Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS 1 | 15 dicembre 2025
Variazione % PIL
2015-2025
Irlanda 132,7
Spagna 26,8
Portogallo 26,0
Olanda 23,3
Eurozona 17,3
Grecia 17,1
Francia 13,3
Austria 12,9
Italia 11,6
Germania 9,3
Elaborazione Sole24Ore su dati Commissione europea
L’appunto
“La sostenibilità del green deal è diventata un imperativo categorico per l’Europa, che non può permettersi di farsi isola virtuosa e solitaria in un mondo che disconosce o ignora le sue regole verdi. Flessibilità degli impegni e neutralità tecnologica sono le strade della nuova Realpolitik verde”.
Adriana Cerretelli Sole24Ore
Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno
Via G. Pellizza da Volpedo, 8 20149 Milano
Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622 www.angaisa.it | info@angaisa.it
Il nuovo workshop promosso da ANGAISA
Rigenerare il Design, sostenibilità come linguaggio progettuale
Si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 a Milano, presso Hub Lombardini22, il workshop promosso da ANGAISA e dedicato ai temi del design e della sostenibilità, a cui sono stati invitati l’intero Consiglio Direttivo ANGAISA, diverse organizzazioni rappresentative del settore estetico, le aziende sponsor e partner del XXVI Convegno ANGAISA e il gruppo di ANGAISA Giovani. I cambiamenti in atto nel mercato dell’edilizia, dopo che si è esaurita la spinta di bonus e superbonus, portano a riflettere su come il tema della “sostenibilità” stia (e in quale misura) modificando almeno in parte le proposte commerciali delle aziende e anche l’approccio progettuale e le proposte di design che riguardano l’ambiente bagno e non solo. Una riflessione che chiama in causa anche un nuovo modo di guardare alla funzionalità, alla materia, ai colori e al comfort. A fare da premessa generale, la considerazione che stiamo assistendo a una sempre maggiore attenzione delle famiglie e delle aziende rispetto ai temi della sostenibilità, e che questo aspetto è sempre di più al centro di un dibattito che parte da premesse culturali, per impattare fortemente su scelte e strategie urbanistiche e architettoniche, che poi diventano scelte progettuali e produttive. Nel corso del workshop si affronteranno quindi anche gli aspetti legati al livello di attenzione mostrato oggi dai clienti rispetto a sostenibilità ed economia circolare, e in che modo questi fattori si traducono poi in precise scelte d’acquisto delle famiglie. Come va declinato il concetto di “sostenibilità” da parte dei diversi attori della filiera, affinché possa rappresentare una effettiva leva che permette di rafforzare la propria immagine e il proprio vantaggio competitivo? C’è un’evoluzione in atto, destinata a cambiare in maniera significativa gli stessi canoni estetici che fino ad oggi hanno caratterizzato il nostro modo di pensare al comfort abitativo? E di conseguenza come

stanno evolvendo – e con quale visione “sottesa” – le proposte dei designer, degli architetti, le scelte delle aziende produttrici e la sinergia con rivenditori e distributori? L’associazione ha scelto una location di prestigio, quella di Lombardini22, uno dei principali studi di architettura italiani, per approfondire questi temi, con il contributo di Adolfo Suarez (architetto partner di Lombardini22) e una tavola rotonda che vedrà coinvolti diversi rappresentanti di alcune delle principali organizzazioni del comparto:
- Augusto Ciarrocchi (Presidente di Confindustria Ceramica)
- Paola Marone (attualmente Presidente ANTIAL - Associazione Nazionale Tecnologi, Ingegneri e Architetti del legno – di FederlegnoArredo, fino a poche settimane fa Presidente di Federcostruzioni)
- Antonio Miele (Amministratore ANGAISA)
- Elia Vismara (Presidente di Assobagno di FederlegnoArredo).
I lavori saranno moderati da Giuseppe Latour, giornalista del Sole 24 Ore.
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“Le aziende associate ANGAISA sono sempre più attente a queste tematiche che, in realtà, fanno parte della nostra cultura d’impresa e del modo di interpretare il nostro ruolo al centro del mercato – sottolinea il Presidente ANGAISA Maurizio Lo Re
Diritto & Impresa
Ambiente. RAEE. Legge 147/2025. Le novità per i distributori di AEE. Si segnala che la Legge 147/2025 del 3 ottobre 2025, di conversione del D.L.116/2025, più noto come Decreto-legge “Terra dei Fuochi”, ha modificato il Decreto Legislativo 49/2014 sulla gestione dei RAEE e introdotto due importanti novità per i rivenditori di elettrodomestici e dispositivi elettronici con l’intento di intercettare e tracciare maggiori quantità di rifiuti elettronici. La prima riguarda l’introduzione di un’ulteriore semplificazione della raccolta dei RAEE: al momento della consegna a domicilio dell’apparecchiatura acquistata dal consumatore, i rivenditori che ritirano l’apparecchio sostituito (ritiro 1 contro 1) possono ritirare anche tutti gli altri RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza che il consumatore sia obbligato ad acquistare un prodotto equivalente. La seconda riguarda l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie ai distributori che non registrano sul portale del CdC RAEE i depositi preliminari (punti vendita, magazzini…) dove collocano i rifiuti elettronici ritirati ai consumatori o non comunicano al CdC RAEE i quantitativi di RAEE movimentati. L’importo delle sanzioni va dai 2.000 ai 10.000 euro, mentre per l’inesatta o incompleta trasmissione delle informazioni le sanzioni sono ridotte della metà. Per tutti i dettagli vi rimandiamo a quanto pubblicato all’interno del sito del Centro Coordinamento RAEE: https://www.cdcraee.it/news/in-g-u-il-decreto-legge-terra-dei-fuochi-le-novita-per-i-distributori-di-aee/
Si segnala che già un anno fa, con la Legge 166/2024, le regole del ritiro presso i retail erano state modificate, da un lato obbligando i distributori retail, compresi quelli che vendono a distanza, a “informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet”, e dall’altro allentando requisiti e procedure formali legati alla loro attività di raccolta e tra-
Un ruolo che ci impone di affrontare con professionalità, competenze e servizi pre e post vendita le sfide legate alla transizione energetica e alla decarbonizzazione, tenendo conto delle richieste di una clientela che ci chiede spesso soluzioni impiantistiche evolute e prodotti di design ecocompatibili.
Nell’immediato futuro, saremo concentrati sull’adozione di prassi e comportamenti condivisi da parte delle aziende associate, con il supporto strategico di una commissione di lavoro che si occuperà di sostenibilità, nel quadro del mandato associativo 2026-2029”.
sporto dei rifiuti (niente più iscrizione alla categoria 3 bis dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per chi gestisce i depositi preliminari presso il retail, nessuna compilazione di registri cronologici di carico e scarico, nessuna iscrizione al RENTRI, e obbligo di iscrizione all’Albo decaduto anche per i trasportatori che operano per conto dei distributori retail, che come documento di trasporto possono usare un semplice DDT). A tal proposito alleghiamo l’informativa che era stata predisposta a suo tempo dai due consorzi per la corretta gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Ecoped e Ridomus, disponibile cliccando qui.
Commercio. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT. Si informa che sulla G.U. n. 273 del 24 novembre 2025 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di ottobre 2025, necessario per l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.
La variazione annuale ottobre 2024 –ottobre 2025 è pari a 1,1 (75% = 0,825).
La variazione biennale ottobre 2023 –ottobre 2025 è pari a 1,8 (75% = 1,350).
Fisco. Agevolazione ‘’prima casa’’. Modifica normativa termine rivendita abitazione agevolata, ex comma 4–bis, Nota II–bis, articolo 1, Tariffa I, TUR, inapplicabile al riacquisto abitazione agevolata, ex articolo 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine del credito d’imposta. Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 297 del 27 novembre 2025.
Con la risposta ad interpello n. 297 del 27 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla c.d. Agevolazione ‘’prima casa’’ con specifico riferimento alla recente modifica normativa, introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 116, l. 207/2024), che ha esteso da uno a due anni il termine previsto dal comma 4-bis della Nota II-bis del TUR per la vendita dell’immobile “prima casa” preposseduto in
caso di acquisto agevolato effettuato prima dell’alienazione. Il parere reso dall’Agenzia delle Entrate conferma che la modifica introdotta dall’art. 1, comma 116, della legge n. 207/2024 incide esclusivamente sul comma 4-bis della Nota II-bis, art. 1 Tariffa, Parte I, TUR, estendendo da uno a due anni il termine concesso al contribuente per procedere all’alienazione dell’immobile agevolato preposseduto nei casi di vendita postuma (acquisto della nuova abitazione e successiva vendita della precedente). La posizione è coerente con i chiarimenti già forniti nella Risposta n. 127/2025, che ha riconosciuto l’applicabilità del nuovo termine biennale anche agli acquisti per i quali, al 31 dicembre 2024, fosse ancora pendente l’originario termine annuale. Di contro, l’Agenzia ribadisce che tale intervento normativo non ha inciso sull’art. 7 della legge n. 448/1998, che disciplina il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. La disposizione mantiene inalterato il requisito temporale dell’acquisto entro un anno dall’alienazione dell’immobile precedentemente agevolato. In tal senso si è già espressa l’Amministrazione con la Risposta n. 197/2025, escludendo che il termine biennale previsto dal nuovo comma 4-bis possa operare anche nella diversa fattispecie della vendita antecedente al riacquisto. Il parere sottolinea inoltre che le norme agevolative, per la loro natura eccezionale, sono soggette a stretta interpretazione, con conseguente inapplicabilità analogica e impossibilità di estensioni non espressamente previste dal legislatore (art. 14 Preleggi; Cass. nn. 15249/2020 e 11373/2015). Da ciò discende l’impossibilità di attribuire al contribuente un termine biennale anche per il riacquisto utile alla maturazione del credito d’imposta ex art. 7 l. 448/1998.
Fisco. Decreto Legislativo correttivo del Testo Unico sulle fonti rinnovabili. D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178.
Si informa che è stato pubblicato il D.Lgs n. 178/2025 che apporta modifiche al D.Lgs n.190/2024, recante la nuova “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili”, c.d. Testo Unico delle rinnovabili.
Il Testo unico ha l’obiettivo di assicurare la massima diffusione degli impianti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell’Unione europea, definendo i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti e le opere connesse. Il nuovo aggiornamento del Testo Unico FER interviene, innanzitutto, ridefinendo la nozione di impianto ibrido per ricomprendere sia gli impianti che combinano diverse fonti rinnovabili sia quelli integrati con sistemi di accumulo o con elettrolizzatori. Contestualmente, viene aggiornata la definizione di opere connesse, includendo in modo esplicito le infrastrutture necessarie per collegare alla rete del gas naturale gli impianti di produzione di biometano e idrogeno. Le altre novità introdotte mirano ad una semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti rinnovabili. In dettaglio:
• viene rafforzata la piattaforma unica digitale SUER (SPORTELLO UNICO DELLE ENERGIE RINNOVABILI), che diventa l’unico canale per la presentazione dei progetti e delle istanze autorizzative (con la precisazione che, in attesa della piena operatività del portale, resta valida la presentazione digitale secondo le modalità previste dalle amministrazioni competenti);
• per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica (AU), è ora previsto che la verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, deve precedere l’avvio dell’AU e avere una durata non superiore a 90 giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione;
• al fine di favorire l’ammodernamento degli impianti esistenti, sono introdotte procedure accelerate per gli interventi di repowering che comportano un incremento di potenza fino al 15%. In questi casi i tempi dell’autorizzazione unica sono dimezzati e la valutazione ambientale è circoscritta esclusivamente all’impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza;
• viene disposto che gli interventi in Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ricadenti in aree idonee o zone di accelerazione siano automaticamente considerati compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi, senza necessità di ulteriori autorizzazioni;
• sono aggiornati i termini entro cui il titolare della concessione di superfici pubbliche deve presentare l’istanza di autorizzazione unica o la PAS, che passano da 30 a 90 giorni dalla data di rilascio della concessione, fatta eccezione per gli impianti offshore, per i quali il termine resta di 180 giorni.
Il provvedimento entrerà in vigore l’11 dicembre 2025.
Fisco. Superbonus. Immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo 121 d.l. n. 34 del 2020 - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 295 del 2025. Con la Risposta n. 295 del 2025, l’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti in tema di “bonus facciate” e nel “Superbonus”, affrontando il caso in cui un errore materiale, commesso nella comunicazione dell’opzione prevista dall’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, abbia prodotto una divergenza tra la volontà effettiva delle parti e quanto formalmente trasmesso all’Amministrazione. Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda una società edile che aveva eseguito interventi su un immobile condominiale, rientranti nel “bonus facciate” (ex art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e nel “superbonus” (ex art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), applicando correttamente lo sconto in fattura nelle relative fatture emesse. Il condominio, però, tramite il proprio intermediario, aveva inoltrato all’Agenzia la comunicazione dell’opzione, sbarrando per errore la casella relativa alla “cessione del credito” invece di quella riferita allo “sconto in fattura”. La società, dopo aver accettato il credito derivante dalle fatture del 2023 e aver già utilizzato la quota compensabile nel 2024, si è accorta dell’errore solo successivamente, quando, dovendo gestire i crediti relativi alle fatture del 2024, ha rilevato che la comunicazione non corrispondeva alla volontà contrattuale delle parti. Il dubbio posto all’Agenzia riguarda, dunque, la possibilità di considerare tale errore come meramente formale, valorizzando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, oppure di individuare modalità che consentano di riportare la comunicazione all’effettiva intenzione delle parti, evitando ripercussioni sulla fruizione del credito. Nell’affrontare la questione, l’Agenzia ripercorre l’impianto normativo dell’articolo 121, chiarendo come la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito costituisca un’opzione alternativa all’utilizzo diretto della detrazione e presenti effetti distinti in relazione alla circolazione successiva del credito. L’Agenzia richiama, al riguardo, la prassi amministrativa, in particolare la circolare n. 33/E del 2022, che distingue gli errori formali da quelli sostanziali. I primi non incidono sugli elementi essenziali del credito e possono essere corretti con una semplice segnalazione via PEC all’Agenzia; i secondi, invece, riguardano dati che condizionano la misura del credito, la sua spettanza o il soggetto titolare e richiedono necessariamente l’invio di una nuova comunicazione entro il


