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ANGAISA Informa n. 589 del 1 febbraio 2026

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Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS 1 | 15 febbraio 2026

Osservatorio vendite ANGAISA

Variazioni %

Dicembre 2025 / dicembre 2024: -14,24

2° sem. 2025/ 2° sem. 2024: -3,79

Anno 2025/anno 2024: -3,54

L’appunto

È operativo dal 22 gennaio il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013). Il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 22 gennaio 2026: per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa online del portale; per i lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026. È possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.

Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622 www.angaisa.it | info@angaisa.it

Recepita in Italia la Direttiva Red III Cosa cambia per energie rinnovabili e edilizia?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2023/2413 (la cosiddetta RED III) sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento è entrato in vigore il 4 febbraio 2026 e interviene in modo esteso sul quadro normativo esistente, a partire dal D.Lgs. 199/2021 (che aveva recepito la RED II), introducendo obiettivi più ambiziosi e nuove regole per velocizzare autorizzazioni e installazioni. Con il recepimento della Direttiva RED III nel quadro normativo nazionale, l’Italia compie un passo deciso verso una fase più matura – e più stringente – della transizione energetica. Il decreto di attuazione non si limita ad aggiornare i target europei, ma ridisegna in modo concreto le regole del gioco per edifici, industria, trasporti e, soprattutto, per l’intero comparto dell’impiantistica, chiamato a trasformare gli obiettivi in infrastrutture reali e funzionanti. Il messaggio di fondo è chiaro: più rinnovabili, in modo strutturale, misurabile e verificabile, con un’attenzione crescente alle prestazioni degli impianti e alla loro integrazione nei sistemi edificio-impianto. Il decreto fissa per l’Italia una quota di fonti rinnovabili pari al 39,4% dei consumi finali lordi entro il 2030. Si tratta di un salto significativo rispetto ai precedenti obiettivi e implica un’accelerazione diffusa su tutti i settori energetici. Le prescrizioni sull’integrazione delle fonti rinnovabili vengono estese anche agli interventi di sostituzione o riqualificazione degli impianti termici. Quando l’intervento riguarda il rinnovo dell’impianto termico, la

quota minima di consumi da soddisfare con energia da fonti rinnovabili è stabilita nella misura del 15%. Non si parla più, quindi, solo di nuove costruzioni o grandi interventi edilizi: anche il rifacimento dell’impianto diventa un momento “sensibile” ai fini FER. I requisiti minimi saranno definiti da un decreto del MASE, atteso entro 180 giorni. Le novità non si fermano agli edifici: il decreto interviene anche su trasporti, biomasse, mobilità elettrica e idrogeno, confermando una visione trasversale della decarbonizzazione. Il settore edilizio emerge come uno dei principali vettori per il raggiungimento dei

target nazionali. Non a caso, viene introdotto un obiettivo nazionale indicativo che prevede la copertura, entro il 2030, di una quota minima del 40,1% del fabbisogno energetico degli edifici attraverso fonti rinnovabili. Questo dato non è solo statistico: si traduce in obblighi progettuali e impiantistici sempre più incisivi, che rendono l’integrazione delle FER una condizione ordinaria – non più opzionale – nei processi edilizi. Anche il comparto industriale è chiamato a fare la sua parte: l’obiettivo nazionale indicativo prevede un aumento medio annuo di almeno

segue a pag.2

continua da pag.1

1,6 punti percentuali della quota di rinnovabili sui consumi energetici complessivi. Sul fronte degli incentivi, il decreto rafforza i meccanismi di sostegno alle rinnovabili ma ne cambia l’impostazione. I dettagli operativi vengono demandati ai provvedimenti attuativi, ma l’indirizzo è già definito: accesso agli incentivi legato alle prestazioni. Non basta installare un impianto FER: sarà necessario dimostrare il rispetto di requisiti tecnici e il raggiungimento di determinati livelli di efficienza energetica. Per progettisti e imprese impiantistiche questo significa un salto di qualità: progettazione integrata, verifica delle prestazioni stagionali, asseverazioni puntuali e maggiore responsabilità tecnica lungo tutto il ciclo di vita dell’impianto. Nel nuovo assetto normativo, le pompe di calore assumono un ruolo centrale. Il decreto ne ri-

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Credito. Credito al consumo. Riforma organica della disciplina dei contratti. Si informa che il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 212/2025. Il provvedimento, che è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, rappresenta una riforma organica della disciplina del credito al consumo. L’obiettivo primario dell’intervento legislativo è l’adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2023/2225 che abroga la precedente Direttiva 2008/48/CE. La riforma nasce dalla necessità di rispondere alla digitalizzazione del mercato finanziario, all’emergere di nuovi modelli di business (come il Buy Now Pay Later), garantendo al contempo un mercato unico del credito più armonizzato e sicuro.

Tra le novità di maggior interesse anche l’istituzione di un sistema di registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio. Per tutti i dettagli vi rimandiamo ad una nota predisposta da Confcommercio – Milano, disponibile cliccando qui.

Fisco. Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir. Risposta Agenzia delle Entrate n. 14 del 2026.

Con la Risposta n. 14 del 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema dell’assegnazione di veicoli aziendali a uso promiscuo nell’ambito di sistemi retributivi flessibili e fortemente integrati con le politiche

conosce esplicitamente il contributo strategico per l’incremento delle rinnovabili nel settore civile. Questo riconoscimento, tuttavia, è condizionato al rispetto di requisiti stringenti di efficienza stagionale e delle norme tecniche di riferimento. Solo gli impianti che soddisfano tali criteri possono contribuire al computo delle FER e accedere ai regimi di incentivazione.

Per l’impiantistica significa maggiore attenzione alla scelta delle macchine, al corretto dimensionamento e alla qualità dell’installazione: l’errore progettuale non è più solo un problema di comfort o consumi, ma può incidere direttamente sulla conformità normativa.

Il punto più delicato è procedurale: il mancato rispetto di questi obblighi comporta il diniego del titolo abilitativo edilizio. In altre parole, senza una progettazione impiantisti-

ca conforme agli obblighi FER, l’intervento non può partire. Nel complesso, il recepimento della RED III segna un cambio di passo deciso. Per il settore dell’impiantistica si apre una fase di forte espansione, ma anche di maggiore selezione.

Cresceranno le imprese capaci di:

• progettare sistemi integrati edificio–impianto;

• garantire prestazioni misurabili e conformità normativa;

• gestire autorizzazioni, asseverazioni e controlli;

• operare su scala, mantenendo qualità e affidabilità.

La transizione non sarà più guidata solo dagli incentivi, ma dalla capacità tecnica di “guidare e coordinare” l’effettiva implementazione degli obblighi e dei target previsti dalla Direttiva e dai provvedimenti attuativi.

di compensation, in particolare per figure manageriali. L’interpello trae origine dall’implementazione, da parte della società istante, di una nuova car policy volta, da un lato, al rinnovo del parco auto con veicoli a bassissime emissioni (elettrici o ibridi plug-in) e, dall’altro, alla rimodulazione del trattamento economico complessivo dei dipendenti destinatari dell’assegnazione. In particolare, il dipendente che aderisce all’accordo accetta preventivamente che il costo complessivo del veicolo assegnato concorra alla determinazione della propria retribuzione globale. In tal caso, il meccanismo delineato prevede che il collaboratore sostenga integralmente il costo dell’autovettura: una prima quota mediante una trattenuta mensile in busta paga pari al valore convenzionale del fringe benefit determinato secondo le tabelle ACI, e una seconda quota attraverso l’incidenza del residuo onere economico sul premio di risultato o, più in generale, sulla retribuzione variabile. La società Istante ritiene che tale struttura sia fiscalmente neutra oltre il valore convenzionale del fringe benefit, sostenendo che la parte di costo eccedente, recuperata mediante riduzione della retribuzione variabile lorda, non debba concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto integralmente sostenuta dal lavoratore. Su tale presupposto viene chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare la compatibilità del progetto con il principio di cui all’articolo 51, comma 1, del TUIR e con i correlati obblighi di sostituzione d’imposta. Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia ribadisce preliminarmente

il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sancito dal citato articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo cui tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro concorrono alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dalla forma dell’erogazione. In tale prospettiva, i beni e i servizi concessi al dipendente costituiscono reddito imponibile, salvo l’applicazione di specifiche deroghe o criteri forfetari previsti dal legislatore. Proprio una di tali deroghe è contenuta nel comma 4, lettera a), dell’articolo 51 del TUIR, che disciplina il trattamento fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo. La norma, come modificata dalla legge di bilancio 2025, introduce un criterio di determinazione forfetaria del fringe benefit, basato su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e su percentuali differenziate in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo, prevedendo espressamente che il valore imponibile sia assunto “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”. Richiamando, quindi, la precedente prassi (in particolare la circolare n. 326 del 1997 e la circolare n. 1 del 2007), l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la possibilità di scomputare le somme trattenute riguarda esclusivamente gli importi corrisposti dal dipendente a fronte dell’uso personale del veicolo, determinati sulla base del valore convenzionale ACI. Non può invece estendersi a qualsiasi ulteriore somma versata dal lavoratore in relazione al mezzo, soprattutto quando tale versamento avvenga attraverso meccanismi retributivi che incidono su emolumenti

comunque maturati nell’ambito del rapporto di lavoro. Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia distingue nettamente due piani. Da un lato, riconosce la legittimità della trattenuta mensile pari al valore convenzionale del fringe benefit, che consente di azzerare l’imponibile derivante dall’uso promiscuo del veicolo, in quanto espressamente ammessa dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR. Dall’altro lato, esclude che il residuo costo del veicolo, recuperato mediante riduzione della retribuzione variabile lorda, possa considerarsi fiscalmente irrilevante. Secondo l’Agenzia, infatti, la parte di fringe benefit eccedente il valore forfetario determinato ai sensi del comma 4, dell’articolo 51 del TUIR, rientra pienamente nel perimetro applicativo del comma 1 del medesimo articolo 51 e deve, pertanto, concorrere alla formazione del reddito complessivo del dipendente. Ne consegue che tale importo non può essere sottratto dalla retribuzione variabile lorda prima dell’applicazione delle imposte, ma deve essere trattenuto dall’importo netto.

Fisco. Bonus mobili. Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate. Il cambio caldaia nel 2025 non dà diritto allo sconto fiscale. E’ stata pubblicata la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate con 10 risposte ai quesiti più frequenti sulla detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025 - articolo 1, comma 22) ha ulteriormente prorogato questa agevolazione, stabilendo che si applica anche per le spese sostenute nel 2026. Il beneficio spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due. All’interno della nuova Guida, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che “dal 1° gennaio 2025 non sono più detraibili, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a

combustibili fossili e, dunque, da tale data non è possibile fruire del bonus per l’acquisto di mobili collegati ai predetti interventi”.

Tale precisazione comporta un cambiamento molto importante in quanto farà perdere lo sconto fiscale previsto per arredi ed elettrodomestici a tutti coloro che hanno effettuato acquisti nel corso del 2025, pensando di collegarli alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento effettuata nel corso dello stesso anno. Il taglio delle agevolazioni fiscali per le caldaie, infatti, era scattato dal primo gennaio dell’anno scorso e riguarda sia l’ecobonus sia il bonus ristrutturazioni. Di conseguenza, chi ha effettuato anche la sostituzione della caldaia nel 2025, classificata come manutenzione straordinaria, e poi ha pagato gli arredi con l’obiettivo di recuperare il 50% in dichiarazione, non potrà inserire le spese nel 730 di quest’anno. Diversamente, chi ha installato la caldaia nel 2024 e ha pagato gli arredi nel corso del 2025, potrà ancora fruire del bonus mobili e recuperare il 50% in dichiarazione.

Fisco. Integrazione del Codice unico di progetto nella fattura elettronica per acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive. Disponibile il servizio di integrazione del CUP. Come noto, a decorrere dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il CUP (codice unico di progetto) riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo ovvero al momento della richiesta dello stesso (art. 5, co. 6, D.L.n.13/2023). Nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” è stato reso disponibile dal 27 gennaio 2026 il servizio web che consente di integrare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive. Il cessionario o il committente può, quindi, provvedere ad inserire detta informazione nel caso in cui non sia stata riportata in fattura o sia stata indicata in modo errato dal cedente (o prestatore) e quest’ultimo non abbia provveduto a riemettere correttamente il documento dopo avere annullato quello errato tramite nota di credito.

Il cessionario/committente o un intermediario abilitato potrà accedere al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici”, trovando, all’interno del box “Comunicazioni”, il link

Diritto & Impresa

“Integrazione CUP”. Una volta individuata la e-fattura, tra quelle emesse a partire dal 1° giugno 2023 e non rifiutate dal SdI, cliccando sul link “Azioni” sono consultabili i Codici Unici di Progetto già associati. Grazie al bottone “Inserisci CUP” è possibile riportare il dato, specificando se debba essere associato all’intera fattura o a una singola linea. L’Agenzia delle Entrate precisa che il CUP inserito nella fattura elettronica dal cedente o dal prestatore al momento dell’emissione non può essere eliminato o rettificato, posto che, una volta trasmesso al Sistema di Interscambio, il file XML non è più modificabile. La correzione potrà avvenire, invece, mediante inserimento del CUP corretto grazie al nuovo servizio. I Codici Unici di Progetto inseriti mediante il nuovo servizio possono, invece, essere eliminati, in caso di errore, tramite il tasto “Elimina CUP”.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito, un’apposita guida all’utilizzo delle nuove funzionalità.

Lavoro. Contributi sanitari aziendali. Esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Con riferimento ai premi versati dal datore di lavoro ai dipendenti per un sistema di assistenza sanitaria integrativa, l’Agenzia delle entrate precisa quanto segue.

In particolare:

• richiama l’art. 51, TUIR (principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente), secondo cui tutte le somme percepite in base al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito;

• ricorda anche le cause di esclusione previste dal comma 2 dello stesso articolo, riguardanti “i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20…”.

Considerato che, nella fattispecie in esame, i contributi per l’assistenza sanitaria vengono versati dal datore di lavoro in conformità al Contratto collettivo nazionale del lavoro a favore di un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, operante secondo criteri

Diritto & Impresa

continua da pag.3 di mutualità e solidarietà, l’Agenzia delle entrate ritiene che tali somme non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera a), TUIR si applica anche se al momento in cui decorre la copertura assicurativa, il rapporto di lavoro non è più esistente. Per un esame completo vedi Consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 26 gennaio 2026

Partner

Accordo-quadro ANGAISA / JUNGHEINRICH

E’ operativo l’accordo quadro con JUNGHEINRICH grazie al quale tutti i soci ANGAISA potranno avvalersi, a condizioni particolarmente interessanti, dei prodotti e dei servizi di una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dei mezzi di movimentazione interna, nella tecnica di magazzino e del flusso dei materiali. Jungheinrich è presente in Italia dal 1958 e ad oggi possiede con le sue sette filiali la rete di vendita e assistenza diretta più capillare presente sul territorio. Jungheinrich dispone della più vasta gamma di prodotti e servizi presenti sul mercato e offre soluzioni complete a 360° per la logistica di magazzino:

• Fornitura di carrelli elevatori di tutte le tipologie nuovi ed usati;

• Fornitura di scaffalature industriali;

• Fornitura di Software per la gestione del magazzino e sistemi di trasmissione dati;

• Consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini integrati (carrelli + scaffali + Software di gestione + trasmissione dati);

• Consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini automatici;

• Servizi finanziari;

• Contratti di manutenzione personalizzati, in linea con le nuove disposizioni di legge dettate dal D.Lgs. 81/2008 e orientate alle linee guida ISPSEL;

• Corsi di formazione per carrellisti. Il SERVIZIO di ASSISTENZA JUNGHEINRICH, si avvale di circa 530 tecnici di assistenza che, in caso di necessità intervengono entro 8 ore lavorative con un furgone attrezzato e dotato di un completo assortimento delle parti di ricambio. I tecnici del servizio assistenza sono equipaggiati con le più moderne attrezzature che ne facilitano il lavoro e che quindi accorciano i tempi di intervento e conseguentemente di fermo macchina.

Previdenza. INPS. Nuovo servizio per le visite mediche di controllo ai lavoratori in malattia.

L’INPS, con messaggio n. 3979 del 30 dicembre 2025, comunica che i datori di lavoro avranno a disposizione un nuovo servizio relativo alle visite mediche di controllo dei lavoratori in malattia. Il servizio, disponibile sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), presenta le seguenti funzioni: • invio richiesta: l’azione consente di inoltra-

re all’INPS una richiesta di visita medica di controllo;

• consulta richiesta: l’azione consente di consultare una richiesta di visita medica di controllo precedentemente inoltrata;

• consulta esito: l’azione consente di consultare l’esito di una visita relativa a una richiesta precedentemente inoltrata;

• annulla richiesta: l’azione consente di annullare una richiesta di visita precedentemente inoltrata e non ancora eseguita.

ANGAISA ha rinnovato l’accordo-quadro con S.I. Soluzioni Informatiche, in funzione del quale le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da un leader nel settore dello sviluppo software. S.I. Soluzioni Informatiche è una software house con oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni gestionali per le aziende della distribuzione. L’azienda affianca i propri clienti nel percorso di evoluzione digitale, supportandoli nel miglioramento dell’organizzazione, dell’efficienza operativa e del controllo dei processi aziendali. ButterflAI Retail è una soluzione ERP completa e flessibile, arricchita da componenti di Intelligenza Artificiale, progettata per rispondere alle esigenze delle aziende della distribuzione e, in particolare, del settore idrotermosanitario. Il sistema supporta in modo integrato i principali processi aziendali, contribuendo a semplificare le attività quotidiane e a migliorare la gestione complessiva dell’impresa. ButterflAI Retail è conforme agli standard di settore e agli strumenti digitali promossi da ANGAISA, permettendo alle aziende associate l’integrazione dei dati nei propri flussi operativi.

Accordo quadro ANGAISA / Sanmarco Informatica

E’ operativo l’accordo con Sanmarco Informatica, in funzione del quale le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da un leader nel settore dello sviluppo software e consulenza. Sanmarco Informatica è una società italiana che da quarant’anni supporta la riorganizzazione dei processi in tutte le aree aziendali, progettando e realizzando soluzioni digitali integrate. Ogni progetto è

gestito con un approccio personalizzato per fornire risposte adeguate e su misura, che contribuiscono concretamente a gestire le azioni, i dati e le informazioni strategiche, incrementando i risultati aziendali. Le soluzioni digitali integrate di Sanmarco Informatica dedicate al mercato idrotermosanitario – ITS supportano le aziende commerciali, sia all’ingrosso che al dettaglio, i distributori e i rivenditori di sistemi arredo bagno, termosanitari, climatizzazione pavimenti e rivestimenti. Jgalileo ITS è il software gestionale completo e flessibile, che integra tutte le aree gestionali, per soddisfare più agevolmente le esigenze specifiche di ogni azienda del settore idrotermosanitario: amministrazione e controllo, commerciale, punti vendita e gestione al banco, showroom e configurazione prodotto, 3D, gestione avvisi merce pronta, acquisti, distribuzione, spedizione, e-commerce, collegamento con portali web di settore (ANGAISA, IdroLAB…) CRM, gestione magazzino, Business Intelligence, analisi statistiche venditori, qualità del dato, workflow di processo. Si tratta di un ERP idrotermosanitario, una soluzione applicativa che consente di gestire con massima flessibilità i sistemi che operano nel mercato ITS – idrotermosanitario. Jgalileo ITS possiede tutte le funzioni necessarie a gestire al meglio i materiali e i prodotti di ogni punto vendita fisico o digitale, così come gli impianti idrotermosanitari. Un team di consulenti, con esperienza decennale, ha maturato una forte capacità di implementare progetti in piccole, medie e grandi aziende, con provata competenza nel governo delle tipiche criticità gestionali del settore ITS.

Le schede di presentazione delle convenzioni ANGAISA sono disponibili all’interno del portale www.angaisa.it (Area Soci/ Convenzioni)

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).

Accordo quadro ANGAISA S.I. SOLUZIONI INFORMATICHE

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