Costo materiali
Variazioni % media 2024/2025
Terre rare +29
Legno strutturale +23
Rame +10
Vetro piano edilizio + 9
Alluminio + 7
Cemento e calcestruzzo + 3
Laterizi + 1
Ceramiche + 1
Fonte: Construction Cost Report di Gad
L’appunto
“Il Piano Casa europeo costituisce una svolta, perché per la prima volta l’UE ha formalmente riconosciuto l’accessibilità degli alloggi come una preoccupazione condivisa e prioritaria. Si tratta comunque di un punto di partenza, non di arrivo. Senza un reale impegno da parte dei governi nazionali, questi sforzi rischiano di restare insufficienti”.
Irene Tinagli – Presidente Commissione speciale sulla crisi abitativa in Europa del Parlamento europeo
Emergenza Casa: dal Piano Casa UE a quello italiano Obiettivi ambiziosi e risorse limitate
Nei giorni scorsi l’Unione Europea ha presentato il suo primo “European Affordable Housing Plan”: una strategia globale per favorire l’accesso a una casa a prezzi sostenibili in tutti i Paesi membri. Per la prima volta, Bruxelles definisce l’abitare come una sfida transnazionale, non più rimandabile a politiche esclusivamente nazionali. Il Piano casa europeo si concentra su quattro aree chiave: aumentare l’offerta abitativa, mobilitare investimenti pubblici e privati, guidare riforme strutturali nei settori urbanistici e dei permessi, e proteggere i cittadini più vulnerabili. In concreto, l’UE punta a rendere disponibili ogni anno al-

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meno 650 mila unità abitative aggiuntive oltre l’attuale nuova costruzione, investendo in innovazione edilizia, semplificando permessi e riducendo la burocrazia che rallenta l’offerta immobiliare. Il Piano comprende anche misure volte a limitare l’effetto degli affitti brevi, un fenomeno che in molte aree urbane sottrae case al mercato residenziale tradizionale, e a creare nuove piattaforme di investimento europee con la Banca Europea degli Investimenti e altre istituzioni. Fino a oggi l’UE evitava di intervenire direttamente sul mercato immobiliare proprio perché si tratta di
politiche tradizionalmente di competenza nazionale o locale. Tuttavia, l’aumento costante dei prezzi delle case e degli affitti, unito alla stagnazione dell’offerta in molte città europee, ha convinto Bruxelles che servono coordinamento, risorse e idee comuni. L’obiettivo politico è duplice: ridurre le disuguaglianze sociali causate dall’emergenza abitativa e migliorare la competitività economica, perché una forza lavoro mobile e stabile ha bisogno di stabilità nel mercato dell’abitare. La Commissione europea ha posto l’accento non solo sulla carenza di alloggi accessibili, ma anche sulla forte incidenza delle spese abitative sulla condizione economica delle famiglie. Per spiegare questo fenomeno, Bruxelles utilizza dati di Eurostat (l’ufficio statistico dell’UE) che rivelano un quadro preoccupante per l’Italia. Secondo le ultime statistiche sulla povertà relativa il tasso di rischio di povertà in Italia è pari al 18,9% della popolazione residente, considerando il reddito complessivo prima del peso delle spese per la casa. Tuttavia, quando si tengono in conto affitti, mutui e altri costi abitativi, la situazione cambia drasticamente: il rischio di povertà per molte famiglie italiane aumenta sensibilmente, arrivando — secondo elaborazioni incluse nelle analisi di contesto per la proposta europea — a circa il 27,8% una volta sottratte le spese abitative dal reddito disponibile. Questo significa che quasi un italiano su tre si trova in condizione di vulnerabilità economica quando il peso della casa viene detratto dal reddito reale. Questo indicatore — il tasso di rischio di povertà dopo i costi
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abitativi — è considerato da Eurostat una misura più realistica del benessere, perché mostra quanto rimane alle famiglie dopo aver sostenuto la spesa più grande: quella per la casa. La crisi degli alloggi non è soltanto una questione di mercato, ma ha conseguenze sociali tangibili, ampliando la forbice tra chi riesce a vivere dignitosamente e chi rischia l’esclusione sociale proprio a causa dei costi abitativi. In questo contesto, l’Unione chiede agli Stati membri non solo di aumentare l’offerta di case a prezzi accessibili, ma anche di mettere in campo politiche che allevino il peso delle spese per l’abitare. La notizia del Piano europeo arriva mentre il Governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, ha annunciato un proprio intervento nazionale per fronteggiare l’emergenza abitativa. In una conferenza stampa di inizio anno, la presidente del Consiglio ha spiegato che l’obiettivo è realizzare circa 100mila case a prezzi calmierati nei prossimi dieci anni, attraverso un progetto condiviso con i ministeri com-
Diritto & Impresa
Lavoro. Corretto inquadramento fiscale delle somme corrisposte dalla Società al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa dei partner, nelle ipotesi di morte del lavoratore, a titolo di assegno integrativo caso morte, sulla base di apposito regolamento aziendale e sotto forma di rendita mensile. Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 301 del 2025.
Con la risposta all’interpello n. 301 del 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce se le somme corrisposte a titolo di Assegno Integrativo Caso Morte (AICM), pur erogate sotto forma di rendita periodica e non come indennità una tantum, possano essere escluse da tassazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR, in quanto indennità conseguite a seguito della morte del lavoratore. L’Agenzia delle Entrate, in premessa, richiama l’art. 51 del TUIR, il quale sancisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, e l’art. 6, comma 2, del medesimo TUIR, secondo cui le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi non costituiscono reddito quando dipendono da invalidità permanente o morte. L’Agenzia richiama, inoltre, la circolare n. 55/1999 e la circolare n. 326/1997, le quali precisano che le prestazioni derivanti da invalidità permanente o da morte non sono imponibili se riconducibili alle ipotesi previste dall’ar-
petenti e la società civile. Il piano italiano, che dovrà essere formalizzato con un decreto della presidenza del Consiglio, punta a offrire soluzioni abitative a prezzi regolati in particolare per giovani coppie e ceti medi che oggi si trovano in difficoltà nel mercato libero. La contemporaneità dei due piani — europeo e italiano — non è casuale. La strategia dell’UE crea un quadro di riferimento e strumenti di finanziamento che possono sostenere iniziative nazionali, soprattutto in un Paese come l’Italia dove la proprietà privata è storicamente predominante, ma l’accesso ad affitti sostenibili resta un problema per molte famiglie. In questo senso, il piano casa italiano può sfruttare linee guida comunitarie e risorse europee, come i fondi strutturali, InvestEU o partenariati con la BEI, per ampliare l’offerta abitativa e ridurre i costi di realizzazione e gestione degli alloggi. Non mancano però critiche. Alcuni analisti sottolineano che i 100mila alloggi previsti dal piano italiano, pur significativi, rappresentano un numero modesto rispetto alla domanda
reale — soprattutto se si pensa alle stime che vedono centinaia di migliaia di famiglie in attesa di una casa pubblica o con difficoltà nel mercato degli affitti. A livello europeo, invece, il Piano casa è visto come una pietra miliare, ma non come una soluzione immediata: la sua efficacia dipenderà molto da come gli Stati membri sapranno applicare le linee guida nazionalmente, nonché dalla capacità di mobilitare investimenti su larga scala. Per molti italiani — studenti, lavoratori precari, giovani coppie — la combinazione di un piano europeo con un piano nazionale può significare più opportunità di accesso a un’abitazione dignitosa senza spendere cifre insostenibili. Se ben implementati, questi sforzi potrebbero attenuare la pressione sugli affitti nelle grandi città e stimolare rigenerazione urbana anche nei piccoli centri. In un’epoca in cui la casa è sempre più centrale nella discussione pubblica, l’azione congiunta di Europa e governi nazionali apre la porta a politiche abitative più moderne, inclusive e sostenibili.
ticolo 6, comma 2, del TUIR (Risposta n. 301/2025). Nel caso specifico, l’obbligo di pagamento dell’indennità deriva da un regolamento aziendale e il datore di lavoro è contraente e beneficiario della polizza stipulata per la copertura del proprio rischio, Inoltre, l’indennità è predeterminata dal regolamento ed erogata al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa in caso di morte del dipendente. Sulla base di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del TUIR, l’Agenzia ritiene che tale indennità non concorra alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dalla modalità di erogazione, sia essa in forma di capitale o di rendita.
Lavoro. Sicurezza sul lavoro. Attività cantieri edili: badge digitale, patente a crediti, controlli e formazione. Conversione in legge del D.L. 159/2025.
Si informa che il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) è stato convertito in legge con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025. Di seguito si riportano le principali modifiche apportate dalla legge 198/2025 al DL 159/2025.
Badge di cantiere e di patente a crediti
L’aggiornamento dell’art. 3 “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti” (titolo aggiornato in conversione) prevede:
• Introdotto il badge/tessera di riconoscimento in formato digitale per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti: l’avvio è previsto nei cantieri e la possibilità di estensione ad ulteriori ambiti è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni (formulazione aggiornata in conversione). Le modalità attuative saranno individuate con decreto apposito del Ministro del lavoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 198/2025.
• In sede di conversione è stato chiarito che l’art. 55, comma 5, lettera i), del D. Lgs. 81/08 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto ministeriale.
• In materia di patente a crediti, sono stati aggiornati alcuni richiami e passaggi procedurali: nel capoverso 7-bis, il riferimento è ai “numeri 21 e 24” (non più solo 21) e la decurtazione è prevista “a seguito della notificazione del verbale” (formulazione aggiornata). È inoltre previsto che, al comma 9, siano considerate anche le risultanze dei verbali notificati di cui al
comma 7-bis.
Interventi in materia di prevenzione e di formazione
In fase di conversione del DL sicurezza 159/2025, l’art. 5 è stato modificato. In particolare:
• È stato sostituito l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti (altezza > 5 m e inclinazione > 75°), prevedendo l’obbligo, in alternativa e in base al DVR, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115) oppure gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali (distanze e caratteristiche della gabbia). Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 1° febbraio 2026.
• È stato previsto che, con regolamento adottato con DPCM (con specifici pareri e consultazioni), siano indicate le modalità di applicazione del decreto nei riguardi dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tenuto conto delle sue competenze. Disposizioni in materia di previdenza e welfare: Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il SIISL A decorrere dal 1° aprile 2026, al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell’intervento pubblico, è previsto che i datori di lavoro privati che chiedano benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, pubblichino la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). A decorrere dalla data citata, le comunicazioni obbligatorie possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati, anche tramite il sistema SIISL. Il SIISL espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto (lavoratore) e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro. Le Agenzie per il Lavoro sono tenute, nei termini citati, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno individuate le modalità attuative delle disposizioni mediante D.M. del Ministro del Lavoro, sentite le organizzazioni dei
datori di lavoro, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e la Conferenza Stato-Regioni.
È prevista l’iscrizione sul SIISL dei lavoratori extra comunitari che hanno frequentato corsi di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine, con lo scopo di un proficuo inserimento nei settori produttivi del nostro Paese. L’iscrizione avviene per il tramite dei soggetti che hanno promosso i programmi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità attuative della presente disposizione. Tracciamento dei mancati infortuni (near miss)
La legge 198 ha confermato, all’art. 15, l’adozione di linee guida sul tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss); in conversione è stato aggiunto che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure INAIL già elaborate (anche con parti sociali e organismi paritetici), e che tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento/ integrazione, anche per evitare duplicazioni di adempimenti. Si ricorda che, come indicato nell’art. 15 del DL 159/2025, le linee guida sono rivolte alle imprese con più di 15 dipendenti e che vanno adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Previdenza. INPS. Circolare n. 152 del 19 dicembre 2025. Modalità di fruizione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori del settore privato.
Con la Circolare n. 152/2025, l’INPS ha provveduto a fornire istruzioni operative per l’attuazione dell’art. 2 Legge 18 luglio 2025 n. 106 recante disposizioni in materia di permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche. Tale norma riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la possibilità per i predetti lavoratori di usufruire di 10 ore annue di permesso aggiuntive e indennizzate, per visite, esami strumentali e analisi nonché per cure mediche frequenti. Possono avvalersi di tale beneficio i dipendenti affetti da malattie oncologiche in fase attiva in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, o i lavoratori che abbiano un figlio minorenne affetto dalle predette patologie. Con la Circolare in commento, l’INPS, nella sezione 2, precisa che ai fini dell’accesso al beneficio deve essere

