Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS 16 | 28 febbraio 2026
Disagio abitativo
Giovani tra i 20 e i 29 anni che vivono con i genitori (%)
Corea del Sud 82
Italia 79
Spagna 76
Regno Unito 52
Francia 44
Paesi Bassi 38
Stati Uniti 34
Germania 33
Danimarca 12
Fonte: OCSE Affordable Housing Database
L’appunto
“E’ ancora ridotta la capacità di ripensare interi processi con l’AI: servono persone con altissime competenze di dominio e tecnologiche per passare a una trasformazione strutturale delle organizzazioni, che è ancora limitata, per cui servono dati ben organizzati e fruibili, competenze tecniche diffuse, cultura aziendale aperta alla sperimentazione.”
Alessandro Piva
Direttore Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano
Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno
Via G. Pellizza da Volpedo, 8 20149 Milano
Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622 www.angaisa.it | info@angaisa.it
L’Intelligenza Artificiale conquista il commercio italiano: una crescita rapida, ma non per tutti
Nel giro di due anni l’intelligenza artificiale è passata da tecnologia sperimentale a leva competitiva concreta anche nel commercio italiano. I numeri più recenti mostrano un’accelerazione netta: secondo il rapporto ISTAT “Imprese e ICT”, nel 2024 l’8,2% delle imprese italiane con almeno 10 addetti utilizzava tecnologie di IA, quota salita al 16,4% nel 2025.
Secondo le più recenti analisi del Politecnico di Milano, quasi la metà dei lavoratori (47%) impiega strumenti di intelligenza artificiale sul posto di lavoro e, tra chi li utilizza, circa il 40% stima di aver risparmiato più di mezz’ora nelle due più recenti attività svolte con il supporto dell’AI.
Anche quando il guadagno di tempo non è così marcato, quattro lavoratori su dieci dichiarano che grazie a queste tecnologie riescono a svolgere compiti che altrimenti non saprebbero affrontare.
le aziende commerciali italiane sono:
• personalizzazione delle offerte e segmentazione dei clienti;
• previsione della domanda e gestione delle scorte;
• assistenti virtuali per customer care;
• analisi automatica di documenti e comunicazioni;

Se si guarda nello specifico al commercio all’ingrosso e al dettaglio, il salto è ancora più evidente: l’adozione passa dall’8,2% nel 2024 al 18,1% nel 2025. In un solo anno il tasso è più che raddoppiato, segnale che il settore sta entrando in una fase di diffusione operativa e non più solo sperimentale. Il commercio è tra i settori più ricettivi perché dispone di grandi quantità di dati — vendite, clienti, prezzi, stock, traffico online — che si prestano naturalmente all’analisi algoritmica. Non sorprende quindi che, a livello europeo, tra gli utilizzi più frequenti dell’IA nelle imprese figurino marketing e vendite, ambiti in cui il retail è fra i protagonisti assoluti.
Nella pratica, le applicazioni più diffuse nel-
• sistemi antifrode e controllo transazioni. Secondo ISTAT, tra le imprese che adottano l’IA sono particolarmente diffuse le tecnologie per l’analisi del linguaggio e l’IA generativa, segno che strumenti testuali e conversazionali stanno diventando la porta d’ingresso principale a un’adozione più generalizzata. Nonostante la crescita, la diffusione resta disomogenea. Sempre ISTAT evidenzia che oltre la metà delle grandi imprese utilizza l’intelligenza artificiale, mentre la quota cala sensibilmente tra piccole e medie aziende. È un dato che non sorprende, se consideriamo che il commercio italiano è caratterizzato da una struttura imprenditoriale fortemente frammentata. Il principale ostacolo non è tecnologico ma organizzativo: quasi il 60% delle imprese che rinuncia all’IA, cita la mancanza di competenze interne come motivo principale.
Senza figure capaci di integrare dati, processi e strumenti, molti progetti restano limitati a soluzioni isolate (ad esempio chatbot o generatori di contenuti) senza trasformarsi in vantaggi strutturali.
L’espansione non riguarda solo il numero di aziende coinvolte ma anche il valore eco-
segue a pag.2
nomico. Secondo stime dell’Osservatorio
Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2025 il mercato italiano dell’IA ha raggiunto circa 1,8 miliardi di euro (quanto le imprese hanno speso complessivamente per adottare le tecnologie IA), con una crescita del 50% rispetto all’anno precedente. Nel commercio questo si traduce soprattutto in investimenti su piattaforme integrate
— CRM, e-commerce, analytics — e su infrastrutture dati, considerate sempre più indispensabili per rendere realmente efficace l’IA.
I dati più recenti confermano che la trasformazione è in corso. Ma la vera partita non è più capire se l’IA entrerà nelle aziende: è stabilire chi saprà usarla meglio e prima degli altri. continua da pag.1
Diritto & Impresa
Fisco. Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili commerciali. Risposta Agenzia delle Entrate n. 34 del 2026.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 2026 affronta il tema dell’applicazione del regime della cedolare secca ai contratti di locazione di immobili commerciali (categoria catastale C/1), con riferimento alla disciplina transitoria introdotta dall’art. 1, comma 59, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Il caso riguarda un immobile commerciale locato nel 2013. Alla scadenza naturale del contratto, nel 2019, le parti hanno prorogato il rapporto per ulteriori sei anni, esercitando in quell’occasione l’opzione per la cedolare secca. L’istante chiede se sia possibile mantenere o rinnovare tale opzione anche in occasione della successiva proroga prevista per il 2025. L’Agenzia ricostruisce innanzitutto il quadro normativo. Il citato comma 59 ha esteso, in via eccezionale e limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, il regime della cedolare secca (aliquota del 21%) anche alle locazioni di immobili commerciali C/1 fino a 600 mq, stipulate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa o lavoro autonomo. Si trattava, quindi, di una misura transitoria, circoscritta temporalmente all’anno 2019. Il regime della cedolare secca, come ricordato dall’Agenzia, costituisce un sistema alternativo di tassazione che sostituisce l’IRPEF ordinaria e le relative addizionali sul reddito fondiario, nonché l’imposta di registro e l’imposta di bollo sul contratto, comprese proroghe e risoluzioni. L’opzione, in via generale, va esercitata in sede di registrazione del contratto o nelle annualità successive, entro i termini previsti. Con specifico riferimento alla disciplina del 2019, la prassi (in particolare la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 e successivi interpelli) aveva chiarito che il regime si applicava ai contratti “stipulati nell’anno 2019”. In via interpretativa, al solo fine di evitare disparità di trattamento durante l’anno di vigenza della norma, era stata assimilata ai contratti stipulati nel 2019 anche la proroga,
La traiettoria è chiara: nel commercio italiano l’IA sta passando da una prima fase di “entusiasmo sperimentale” a quella del confronto su risultati concreti e misurabili. I prossimi due anni saranno decisivi: chi riuscirà a integrarla correttamente nei processi
— dati, logistica, pricing, relazione cliente — ne ricaverà un vantaggio competitivo reale; chi resterà fermo rischia di trovarsi con strumenti digitali “di facciata”, ma senza un reale impatto.
nello stesso anno, di contratti giunti a scadenza naturale nel 2019. Tuttavia, l’Agenzia precisa che tale assimilazione era limitata al periodo di efficacia della norma agevolativa, cioè al solo anno 2019. Non si trattava di una estensione strutturale del regime, ma di un’interpretazione funzionale alla gestione del regime transitorio. Nel caso concreto, il contratto era stato originariamente stipulato nel 2013, quindi prima dell’entrata in vigore della disciplina speciale. L’opzione per la cedolare era stata ammessa nel 2019 in sede di proroga, proprio in applicazione dell’interpretazione sopra richiamata, limitata al periodo transitorio. Con riferimento alla proroga del 2025, l’Agenzia afferma che il regime agevolativo non è più vigente, essendosi esauriti gli effetti temporali della norma. Inoltre, la possibilità di esercitare validamente l’opzione in occasione della proroga del 2025 è riconosciuta solo ai contratti stipulati ex novo nel 2019, cioè nell’anno di operatività della disposizione. Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di un contratto originariamente stipulato nel 2013, l’istante non può esercitare nuovamente l’opzione per la cedolare secca in occasione della proroga del 2025, in quanto il regime transitorio non è più vigente e non ricorrono le condizioni richieste dalla norma.
Fisco. Somma riconosciuta ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge della legge di bilancio 2025. Corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente ai fini della determinazione dell’importo spettante. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 2026. Con la Risposta n. 7 del 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un profilo applicativo di particolare rilievo operativo, concernente la corretta individuazione dei “giorni di lavoro dipendente” rilevanti ai fini della determinazione della somma riconosciuta ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025). La questione interpretativa nasce dall’esigenza di individuare correttamente il criterio di calcolo del cosiddetto “reddito
annuale teorico”, necessario esclusivamente per determinare la percentuale applicabile alla somma spettante, nei casi in cui il lavoratore non abbia prestato attività lavorativa per l’intero anno. Nel caso di specie, l’Istante pone in evidenza che la Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 prevede, per tali ipotesi, un meccanismo di proiezione del reddito effettivamente percepito sull’intero anno solare, mediante il rapporto tra reddito di lavoro dipendente e giorni di lavoro dipendente, moltiplicato per 365. Da qui il dubbio interpretativo circa l’esatta nozione di “giorni di lavoro dipendente”, soprattutto in presenza di assenze non retribuite, aspettative o sospensioni dal servizio senza corresponsione di alcun emolumento. L’Agenzia delle Entrate, nell’accogliere integralmente l’impostazione prospettata dal contribuente, esamina, innanzitutto, la disciplina contenuta nei commi 4 e 5 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025. In particolare, dopo aver ricordato che la somma in questione non concorre alla formazione del reddito ed è parametrata al reddito di lavoro dipendente mediante percentuali differenziate, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che il rapporto all’intero anno del reddito di lavoro dipendente ha una funzione meramente strumentale all’individuazione della percentuale applicabile, senza incidere sull’ammontare del reddito effettivamente agevolabile. In tale contesto, la nozione di “giorni di lavoro dipendente” assume un ruolo centrale nel calcolo del reddito annuale teorico. L’Agenzia richiama espressamente i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 in materia di detrazioni per lavoro dipendente, affermando un principio di continuità interpretativa. Secondo tale orientamento, i giorni rilevanti sono quelli compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali spetta il diritto alle detrazioni, includendo festività e riposi settimanali, ma escludendo i giorni in cui non sorge alcun diritto alla retribuzione, neppure sotto forma di retribuzione differita. Ne discende che le assenze non retribuite, quali aspettative o sospensioni senza assegni, non possono essere
computate ai fini del calcolo. Applicando tali principi alla fattispecie oggetto di interpello, l’Agenzia conclude che, in presenza di un’assenza parziale di giorni lavorati nell’anno, i “giorni di lavoro dipendente” da considerare per il calcolo del reddito annuale teorico sono esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione. In tal modo, viene confermata la piena assimilazione del criterio di conteggio a quello già utilizzato in ambito di detrazioni IRPEF, con evidenti ricadute in termini di semplificazione operativa per i sostituti d’imposta. Con riferimento, invece, all’ipotesi di assenza totale di giorni lavorativi nel corso dell’anno, l’Agenzia assume una posizione netta, escludendo il riconoscimento della somma agevolativa qualora le somme eventualmente corrisposte non si riferiscano all’anno di imposta 2025 e non siano collegate alla prestazione lavorativa resa nel medesimo periodo. In tali circostanze, viene meno il presupposto stesso dell’agevolazione, rappresentato dalla percezione di un reddito di lavoro dipendente riferibile, anche solo in via teorica, all’anno oggetto di agevolazione.
Lavoro. Privacy. L’accesso alla e-mail del lavoratore licenziato vìola la privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento del 18 dicembre 2025, ha sanzionato una società per violazione della segretezza dell’account email di un amministratore delegato dopo la cessazione del rapporto di lavoro (Newsletter n. 542 del 29 gennaio 2026).
Il Garante precisa che il contenuto delle e-mail, i dati di contatto delle comunicazioni e gli eventuali allegati, rientrano nella nozione di corrispondenza e sono quindi tutelati dal diritto alla segretezza. Tale garanzia, riconosciuta anche dalla Costituzione, salvaguarda la dignità della persona e il suo pieno sviluppo nelle relazioni sociali. Nel caso esaminato, l’azienda aveva negato l’accesso alla casella di posta al lavoratore licenziato, mantenendola attiva e inoltrando i messaggi ricevuti a un altro account aziendale per circa due mesi, nonostante la richiesta, formulata correttamente ai sensi del GDPR, di disabilitare l’account di posta elettronica, di inoltrare i messaggi ricevuti nel frattempo all’indirizzo email personale del lavoratore e di attivare una risposta automatica che informasse eventuali mittenti del nuovo indirizzo email. Pertanto, il Garante ha ordinato alla società di consentire al lavoratore l’accesso al proprio account aziendale di posta elettronica, disponendone la successiva cancellazione.
Lavoro. Privacy. No al controllo dello stile di guida dei lavoratori.
Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter n. 542 del 29 gennaio 2026) ha contestato il trattamento di dati personali effettuato
da un datore di lavoro mediante l’utilizzo di un sistema di telematica satellitare installato sui veicoli aziendali concessi in uso ai dipendenti. La società, parte di un gruppo multinazionale, su disposizione della capogruppo, aveva fatto installare sui propri veicoli aziendali un dispositivo – associato al nominativo del conducente – che raccoglieva, in modo illecito, i dati sui viaggi di lavoro e privati (tempi, km, consumi e stile di guida) dei lavoratori, per l’assegnazione di un punteggio mensile. I dati così raccolti venivano conservati per un periodo di 13 mesi e utilizzati ai fini delle valutazioni del comportamento alla guida dei dipendenti, nonché per l’adozione di eventuali interventi correttivi. L’iniziativa, avviata in via sperimentale, era destinata a essere estesa a tutte le società europee del gruppo. Nel corso dell’attività ispettiva, l’Autorità ha rilevato numerose violazioni della normativa privacy. In particolare, è emerso che il dispositivo installato sui veicoli aziendali raccoglieva informazioni molto dettagliate sui viaggi effettuati, tali da consentire un controllo sull’attività dei lavoratori, svolto in assenza delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. L’informativa resa ai lavoratori era rivolta a tutte le società affiliate del gruppo, incluse quelle con sede extra-Ue, senza indicare in modo chiaro le finalità, le basi giuridiche né i soggetti qualificabili come titolari, responsabili e destinatari del trattamento dei dati. Inoltre, l’accesso alle informazioni raccolte tramite i dispositivi installati sulle auto aziendali era consentito anche al personale di altre società del gruppo, in assenza di un’idonea autorizzazione. Il Garante ha, quindi, inflitto una sanzione (Provvedimento del 18 dicembre 2025) e ordinato la cancellazione dei dati relativi ai viaggi dei lavoratori, raccolti e utilizzati per l’attribuzione dei punteggi di comportamento alla guida.
Energia. GSE. Conto Termico 3.0. Aperto il Portaltermico GSE. Tutte le novità rispetto al CT 2.0.
Con l’apertura del Portaltermico 3.0, il GSE ha pubblicato la guida all’utilizzo del portale CT3.0, rivolta ai “soggetti ammessi” ai sensi del DM 7 agosto 2025, che intendano presentare la richiesta di incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il CT 3.0 introduce importanti novità, con l’obiettivo di semplificare le procedure, ampliare la platea degli interventi incentivabili e rendere il meccanismo più coerente con la transizione energetica. Di seguito una sintesi delle principali differenze rispetto al CT 2.0.
L’ ambito di applicazione risulta ampliato rispetto al CT 2.0. Il nuovo schema estende gli interventi ammessi, con maggiore attenzione a:
• soluzioni ad alta efficienza per la climatizza-

