Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS 1 | 15 febbraio 2026
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L’appunto
È operativo dal 22 gennaio il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013). Il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 22 gennaio 2026: per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa online del portale; per i lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026. È possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.
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Recepita in Italia la Direttiva Red III Cosa cambia per energie rinnovabili e edilizia?
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2023/2413 (la cosiddetta RED III) sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento è entrato in vigore il 4 febbraio 2026 e interviene in modo esteso sul quadro normativo esistente, a partire dal D.Lgs. 199/2021 (che aveva recepito la RED II), introducendo obiettivi più ambiziosi e nuove regole per velocizzare autorizzazioni e installazioni. Con il recepimento della Direttiva RED III nel quadro normativo nazionale, l’Italia compie un passo deciso verso una fase più matura – e più stringente – della transizione energetica. Il decreto di attuazione non si limita ad aggiornare i target europei, ma ridisegna in modo concreto le regole del gioco per edifici, industria, trasporti e, soprattutto, per l’intero comparto dell’impiantistica, chiamato a trasformare gli obiettivi in infrastrutture reali e funzionanti. Il messaggio di fondo è chiaro: più rinnovabili, in modo strutturale, misurabile e verificabile, con un’attenzione crescente alle prestazioni degli impianti e alla loro integrazione nei sistemi edificio-impianto. Il decreto fissa per l’Italia una quota di fonti rinnovabili pari al 39,4% dei consumi finali lordi entro il 2030. Si tratta di un salto significativo rispetto ai precedenti obiettivi e implica un’accelerazione diffusa su tutti i settori energetici. Le prescrizioni sull’integrazione delle fonti rinnovabili vengono estese anche agli interventi di sostituzione o riqualificazione degli impianti termici. Quando l’intervento riguarda il rinnovo dell’impianto termico, la
quota minima di consumi da soddisfare con energia da fonti rinnovabili è stabilita nella misura del 15%. Non si parla più, quindi, solo di nuove costruzioni o grandi interventi edilizi: anche il rifacimento dell’impianto diventa un momento “sensibile” ai fini FER. I requisiti minimi saranno definiti da un decreto del MASE, atteso entro 180 giorni. Le novità non si fermano agli edifici: il decreto interviene anche su trasporti, biomasse, mobilità elettrica e idrogeno, confermando una visione trasversale della decarbonizzazione. Il settore edilizio emerge come uno dei principali vettori per il raggiungimento dei

target nazionali. Non a caso, viene introdotto un obiettivo nazionale indicativo che prevede la copertura, entro il 2030, di una quota minima del 40,1% del fabbisogno energetico degli edifici attraverso fonti rinnovabili. Questo dato non è solo statistico: si traduce in obblighi progettuali e impiantistici sempre più incisivi, che rendono l’integrazione delle FER una condizione ordinaria – non più opzionale – nei processi edilizi. Anche il comparto industriale è chiamato a fare la sua parte: l’obiettivo nazionale indicativo prevede un aumento medio annuo di almeno
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1,6 punti percentuali della quota di rinnovabili sui consumi energetici complessivi. Sul fronte degli incentivi, il decreto rafforza i meccanismi di sostegno alle rinnovabili ma ne cambia l’impostazione. I dettagli operativi vengono demandati ai provvedimenti attuativi, ma l’indirizzo è già definito: accesso agli incentivi legato alle prestazioni. Non basta installare un impianto FER: sarà necessario dimostrare il rispetto di requisiti tecnici e il raggiungimento di determinati livelli di efficienza energetica. Per progettisti e imprese impiantistiche questo significa un salto di qualità: progettazione integrata, verifica delle prestazioni stagionali, asseverazioni puntuali e maggiore responsabilità tecnica lungo tutto il ciclo di vita dell’impianto. Nel nuovo assetto normativo, le pompe di calore assumono un ruolo centrale. Il decreto ne ri-
Diritto & Impresa
Credito. Credito al consumo. Riforma organica della disciplina dei contratti. Si informa che il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 212/2025. Il provvedimento, che è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, rappresenta una riforma organica della disciplina del credito al consumo. L’obiettivo primario dell’intervento legislativo è l’adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2023/2225 che abroga la precedente Direttiva 2008/48/CE. La riforma nasce dalla necessità di rispondere alla digitalizzazione del mercato finanziario, all’emergere di nuovi modelli di business (come il Buy Now Pay Later), garantendo al contempo un mercato unico del credito più armonizzato e sicuro.
Tra le novità di maggior interesse anche l’istituzione di un sistema di registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio. Per tutti i dettagli vi rimandiamo ad una nota predisposta da Confcommercio – Milano, disponibile cliccando qui.
Fisco. Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir. Risposta Agenzia delle Entrate n. 14 del 2026.
Con la Risposta n. 14 del 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema dell’assegnazione di veicoli aziendali a uso promiscuo nell’ambito di sistemi retributivi flessibili e fortemente integrati con le politiche
conosce esplicitamente il contributo strategico per l’incremento delle rinnovabili nel settore civile. Questo riconoscimento, tuttavia, è condizionato al rispetto di requisiti stringenti di efficienza stagionale e delle norme tecniche di riferimento. Solo gli impianti che soddisfano tali criteri possono contribuire al computo delle FER e accedere ai regimi di incentivazione.
Per l’impiantistica significa maggiore attenzione alla scelta delle macchine, al corretto dimensionamento e alla qualità dell’installazione: l’errore progettuale non è più solo un problema di comfort o consumi, ma può incidere direttamente sulla conformità normativa.
Il punto più delicato è procedurale: il mancato rispetto di questi obblighi comporta il diniego del titolo abilitativo edilizio. In altre parole, senza una progettazione impiantisti-
ca conforme agli obblighi FER, l’intervento non può partire. Nel complesso, il recepimento della RED III segna un cambio di passo deciso. Per il settore dell’impiantistica si apre una fase di forte espansione, ma anche di maggiore selezione.
Cresceranno le imprese capaci di:
• progettare sistemi integrati edificio–impianto;
• garantire prestazioni misurabili e conformità normativa;
• gestire autorizzazioni, asseverazioni e controlli;
• operare su scala, mantenendo qualità e affidabilità.
La transizione non sarà più guidata solo dagli incentivi, ma dalla capacità tecnica di “guidare e coordinare” l’effettiva implementazione degli obblighi e dei target previsti dalla Direttiva e dai provvedimenti attuativi.
di compensation, in particolare per figure manageriali. L’interpello trae origine dall’implementazione, da parte della società istante, di una nuova car policy volta, da un lato, al rinnovo del parco auto con veicoli a bassissime emissioni (elettrici o ibridi plug-in) e, dall’altro, alla rimodulazione del trattamento economico complessivo dei dipendenti destinatari dell’assegnazione. In particolare, il dipendente che aderisce all’accordo accetta preventivamente che il costo complessivo del veicolo assegnato concorra alla determinazione della propria retribuzione globale. In tal caso, il meccanismo delineato prevede che il collaboratore sostenga integralmente il costo dell’autovettura: una prima quota mediante una trattenuta mensile in busta paga pari al valore convenzionale del fringe benefit determinato secondo le tabelle ACI, e una seconda quota attraverso l’incidenza del residuo onere economico sul premio di risultato o, più in generale, sulla retribuzione variabile. La società Istante ritiene che tale struttura sia fiscalmente neutra oltre il valore convenzionale del fringe benefit, sostenendo che la parte di costo eccedente, recuperata mediante riduzione della retribuzione variabile lorda, non debba concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto integralmente sostenuta dal lavoratore. Su tale presupposto viene chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare la compatibilità del progetto con il principio di cui all’articolo 51, comma 1, del TUIR e con i correlati obblighi di sostituzione d’imposta. Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia ribadisce preliminarmente
il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sancito dal citato articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo cui tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro concorrono alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dalla forma dell’erogazione. In tale prospettiva, i beni e i servizi concessi al dipendente costituiscono reddito imponibile, salvo l’applicazione di specifiche deroghe o criteri forfetari previsti dal legislatore. Proprio una di tali deroghe è contenuta nel comma 4, lettera a), dell’articolo 51 del TUIR, che disciplina il trattamento fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo. La norma, come modificata dalla legge di bilancio 2025, introduce un criterio di determinazione forfetaria del fringe benefit, basato su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e su percentuali differenziate in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo, prevedendo espressamente che il valore imponibile sia assunto “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”. Richiamando, quindi, la precedente prassi (in particolare la circolare n. 326 del 1997 e la circolare n. 1 del 2007), l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la possibilità di scomputare le somme trattenute riguarda esclusivamente gli importi corrisposti dal dipendente a fronte dell’uso personale del veicolo, determinati sulla base del valore convenzionale ACI. Non può invece estendersi a qualsiasi ulteriore somma versata dal lavoratore in relazione al mezzo, soprattutto quando tale versamento avvenga attraverso meccanismi retributivi che incidono su emolumenti
comunque maturati nell’ambito del rapporto di lavoro. Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia distingue nettamente due piani. Da un lato, riconosce la legittimità della trattenuta mensile pari al valore convenzionale del fringe benefit, che consente di azzerare l’imponibile derivante dall’uso promiscuo del veicolo, in quanto espressamente ammessa dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR. Dall’altro lato, esclude che il residuo costo del veicolo, recuperato mediante riduzione della retribuzione variabile lorda, possa considerarsi fiscalmente irrilevante. Secondo l’Agenzia, infatti, la parte di fringe benefit eccedente il valore forfetario determinato ai sensi del comma 4, dell’articolo 51 del TUIR, rientra pienamente nel perimetro applicativo del comma 1 del medesimo articolo 51 e deve, pertanto, concorrere alla formazione del reddito complessivo del dipendente. Ne consegue che tale importo non può essere sottratto dalla retribuzione variabile lorda prima dell’applicazione delle imposte, ma deve essere trattenuto dall’importo netto.
Fisco. Bonus mobili. Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate. Il cambio caldaia nel 2025 non dà diritto allo sconto fiscale. E’ stata pubblicata la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate con 10 risposte ai quesiti più frequenti sulla detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025 - articolo 1, comma 22) ha ulteriormente prorogato questa agevolazione, stabilendo che si applica anche per le spese sostenute nel 2026. Il beneficio spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due. All’interno della nuova Guida, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che “dal 1° gennaio 2025 non sono più detraibili, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a
combustibili fossili e, dunque, da tale data non è possibile fruire del bonus per l’acquisto di mobili collegati ai predetti interventi”.
Tale precisazione comporta un cambiamento molto importante in quanto farà perdere lo sconto fiscale previsto per arredi ed elettrodomestici a tutti coloro che hanno effettuato acquisti nel corso del 2025, pensando di collegarli alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento effettuata nel corso dello stesso anno. Il taglio delle agevolazioni fiscali per le caldaie, infatti, era scattato dal primo gennaio dell’anno scorso e riguarda sia l’ecobonus sia il bonus ristrutturazioni. Di conseguenza, chi ha effettuato anche la sostituzione della caldaia nel 2025, classificata come manutenzione straordinaria, e poi ha pagato gli arredi con l’obiettivo di recuperare il 50% in dichiarazione, non potrà inserire le spese nel 730 di quest’anno. Diversamente, chi ha installato la caldaia nel 2024 e ha pagato gli arredi nel corso del 2025, potrà ancora fruire del bonus mobili e recuperare il 50% in dichiarazione.
Fisco. Integrazione del Codice unico di progetto nella fattura elettronica per acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive. Disponibile il servizio di integrazione del CUP. Come noto, a decorrere dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il CUP (codice unico di progetto) riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo ovvero al momento della richiesta dello stesso (art. 5, co. 6, D.L.n.13/2023). Nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” è stato reso disponibile dal 27 gennaio 2026 il servizio web che consente di integrare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive. Il cessionario o il committente può, quindi, provvedere ad inserire detta informazione nel caso in cui non sia stata riportata in fattura o sia stata indicata in modo errato dal cedente (o prestatore) e quest’ultimo non abbia provveduto a riemettere correttamente il documento dopo avere annullato quello errato tramite nota di credito.
Il cessionario/committente o un intermediario abilitato potrà accedere al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici”, trovando, all’interno del box “Comunicazioni”, il link


