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ANGAISA Informa n. 582 del 1 ottobre 2025

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Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS 1 | 15 ottobre 2025

Compravendite immobiliari

IV trimestre 2024 (var. % 2024/2023)

Dati Istat settembre 2025

L’appunto

Il Congresso FEST di Varsavia

Verso una trasformazione sostenibile del settore idrotermosanitario

“A livello globale il settore idrotermosanitario non deve rappresentare solo aspetti economici. Il tema della sostenibilità e dell’impatto che i nostri prodotti producono sull’ambiente, il clima e le risorse disponibili è fondamentale. Sono convinta che le nostre aziende possano dare un contributo ed essere parte attiva della soluzione. Quando grossisti, fornitori, installatori, architetti e regolamentatori si riuniscono intorno a un tavolo, possono succedere grandi cose.”

Dobrochna Pelsma-Kasperek Presidente FEST

di filiera, volte al recupero e riciclo dei prodotti dismessi. Fra le tante emergenze legate all’ambiente e alla sostenibilità, quella del risparmio delle risorse idriche è certamente una delle principali. Ne ha parlato Thomas Schachner (leader Lixil/Grohe Europa), che ha messo in evidenza gli sforzi della produzione per implementare modelli di business sempre più attenti e sensibili a queste tematiche. Un esempio concreto: la app Grohe Watersystems che consente di monitorare lo stato di salute degli impianti idrici Grohe e gestire in tempo reale la manutenzione e la sostituzione dei pezzi di ricambio necessari per prolungarne l’efficienza nel tempo. Per gli operatori del settore è prioritario promuovere a valle, nei confronti degli installatori come dei privati, una cultura della sostenibilità che appaia concreta e che sia “credibile”, facendo dell’economia circolare una delle colonne portanti delle proprie strategie: il tema non deve riguardare solamente l’azienda che vuole “diventare sostenibile”, ma soprattutto i contributi che l’azienda, la filiera, il settore sono e saranno in grado di dare oggi e in futuro, per far sì che il “mondo” diventi più sostenibile. È un impegno al quale nessuno si può sottrarre, e di cui tutti dobbiamo farci carico pensando all’eredità che lascereAssociazione Nazionale Commercianti Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622 www.angaisa.it | info@angaisa.it

Il congresso della FEST (la federazione europea dei distributori idrotermosanitari), che si è tenuto a Varsavia il 26 settembre, ha approfondito diversi aspetti di un tema, quello della “Sostenibilità”, sempre più discusso e all’ordine del giorno anche fra gli operatori del nostro settore. Le relazioni presentate e le tavole rotonde che hanno caratterizzato l’evento hanno consentito di mettere a fuoco, in maniera concreta e senza retorica, alcuni scenari che riguardano tanto il presente, quanto soprattutto il futuro del nostro mercato. A partire da alcuni aspetti fondamentali, sottolineati da Voytech Vosecky, fondatore di The Circular Economist. Economia circolare vuol dire anche prolungare la vita dei prodotti. Circa il 45% delle emissioni responsabili dell’effetto serra non possono essere ridotte solo attraverso l’impiego delle energie rinnovabili, ma richiedono l’implementazione di nuovi processi produttivi e di un nuovo approccio culturale rispetto alla qualità e alle performance dei prodotti e dei sistemi. È necessario quindi pensare alla “Qualità” e non soltanto ai volumi, all’efficienza di prodotti e impianti, non solo al prezzo. Per implementare i processi di decarbonizzazione e riduzione dell’utilizzo di energia richiesta nei processi produttivi sarà sempre più necessario attivare sinergie e collaborazioni

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continua da pag.1 mo alle nuove generazioni. Hanna Hallin, Chief Sustainable Impact Officer di Saint Gobain Distribuzione Svezia, si è soffermata sulle potenzialità di crescita legate all’implementazione di nuovi modelli di sostenibilità, a condizione di diventare protagonisti e co-gestori del cambiamento. Nella consapevolezza che la trasparenza e la condivisione dei carbon footprint data dei prodotti e delle aziende possono essere fattori che promuovono innovazione e cambiamento. Per Sabine Oberhuber, confondatrice di TurnToo, è necessario cambiare drasticamente il paradigma in base al quale l’obsolescenza dei prodotti e delle tecnologie resta tuttora un fattore decisivo per alimentare la crescita economica, una visione distorta secondo la quale si decide scientemente di “vendere insoddisfazione ai propri clienti”. Maggior

Diritto & Impresa

Ambiente. Conto termico 3.0. Decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025. Nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 è stato pubblicato il decreto “Conto Termico 3.0” del 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il decreto, che entrerà in vigore il 25 dicembre 2025, introduce importanti novità in merito agli incentivi previsti, agli interventi ammessi e alle procedure di accesso tramite il GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Va sottolineato inoltre che, entro sessanta giorni dopo l’entrata in vigore del decreto, il GSE dovrà rendere disponibili le nuove regole operative, dettagliando le spese ammissibili, i requisiti degli interventi e le modalità esatte di richiesta e di erogazione degli incentivi, oltre alle modalità applicative relative alla redazione della diagnosi e della certificazione energetica. È prevista una dotazione annua di 900 milioni di euro (500 milioni per privati ed Enti del Terzo Settore, 400 milioni per le Amministrazioni Pubbliche). Riportiamo di seguito una breve sintesi dedicata ai principali contenuti del provvedimento: INCENTIVO

L’incentivo si traduce in un contributo in conto capitale, a fondo perduto, fino a copertura del 65% delle spese ammissibili, con possibilità di raggiungere il 100% per interventi in edifici pubblici situati in comuni sotto i 15.000 abitanti, scuole, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle

attenzione va prestata ai materiali utilizzati in modo tale da poter favorire il riciclo/ riutilizzo dei prodotti. Christina Lindbäck, Chief Sustainability Office di Ahlsell AB, ha sottolineato l’importanza di implementare i bilanci di sostenibilità all’interno della propria azienda, non tanto e non solo per essere allineati alle disposizioni di legge, ma soprattutto per sfruttare le opportunità che il monitoraggio dei processi interni può offrire, in termini di obiettivi raggiunti e da raggiungere, con un approccio olistico che consente di migliorare l’immagine dell’impresa e la competitività del suo modello di business. Al termine del Congresso, la Presidente FEST Dobrochna Pelsma-Kasperek ha ringraziato tutti i partecipanti e le aziende sponsor e ha comunicato che l’Assemblea Generale FEST ha eletto lo spagnolo David Juan Navarrete nuovo Vicepresidente della federa-

zione europea. Insomma, il congresso FEST si è confermato come evento di grande spessore e occasione di confronto, di riflessione e aggiornamento professionale, come ha confermato il Presidente ANGAISA Maurizio Lo Re nel messaggio rivolto a tutti i partecipanti: “Come membro fondatore di FEST, ANGAISA continua a considerare estremamente importanti tutte le occasioni di dibattito e dialogo sul futuro del settore. Oggi più che mai è fondamentale favorire nuove sinergie e collaborazioni tra tutte le associazioni associate per promuovere la crescita culturale delle nostre aziende, prestando ancora maggiore attenzione alla sostenibilità, alla formazione professionale e al rapporto tra scuola, giovani e mondo delle imprese. Cercando sempre di rafforzare il ruolo dei grossisti its all’interno di un mercato sempre più complesso e competitivo”.

residenziali e di assistenza. In quest’ultimo caso l’incentivo viene erogato in un’unica soluzione, altrimenti in rate costanti per 2-5 anni.

SOGGETTI AMMESSI

Privati, per interventi sugli edifici ad uso terziario (edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6 - es. uffici, scuole private, capannoni). Privati anche in ambito residenziale, limitatamente agli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Amministrazioni pubbliche, incluse le società in house, le autorità portuali, ex IACP, cooperative edilizie, cooperative sociali, enti del terzo settore non economici, ecc. Comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo, in qualità di soggetti rappresentanti. Sono previste modalità di accesso sia diretto che tramite ESCO (certificata UNI CEI 11352), e in ambito pubblico anche tramite partenariato pubblico privato (PPP) e soggetti pubblici terzi.

INTERVENTI INCENTIVABILI

Uno o più dei seguenti interventi in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione. Interventi di piccole dimensioni per l’efficienza energetica (Titolo II), come:

• isolamento termico di superfici opache, sostituzione di infissi, installazione di schermature solari;

• sostituzione di impianti di climatizzazione

invernale esistenti con sistemi ibridi “factory made”;

• sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;

• allaccio a sistemi di teleriscaldamento;

• building automation e illuminazione efficiente;

• collegamento a ricariche per veicoli elettrici (solo se abbinato a pompa di calore);

• installazione di FV con accumulo, anch’esso abbinato a pompa di calore. Interventi per la produzione di energia termica da FER (Titolo III), tra cui:

• pompe di calore (aria/acqua/geotermiche);sistemi ibridi o bivalenti;

• impianti a biomassa certificata (≥ 4 o 5 stelle);

• impianti solari termici;

• micro-cogenerazione da FER;

• allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti. È eliminata la possibilità di incentivare caldaie a condensazione “stand alone” alimentate da combustibili fossili.

SPESE AMMISSIBILI (comprensive di IVA, ove essa costituisca un costo)

• Fornitura e posa impianti

• Diagnosi energetiche e APE

• Progettazione e direzione lavori

• Spese tecniche e amministrative

• Opere edili accessorie e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Il decreto aggiorna e amplia le spese ammissibili, includendo non solo i costi per la fornitura e posa in opera degli impianti e delle tecnologie oggetto di incentivo, ma anche le spese relative a progettazione, diagnosi ener-

getiche, attestati di prestazione energetica (APE), sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Vengono altresì aggiornati i valori massimi unitari incentivabili e i massimali di spesa ammissibile, tenendo conto dei prezzi di mercato rilevati dal GSE negli ultimi due anni e dei valori stabiliti dai decreti Ecobonus (DM 6 agosto 2020 e DM 14 febbraio 2022). Ad esempio:

• per l’installazione di pompe di calore aria/acqua fino a 35 kW, il costo massimo specifico incentivabile è pari a 700 €/kW; per impianti di taglia superiore si scende progressivamente fino a 400 €/kW; - per i generatori a biomassa di potenza ≤ 35 kW, il valore massimo dell’incentivo è di 5.000 €, mentre per potenze fino a 500 kW si arriva fino a 150.000 €;

• per impianti solari termici, l’incentivo può arrivare a 700 €/m² per superfici fino a 50 m², con valori decrescenti oltre tale soglia;

• l’installazione di sistemi di schermatura solare esterna può essere incentivata fino a 180 €/m²;

• per le colonnine di ricarica per veicoli elettrici (interventi abbinati a pompe di calore), il costo massimo ammissibile è pari a 2.500 € per punto di ricarica.

Sono inoltre previsti premi aggiuntivi (c.d. “coefficienti premiali”) per l’impiego di tecnologie più performanti sotto il profilo ambientale, per gli interventi realizzati in aree non metanizzate o in Comuni ≤ 15.000 abitanti, e per i sistemi ibridi o bivalenti. Il decreto specifica che i valori indicati sono da intendersi come limite massimo dell’incentivo erogabile, e che resta in capo al GSE la valutazione della congruità delle spese sulla base della documentazione presentata, secondo le Regole applicative.

DOMANDA

L’incentivo all’incentivo deve essere richiesto al GSE tramite il Portaltermico ed avviene secondo due modalità:

Accesso diretto: La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi, e la dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a 120 giorni. Esclusivamente per i soggetti privati, in presenza di dilazione di pagamenti che interessa un periodo maggiore a 120 giorni, l’ultima quota pagata dovrà essere superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.

(accesso facilitato tramite “catalogo” GSE), diagnosi energetiche delle PA.

Fisco. Cumulabilità della detrazione di cui all’articolo 16–bis, comma 3 del TUIR con la detrazione di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (sisma bonus) trasferita al soggetto acquirente dalla società venditrice. Limite complessivo di spesa. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 242 del 15 settembre 2025.

Con la Risposta n. 242 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di cumulare le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR (detrazione per l’acquisto di immobili ristrutturati) e dall’articolo 16 del D.L. 63/2013 (cosiddetto Sismabonus), nel caso specifico in cui quest’ultima venga trasferita al soggetto acquirente dalla società venditrice. In particolare, è stato chiarito che i due benefici possono coesistere, poiché fanno riferimento a presupposti differenti. Infatti, la detrazione disciplinata dal TUIR viene calcolata in misura forfetaria sul prezzo di vendita dell’immobile risultante dal rogito, mentre il Sismabonus è commisurato ai costi strutturali effettivamente sostenuti e asseverati dall’impresa costruttrice. Tale cumulabilità è tuttavia soggetta al rispetto del limite complessivo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo tetto massimo opera in maniera unitaria e non può essere superato, indipendentemente dal fatto che sull’immobile insistano interventi di ristrutturazione edilizia o di miglioramento sismico. Un ulteriore aspetto sottolineato dall’Agenzia riguarda la decorrenza della detrazione prevista dal TUIR. Essa, infatti, può essere fruita dall’acquirente solo a partire dall’anno d’imposta in cui risultino ultimati i lavori sull’intero fabbricato, anche nel caso in cui l’atto di compravendita sia stato stipulato in data anteriore alla conclusione degli interventi. Rimane infine fermo che l’effettiva spettanza delle agevolazioni è subordinata alla corretta qualificazione urbanistica degli interventi, alla regolarità della documentazione tecnica depositata e al rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, su cui l’Amministrazione finanziaria mantiene i propri poteri di verifica e controllo.

Giurisprudenza. Cassazione. Possibilità di revoca delle dimissioni anche durante il periodo di prova.

Diritto & Impresa

durante lo svolgimento del periodo di prova. L’ordinanza, ha stabilito che le dimissioni sono revocabili anche durante il periodo di prova secondo i tempi e le procedure stabilite dalla legge, diversamente da quanto riportato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2016 (punto 1.2 lettera b) che prevede tra le fattispecie escluse dalla procedura telematica, il recesso durante il periodo di prova. L’istituto della convalida delle dimissioni è regolato dall’articolo 26 del D.Lgs. n.151/2015 e in particolare, il comma 2, prevede che entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo di dimissioni, il lavoratore ha la facoltà di revocare le stesse. Poiché la norma non prevede, tra le fattispecie esclude dalla procedura telematica, le dimissioni effettuate in periodo di prova, la Corte ha dichiarato che la circolare Ministeriale si “sarebbe spinta al punto di conferire alla norma contenuti diversi rispetto al suo dato testuale, andando oltre una mera attività interpretativa”. Quindi, ha affermato che la facoltà di revoca delle dimissioni, prevista dall’articolo 26 del D.Lgs. n.151/2015, si applica anche al recesso del lavoratore durante il periodo di prova. L’ordinanza stabilisce, inoltre, che la revoca delle dimissioni, se esercitata dal lavoratore nel termine di sette giorni dalla trasmissione del modulo telematico, produce l’effetto di privare di efficacia l’atto di recesso e di conseguenza il rapporto di lavoro si considera come non si fosse mai interrotto. Ad oggi, il Ministero del Lavoro non ha modificato le proprie indicazioni fornite con la citata circolare.

Imprese e società. Assicurazione rischi catastrofali. Scadenza termini per adempiere all’obbligo di stipula delle polizze. Si ricorda che, ai sensi del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 – convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78 - recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali” (vedi ANGAISA Informa del 16 giugno 2025), le imprese di medie dimensioni erano tenute a stipulare, entro il 1° ottobre, polizze assicurative a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (di cui all’articolo 1, commi 101 e ss, della legge n. 213 del 2023 – Legge di bilancio 2024).

Per le micro e piccole imprese invece il termine per adempiere a tale obbligo è fissato al 31 dicembre 2025. I criteri per individuare le soglie dimensionali che definiscono le categorie di imprese sono i seguenti:

Prenotazione (solo per le Amministrazione Pubbliche): Trasmissione al GSE di una scheda-domanda e il preventivo dell’intervento al verificarsi di determinate condizioni. In questo caso il GSE prenota la somma richiesta. Sono previste procedure semplificate per impianti ≤ 35 kW e solari ≤ 50 m² segue a pag.4

Segnaliamo che, la Cassazione, con ordinanza n. 24911/2025 del 11 settembre 2025, si è espressa in merito all’ambito di applicazione della facoltà di revoca delle dimissioni, con specifico riferimento all’ipotesi in cui le dimissioni siano rassegnate dal lavoratore

• media impresa: impresa che occupa meno di 250 persone, e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un

Diritto & Impresa

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totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (che non rientri nella categoria della micro e piccola impresa);

• piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

• microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Si rammenta infine che, ai sensi del comma 102 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023 sopra citata, dell’inadempimento dell’obbligo in oggetto da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Lavoro. Indice ISTAT. Trattamento di fine rapporto.

L’ISTAT, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l’indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2015=100, è risultato, per il mese di agosto pari a 121,8.

Privacy. Garante Privacy. Illegittimo pubblicare le ragioni delle assenze dei dipendenti.

Partner

Siamo lieti di annunciare che è stato rinnovato, anche per quest’anno, l’accordo di collaborazione con eteam, rivolto a tutte le aziende distributrici associate. Eteam ha realizzato un progetto dedicato che si chiama Partner Pro ed include soluzioni innovative a valore aggiunto dedicate alla distribuzione specializzata. Il progetto Partner Pro è stato sviluppato in collaborazione con ANGAISA e ha l’obiettivo di garantire al Distributore Specialistico Idrotermosanitario diverse soluzioni che lo agevolino in due punti focali: il primo è rimanere connessi con le forti tendenze in atto e le relative opportunità e il secondo è poter dare soluzioni concrete alle crescenti esigenze dei propri clienti, ovvero degli installatori che hanno davanti

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 363 del 23 giugno 2025, ha affermato il principio secondo il quale il datore di lavoro non può diffondere, neanche in forma di sigle o abbreviazioni, i motivi delle assenze dei dipendenti tramite bacheche aziendali o comunicazioni interne, in quanto tali comunicazioni violano il diritto alla riservatezza. La vicenda trae origine da un reclamo sindacale di alcuni lavoratori del settore dei trasporti, che lamentavano l’illecito trattamento dei dati personali, consistente nel rendere disponibili, da parte del datore, le motivazioni delle assenze dal lavoro, mediante sigle quali, ad esempio, “MAL” malattia”, “SOSP” (sospensione/ sanzione disciplinare), “PS” (permesso sindacale), tramite affissione delle tabelle dei turni di servizio sulle bacheche aziendali, nonché attraverso l’invio di e-mail ai dipendenti. Nel provvedimento l’Autorità ricorda che la normativa sulla protezione dei dati personali ammette che il datore di lavoro tratti i dati dei propri dipendenti, compresi quelli appartenenti alle categorie particolari, come i dati sulla salute o sull’appartenenza sindacale, ma solo se ciò risulta strettamente necessario per la gestione del rapporto di lavoro o per adempiere a specifici obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o contratti collettivi (artt. 6, par. 1, lett. c) , 9, par. 2, lett. b) e 4; 88 del GDPR). In ogni caso, il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, deve sempre atte-

nersi ai principi fondamentali fissati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra cui la liceità, correttezza e trasparenza e soprattutto la minimizzazione, che impone di limitare il trattamento ai soli dati adeguati, pertinenti e realmente necessari rispetto alle finalità perseguite (art. 5, par. 1, lett. a) e c)). Nel caso di specie, la minimizzazione del trattamento non è stata rispettata in quanto le informazioni sono state rese liberamente conoscibili a tutti i dipendenti, ben oltre i soggetti legittimati a trattarle. Anche il richiamo all’art. 10 della Legge n. 138/1958, che prevede l’obbligo di affissione dei turni di servizio in modo che il personale ne possa prendere conoscenza, non è stato ritenuto idoneo a fondare la liceità del trattamento poiché la disposizione si limita esclusivamente a prevedere l’affissione dei turni di servizio, senza autorizzare la divulgazione dei motivi di assenza. Nel caso esaminato, il Garante ha specificato come difatti l’indicazione delle cause dell’assenza non era indispensabile alla gestione della turnazione. Tale provvedimento ribadisce, dunque, il principio secondo il quale la necessità di informare il personale sull’organizzazione dei turni non giustifica la diffusione di dati sensibili che va oltre quanto strettamente necessario. Pertanto, l’informazione deve essere limitata esclusivamente a ciò che è essenziale per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro, nel rispetto della privacy dei lavoratori.

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La scheda di presentazione della convenzione ANGAISA è disponibile all’interno del portale www.angaisa.it (Area Soci/ Convenzioni)

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).

Accordo-quadro ANGAISA / ETEAM

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