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Growing in ANVE 2026: Xylella fastidiosa - Vitantonio Fornarelli

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Quadro normativo di riferimento

Regolamenti (UE)

➢ 2020/1201 del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) entrato in vigore il 20/08/2020;

➢ 2023/1706 del 7/09/2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa;

➢ 2024/2507 del 26/09/2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201

Standard EPPO

ISPM 10 “Requisiti per la creazione di luoghi di produzione indenni da parassiti e siti di produzione indenni da parassiti.

PM7/141 “Philaenus spumarius, Philaenus italosignus and Neophilaenus campestris”.

Quali sono le condizioni che devono verificarsi e che permettono la produzione di

specie specificate nelle aree

delimitate per Xylella fastidiosa ?

Contesto applicativo

Art. 18 del Regolamento (UE) 2020/1201 e s.m.i.

dispone che l’impianto di piante specificate in zone infette può essere autorizzato dallo Stato membro interessato

solo in uno dei casi seguenti:

a) le piante specificate in questione sono coltivate in siti di produzione a prova di insetto indenni dall’organismo nocivo specificato e dai suoi vettori;

b) le piante specificate in questione sono piantate o innestate nelle zone infette elencate nell’allegato III, ma al di fuori dell’area di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a)(sarebbero le aree in cui si applicano le misure di contenimento), e preferibilmente appartengono a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all’organismo nocivo specificato o appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo nocivo specificato sulla base di indagini effettuate nella zona infetta almeno negli ultimi due anni;

c) le piante specificate in questione appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo nocivo specificato in base alle attività di indagine svolte per almeno gli ultimi due anni conformemente all’articolo 10, e sono ripiantate nelle zone infette stabilite a fini di eradicazione;

d) le piante specificate diverse da quelle di cui alla lettera b) possono esse piantate a fini scientifici a condizione che siano piantate al di fuori delle aree di cui all’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, lettera a).»

Nota: Tolleranza non manifesta sintomi Resistenza a diverse concentrazioni di infezione

Contesto applicativo

Art. 18 del Regolamento (UE) 2020/1201 e s.m.i.

dispone che l’impianto di piante specificate in zone infette può essere autorizzato dallo Stato membro interessato

solo in uno dei casi seguenti:

a) le piante specificate in questione sono coltivate in siti di produzione a prova di insetto indenni dall’organismo nocivo specificato e dai suoi vettori;

b) le piante specificate in questione sono piantate o innestate nelle zone infette elencate nell’allegato III, ma al di fuori dell’area di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a)(sarebbero le aree in cui si applicano le misure di contenimento), e preferibilmente appartengono a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all’organismo nocivo specificato o appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo nocivo specificato sulla base di indagini effettuate nella zona infetta almeno negli ultimi due anni;

c) le piante specificate in questione appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo nocivo specificato in base alle attività di indagine svolte per almeno gli ultimi due anni conformemente all’articolo 10, e sono ripiantate nelle zone infette stabilite a fini di eradicazione;

d) le piante specificate diverse da quelle di cui alla lettera b) possono esse piantate a fini scientifici a condizione che siano piantate al di fuori delle aree di cui all’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, lettera a).»

Nota: Tolleranza non manifesta sintomi Resistenza a diverse concentrazioni di infezione

Autorizzazione dei Siti di Produzione

Procedura operativa ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 2020/1201

Documento Tecnico Ufficiale n. 80 – Servizio Fitosanitario Nazionale

Obiettivo del DTU:

Fornire linee guida ai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) e agli Operatori Professionali (OP) per garantire l'applicazione omogenea di requisiti, istanze e ispezioni sul territorio nazionale

Prescrizione cardine:

Vincolo di coltivazione in siti autorizzati per lo spostamento di piante specificate dalle aree delimitate

Sito di produzione indenne (ISPM 5)

Definizioni

Una parte definita di un luogo di produzione nella quale un organismo nocivo specifico non è presente, come dimostrato da prove scientifiche, e nella quale, questa condizione viene ufficialmente mantenuta per un periodo definito. Viene gestita come un’unità separata per scopi fitosanitari.

Obiettivo è quello dell’isolamento totale: presenza di adeguate barriere fisiche stabili e continuative contro l'organismo e i suoi vettori

Requisiti Base del Sito

I tre vincoli per l'autorizzazione (Art. 24):

•Registrazione al RUOP (Art. 65 Reg. UE 2016/2031)

•Dotazione di strutture di protezione fisica idonee

•Sottomissione a due ispezioni annuali del SFR

Idoneità Strutturale – A (Screen-house)

Destinazione: Conservazione e produzione di materiali di categoria "pre-base" e "base“

Riferimento: allegato III del D. Lgs 18/2021

Nelle aree delimitate per Xylella fastidiosa il vestibolo delle screen-house deve avere le seguenti caratteristiche aggiuntive oltre a quelle previste dal suddetto decreto

•Sistema di ventilazione forzata verso l'esterno o barriera d'aria

•Sistema elettromeccanico di blocco per impedire l'apertura simultanea delle porte

Monitoraggio vettori:

Trappole cromotropiche gialle (1 ogni 1.000 m ² all'interno del sito; 1 ogni 10 m ² nel vestibolo)

Idoneità Strutturale – B (Altre Strutture Protette)

•Pareti: Rigide o a rete anti-insetto (maglia ≤ 1,5 mm) senza soluzione di continuità con il terreno

•Vestibolo: Dimensionato per i mezzi di carico/scarico, con doppia porta e sistema a lama d'aria

•Porte: Sistema di blocco per evitare l'apertura contemporanea delle ante

•Fascia di rispetto: Area perimetrale esterna mantenuta totalmente priva di vegetazione

•Trappole gialle: Stesse densità della categoria A (struttura e vestibolo)

Particolare sottoporta
Particolare ondulina collegata al massello

Iter di Richiesta dell'Autorizzazione

Soggetti abilitati: Operatori Professionali già autorizzati all'emissione del passaporto delle piante

1: Istanza documentale: Presentazione al SFR di progetto grafico, relazione tecnica, piani di autocontrollo e tracciabilità

2: Valutazione: Il SFR esamina i documenti; se approvati, l'OP avvia la realizzazione

3: Ispezione e rilascio: A fine lavori, controllo sul campo del SFR e rilascio del provvedimento ufficiale

Gestione delle Modifiche Sostanziali

Qualsiasi modifica sostanziale richiede una nuova preventiva autorizzazione del SFR.

•Cosa costituisce una "modifica sostanziale":

•Variazione o sostituzione del tipo di rete anti-insetto

•Modifiche strutturali o cambio delle specie prodotte (con impatto sul ciclo biologico)

•Modifiche al sistema di tracciabilità o al piano di autocontrollo

Tempistiche :

Variazioni di imballaggio o movimentazione vanno comunicate almeno 30 giorni prima

Obblighi Post-Autorizzazione per l'Operatore

•Integrità fisica: Manutenzione costante e verifica dell'efficienza delle reti e delle strutture

•Prevenzione passiva: Misure anti-trasporto passivo di vettori su indumenti e mezzi operativi

•Manutenzione: Eliminazione continua delle erbe infestanti interne ed esterne

•Operazioni fitosanitarie:

✓Controllo e sostituzione quindicinale delle trappole cromotropiche

✓Trattamenti insetticidi mirati secondo indicazioni del SFR

✓Obbligo di notifica immediata in caso di sospetta cattura di vettori

Ispezioni Ufficiali e Campionamento

•Frequenza SFR: Almeno due ispezioni ufficiali all'anno nei periodi più idonei

•Analisi pre-spostamento: test molecolari eseguiti a ridosso della movimentazione commerciale

•Strategia di campionamento standard:

•Capacità di individuare un tasso di infezione dell'1%

•Livello di confidenza minimo richiesto pari all'80%

Effetto non conformità: Revoca immediata dell'autorizzazione e blocco dei flussi di uscita in caso di infezione o danno strutturale

Gestione delle Emergenze Fitosanitarie

•Scenario A: Danno alla protezione fisica (Sito compromesso)

•Ripristino immediato della struttura; indagine ufficiale sui vettori

•Campionamento di tutti i lotti (prevalenza 1%, confidenza 95%) a spese dell'OP

•Ripristino dell'autorizzazione e sblocco con passaporto XYLEFA solo per lotti negativi e per

le specie autorizzate.

•Scenario B: Intercettazione di piante infette

•Revoca immediata; distruzione totale del lotto infetto (p. 11).

•Campionamento a tappeto degli altri lotti (prevalenza 1%, confidenza 95%) e se emergono altre piante positive, si procede alla distruzione delle piante dell'intero sito.

Tracciabilità

Gli O.P. nell’az. vivaistica non hanno solo il «sito di produzione indenne» ma hanno anche altre produzioni che vengono svolte in pieno campo (tunnel, ombrai ecc.).

E’ vero che nel «sito di produzione» autorizzato saranno prodotte solo le piante specificate ma è opportuno indicare nel codice di tracciabilità (punto C del passaporto delle piante) un elemento di riconoscibilità di queste piante, magari individuandolo con una sigla nota al SFR.

Cenni sul «Piano Efficace»

DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI del SFN - Documento n. 79

Linee guida per l’elaborazione da parte degli operatori professionali del Piano Efficace, di cui all’ art. 1, lett.

c) del Reg. 2019/827, in caso di sospetto o accertamento di organismi nocivi regolamentati

Cos'è il "Piano Efficace"?

È un documento obbligatorio per gli operatori autorizzati a rilasciare il passaporto delle piante (OPA).

Serve a garantire che l'azienda sia pronta a intervenire in caso di sospetto o accertamento di organismi nocivi (ON) regolamentati (da quarantena o non).

In sintesi: Il documento funge da "manuale d'emergenza" aziendale per bloccare subito la diffusione di malattie delle piante, stabilendo chi deve chiamare chi e cosa fare con la merce a rischio.

Obiettivi principali

Prevenzione: Gestire il rischio fitosanitario prima che si diffonda.

Tempestività: Consentire interventi rapidi di eradicazione o contenimento.

Conformità: Rispondere ai regolamenti UE (2016/2031 e 2019/827) e alla normativa italiana.

Contenuti minimi del Piano

Il piano deve essere scritto (cartaceo o digitale) e contenere tre elementi chiave:

1. Identificazione dell'Autorità Competente: Indicazione chiara del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) di riferimento, con tutti i contatti (email, PEC, telefono) per segnalare immediatamente le emergenze.

2. Persona di Contatto: Nomina di un referente responsabile della comunicazione con il Servizio Fitosanitario. Questa figura deve avere competenze specifiche (titolo di studio agrario, 5 anni di esperienza o corsi di formazione dedicati).

3. Sistema di Tracciabilità e Ritiro: Procedure per il ritiro immediato dal mercato del materiale infetto o sospetto. L'operatore deve essere in grado di rintracciare i prodotti non più sotto il suo controllo per prevenire la diffusione del danno.

Conclusioni

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 del 14 agosto 2020 definisce le misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa stabilendo specifiche prescrizioni per gli spostamenti di piante specificate, in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto.

In particolare, ai sensi degli articoli 19 e 21, gli spostamenti di piante specificate coltivate in un sito di produzione situato in un’area delimitata, nonché di piante specificate coltivate in vitro in tale area delimitata, sono vincolati al soddisfacimento di specifiche condizioni, tra cui la coltivazione delle piante specificate, in siti di produzione autorizzati conformemente all’art. 24 del medesimo regolamento.

Perciò è stata definita una procedura operativa armonizzata per il riconoscimento e l’autorizzazione di un sito di produzione, ai sensi dell’art. 24 del Reg. UE 2020/1201 e s.m.i. nonché i requisiti e le modalità di ispezione dello stesso.

In generale, il «Piano Efficace» deve essere aggiornato dall’OPA qualora intervengano modifiche che possono incidere sull’operatività dello stesso. La realizzazione di un sito di produzione «indenne» è una modifica sostanziale, pertanto, non è da sottovalutare nella modifica di tale Piano.

sono disponibili al link:

http://www.sit.puglia.it/portal/portale_osservatorio/norm_reg

I Documenti Tecnici Ufficiali del Servizio Fitosanitario Nazionale

sono disponibili sul sito:

https://www.protezionedellepiante.it

Grazie per l’attenzione

Regione Puglia

Sezione Osservatorio Fitosanitario

dott. agr. Vitantonio, Nicola Fornarelli – Ispettore Fitosanitario

Coordinatore regionale controlli ufficiali O.P. - Gestione RUOP

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