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GrowingInAnve2026: Difesa delle Piante - Buonsenso Fabio

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Normativa Prodotti Fitosanitari

…assicurare un livello elevato di protezione sia

della salute umana e animale sia dell’ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività

dell’agricoltura della Comunità Europea

Sviluppare nuove strategie di difesa che vedano l’integrazione di tutte le conoscenze a disposizione che sfruttino le moderne tecnologie a disposizione.

Normativa uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari

…misure volte a ridurre i rischi per l’ambiente e la salute umana dovuti all’impiego dei pesticidi e, più in generale, a giungere a un uso più sostenibile dei pesticidi e a una sensibile riduzione complessiva dei rischi e degli utilizzi senza perdita di efficienza per gli utilizzatori professionali.

Direttiva 2009/128/CE

utilizzo sostenibile dei pesticidi

Decreto MIPAFF

22 gennaio 2014 adozione PAN D. Lgs 150/2012

attuazione della

direttiva 2009/128/CE

Regolamento (CE) n. 1107/2009

Regolamento (CE) n. 1107/2009

Oggetto e scopo (Art. 1)

• l’autorizzazione, l’immissione sul mercato, l’impiego e il controllo;

• approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti, nonché coadiuvanti e sui coformulanti;

• assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente.

• Il presente regolamento si fonda sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente…

2. Il presente regolamento si applica alle sostanze, compresi i microrganismi che esercitano un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali; tali sostanze sono chiamate «sostanze attive».

Ambito di applicazione (Art. 2)

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti, nella forma in cui

sono forniti all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze

attive, antidoti agronomici, o sinergizzanti, destinati ad uno dei

seguenti impieghi:

• proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi;

• influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti o dai biostimolanti delle piante, che influiscono sulla loro crescita;

• distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati;

• controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali;

• conservare i prodotti vegetali;

Tali prodotti sono chiamati Prodotti fitosanitari

Regolamento (CE) n. 1107/2009

3. Il presente regolamento si applica anche a:

a)sostanze o preparati, chiamati «antidoti agronomici», aggiunti ad un prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti fitotossici del prodotto fitosanitario su certi vegetali;

b) sostanze o preparati, chiamati «sinergizzanti», che, pur avendo in misura nulla o esigua gli effetti di cui al paragrafo 1, possono potenziare l’attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario;

c) sostanze o preparati, chiamati «coformulanti», che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti;

d)sostanze o preparati, chiamati «coadiuvanti», costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e immessi sul mercato, che l’utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l’efficacia o le altre proprietà fitosanitarie

Regolamento (CE) n. 1107/2009 –

APPROVAZIONE: sostanze attive (ss.aa.)

AUTORIZZAZIONE: prodotti fitosanitari (pp.ff.)

CAPO II, SEZIONE 1
CAPO III, SEZIONE 1

Regolamento (CE) n. 1107/2009

Criteri di approvazione delle sostanze attive (Art. 4)

1. Una sostanza attiva è approvata conformemente all’allegato II se, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, si può prevedere che, tenuto conto dei criteri di approvazione indicati nei punti 2 e 3 del suddetto allegato, i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. I residui dei prodotti fitosanitari….

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla salute umana

b) non hanno alcun effetto inaccettabile sull’ambiente

3. Un prodotto fitosanitario, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di condizioni realistiche d’impiego, soddisfa i requisiti seguenti:

a) è sufficientemente efficace

b) non ha alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana.

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Sostanze attive

Procedura di approvazione (delle sostanze attive) (Art. 7)

1. La domanda di approvazione di una sostanza attiva o di modifica delle condizioni di approvazione è presentata dal fabbricante della sostanza attiva a uno Stato membro («Stato membro relatore»), unitamente a un fascicolo sintetico e a un fascicolo completo…

Progetto di rapporto di valutazione (Art. 11)

1. Entro dodici mesi dalla notifica… lo Stato membro relatore prepara e presenta alla Commissione, con copia all’Autorità, un rapporto (draft assessment report), in cui si valuta se sia prevedibile che la sostanza attiva rispetti i criteri di approvazione...

2. Il progetto di rapporto di valutazione include inoltre, se del caso, una proposta di fissazione dei livelli massimi di residuo.

Lo Stato membro relatore esegue una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.

Conclusioni dell’Autorità (Art. 12)

… Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni scritte, l’Autorità, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali e utilizzando i documenti d’orientamento disponibili al momento della domanda, adotta conclusioni in cui precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione … le comunica al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le mette a disposizione del pubblico.

Regolamento d’approvazione (Art. 13)

1. Entro sei mesi dal ricevimento delle conclusioni dell’Autorità, la Commissione presenta una relazione, denominata «relazione di esame», e un progetto di regolamento al comitato … prendendo in considerazione il progetto di rapporto di valutazione dello Stato membro relatore e le conclusioni dell’Autorità…

2. Sulla base della relazione di esame, di altri fattori che è legittimo prendere in considerazione con riferimento alla materia trattata e, ove opportuno, del principio di precauzione … è adottato un regolamento... Tale regolamento dispone quanto segue:

a) la sostanza attiva è approvata, eventualmente alle condizioni e con le restrizioni… oppure

b) la sostanza attiva non è approvata; oppure

c) le condizioni dell’approvazione sono modificate.

Regolamento (CE) n. 1107/2009 –

Standing Committeeon Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committee)

Regolamento (CE) n. 1107/2009 –

ALLEGATO II - Procedura e criteri per l’approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti a norma del capo II

3. Criteri per l’approvazione di una sostanza attiva

3.2. Efficacia

3.6. Impatto sulla salute umana

3.7. Destino e comportamento nell’ambiente

3.8. Ecotossicologia

Elementi fortemente influenzati dal rapporto tra s.a. e tecnica di effettuazione del trattamento

E’ il trattamento che dovrebbe essere esaminato, considerando la sostanza attiva e il sistema di effettuazione del trattamento, per poter quantificare i rischi connessi e i necessari metodi di riduzione del rischio.

Condizioni CUT OFF

3.6. Impatto sulla salute umana

3.6.2. non sono mutageni di categoria 1A o 1B

3.6.3. non sono cancerogeni di categoria 1A o 1B

3.6.4. non sono tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B

3.6.5. sono privi di proprietà d’interferente endocrino

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Sostanze

3.7. Destino e comportamento nell’ambiente

3.7.1. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se non sono considerati inquinanti organici persistenti (persistent organic pollutants - POP).

Una sostanza che soddisfa tutti e tre i criteri enunciati nei punti seguenti è un POP.

3.7.1.1. Persistenza

3.7.1.2. Bioaccumulo

3.7.1.3. Potenziale di trasporto a lunga distanza nell’ambiente

3.7.2. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se non sono ritenuti sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (persistent, bioaccumulative, and toxic - PBT).

Una sostanza che soddisfa tutti e tre i criteri enunciati nei punti seguenti è un PBT.

3.7.2.1. Persistenza

3.7.2.2. Bioaccumulo

3.7.2.3. Tossicità

3.7.3. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se non sono considerati sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (very persistent and very bioaccumulative - vPvB).

Una sostanza che soddisfa tutti e tre i criteri enunciati nei punti seguenti è un POP.

3.7.3.1. Persistenza

3.7.3.2. Bioaccumulo

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Sostanze

3.8. Ecotossicologia

3.8.1. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se la valutazione del rischio dimostra che i rischi sono accettabili … nelle condizioni realistiche d’uso proposte per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, l’antidoto agronomico o il sinergizzante…

3.8.2. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, sono considerati privi di proprietà che alterano il sistema endocrino che possono produrre effetti nocivi in organismi non bersaglio, a meno che l’esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d’uso proposte, sia trascurabile.

3.8.3. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se … : - comporta un’esposizione trascurabile per le api, o - non ha alcun effetto inaccettabile acuto o cronico per la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia, tenendo conto degli effetti sulle larve di api e sul comportamento delle api.

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Sostanze

Periodo di validità dell’approvazione delle sostanze attive

di base illimitata a basso rischio 15 anni candidate alla sostituzione 7 anni tutte le altre 10 anni

Banca dati sostanze attive (UE):

Regolamento (CE) n. 1107/2009 –

Attualmente

421 ss.aa. approvate

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Sostanze

Sostanze di base (art. 23)

…una sostanza di base è una sostanza attiva che:

a) non è una sostanza potenzialmente pericolosa; e

b) non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici; e

c) non è utilizzata principalmente per scopi fitosanitari, ma è nondimeno utile

a tal fine, direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza e da un semplice agente diluente; e

d) non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario.

Ai fini del presente regolamento, è considerata sostanza di base una sostanza attiva che soddisfi i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Substance

Alliumcepa L.bulb extract

Alliumfistulosum, processed

Beer

Calciumhydroxide

Chitosan

Chitosan hydrochloride

Clayed charcoal

CowMilk

Diammoniumphosphate

Equisetumarvense L.

Fructose

Hydrogen peroxide

L-cysteine

Lecithins (basic substance)

Magnesiumhydroxide E528

Mustard seeds powder

Onion oil

Onobrychis viciifolia (sainfoin) dried pellets

Salix spp.cortex

Sodiumchloride

Sodiumhydrogen carbonate (basic substance)

Sucrose

Sunflower oil

Talc E553B

Urtica spp.

Vinegar

Vitis vinifera L.seed extract (grape seed extract)

Whey

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Sostanze

Attualmente 28 sostanze di base approvate

Regolamento (CE) n. 1107/2009 –

Sostanze attive a basso rischio (art. 22)

Una sostanza attiva … è approvata per un periodo di non oltre quindici anni …qualora sia ritenuta una sostanza attiva a basso rischio e si possa prevedere che i prodotti fitosanitari che la contengono comporteranno soltanto un basso rischio per la salute umana e degli animali e per l’ambiente…

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Sostanze

Attualmente 83 ss.aa. a basso rischio approvate

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Sostanze

Sostanze candidate alla sostituzione (art. 24)

Una sostanza attiva è approvata come sostanza candidata alla sostituzione a norma dell’articolo 24 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- la sua ADI, la sua ARfD o il suo AOEL sono significativamente inferiori a quelli della maggior parte delle sostanze attive approvate nell’ambito di gruppi di sostanze/categorie d’impiego,

- soddisfa due dei criteri per essere considerata come una sostanza PBT,

- suscita preoccupazioni legate alla natura degli effetti critici (ad esempio effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo) che, in combinazione con il tipo di utilizzo/esposizione, determinano situazioni d’uso che potrebbero restare preoccupanti …

- contiene una proporzione significativa d’isomeri non attivi,

- è o deve essere classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come cancerogena di categoria 1A o 1B, nel caso in cui la sostanza non sia stata esclusa secondo i criteri di cui al punto 3.6.3,

- è o deve essere classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B, nel caso in cui la sostanza non sia stata esclusa secondo i criteri di cui al punto 3.6.4,

- - se … è considerata possedere proprietà d’interferente endocrino che possono avere effetti avversi negli esseri umani, nel caso in cui la sostanza non sia stata esclusa secondo i criteri di cui al punto 3.6.5…

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Sostanze

Attualmente 44

ss.aa. candidate alla sostituzione

Regolamento (CE) n. 1107/2009 –

APPROVAZIONE: sostanze attive (ss.aa.)

AUTORIZZAZIONE: prodotti fitosanitari (pp.ff.)

CAPO II, SEZIONE 1
CAPO III, SEZIONE 1

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Prodotti

Autorizzazione d’immissione sul mercato e uso (Art. 28)

1. Un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che sia stato autorizzato nello Stato membro interessato conformemente al presente regolamento.

Contenuto delle autorizzazioni (Art.31)

L’autorizzazione stabilisce/precisa:

- su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (per esempio ferrovie, spazi pubblici, magazzini)

- a quali fini

- i requisiti concernenti l’immissione sul mercato e l’uso

- le condizioni d’uso, ad es.

a) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione

b) il periodo tra l’ultima applicazione e il raccolto

c) il numero massimo di applicazioni all’anno

- la classificazione del prodotto fitosanitario secondo il Regolamento CLP

L’autorizzazione può inoltre contenere:

a) restrizioni della distribuzione e dell’uso

b) l’obbligo di informare i vicini

c) indicazioni relativamente all’utilizzo corretto secondo i principi in materia di gestione integrata delle specie nocive (direttiva 2009/128/CE)

d) l’indicazione di categorie di utilizzatori [«professionali» e «non professionali»]

e) l’etichetta approvata

f) l’intervallo tra i trattamenti

g) il periodo tra l’ultima applicazione del prodotto fitosanitario e il consumo

h) l’intervallo di rientro

i) le dimensioni e il materiale di imballaggio

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Prodotti

Domanda di autorizzazione o di modifica di un’autorizzazione (Art. 33)

Un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che sia stato autorizzato nello Stato membro interessato conformemente al presente regolamento.

1. Il richiedente che desideri immettere sul mercato un prodotto fitosanitario presenta una domanda di autorizzazione o di modifica di un’autorizzazione, personalmente o tramite un rappresentante, a ciascuno degli Stati membri in cui intende immettere sul mercato il prodotto.

2. La domanda include quanto segue:

a) un elenco degli usi previsti in ogni zona indicata nell’allegato I e gli Stati membri in cui il richiedente ha presentato, o intende presentare, una domanda;

b) l’indicazione dello Stato membro che, secondo il richiedente, dovrebbe valutare la domanda nella zona interessata. In caso di domanda per l’impiego nelle serre, come trattamento post-raccolta, per il trattamento dei magazzini vuoti e per la concia delle sementi, è proposto un solo Stato membro, che valuta la domanda tenendo conto di tutte le zone…

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Prodotti

Immissione sul mercato di sementi conciate (Art. 49)

1. Gli Stati membri non vietano l’immissione sul mercato e l’impiego di sementi conciate con prodotti fitosanitari autorizzati per tale uso in almeno uno Stato membro…

l’etichetta e i documenti di accompagnamento delle sementi conciate comprendono:

- denominazione del prodotto fitosanitario con il quale le sementi sono state conciate

- denominazioni della sostanza attiva presenti nel prodotto

- frasi tipo per le precauzioni da prendere ai sensi Regolamento CLP

- misure di mitigazione del rischio indicate nell’autorizzazione del prodotto fitosanitario

Le sementi conciate si considerano come il prodotto

fitosanitario

conciante

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Prodotti

Estensione delle autorizzazioni per usi minori (Art. 51)

1. Il titolare dell’autorizzazione, gli organismi ufficiali o scientifici che si occupano di attività agricole, le organizzazioni professionali agricole o gli utilizzatori professionali possono chiedere che l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario già autorizzato nello Stato membro interessato sia estesa per usi minori, non ancora coperti dall’autorizzazione.

2. Gli Stati membri estendono l’autorizzazione se:

a) l’uso previsto è, per sua natura, minore;

b) sono soddisfatti i requisiti

c) l’estensione è d’interesse pubblico; e

d) le persone o gli organismi di cui al paragrafo 1 hanno presentato la documentazione e le informazioni a sostegno dell’estensione dell’impiego, in particolare i dati sulla quantità dei residui e, se del caso, sulla valutazione del rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti.

3. Gli Stati membri possono adottare misure per facilitare o incoraggiare la presentazione di domande intese ad estendere a usi minori l’autorizzazione di prodotti fitosanitari già autorizzati.

4. L’estensione può consistere in una modifica dell’autorizzazione esistente, oppure in un’autorizzazione distinta, secondo le procedure amministrative dello Stato membro interessato.

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Prodotti fitosanitari

Normativa nazionale vigente

DECRETO INTERMINISTERIALE 16 settembre 1999

Definizione di "Utilizzazioni minori di interesse agricolo".

(GU Serie Generale n.278 del 26-11-1999)

In preparazione il nuovo Decreto

Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Agricoltura

Art. 2

Colture minori

1. Sono considerate colture minori quelle la cui superficie di coltivazione in Italia è inferiore a 20.000 ettari. La superficie di riferimento è da intendersi la superficie media calcolata sugli ultimi 5 anni dalle rilevazioni ISTAT per la coltura in esame, calcolati a partire dall’ultima pubblicazione dei dati che precede la data dell’invio dell’istanza di autorizzazione. La revisione della lista delle colture minori sarà pubblicata a seguito del periodico aggiornamento dei dati ISTAT con Decreto Dirigenziale sul sito web del Servizio Fitosanitario Nazionale https://www.protezionedellepiante.it/.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE PER USI

MINORI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 51 DEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 (2024)

Ufficio 7– Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti

Fitosanitari – Ministero della Salute

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Prodotti

European Minor Uses Coordination Facility (MUCF)

La Commissione Europea ha fondato la European Minor Uses Coordination Facility (MUCF)

La struttura è operative dal 1° Settembre 2015 ed è ospitata dall’European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO) a Parigi.

La missione della struttura è quella di rendere gli agricoltori europei in grado di produrre colture di alta qualità riempiendo i “minor uses gaps” attraverso un’efficiente collaborazione per migliorare la disponibilità di strumenti di lotta chimici e non chimici nell’ambito della lotta integrata (Integrated Pest Management - IPM).

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Prodotti fitosanitari

Lo Steering Group, che rappresenta tutti gli enti finanziatori (i Paesi membri del MUCF), supervisiona e sostiene il lavoro della Coordination Facility.

L’ Horizontal Expert Group (HEG) è composto dai presidenti dei CEG e da rappresentanti degli Stati membri, delle associazioni di produttori e dell'industria.

L'HEG ha il compito di discutere le questioni relative all'attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 relative agli usi minori.

• definizione accettabile di usi minori

• riconoscimento reciproco

• valutazione zonale relativa agli usi minori.

I Commodity Expert Groups (CEG) sono composti da esperti nazionali in usi minori e da rappresentanti delle rispettive associazioni o gruppi di coltivatori.

I compiti principali dei CEG sono quelli di aiutare a identificare e raccogliere le esigenze degli Stati membri in merito alle lacune negli usi minori nei rispettivi settori delle materie prime, per poi determinare ulteriormente le soluzioni necessarie a tali esigenze. Il lavoro dei CEG è basato su progetti.

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Prodotti

Autorizzazioni in deroga per emergenza fitosanitaria (Art. 53)

In deroga all’articolo 28, in circostanze particolari uno Stato membro può autorizzare, per non oltre centoventi giorni, l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari per un uso limitato e controllato, ove tale provvedimento appaia necessario a causa di un pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole

La presente guida spiega la procedura che i richiedenti e gli Stati membri devono seguire per presentare una domanda di autorizzazione all'uso di emergenza, nonché specifica le informazioni che devono essere fornite in tali domande e le autorizzazioni che ne derivano

Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Prodotti fitosanitari

Procedura per la gestione di istanze per emergenza fitosanitaria

Portatore

d’interesse (PI)

Associazione

Organizzazione agricola Enti Locali

Invio segnalazione in base alla calendarizzazione prevista

• 1-30 settembre → inizio trattamenti da 1° febbraio

• 1-31 gennaio → inizio trattamenti da 1° giugno

• 1-31 maggio → inizio trattamenti da 1° ottobre

Lettera PI e

Allegato 1 al Ministero Salute (MS) (per conoscenza a MASAF, MASE e MIMIT)

MS invia la richiesta di parere al Servizio

Fitosanitario

Nazionale (SFN)

Valutazione MASAF:

- Alternative e effettiva emergenza

- Parere agronomi

Sezione Consultiva

- Parere SSFFRR

Parere sulla sostanza attiva

Parere del SFN trasmesso a MS

Presentazione istanza da parte della azienda agrofarmaceutica e valutazione del CTS - Fitofarmaci

Autorizzazione del Ministero Salute (Decreto + Etichetta)

Parere sul prodotto fitosanitario

Modifiche normative in corso – X

Per ragioni giuridiche il pacchetto si compone di 3 atti distinti, di cui il terzo:

3. proposta di Regolamento che modifica i Regolamenti 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 852/2004, 853/2004, 396/2005, 1099/2009, 1107/2009, 528/2012, 2017/625 (“Regolamento Food and Feed”), contenente le modifiche al quadro normativo dei prodotti fitosanitari.

X° Omnibus - Per "sostanza di biocontrollo" si intende:

a) microrganismi;

b) sostanze inorganiche presenti in natura, ad eccezione dei metalli pesanti e dei loro sali; oppure

c) sostanze di origine biologica o prodotte sinteticamente che siano funzionalmente e strutturalmente identiche ad esse; oppure

d) sostanze di origine biologica o prodotte sinteticamente che siano funzionalmente identiche e strutturalmente simili ad esse e che soddisfino i criteri di cui al punto 5 dell'Allegato II del presente regolamento.

Proposte Nazionali:

Nel processo di approvazione delle sostanze attive e di autorizzazione dei prodotti fitosanitari venga considerato anche il ruolo di riduzione del rischio rappresentato dai metodi di applicazione innovativi dei prodotti fitosanitari, come l’agricoltura di precisione o i droni.

Un autorizzazione di emergenza, concessa da uno Stato membro, possa essere immediatamente efficace in altri Stati membri della stessa zona per condizioni agricole, climatiche e ambientali simili.

Revoca di un MRL basato sullo standard del Codex Alimentarius o su una GAP implementata in un Paese terzo, e fissarlo allo “zero tecnico ” , sulla base di una valutazione del rischio.

Contatti

e-mail: fabio.buonsenso.ext@masaf.gov.it nuova PEC: aoo.disr@pec.masaf.gov.it

https://www.masaf.gov.it https://www.protezionedellepiante.it

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