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Growing in ANVE 2026: Xylella fastidiosa - Angelo Delle Donne

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CAPO VI IMPIANTO DI PIANTE SPECIFICATE IN ZONE INFETTE

Articolo 18 - Autorizzazione dell’impianto di piante specificate in zone infette

L’impianto di piante specificate in zone infette può essere autorizzato dallo Stato membro interessato solo in uno dei casi seguenti:

a) le piante specificate in questione sono coltivate in siti di produzione a prova di insetto indenni dall’organismo nocivo specificato e dai suoi vettori;

) le piante specificate in questione sono piantate o innestate nelle zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori della zona di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), e preferibilmente appartengono a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti alla l'organismo nocivo specificato o appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a a prove e risultate indenni dall'organismo nocivo specificato sulla base di indagini effettuate nella zona infetta almeno negli ultimi due anni;

) le piante specificate in questione appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni e risultate indenni dall'organismo nocivo specificato sulla base delle attività di indagine svolte almeno negli ultimi due anni conformemente all'articolo 10 e sono reimpiantate nelle zone infette stabilite ai fini dell'eradicazione;

d) le piante specificate diverse da quelle di cui alla lettera b) possono essere piantate a fini scientifici a condizione che siano piantate al di fuori delle aree di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in primo comma, lettera a).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA

14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE

Regione Puglia

• Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 03 agosto 2021, n. 75 e

• Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 03 maggio 2024, n. 48

POSSONO ESSERE IMPIANTATE E/O MOVIMENTATE in deroga AD ESCLUSIONE DELLA DELIMITAZIONE “CONTENIMENTO” le

seguenti specie vegetali – Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca

OLIVO (Olea europaea L.) - cv Leccino - Favolosa FS17 –Lecciana – Leccio del Corno

AGRUMI (Citrus spp)

DRUPACEE

mandorlo (Prunus amygdalus o dulcis)

ciliegio (Prunus avium);

pesco (Prunus persica)

albicocco (Prunus armeniaca)

susino (Prunus domestica e salicina)

Cisto (Cistus),

Mirto (Myrtus communis),

Rosmarino (Salvia rosmarinus),

Alloro (Laurus nobilis),

Fillirea (Phillyrea latifolia)

Alaterno (Rhamnus alaternus),

Geranio (Pelargonium)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE)

14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE

• Articolo 19 - Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in siti di produzione autorizzati situati in tale area delimitata

• Articolo 20 - Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata

• Articolo 21 - Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione in tale area delimitata

• Articolo 22 - Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di Vitis in riposo vegetativo coltivate per parte de loro ciclo vitale in tale area delimitata

• Articolo 23 - Spostamenti all’interno delle zone infette, all’interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate coltivate per parte del loro ciclo vitale in un’area delimitata

• Articolo 24 - Autorizzazione dei siti di produzione

• Articolo 25 - Spostamenti all’interno dell’Unione di piante specificate che non sono mai state coltivate all’interno di un’area delimitata

• Articolo 26 - Spostamenti all’interno dell’Unione di piante madri di pre-base o di materiali pre-base che sono stati coltivati al di fuori di un’area delimitata

• Articolo 27 - Passaporti delle piante

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201

14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE

Articolo 20- Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata

Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore professionale registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;

b) le piante specificate appartengono a specie di piante che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in un’area delimitata e che sono state sottoposte, nei tre anni successivi alla definizione dell’area delimitata, ad attività di indagine come indicato agli articoli 10 e 15 e non sono mai risultate infette dall’organismo nocivo specificato;

c) le specie di piante specificate di cui alla lettera b) sono pubblicate nella banca dati della Commissione relativa alle piante ospiti che non sono notoriamente infette in tale area delimitata;

d) le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell’anno per mantenere l’indennità dai vettori dell’organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;

e) il più vicino possibile al momento dello spostamento i lotti delle piante specificate sono stati sottoposti dall’autorità competente ad ispezione e ad analisi molecolare, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %;

f) il più vicino possibile al momento dello spostamento i lotti delle piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro tutti i vettori dell’organismo nocivo specificato.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del

14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE

Articolo 21- Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione in tale area delimitata

Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le piante specificate sono state coltivate per l’intero ciclo di produzione in un sito autorizzato conformemente all’articolo 24;

b) le piante specificate sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle condizioni seguenti:

i) sono state coltivate a partire da sementi;

ii) sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che hanno trascorso l’intero ciclo vitale in un’area del territorio dell’Unione indenne dall’organismo nocivo specificato e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;

iii) sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che sono state coltivate in un sito conforme alle condizioni di cui all’articolo 19 e che sono state sottoposte a prove, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %, da cui sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;

c) le piante specificate sono trasportate attraverso l’area delimitata, o al suo interno, in un contenitore in condizioni sterili, in modo da escludere la possibilità di infezione da parte dell’organismo nocivo specificato tramite i suoi vettori.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE

Articolo 22 - Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di Vitis in riposo vegetativo coltivate per parte de loro ciclo vitale in tale area delimitata

Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di Vitis in riposo vegetativo destinate all’impianto, escluse le sementi, che sono state coltivate per parte del loro ciclo vitale in tale area delimitata e che figurano nell’elenco delle piante specificate per detta area possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le piante sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;

b) il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato e controllato dall’autorità competente in materia, in cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201

14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE

Articolo 23 - Spostamenti all’interno delle zone infette, all’interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate coltivate per parte del loro ciclo vitale in un’area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene a un operatore registrato a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016 2031 e nel caso di una zona infetta, il sito soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 ;

b) tale sito è sottoposto ogni anno a campionamento e prove dall’autorità competente per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa;

) i risultati dell’ispezione annuale e delle prove effettuate su un campione rappresentativo confermano l’assenza dell’organismo nocivo specificato;

d) le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell’anno per mantenere l’indennità dai vettori dell’organismo nocivo specificato Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;

e) gli operatori professionali chiedono alla persona che riceve tali piante di firmare una dichiarazione attestante che le piante in questione non saranno spostate fuori da tali zone.

14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE

Articolo 27 - Passaporti delle piante

Le piante di cui agli articoli da 19 a 26 sono spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 78 a 95 del regolamento (UE) 2016/2031.

Per le piante specificate di cui all’articolo 23 si applicano le condizioni supplementari seguenti:

a) se sono spostate unicamente all’interno delle zone infette, l’indicazione «Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all’allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031; ) se sono spostate all’interno della zona cuscinetto, o dalla zona cuscinetto alla zona infetta, l’indicazione «Zona cuscinetto – XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all’allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031.

14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE

Regione Puglia

• Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 03 aprile 2026 n°64 - Appliczione degli articoli 23 e 27 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i. nell’area delimitata di cui all’Allegato III parte A del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i. - Approvazione della circolare applicativa e degli allegati previsti dalla determina dirigenziale n. 158 del 17 settembre 2025

A. Gli operatori professionali ubicati nella zona infetta, possono movimentare con il passaporto delle piante conformi all’art. 83 del Reg. (UE) 2016/2031*, solo le specie specificate autorizzate dall’autorità competente e provenienti dalle aree indenni o dai siti di produzione autorizzati, se destinate esclusivamente e direttamente all’impianto senza frazionamento dell’unità di vendita. Gli spostamenti successivi di tali piante all’interno della zona infetta, possono essere consentiti:

➢ a tutti gli operatori registrati al R.U.O.P. nel periodo 1° novembre – 31 marzo, in quanto non vi è alcun rischio fitosanitario per l’assenza degli adulti dell’insetto vettore;

➢ ai soli operatori autorizzati all’emissione del passaporto “zona infetta – XYLEFA”, anche nel periodo 1° aprile31 ottobre.

Regione Puglia

• Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio

Fitosanitario 03 aprile 2026 n°64

PIANTE

SPECIFICATE

Con

Passaporto

Ordinario

O.P. AUTORIZZATO

Art. 23 - Passaporto

«Xylefa – Z. Infetta»

MOVIMENTAZIONE con «Xylefa» 01 gennaio – 31 dicembre

O.P. NON AUTORIZZATO

Art. 23 - Passaporto

«Xylefa – Z. Infetta»

(OP solo commercio) MOVIMENTAZIONE e GIACENZA

ASSENZA VETTORE 01 novembre -31 marzo

(NON CONSENTITA dal 01 aprile al 31 ottobre)

ESECUZIONE

14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE

Regione Puglia

• Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 03 aprile 2026 n°64 - Appliczione degli articoli 23 e 27 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i. nell’area delimitata di cui all’Allegato III parte A del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i. - Approvazione della circolare applicativa e degli allegati previsti dalla determina dirigenziale n. 158 del 17 settembre 2025

B. Gli operatori professionali ubicati nella zona cuscinetto dell’area delimitata di che trattasi, possono movimentare con il passaporto delle piante conformi all’art. 83 del Reg. (UE) 2016/2031*, tutte le specie specificate provenienti dalle aree indenni o dai siti di produzione autorizzati solo se destinate esclusivamente e direttamente all’impianto senza frazionamento dell’unità di vendita. Gli spostamenti successivi di tali piante all’interno della zona cuscinetto sono consentiti:

➢ A tutti gli operatori registrati al R.U.O.P. nel periodo 1° novembre – 31 marzo, in quanto non vi è alcun rischio fitosanitario per l’assenza degli adulti dell’insetto vettore;

➢ Ai soli operatori autorizzati all’emissione del passaporto “zona cuscinetto – XYLEFA”, anche nel periodo 1° aprile - 31 ottobre.

Questi ultimi, possono movimentare verso la zona infetta le sole specie autorizzate dall’autorità competente con il passaporto “zona cuscinetto – XYLEFA”.

Nei mercati e fiere tutti gli operatori, registrati e non registrati al R.U.O.P., nell’area delimitata di che trattasi, possono commercializzare solo piante accompagnate dal passaporto delle piante di cui all’articolo 27 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i. .

Regione Puglia

• Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio

Fitosanitario 03 aprile 2026 n°64

PIANTE

SPECIFICATE

Con Passaporto

Ordinario

O.P. AUTORIZZATO

Art. 23 - Passaporto

«Xylefa – Z. cuscinetto»

MOVIMENTAZIONE CONSENTITA SEMPRE

O.P. NON AUTORIZZATO

Art. 23 - Passaporto

«Xylefa – Z. cuscinetto»

(OP solo commercio)

MOVIMENTAZIONE con «Xylefa» 01 gennaio – 31 dicembre

MOVIMENTAZIONE e GIACENZA

SOLO PERIODO ASSENZA VETTORE 01 novembre -31 marzo

(NON CONSENTITA dal 01 aprile al 31 ottobre)

14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE

Regione Puglia

• Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio

Fitosanitario 03 aprile 2026 n°64 -

PROCEDURA di RILASCIO, MANTENIMENTO e REVOCA dell’AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione è concessa solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

1) le piante specificate sono state coltivate in un sito afferente ad uno specifico centro aziendale che appartiene ad un operatore registrato al RUOP e autorizzato a rilasciare passaporti delle piante conformi all’art. 83 del Reg. (UE) 2016/2031 e del Reg. (UE) 2017/2313 del 13 dicembre 2017 che, ispezionato, abbia ricevuto la conformità;

2) il sito è protetto fisicamente con reti a prova di vettore dell’organismo nocivo specificato, al fine di ridurre il rischio fitosanitario di infezione delle piante che in uscita dai vivai, devono essere sane; 3) presenza di trappole cromotropiche posizionate all’interno della struttura; 4) l’O.P. ha reso disponibile un Piano di produzione che individui i punti critici o un Piano di Gestione dei rischi aggiornato alla richiesta di autorizzazione a norma della Determinazione dirigenziale n ° 158 del 17/09/2025.

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE

Regione Puglia

• Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio

Fitosanitario 03 aprile 2026 n°64 -

PROCEDURA di RILASCIO, MANTENIMENTO e REVOCA dell’AUTORIZZAZIONE

Mantenimento

controlli ufficiali annuali del sito autorizzato al fine di verificare:

a) l’assenza di piante infette da Xylella fastidiosa. campionamento delle specie specificate autorizzate,

b) l’applicazione dei trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori in tutti i suoi stadi e nei periodi ottimali;

c) la presenza di insetti vettori sulle trappole cromotropiche posizionate all’interno della struttura;

d) le procedure di autocontrollo attuate dall’operatore professionale (commerciante all’ingrosso o vivaista);

e) l’eventuale presenza nei centri aziendali autorizzati di piante di specie specificate per le quali vige il divieto di impianto e, di conseguenza, il loro spostamento;

f) l’integrità delle reti di protezione a prova di vettore;

g) la corretta emissione del passaporto delle piante da parte dei soggetti autorizzati,

h) la registrazione della movimentazione delle piante specificate prodotte e movimentate dai siti autorizzati;

i) le dichiarazioni sostitutive di impegno di cui all’Allegato B della determinazione dirigenziale n ° 158 del 17/09/2025.

j) Tutto quanto altro ritenuto necessario in fase di controllo.

La conformità del controllo periodico comporta la conferma dell’autorizzazione.

14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE

Regione Puglia

• Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio

Fitosanitario 03 aprile 2026 n°64 -

PROCEDURA di RILASCIO, MANTENIMENTO e REVOCA dell’AUTORIZZAZIONE

Revoca autorizzazione

se durante i controlli ufficiali rileva la presenza di piante infette da Xylella fastidiosa e dispone la distruzione di tutte le piante specificate presenti nella struttura in cui è stata rilevata la presenza del batterio Sospensione autorizzazione

- In caso di danno alla protezione fisica, prescrive il blocco temporaneo della movimentazione

- La presenza di piante di specie specificate per le quali vige il divieto di impianto (quindi la movimentazione) di cui al punto e) comporta la sospensione dell’autorizzazione, la loro distruzione a spese dell’Operatore professionale e l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del

14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL’INTERNO DELL’UNIONE

Articolo 25 - Spostamenti all’interno dell’Unione di piante specificate che non sono mai state coltivate all’interno di un’area delimitata

1.Le piante specificate che non sono mai state coltivate all’interno di un’area delimitata possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni seguenti:

a) appartiene ad un operatore professionale registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 ed è sottoposto a ispezione annuale da parte dell’autorità competente;

b) è sottoposto, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, con l’utilizzo di uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV e tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa.

2.In deroga al paragrafo 1, le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea L., Lavandula angustifolia Mill , Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel , Lavandula latifolia Medik Lavandula stoechas L. Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis Mill.) D.A.Webb e Salvia rosmarinus Spenn. possono essere spostate per la prima volta all’interno del territorio dell’Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) sono state coltivate in un sito che è sottoposto a ispezione annuale dall’autorità competente;

b) il sito è sottoposto a campionamento e prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa e con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

14 agosto 2020

CAPO VIII INTRODUZIONE NELL’UNIONE DI PIANTE OSPITI

Articolo 28 - Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato

Articolo 29 - Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di un’area indenne dall’organismo nocivo di un paese infetto

Articolo 30 - Introduzione nell’Unione di piante ospiti originarie di un sito di produzione indenne dall’organismo nocivo di un paese infetto

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