Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS 16 | 30 novembre 2025
Popolazione a rischio povertà o esclusione sociale (%)
Calabria 48,8
Campania 43,5
Sicilia 40,9
Puglia 37,7
Lazio 25,8
Italia 23,1
Toscana 15,2
Lombardia 14,1
Piemonte 13,5
Veneto 12,4
Emilia-Romagna 10,1
Alto Adige 6,6
Elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
L’appunto
“Il futuro non sarà deciso da una tecnologia o da una legge, ma da una moltitudine di scelte quotidiane, quelle di imprese, istituzioni e cittadini che sapranno orientare la trasformazione verso un nuovo equilibrio tra efficienza e umanità”
Donato Iacovone
Presidente BIP
Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno
Via G. Pellizza da Volpedo, 8 20149 Milano
Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622 www.angaisa.it | info@angaisa.it
Riqualificare per crescere Il programma dei lavori del XXVI
Il XXVI Convegno nazionale ANGAISA si terrà giovedì 4 dicembre 2025 a Milano, presso l’Auditorium del Centro Congressi Stella Polare (Fieramilano Rho, viale degli Alberghi). Resta confermata la programmazione di due distinte sessioni, quella della mattina (10.00 –13.00) e quella del pomeriggio (14.00 – 16.30 circa), intervallate dalla consueta colazione di lavoro. I desk di registrazione e quelli dedicati al “welcome coffee” – riservati ai congressisti - saranno attivi già dalle ore 09.00, per consentire a chi lo desidera di “fare network” con colleghi, clienti e fornitori. Il XXVI Convegno è realizzato in collaborazione con le aziende Soci Sostenitori Ariston, Bellosta Rubinetterie, Fantini Cosmi, Geberit, Haier, Idea Group, Irsap e Ivar, con la partecipazione di Allianz e Mostra Convegno Expocomfort e il contributo di Blu&Rosso (media partner) e di IdroLAB (partner tecnologico). A Elisa Piazza, giornalista di Class CNBC, verrà affidato il compito di coordinare e moderare i contenuti del programma congressuale. L’evento sarà aperto dalla presentazione del Presidente Maurizio Lo Re e dei componenti del Comitato Esecutivo ANGAISA, chiamati a guidare l’associazione nel quadriennio 2026 – 2029. A seguire, faremo il punto sull’attuale congiuntura economica, con le considerazioni di Confcommercio sull’andamento dei consumi e sulle prospettive di crescita (Mariano Bella - Confcommercio), per andare poi a commentare i dati più recenti e quelli previsionali del nostro settore e del comparto edilizio (Alberto Bubbio – Università LIUC Castellanza, Roberta Gabrielli – Nomisma e Emanuele Di Faustino - Nomisma). Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un progressivo ridimensionamento del mercato di settore, legato alla minore attrattività dei bonus edilizi e a una situazione di perdurante incertezza del quadro normativo. In un contesto caratterizzato da molteplici incognite e fattori di rischio di carattere geopolitico e macroeconomico, “Riqualificare per crescere” significa certamente cogliere le potenzialità legate all’ammodernamento di
Convegno ANGAISA

edifici e impianti vetusti, ma anche promuovere la formazione e il costante aggiornamento professionale di chi lavora in azienda. Saranno due le relazioni che Nomisma presenterà al XXVI Convegno: la prima con l’obiettivo di presentare una fotografia aggiornata del peso economico rappresentato dalla filiera idrotermosanitaria nel suo complesso (asset strategico per l’Italia), la seconda per dare conto della disponibilità delle famiglie ad investire per “riqualificare” la propria abitazione, senza dimenticare le previsioni sull’andamento del comparto costruzioni e del mercato immobiliare. Andrea Pontremoli (Dallara) porterà la sua testimonianza di manager da sempre attento ai temi del “valore”, della continuità aziendale e del ricambio generazionale. Massimiliano Pierini (RX Italy) presenterà le anticipazioni relative a Mostra Convegno Expocomfort 2026, mentre Massimo Minguzzi (IdroLAB)ci parlerà di digitalizzazione e informazioni di prodotto. I lavori saranno chiusi da Carlo Alberto Carnevale Maffé (Università Bocconi Milano), che prenderà spunto dalle relazioni precedenti per mettere a fuoco le priorità
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e le strategie da adottare, con l’obiettivo di con tinuare ad essere competitivi in un mercato sempre più complesso. Ci auguriamo inoltre di poter contare sulla presenza del Ministro Anna Ma-
Diritto & Impresa
Fisco. Bonus elettrodomestici. Apertura delle domande.
Si informa che, a partire dalle ore 7 del 18 novembre 2025, sarà possibile presentare le istanze relative al contributo bonus elettrodomestici di cui al Decreto interministeriale 3 settembre 2025, che dà attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, prodotti nell’Unione Europea, con conseguente smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore. Di seguito le informazioni circa la natura del bonus, gli elettrodomestici acquistabili, i soggetti beneficiari e la procedura da attivare per richiedere lo sconto in fattura.
IN COSA CONSISTE
Il contributo si configura in un Voucher che garantisce uno sconto in fattura da parte del venditore in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico. L’importo dello sconto ammonta a 100 €, aumentati a 200 € in caso di ISEE inferiore a 25.000 €, ed è valido per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare.
QUALI BENI POSSO ACQUISTARE
Il bonus è ottenibile a fronte dell’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, prodotti in territorio UE. Di seguito l’elenco completo delle tipologie ammesse, con la relativa classe energetica: lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore; forni di classe energetica A o superiore; cappe da cucina di classe B o superiore; lavastoviglie di classe C o superiore; asciugabiancheria di classe C o superiore; frigoriferi e congelatori di classe D o superiore; piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016.
CHI PUÒ ACCEDERE AL BONUS
Il bonus è rivolto a ogni nucleo familiare per l’acquisto di uno tra gli elettrodomestici menzionati nell’elenco e a fronte della consegna, al venditore, di un vecchio elettrodomestico di classe energetica inferiore da smaltire. Pertanto, è fondamentale, per il venditore, al fine di ottenere il rimborso dello sconto applicato al cliente, registrarsi nella Piattaforma informatica per la gestione della presente misura, dando evidenza della
ria Bernini, che abbiamo invitato al Convegno per affrontare i temi legati al gap scuola/lavoro e alle nuove iniziative volte a promuovere la formazione tecnica, coinvolgendo anche aziende e imprenditori.
Le iscrizioni possono essere effettuate online, nell’area del portale associativo dedicata al Convegno, all’interno della quale è inoltre disponibile il programma dei lavori dettagliato. Per ulteriori informazioni: eventi@angaisa.it
titolarità di un codice ATECO compatibile con i beni acquistabili tramite il bonus, ed effettuare correttamente lo smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. La richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata ad Invitalia, la quale verificherà il rispetto delle informazioni sulla fatturazione, il regolare smaltimento dell’elettrodomestico sostituito e la relativa documentazione.
QUALI VENDITORI SONO AUTORIZZATI A RILASCIARE IL BONUS
Sono autorizzati i venditori attivi (non sottoposti a liquidazione), registrati con i codici ATECO riportati di seguito e che abbiano aderito all’iniziativa:
• 47.12.10 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di apparecchiature informatiche ed elettrodomestici;
• 47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
• 47.11.02 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi;
• 47.12.20 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di mobili e articoli per uso domestico;
• 47.12.30 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di ferramenta, materiali da costruzione e piante;
• 47.12.40 - Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di cosmetici, articoli di profumeria e detersivi, articoli di cancelleria e giochi.
I venditori interessati devono aderire all’iniziativa sottoscrivendo un accordo in forma digitale sulla piattaforma dedicata, come riportato nelle Linee Guida e seguire una serie di passaggi (illustrati anche nel tutorial), tra cui:
- censire i Punti Vendita, registrare l’elenco di tutti i negozi fisici e/o online;
- censire gli operatori dei Punti Vendita;
- inserire le informazioni relative al RAEE (segnalazione di mancato rinvenimento dell’Elettrodomestico obsoleto) anche per conto di ciascun Punto Vendita censito. Compiti principali dell’operatore del Punto Vendita:
- Inserire il buono sconto (Voucher) presentato dal cittadino e verificare i dati limitatamente alla casistica in cui il Voucher
è cartaceo. Nel caso in cui l’Utente finale presenti il Voucher attraverso l’app IO non sarà necessario verificare la corrispondenza con il Codice Fiscale.
- Confermare con apposita funzionalità disponibile in piattaforma l’acquisto dopo il pagamento del cittadino o annullare l’operazione.
- Visionare l’elenco delle transazioni effettuate dal proprio Punto Vendita. Per ciascun utilizzo del Voucher, l’Operatore è tenuto a trasmettere la rispettiva fattura (in formato xml o pdf) o la nota di credito (qualora si fosse reso necessario uno storno).
COME RICHIEDERE IL BONUS
Le domande potranno essere presentate partire dalle ore 7 del 18 novembre 2025 tramite l’app IO o accedendo alla pagina bonuselettrodomestici.it e seguendo la procedura guidata.
Fisco. Crediti di imposta da bonus edilizi. Conferimento di azienda. Trasferibilità dei crediti dall’impresa individuale alla società di capitali. Limiti. Articolo 121 del decreto–legge n. 34 del 2020. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 281 del 2025. Con la Risposta n. 281 del 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce se i crediti d’imposta maturati a seguito dell’applicazione dello “sconto in fattura”, ai sensi dell’art. 121 del DL n. 34 del 2020 (cd. bonus edilizi) possano essere trasferiti a una società conferitaria e, in caso affermativo, quali adempimenti siano necessari.
L’Agenzia, in via preliminare, precisa che il parere è reso sulla base dei fatti rappresentati, senza valutazioni in merito all’effettiva spettanza dei crediti o alla natura degli interventi edilizi. Ricorda che l’art. 121 del DL n. 34 del 2020 prevede una disciplina speciale e tassativa per la circolazione dei crediti derivanti da sconto in fattura e cessione dei bonus edilizi, limitando le cessioni consentite e ammettendo solo ulteriori trasferimenti verso specifici soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari). L’Agenzia, entrando nel merito della questione, rileva che, a differenza delle operazioni di fusione e scissione – nelle quali si realizza una successione universale nei rapporti giuridici
– il conferimento d’azienda non comporta il subentro generale della società conferitaria nei diritti e obblighi del conferente, ma costituisce un’operazione a titolo particolare. Di conseguenza, il trasferimento dei crediti mediante conferimento è qualificabile come una “cessione”, ai sensi dell’articolo 121, e incide sul numero massimo di trasferimenti “liberi” consentiti dalla norma. Pertanto, i crediti d’imposta derivanti dallo sconto in fattura possono essere conferiti unitamente all’azienda nella società di capitali, ma tale trasferimento rileva ai fini del conteggio del limite massimo di cessioni ammesse: dopo il conferimento, i crediti non potranno più essere oggetto di ulteriore cessione libera, restando possibile solo la cessione a soggetti qualificati ai sensi della disciplina vigente. In merito agli adempimenti, l’Agenzia esclude l’applicabilità del principio di diritto n. 4 del 2024 – relativo ai casi di fusione e scissione – poiché il conferimento non determina successione universale. Per l’utilizzo dei crediti conferiti, dovranno quindi essere seguite le modalità previste per la cessione dei crediti stessi.
Fisco. Note di variazione IVA. Concordato preventivo convertito in liquidazione giudiziale. Articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 276 del 2025.
Con la Risposta n. 276 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di emissione delle note di variazione IVA in presenza di un concordato preventivo successivamente sfociato in liquidazione giudiziale, ai sensi del nuovo Codice della crisi d’impresa. Nel caso esaminato, una società creditrice aveva emesso fatture nei confronti di un cliente poi ammesso a concordato preventivo, con falcidia del 90% dei crediti chirografari. A seguito della successiva apertura della liquidazione giudiziale, il credito era stato ammesso al passivo solo per il 10%, in quanto la restante parte era già stata falcidiata in sede di concordato. L’Agenzia, richiamando il principio della consecuzione delle procedure concorsuali, ha precisato che, se la liquidazione giudiziale deriva da uno stato d’insolvenza già manifestatosi nel precedente concordato, le due procedure devono considerarsi unitarie sotto il profilo giuridico e temporale. Di conseguenza, anche se la liquidazione è stata aperta dopo il 26 maggio 2021, trova applicazione la versione dell’art. 26 IVA anteriore alle modifiche introdotte dal “Decreto Sostegni-bis”.
In base a tale disciplina:
• la nota di variazione può essere emessa solo al momento in cui la procedura risulti infruttuosa, ossia quando vi sia la ragio-
nevole certezza dell’irrecuperabilità del credito;
• per la parte di credito ammessa al passivo (nel caso di specie, il 10%), occorrerà quindi attendere la conclusione della liquidazione giudiziale;
• per la parte non ammessa in quanto falcidiata dal concordato (90%), la nota di variazione può essere invece emessa dal momento in cui diventa definitivo il decreto di formazione dello stato passivo, che sancisce la definitiva irrecuperabilità della somma.
• L’Agenzia ha inoltre ricordato che la nota deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto, e la detrazione dell’imposta potrà essere esercitata nella dichiarazione dell’anno di emissione.
Giurisprudenza. Corte di Cassazione. La contribuzione è dovuta anche in caso di assenza o sospensione della prestazione concordata tra le parti. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore “all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo” (c.d. “minimale contributivo”), ai sensi dell’articolo 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389. Nel dare continuità a tale orientamento, con ordinanza del 30 ottobre 2025 n. 28748, la Corte di Cassazione ha ritenuto, quindi, che la contribuzione INPS sia dovuta anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione lavorativa (aspettativa non retribuita) che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell’obbligazione contributiva.
Imprese e società. Obbligo per gli amministratori di comunicare la PEC al registro delle imprese. Le novità del DL 159/2025. Si informa che l’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in vigore dal 31 ottobre 2025) modifica le disposizioni relative all’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di indicare e comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio


