati e le modalità di verifica;

- includa le specifiche tecniche dei materiali richiesti;

- sia integrata con LCA, LCC e modellazione BIM (se previsti).

In pratica, la relazione CAM non può essere un allegato generico, deve essere un documento tecnico verificabile.

responsabilità

Del Direttore Dei lavori

nella Fase eseCUtiva

Il Direttore dei Lavori (DL) deve controllare che ogni materiale utilizzato sia conforme ai CAM, in particolare:

- contenuto minimo di riciclato;

- presenza di EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) è un documento standardizzato che descrive in modo trasparente e verificabile l’impatto ambientale di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita. Se questo non è presente e possibile verificare una documentazione equivalente;

- tracciabilità della filiera;

- conformità alle specifiche tecniche del progetto.

Con questo nuovo decreto nessun materiale potrà essere accettato senza la documentazione CAM prevista.

gestione

Del Cantiere seConDo i CaM

Il Direttore Lavori dovrà verificare:

- il Piano di Gestione dei Rifiuti aggiornato;

- le misure di riduzione delle emissioni e delle polveri;

- l’uso di macchinari conformi ai requisiti ambientali;

- la corretta gestione della logistica di cantiere. In pratica, i CAM incidono direttamente sulle modalità operative del cantiere, non solo sui materiali.

integrazione

Con biM

Il BIM (Building Information Modeling ) è un processo di lavoro collaborativo basato su un modello digitale intelligente dell’edificio, che contiene non solo la geometria e grafica ma anche tutte le informazioni associate a ogni elemento, materiale, programma, ecc.

Con il nuovo decreto si prevede che:

- i dati CAM devono essere integrati negli oggetti BIM;

- le informazioni ambientali devono essere leggibili e verificabili;

- eventuali aggiornamenti devono essere tracciati.

DoCUMentazione

obbligatoria

riChiesta all’iMpresa

eseCUtriCe

Il DL dovrà richiedere e verificare che le Imprese siano in possesso:

- certificazioni dei materiali (EPD, dichiarazioni di riciclato, schede tecniche);

- documentazione di tracciabilità;

- registri di gestione rifiuti;

- report sulle emissioni e sulle misure di mitigazione;

- aggiornamenti della Relazione CAM in fase esecutiva;

Alla fine dei lavori la documentazione CAM dovrà essere raccolta e archiviata nel fascicolo dell’opera. varianti

Ogni variante dovrà essere valutata in relazione ai CAM:

- non può peggiorare le prestazioni ambientali;

- deve mantenere o migliorare i requisiti minimi;

- richiede aggiornamento della Relazione CAM e, se necessario, del modello BIM.

non ConForMità

Il Direttore Lavori dovrà:

- contestare formalmente la non conformità;

- richiedere sostituzioni o integrazioni documentali;

- sospendere l’accettazione dei materiali non conformi.

ConClUsioni

I nuovi CAM richiederanno un approccio più rigoroso e strutturato da parte di tutti gli attori coinvolti nell’opera. Il RUP e il DL diventeranno garanti del-

la conformità ambientale dell’opera, con responsabilità tecniche e documentali più ampie rispetto al passato. Una gestione corretta dei CAM non solo eviterà contestazioni, ma soprattutto migliorerà la qualità dell’opera e la trasparenza del processo.

(CsC)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

liMiti Di parteCipazione a soCietà

Dello stesso grUppo nelle gare in lotti: riChiesto intervento CgUe

Il Consiglio di Stato (Ordinanza n. 10088/2025) ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi sulle condizioni e sui limiti di partecipazione delle Imprese appartenenti a un medesimo gruppo alle gare suddivise in lotti.

La criticità scaturisce dalla difficoltà riscontrate ad avere un orientamento univoco nella giurisprudenza nazionale sulla corretta applicazione della direttiva europea 2014/24 sugli appalti pubblici nei settori ordinari.

L’Ordinanza trae spunto da un caso specifico nel quale la lex specialis consentiva di presentare offerte per un numero massimo di lotti, stabilendo un limite al numero di lotti effettivamente aggiudicabili. Alla gara avevano comunque partecipato più società appartenenti al medesimo gruppo rispettando ciascuna le indicazioni del disciplinare, ma, nel loro complesso, però, presentando tuttavia offerte per un numero di lotti superiore a quello che sarebbe stato consentito a un singolo operatore economico.

Sul tema, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è divisa: un orientamento favorevole a dare al mercato degli appalti pubblici la più ampia apertura alla concorrenza, un altro per il quale i limiti di partecipazione devono essere previsti dal bando, essendo impossibile introdurre a posteriori cause di esclusione, un terzo orientamento più recente, per il quale i limiti si estendono in caso di accertato intento elusivo, equiparabile alla dichiarazione falsa o fuorviante in grado di “influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante”.

Nel rimettere la questione al Giudice europeo, il Consiglio di Stato ha ricordato l’art. 58, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che, rispetto al previgente Codice, ha disposto che le stazioni appaltanti:

- possono limitare “il numero massimo di lotti per i quali è consentita l’aggiudicazione al medesimo concorrente” tra l’altro “per ragioni inerenti al relativo mercato”, e in questo specifico caso “anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”, ovvero in situazione di controllo societario;

- alle “medesime condizioni e ove necessario in ragione dell’elevato numero atteso di concorrenti”, possono limitare “anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare”.

“Queste disposizioni si possono considerare o innovative rispetto al previgente codice dei contratti pubblici oppure ricognitive nel sistema nazionale dei principi europei rilevanti per verificare se l’amministrazione ha legittimamente esercitato la discrezionalità nella definizione dei limiti di partecipazione e di aggiudicazione a gare suddivise in lotti”. E’ comunque necessario interpretarle alla luce della compatibilità con le direttive europee.

Questione centrale è la nozione di operatore economico per il diritto europeo, in particolare se “possa essere interpretato in senso estensivo al gruppo societario di cui fa parte l’operatore economico”.

Consiglio Di stato:

CoinCiDenza

Di valUtazioni

Dei CoMMissari Di gara non CostitUisCe

inDiCe Di illegittiMità

Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n. 1053 del 10 febbraio 2026) la coincidenza di valutazioni dei commissari di gara non è di per sé indice di illegittimità della loro attività.

Riprendendo quanto già affermato in una precedente sentenza (n. 1012/2025) “il fatto – oggettivamente desumibile dalla costante coincidenza dei coefficienti assegnati da ciascun commissario alle offerte presentate in relazione a ciascun cri-

terio di valutazione – che l’assegnazione dei coefficienti individuali abbia costituito il frutto del consenso raggiunto in ordine agli stessi in seno al collegio non esclude l’imputabilità degli stessi ai singoli commissari, quale espressione della propria valutazione tecnico-discrezionale circa il merito qualitativo delle offerte, ben potendo il dibattito collegiale assolvere alla funzione di omogeneizzare punti di vista in partenza potenzialmente divergenti: trattasi, in effetti, di una mera modalità di formazione del giudizio proprio di ogni singolo commissario, caratterizzata dalla sua maturazione in forma non isolata, ma attraverso il confronto e la ponderazione di prospettive individuali, tesa alla ricerca di una posizione prevalente o comunque comune.”

Né si può ritenere che la coincidenza di valutazioni per larga parte da parte dei commissari sia di per sé indice di illegittimità dell’attività del seggio di gara, proprio perché “la mancanza della “fase di valutazione autonoma” non può essere automaticamente desunta, sulla scorta di un procedimento logico “a ritroso” della valutazione delle offerte”.

Il Consiglio di Stato ha concluso ritenendo non logico imporre ai commissari l’obbligo di esplicitare la differenziazione delle loro valutazioni quando queste convergono, “anche perché - e il rilievo non è di poco momento - nel caso di specie la ricorrente in primo grado non ha mosso contestazioni di merito”.

anaC: iMMobile CeDUto per realizzazione opere pUbbliChe non Deve sUperare

Costi lavori

In un altro parere (n. 57 del 3 febbraio u.s.), l’Anac ha chiarito che un Comune non può cedere un immobile a un privato impegnato a realizzare opere pubbliche con partenariato pubblico-privato se il valore dell’immobile supera i costi necessari per la realizzazione dei lavori.

Il caso specifico riguardava un Comune dell’Abruzzo che intendeva avviare un PPP ad iniziativa pubblica (basato su uno studio di fattibilità predisposto dall’Amministrazione) nell’ambito del quale sarebbe stata prevista, quale forma di remunerazione per il privato, il trasferimento in favore dello stesso della proprietà di un terreno incluso nel Piano delle Alienazioni 2025 (terreno con superficie di mq 19.1990 e con destinazione 70% turistica e 30% residenziale).

La normativa (art. 202 d.lgs. 36/2023) dispone che il bando di gara può prevedere il trasferimento all’operatore economico che si impegna ad

eseguire opere pubbliche della proprietà di beni immobili dell’ente concedente, a titolo di corrispettivo totale o parziale delle predette opere, ma tali immobili devono essere finalizzati a coprire i costi sostenuti dall’operatore economico e non eccedere, in valore, i medesimi costi.

Nel caso specifico preso in esame dall’Autorità, “a fronte della cessione di un immobile il privato si impegnerebbe a realizzare opere pubbliche (il miglioramento del Lungomare) e interventi aggiuntivi/migliorativi atti a coprire l’eccedenza di valore del terreno, conferendo, inoltre, all’Amministrazione comunale una percentuale dell’utile di vendita degli appartamenti/strutture residenziali che saranno realizzate sul terreno ceduto, secondo la quantificazione che risulterà dal PEF. Una simile operazione non appare coerente con le previsioni dell’articolo 202 del Codice, sotto il duplice profilo del valore dell’immobile ceduto, che risulta eccedente rispetto all’opera pubblica che il privato si impegna a realizzare e del rischio dell’operazione medesima che, invero, ricadrebbe sulla parte pubblica che, di fatto, non avrebbe certezze in ordine al recupero – mediante l’eventuale vendita dei beni residenziali realizzati dal privato – dell’eccedenza di valore dell’immobile pubblico sopra indicata”.

Secondo l’Anac, in sostanza, è sembrato emergere, nel caso esaminato, un valore eccedente, anche in misura rilevante, rispetto a quello delle opere pubbliche che il privato si impegna a realizzare.

Mit:

Divieto Di rinnovo

Dell’aFFiDaMento Diretto

se rigUarDa

stessa tipologia

Di opere/servizi

Il Mit (Parere n. 3962 del 5 febbraio u.s.) si è pronunciato sul principio di rotazione negli affidamenti diretti rispondendo, in particolare, a un quesito su un appalto di servizi nell’ambito del quale l’unica Impresa che aveva aderito all’indagine di mercato si era aggiudicata l’affidamento che risulta oggi in scadenza; si chiede al Mit se può confermare l’affidamento o se si debba procedere a nuova indagine di mercato.

L’affidamento di importo inferiore a 40.000 euro risale al 2023 e l’indagine di mercato era stata pubblicata sulla piattaforma telematica, sull’albo pretorio e sugli ulteriori canali istituzionali, garantendo un periodo di pubblicazione di quindici giorni. Dopo aver richiamato il comma 2 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36 del 2023 che stabilisce il divieto di affidamento/aggiudicazione al contraente uscente

nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi e aver esaminato le possibili deroghe a tale divieto, il Ministero ha concluso che “non è possibile procedere all’affidamento diretto a favore dell’operatore uscente individuato nel 2023 mediante un’indagine di mercato aperta a tutti, a meno che la stazione appaltante non dimostri e motivi l’attuale insussistenza di alternative sul mercato e la qualità della precedente prestazione resa”.

Il Ministero ha pertanto confermato che in caso di rinnovi consecutivi della stessa tipologia di prestazione, l’operatore uscente non può essere automaticamente confermato nel successivo affidamento. La deroga, prevista dal comma 5 dell’art. 49, opera nelle procedure negoziate senza bando, ma non nell’affidamento diretto.

prinCipio

Di rotazione

solo nel “sottosoglia”

Il Tar Friuli Venezia Giulia (Sent. n. 55 del 14/02/20226) ha ribadito che il principio di rotazione (ex art. 49 del Decreto legislativo n. 36/2023) trova applicazione esclusivamente nelle procedure di affidamento sottosoglia. Il Tribunale ha precisato che la giurisprudenza amministrativa richiamata nella vigenza del precedente d.lgs. n. 50/2016, non è più applicabile.

Essa argomentava l’applicazione del principio di rotazione alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando, richiamando il testo dell’art. 63, comma 6, prima parte, del previgente codice (“Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”) che faceva appunto esplicito riferimento al principio di rotazione.

Nel nuovo Codice, deve ritenersi non più richiamato il predetto principio dal corrispondente art. 76, comma 7, prima parte, nel quale si esplicita che “ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici,

se sussistono in tale numero soggetti idonei”)…”.

DiMostrazione iDoneità proFessionale: non basta l’oggetto soCiale

Il Tar Puglia (Sent. n. 179 del 9 febbraio 2026) si è espresso sulla possibilità di dimostrare il requisito dell’idoneità professionale attraverso l’oggetto sociale.

La società ricorrente aveva sostenuto che tale requisito non può ricavarsi dall’oggetto sociale dell’Impresa, dovendosi compiere al contrario un’indagine in ordine all’attività effettivamente svolta dall’azienda.

Il Tar ha condiviso questa impostazione rilevando la necessità che la stazione appaltante scelga sempre il miglior contraente: ciò implica, in primo luogo, la selezione tra operatori economici in possesso di adeguata professionalità in relazione all’oggetto dell’appalto.

Nel caso specifico, il confronto tra capitolato speciale di appalto e certificato camerale dimostra inequivocabilmente l’incoerenza tra l’attività prevalente svolta dall’aggiudicataria e le prestazioni che l’appaltatore sarebbe stato tenuto a eseguire in caso di aggiudicazione della gara.

Non è sufficiente che le attività oggetto del contratto di appalto rientrino tra le attività incluse nell’oggetto sociale perché quest’ultimo individua le attività che l’Impresa può potenzialmente svolgere, mentre le attività prevalenti e secondarie sono le attività che effettivamente l’Impresa svolge.

Il requisito di idoneità professionale, pertanto, va dimostrato non limitandosi a verificare le attività incluse nell’oggetto sociale.

Carenza

Di qUaliFiCazione nelle sCorporabili: neCessario sUbappalto o avvaliMento

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 10162/2025) ha precisato che l’operatore economico non può ricorrere alla qualificazione superiore nella categoria prevalente per colmare la carenza nelle categorie scorporabili.

I Giudici hanno affermato che “tutte le categorie scorporabili sono divenute a qualificazione obbligatoria. Inoltre, nell’attuale sistema normativo la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alla gara ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, ma non per altre classifiche”.

Nel precedente Codice veniva consentito all’affidatario in possesso della qualificazione della categoria generale di eseguire direttamente tutte le lavorazioni dell’opera di importo inferiore al 10% del valore complessivo dell’opera ovvero a 150.0000 euro, anche se non era in possesso delle relative qualificazioni, in alternativa al subappalto. Tale disposizione è però venuta meno e l’operatore economico aggiudicatario può eseguire unicamente le opere per le quali presenta la qualificazione: la qualificazione alla categoria prevalente consente la partecipazione alla gara, ma non la possibilità di eseguire le lavorazioni per le quali manca la qualificazione richiesta.

In questo contesto, il Consiglio di Stato ha evidenziato l’assenza della dichiarazione di ricorso al subappalto necessario e l’illegittimità del soccorso istruttorio che non può sopperire a tale assenza.

revisione prezzi: il “tavolo lavori” al Mit

Nel corso dell’incontro del tavolo tecnico “contratti lavori” svoltosi lo scorso 23 Febbraio presso il Mit (al quale ha preso parte Confapi Aniem insieme ad altre organizzazioni imprenditoriali e ai principali enti appaltanti pubblici) sono stati definitivamente condivisi i documenti sugli indici di costo per tipologie di lavorazioni omogenee che saranno alla base del nuovo sistema di revisione prezzi.

L’Istat ha precisato che gli indici di costo per TOL saranno rilasciati solo in versione definitiva entro circa 60 giorni dalla fine del mese di riferimento, il calendario di diffusione mensile seguirà il calendario di rilascio del Comunicato stampa Prezzi per produzione industria e costruzioni e che le serie saranno disponibili a partire da gennaio 2022. Sarà possibile reperire gli indici anche dall’apposita pagina web dedicata “Indici Istat per Contratti Pubblici” dove sarà possibile anche consultare la Nota informativa metodologica che avrà in appendice (o in allegato) le tavole con composizione di dettaglio (componenti elementari, indicatori e fonti e struttura di ponderazione) dei singoli indici di costo per TOL.

Per un corretto aggiornamento degli indici è stato richiesto al Ministero che il tavolo tecnico resti permanentemente attivo.

L’Ufficio Legislativo del Mit ha altresì comunicato che il provvedimento specifico di adozione degli indici Istat (previsto dall’art. 60, comma 4, del Codice Contratti) sarà presumibilmente un decreto direttoriale nell’ambito del quale potrebbe essere disciplinato anche il funzionamento del tavolo tecnico.

piano Casa:

DeCreto in arrivo al Consiglio Dei Ministri

Secondo quanto confermato anche dal Vice Ministro Rixi nelle ultime ore, il provvedimento sul piano casa dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri il prossimo venerdì 6 marzo prevedendo una prima destinazione di 950 milioni di risorse pubbliche.

Dopo quanto sostenuto in Parlamento la scorsa settimana dal Sottosegretario al Mit, Ferrante che aveva preannunciato l’elaborazione dello schema di Decreto, il Ministro Salvini, nel suo intervento in Parlamento lo scorso 25 febbraio, aveva aggiunto che il Ministero sta predisponendo un piano di interventi integrato, non limitato solo alla gestione dell’emergenza nell’edilizia residenziale sociale o pubblica, ma in grado di agire anche sulla fascia di popolazione che non riesce ad accedere né al libero mercato, non avendo sufficiente capacità economica, né all’edilizia sovvenzionata in quanto priva dei requisiti.

Il Ministro ha precisato, inoltre, che si sta definendo anche “uno strumento finanziario d’urgenza dedicato alla manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale e pubblica. L’obiettivo è metterlo a terra in tempi brevissimi, quindi vuol dire aprire i cantieri già in questo 2026 con 1 miliardo e 200 milioni di euro per recuperare circa 60mila alloggi attualmente inutilizzabili per carenze manutentive, restituendoli rapidamente alle famiglie che sono in lista d’attesa per l’assegnazione di una casa popolare”.

zes UniCa: banDo Da 300 Milioni per viabilità, inFrastrUttUre e servizi

La Struttura di missione Zes ha pubblicato un Avviso da 300 milioni di euro destinato al finanziamento di interventi per il miglioramento della viabilità, delle infrastrutture e della qualità dei servizi pubblici nelle aree produttive ricomprese nella ZES unica del Mezzogiorno. Possono presentare domanda i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che dispongano di aree Pip (Piani per insediamenti produttivi) e i Consorzi per le aree di sviluppo industriale: sia i Comuni che i Consorzi, naturalmente, devono essere collocati nelle regioni della Zes unica: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si va dai 65 milioni alla Campania ai 21 del Molise.

Tra le spese finanziabili rientrano i lavori per le ope-

re infrastrutturali, gli interventi sulla viabilità, la realizzazione o adeguamento di fabbricati, impianti e forniture strettamente connesse al progetto, le spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, i costi del personale relativi agli incentivi per funzioni tecniche.

al via l’iter parlaMentare

Della legge Delega per la riForMa

Del testo UniCo eDilizia

La Presidenza della Repubblica ha autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge sulla riforma della disciplina edilizia, già oggetto di esame da parte del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025.

Viene pertanto avviato l’iter parlamentare di una legge delega, nell’ambito della quale il Parlamento definirà i principi e i criteri direttivi entro i quali il Governo dovrà muoversi per la riforma del Testo

Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001).

Il provvedimento prevede, in particolare:

- l’emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati alla riforma organica e alla semplificazione della disciplina in materia di edilizia, anche al fine di adeguarla all’evoluzione della giurisprudenza;

- l’individuazione di nuovi principi e criteri direttivi sul riparto di competenze tra Stato e Regioni;

- all’art. 4 l’elencazione dei contenuti che dovranno orientare la revisione della normativa sull’ attestazione dello stato legittimo dell’immobile, il riordino delle diverse categorie di intervento edilizio (trasformazione, adeguamento, manutenzione) e dei relativi regimi autorizzativi (CILA, SCIA, ecc.), la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la gestione degli interventi realizzati in assenza o in difformità dei titoli edilizi, la riforma della disciplina sui mutamenti di destinazione d’uso, la revisione della normativa tecnica.

in gazzetta

la Conversione

Del DeCreto

Milleproroghe

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026, n. 49 è stata pubblicata la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (legge 27 febbraio 2027, n. 26). Il provvedimento, come noto, introduce semplificazioni nei processi di autorizzazione edilizia, proroga al 31 dicembre 2026 il regime straordinario del Fondo di garanzia PMI, modifica il sistema di trac-

ciabilità rifiuti e Rentri (il formulario cartaceo resta utilizzabile fino al 15 settembre 2026, le sanzioni per mancata trasmissione al Registro elettronico scatteranno solo dal 16 settembre 2026), proroga al 30 settembre 2026 il termine per la conclusione dei lavori relativi alle cosiddette “opere medie”. Sul regime della proroga per permessi di costruire, Scia e convenzioni urbanistiche, l’art. 9, comma 2 bis introduce l’estensione da trentasei mesi (3 anni) a quarantotto mesi della proroga straordinaria prevista dall’art. 10-septies del Decretolegge 21/2022 per:

- i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024);

- il termine di fine lavori delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) presentate fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024);

- il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche o accordi similari e nei relativi piani attuativi formatisi fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024).

Corte Di giUstizia:

no al Diritto

Di prelazione

Del proMotore

Secondo la Corte di Giustizia Europea (causa C-810/24 Sent. del 5 Febbraio u.s.) il diritto di prelazione del promotore nella finanza di progetto costituisce un meccanismo che incide sull’esito della gara in modo tale da compromettere la competizione tra operatori.

La pronuncia interviene su un contenzioso del 2023 tra Urban Vision e il Comune di Milano in merito a una procedura di gara per l’aggiudicazione di un contratto avente ad oggetto la progettazione, fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione di servizi igienici pubblici automatizzati.

La gara era stata aggiudicata al soggetto proponente pur non essendo risultato il miglior offerente, grazie al diritto di prelazione applicato dall’amministrazione. La Corte europea ha ritenuto non accettabile un sistema che permette a un concorrente di rientrare in gioco dopo aver conosciuto l’offerta migliore: ciò altera l’equilibrio competitivo su cui si fonda il diritto europeo.

Per i Giudici “la presentazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa non assicura di vincere la gara” e questo comporta una distorsione della concorrenza e una mancanza di concorrenza effettiva.

Il diritto di prelazione attribuisce un vantaggio selettivo non consentendo che le offerte siano valutate in condizioni equivalenti, disincentivando alla presentazione di offerse più economicamente e tecnicamente più competitive, scoraggiando la partecipazione di operatori di altri Stati membri. La Corte, pertanto, conclude sostenendo che l’art. 3 direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE e con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva) dev’essere interpretato nel senso che: “esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara”.

ConFapi anieM solleCita MisUre Urgenti per Fronteggiare l’aUMento Dei prezzi

Nei giorni scorsi Confapi Aniem ha diffuso un comunicato nel quale si sollecitano interventi urgenti per fronteggiare l’aumento delle materie prime, dei costi energetici e di trasporto che sta colpendo il settore delle costruzioni a seguito del conflitto nell’area medio orientale.

Il Presidente dell’Associazione delle pmi edili, Giorgio Delpiano ha evidenziato come, a seguito di un’indagine avviata dalla stessa Organizzazione imprenditoriale “da tutte le zone del Paese le Imprese stanno denunciando un’escalation incontrollata dei costi che si è già tradotta in un incremento che supera il 12% per alcuni materiali (bitume per asfalto, conglomerati, acciaio, materiali per l’impermeabilizzazione, ecc.).

La situazione è resa ancor più grave per gli appalti finanziati con il PNRR per l’impossibilità di chiedere la sospensione dei lavori stante l’esigenza di rispettare le tempistiche del Piano”.

“Servono pertanto risposte efficaci e urgenti che consentano di:

- monitorare costantemente l’andamento dei prezzi istituendo un apposito osservatorio partecipato dalle rappresentanze del sistema produttivo che, sulla base di dati oggettivi, possa

neutralizzare meccanismi speculativi e rilevare gli aumenti in tempo reale;

- definire misure straordinarie, come avvenuto nel corso della guerra in Ucraina, che consentano di compensare gli aumenti imprevisti analogamente a quanto previsto dal “decreto aiuti”, oggetto di successive proroghe. A tal fine è tuttavia fondamentale che le regioni aggiornino celermente i prezzari, altrimenti i sal compensativi non potranno garantire alcun riequilibrio economico della commessa;

- accelerare l’attivazione del nuovo sistema revisionale introdotto dal Codice Appalti con l’emanazione del decreto sui nuovi indicatori per tipologie omogenee di lavorazioni. Questo sistema costituirebbe una soluzione strutturale e tale da risolvere le criticità per gli appalti futuri.”

Il Presidente Delpiano ha chiesto quindi al Governo di “intervenire prontamente nella gestione degli appalti in corso scongiurando il rischio di destabilizzazione degli equilibri economici, ma anche di salvaguardare la programmazione dei prossimi appalti consentendone una ridefinizione realistica dei costi”.

“La tempistica – conclude Delpiano – è importante tanto quanto i contenuti delle iniziative che il Governo auspichiamo voglia attivare. Ci auguriamo che questo appello non resti inascoltato.”

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha convocato il Tavolo nazionale dedicato alle Piccole e Medie Imprese nell’ambito del quale interverrà anche Confapi unitamente alle principali rappresentanze del sistema produttivo Nel corso della riunione saranno condivisi aggiornamenti sugli impatti relativi all’escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente sul sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle piccole e medie Imprese, sugli effetti sui mercati energetici e, naturalmente, saranno rappresentate anche le istanze di Aniem sulle ripercussioni nel settore delle costruzioni e sulla necessità di adottare misure urgenti.

anaC: sono 2858 le stazioni appaltanti

qUaliFiCate per i lavori

L’Anac ha fornito l’aggiornamento sul numero delle stazioni appaltanti qualificate per l’affidamento di contratti pubblici (report aggiornato al 31 dicembre 2025): per il settore dei “Lavori” il numero di amministrazioni qualificate si attesta a 2.858 unità (di cui 635 solo per “Lavori” e 2.223 ricomprendenti anche “servizi e forniture”).

Complessivamente il totale delle amministrazioni

qualificate è pari a 3.680, con il 17,3% per “Lavori”, il 22,3% per “Servizi e forniture” e il 60,4% per entrambi i settori.

Nel report pubblicato sul sito dell’Autorità sono consultabili ulteriori dati relativi a livelli di qualificazione, centrali di committenza ed amministrazioni convenzionate, distribuzione delle amministrazioni qualificate per regione, punteggi riguardanti “competenze” e “formazione” del personale, comparazione tra qualificazione dei Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti e quella dei Comuni oltre i 15mila abitanti.

Mit: istitUito tavolo teCniCo opere inCoMpiUte È stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Tavolo tecnico sulle opere incompiute, previsto dal DL Infrastrutture, con l›obiettivo di definire criteri chiari e condivisi per individuare le opere da sbloccare per prime. Il Tavolo intende rafforzare il monitoraggio e mettere in luce le criticità che impediscono il completamento dei lavori, cosi da affrontarle con soluzioni operative.

Il Tavolo riunisce rappresentanti del MIT, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano: un lavoro di squadra istituzionale per sbloccare i cantieri fermi, definire priorità chiare e garantire che le risorse pubbliche si traducano in opere complete e utili per i cittadini.

patente a CreDiti:

CostitUite

le CoMMissioni per il reCUpero

Dei CreDiti

Con il Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha istituito le Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente a crediti, come previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e dal DM 18 settembre 2024, n. 132.

Le nuove Commissioni, costituite in ciascun ambito regionale, sono composte dai seguenti soggetti:

- il direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale de lavoro o dirigente dallo stesso delegato;

- un funzionario individuato dal direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale;

- il direttore regionale dell’INAIL o dirigente dallo stesso delegato;

- un funzionario individuato dal direttore regionale dell’INAIL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale.

Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche un rappresentante delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) individuato attraverso gli organismi paritetici di settore.

L’ambito di competenza di ciascuna Commissione è individuato in relazione alla sede legale dell’Impresa.

Il decreto prevede che l’Impresa e il lavoratore autonomo interessati all’integrazione dei crediti trasmettano in via telematica alla segreteria della Commissione, anche attraverso apposita modulistica, istanza motivata di recupero crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate) alla quale può essere aggiunta una proposta di Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.

La Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l’Impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare; nell’ambito dell’istruttoria la Commissione attiva un apposito confronto con l’Impresa interessata.

Le Commissioni valuteranno gli adempimenti necessari potendo richiedere a tal fine l’adempimento di specifici percorsi formativi da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni, da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero la realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro effettuerà un monitoraggio annuale sull’attività delle Commissioni, con l’obiettivo di garantire uniformità applicativa, efficacia degli strumenti di recupero e miglioramento progressivo delle politiche di prevenzione.

osservatorio

sUlle CoMpravenDite iMMobiliari ConFerMa trenD positivo

Il nuovo report trimestrale dell’osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate riferito al IV° trimestre 2025 evidenzia un incremento dello 0,4% delle compravendite rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente, confermando una tendenza positiva emersa già dalla seconda metà del 2024.

Nel IV trimestre del 2025 sono state compravendute, a livello nazionale, poco più di 218mila abitazioni.

L’andamento dei volumi non è omogeneo tra le diverse aree geografiche del paese, con differenze marcate anche tra capoluoghi, che segnano un decremento dell’1,7%, e comuni minori, dove gli scambi aumentano dell’1,3%. Gli acquisti di abitazioni sono in rialzo tendenziale nell’area del Nord ovest, +3,2%, nel Centro, +1,6% e nelle Isole, +4,3%. Per contro, nel Nord Est e nel Sud le abitazioni compravendute diminuiscono rispettivamente del 2% e del 5,5%.

Le compravendite di abitazioni nelle otto principali città italiane per popolazione mostrano com-

plessivamente una crescita tendenziale del 2,1%. I rialzi sono diffusi in tutte le città ad eccezione di Milano, Torino e Firenze, che mostrano una flessione. Nel quarto trimestre del 2025, Palermo mostra l’incremento tendenziale più elevato, +11% circa rispetto al IV trimestre del 2024, seguita da Bologna con volumi in aumento del 7,3%. A Roma gli scambi di abitazioni aumentano del 4,8%, a Genova del 4,3%, a Napoli del 2,6%. A Roma, Bologna, Milano e Firenze la quota di acquisti di abitazioni delle PF con mutuo ipotecario supera, in questo trimestre, il 50%. Roma è la città con la quota più elevata di acquisti di abitazioni con agevolazione “prima casa”, oltre l’84%, e Milano è la città con la quota maggiore di acquisti di abitazioni di nuova costruzione, il 18,1% del totale.

(C)

Business News

informazioni

per l’internazionalizzazione a Cura di informeSt ConSulting Srl

Riceviamo da INFORMEST Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle Imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione (email: estero@confapifvg.it).

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evento b2b internazionale veniCe Wine net | venezia, 8-9 ottobre 2026 | inContri b2b tra proDUttori vitiviniColi e bUYers internazionali

Di settore

INFORMEST Consulting, in collaborazione con Consorzio Vini Venezia, organizza VENICE WINE NET, l’evento internazionale in presenza di incontri B2B dedicato agli operatori professionali del mondo del vino che avrà luogo nei giorni 8 e 9 ottobre 2026 a Venezia. L’iniziativa prevede l’organizzazione di incontri B2B tra l’eccellenza della produzione vitivinicola italiana e selezionati buyers internazionali provenienti da Europa, Nord America e Paesi Asiatici.

Saranno selezionati buyers bene inseriti nella distribuzione di vini anche internazionali, interessati a promuovere presso la loro clientela i vini italiani/regionali e a instaurare relazioni commerciali con i produttori vitivinicoli italiani partecipanti all’evento: importatori e distributori del canale HORECA e/o della distribuzione specializzata, buyers di catene di negozi specializzati tra cui enoteche e negozi di delikatessen, buyers della distribuzione organizzata (es. supermercati regionali) specializzati nel settore vino, buyers interessati a una collaborazione su private label).

Ai produttori vitivinicoli partecipanti saranno garantiti incontri “personalizzati” preliminarmente definiti sulla base dell’offerta di vini locali/regionali proposti e in funzione delle richieste degli importatori e dei buyers esteri. Ogni Azienda partecipante avrà a disposizione un tavolo attrezzato per garantire la migliore esperienza degustativa e per agevolare gli incontri e il dialogo con i buyers. Le Imprese vitivinicole potranno far degustare i propri vini fino ad 8 selezionati buyers esteri in

un’unica giornata senza dover sostenere gli elevati costi e i lunghi tempi di partecipazione ad una fiera di settore. Saranno forniti assistenza e supporto prima, durante e dopo i meeting per massimizzare i risultati dell’iniziativa. Per maggiori informazioni è possibile contattare INFORMEST Consulting alla email marketing@informestconsulting.it oppure telefonare al numero 0421 280440.’

riChieste

Di Collaborazione

Dall’eUropa -

Da enterprise eUrope

netWorK

- Azienda svedese operante nel settore moda e tessile, specializzata in costumi da bagno di fascia premium, ricerca un produttore con sede nell’Unione Europea con comprovata esperienza nella realizzazione di swimwear di alta qualità. L’Azienda richiede partner con competenze avanzate sui tessuti, approvvigionamento sostenibile e capacità produttive flessibili. La cooperazione prevista potrà basarsi su un accordo di fornitura o di produzione.

- Azienda con sede a Singapore e stabilimenti produttivi in Malesia, specializzata nella produzione di articoli monouso in polpa di cellulosa stampata, ricerca distributori nell’Unione Europea. L’azienda offre alternative ecologiche rispetto ai tradizionali articoli in plastica per reparti ospedalieri, contribuendo al controllo delle infezioni e alla sostenibilità ambientale. La cooperazione prevista potrà basarsi su accordi di distribuzione o partnership commerciali con fornitori di dispositivi medici dotati di una solida rete nel settore sanitario europeo.

- PMI lituana, attiva nella vendita e distribuzione di materassi e tessili per la casa tramite cinque negozi fisici e una piattaforma e-commerce, ricerca fornitori e partner commerciali internazionali. L’azienda intende ampliare il proprio assortimento e cerca produttori affidabili di piumini, cuscini, lenzuola (anche impermeabili), completi letto, copriletti, coperte, topper e asciugamani. La cooperazione sarà basata su accordi di fornitura o partnership commerciali.

Informazioni: office@informestconsulting.it.

(C)

Seminario gratuito PercoRSIC FVG

la delega: CreSCita dell’azienda e CreSCita delle perSone, un tema Chiave

Mercoledì 15 aprile 2026, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 nella sede di ConFapi Fvg, in viale Ungheria n. 28 a Udine

Nell’ambito del progetto “PercoRSIC FVG” finanziato dal Fondo Sociale Europeo che ci vede impegnati in qualità di partner, abbiamo organizzato un seminario sul tema sempre attuale di come poter efficacemente delegare permettendo di liberare tempo, energie e risorse e consentendo ai leader di concentrarsi su ciò che genera valore e ai collaboratori di sviluppare competenze, autonomia e senso di responsabilità.

La delega è molto più di un semplice trasferimen-

to di compiti: è un atto di fiducia e chiarezza che consente ai collaboratori di crescere professionalmente, assumendo responsabilità definite e sviluppando competenze fondamentali per il successo dell’azienda. L’obiettivo del seminario è fornire strumenti concreti per trasformare la delega in un processo strutturato, capace di generare benessere organizzativo e risultati duraturi.

Relatore del seminario sarà il dottor Filippo Causero - Fondatore e CEO Foxwin Srl. Nelle pagine seguenti riportiamo la scheda del seminario con il programma.

Possono partecipare imprenditori, referenti di gruppi di lavoro, dipendenti interessati all’argomento; tutti i partecipanti dovranno essere residenti in Friuli Venezia Giulia o impegnati lavorativamente presso un’Impresa avente sede nella nostra regione.

La partecipazione è libera, ma è richiesta la registrazione che potrà essere fatta compilando la sottostante scheda di adesione. La dott.ssa Emanuela De Faccio è a disposizione per eventuali informazioni allo 0432/507377.

(eDF)

- sCheDa Di aDesione -

da restituire a ConFapi Fvg e-mail: formazione@confapifvg.it

la Delega: crescita dell’azienda e crescita delle persone, un tema chiave

Mercoledì 15 aprile 2026, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 nella sede di CONFAPI FVG in Viale Ungheria n. 28 a Udine

Nome Cognome

Comune di residenza

Azienda

Tel. ______________________________ E-mail

Indirizzo Azienda

LA DELEGA:

crescita dell’azienda e crescita delle persone, un tema chiave.

La delega è un vero acceleratore di crescita, sia per l’azienda sia per le persone che ne fanno parte; diventa vitale trovare un equilibrio tra visione strategica e sostenibilità organizzativa. Delegare permette di liberare tempo, energie e risorse, consentendo ai leader di concentrarsi su ciò che genera valore e ai collaboratori di sviluppare competenze, autonomia e senso di responsabilità. La delega quando viene applicata correttamente:

» favorisce la crescita professionale delle persone;

» aumenta la fidelizzazione e il senso di appartenenza;

» rafforza lo spirito di squadra;

» contribuisce a costruire un’organizzazione più solida, autonoma e resiliente

Mercoledì 15 aprile 2026 dalle 14.30 alle 18.30

CONFAPI FVG

Viale Ungheria, 28 - Udine

Programma e relatore

Dottor Filippo Causero

Fondatore e CEO Foxwin Srl

Durante il percorso verranno affrontati temi fondamentali per realizzare una delega realmente efficace:

» definire con precisione ruoli e responsabilità;

» valorizzare i talenti dei collaboratori; costruire team autonomi e responsabili;

» applicare tecniche comunicative che garantiscano una delega chiara, condivisa e verificabile

L’obiettivo è fornire strumenti concreti per trasformare la delega in un processo strutturato, capace di generare benessere organizzativo e risultati duraturi.

Modalità di partecipazione

L a partecipazione al seminario è gratuita.

Per motivi organizzativi, è richiesta la registrazione attraverso la restituzione della scheda di iscrizione allegata. In caso di un numero di partecipanti superiore alla capienza dell’aula, verrà data priorità all’ordine di arrivo delle iscrizioni.

Il seminario sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 persone.

Verrà rilasciato a conclusione un attestato di partecipazione

Per informazioni

CONFAPI FVG

Emanuela De Faccio

Tel. 0432.507377

e-mail: formazione@confapifvg.it

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto PercoRSIC che beneficia del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europe o Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dell’attuazione del PR FSE+.

Aumento del prezzo del gasolio

Strumenti normativi a tutela della filiera dell’autotraSporto

Le nuove recenti tensioni geopolitiche dettate dal conflitto con l’Iran hanno già prodotto effetti speculativi sui mercati energetici e sul prezzo dei carburanti. Il prezzo del gasolio in Italia ha registrato degli aumenti da 1,80 euro al litro a 2,50 euro al litro in autostrada.

Per il settore dell’autotrasporto, il carburante rappresenta una delle principali voci di costo che incide tra il 30% e il 40% del costo operativo di un viaggio.

Nella normativa vigente è già presente una clausola di adeguamento del prezzo del trasporto alle variazioni del carburante, cosicché l’aumento dei costi non venga scaricato tout court sugli autotrasportatori.

L’art. 6 del D. Lgs. n. 286/2005 disciplina, per i contratti di autotrasporto in forma scritta, la clausola obbligatoria di adeguamento del prezzo del trasporto rispetto alle variazioni del carburante. La norma richiamata consente di adeguare il corrispettivo al costo del carburante, in base alle rilevazioni mensili del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferi-

mento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato. Quindi quando il prezzo del gasolio aumenta o diminuisce oltre la soglia del 2%, il corrispettivo del trasporto deve adeguarsi automaticamente. Il calcolo della variazione si deve basare sulle rilevazioni ufficiali del prezzo del gasolio per autotrazione pubblicate dal MASE.

Se la clausola in argomento non è acclusa nel contratto di trasporto, questo si considera non stipulato in forma scritta.

Nel caso di contratti non formalizzati per iscritto, si ricorda che il c. 6 bis dell’art. 6 del D. Lgs. n. 286/2005 stabilisce che il corrispettivo del trasporto è determinato in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’Impresa di autotrasporto pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quindi, se il contratto non è scritto, la norma non garantisce le stesse tutele di un contratto scritto, ma il vettore ha comunque diritto all’adeguamento basato sui costi di esercizio pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Da quanto precede si evince come, per garantire rapporti economici equilibrati lungo l’intera filiera del trasporto e della logistica, è fondamentale l’applicazione corretta delle regole richiamate da parte di tutti gli operatori del trasporto e che la condivisione di queste regole risulta essenziale per assicurare stabilità al settore.

Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.

(MM)

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