Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS 16 | 30 settembre 2025
Osservatorio vendite ANGAISA
Luglio 2025/luglio 2024: +3,94%
Primi 7 mesi 2025/primi 7 mesi 2024: -1,95%
Confronto 12 mesi (agosto 2024/luglio 2025 agosto 2023/luglio 2024): -4,22%
L’appunto
“Nel 2025 gli investimenti nel rinnovo residenziale sono destinati a subire una forte flessione e questo comporterà inevitabilmente minor gettito fiscale per le casse dello Stato. Ma il pericolo è che si faccia ricorso all’evasione e al sommerso. Da una parte, la possibilità di ottenere una detrazione fiscale contenuta e da spalmare oltretutto su dieci anni; dall’altra un risparmio immediato e potenzialmente molto più consistente… È un rischio che va assolutamente scongiurato”
Maurizio Lo Re
Presidente nazionale ANGAISA
Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno
Via G. Pellizza da Volpedo, 8 20149 Milano
Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622 www.angaisa.it | info@angaisa.it
Cersaie 2025, istruzioni per l’uso ANGAISA vi aspetta a Bologna, dal 22 al 26 settembre

La nuova edizione del “Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno” si terrà a Bologna da lunedì 22 a venerdì 26 settembre. Cinque giorni dedicati all’innovazione, al networking e alla scoperta di prodotti d’eccellenza: Cersaie torna per riunire i protagonisti internazionali del design e della progettazione. Le aziende leader, provenienti da tutto il mondo, sono pronte a presentare in anteprima le tendenze future, le soluzioni più innovative e i materiali più performanti nei settori delle superfici, dell’arredobagno e delle finiture per lo spazio architettonico. Un appuntamento imperdibile per architetti, designer, contractor e professionisti del trade per scoprire i nuovi trend, per creare nuove relazioni commerciali e aggiornarsi in un contesto dinamico e internazionale. Gli orari per visitare la fiera sono i seguenti: dal lunedì al giovedì, 09:00-19:00, sabato 09:00-18:00. ANGAISA sarà come sempre presente, con il proprio stand ubicato presso il padiglione 29 (stand D1). L’arrivo in fiera sarà impreziosito quest’anno dai “Portici di Cersaie”, un percorso fotografico allestito presso l’Ingresso Costituzione e progettato
dall’arch. Dario Curatolo, un percorso pensato per spiegare la bellezza dei prodotti di Cersaie dalla materia al prodotto finito. Il risultato finale è una simulazione dove, tra le luci architettoniche di un porticato bolognese, i prodotti sono narrati attraverso i sensi. Dai “Portici di Cersaie” si arriva a “The Square”, il centro nevralgico della fiera che si ispira alla “piazza” di Bologna con l’intento di favorire incontri, scambi di idee e convivialità. “The Square” infatti racchiude un’arena che ospita convegni, premiazioni e conferenze, Radio24 che trasmette in diretta tutti i giorni, il bookshop Corraini con una selezione di libri su arte, design e architettura, oltre a una lounge creata per accogliere i visitatori. L’arrivo al quartiere fieristico di Bologna è reso agevole da un servizio a tutto tondo relativamente ai trasporti, realizzato – grazie alla gestione di Bolognawelcome - anche attraverso una serie di misure concrete a prezzi calmierati. A questo proposito, segnaliamo la promozione “straordinaria” di cui possono beneficiare i rivenditori per l’acquisto di almeno 4 biglietti per viaggi a/r in treno
segue a pag.2
continua da pag.1 (alta velocità) da effettuare da martedì 23 a venerdì 26 settembre per e dalla stazione di Bologna Centrale. La promozione speciale prevede il rimborso integrale per 1 biglietto a/r e l’acquisto di altri biglietti con il 50% di sconto, attraverso l’apposito link dell’agenzia Bolognawelcome. Ogni azienda può acquistare un solo biglietto per dipendente. L’agevolazione (che comprende il servizio transfer dalla stazione di Bologna al Cersaie e ritorno) si rende fruibile con riferimento alle seguenti città di partenza: Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Pescara, Ancona, Venezia, Padova, Rimini, Treviso e Reggio
Diritto & Impresa
Commercio. Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 30 luglio 2025 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di giugno 2025, necessario per l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.
La variazione annuale giugno 2024 giugno 2025 è pari a 1,5 (75% = 1,125). La variazione biennale giugno 2023 giugno 2025 è pari a 2,3 (75% = 1,725).
Fisco. Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Optional a carico dei dipendenti. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 233 del 9 settembre 2025.
Con la Risposta n. 233 del 9 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto importante in tema di fringe benefit legati alle auto aziendali ad uso promiscuo. La questione riguarda il trattamento fiscale delle somme che i dipendenti corrispondono, tramite trattenuta in busta paga, per l’acquisto di optional da installare sui veicoli concessi in uso dall’azienda. La società istante, in particolare, chiede se tali somme possano essere sottratte dal valore del fringe benefit, determinato secondo il criterio forfetario stabilito dall’art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir, cioè sulla base delle tabelle ACI. A sostegno di questa interpretazione, l’impresa richiama la norma che prevede espressamente la determinazione del valore “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”. L’Agenzia, tuttavia, fornisce una lettura più restrittiva. La disposizione, infatti, non consente di ridurre l’imponibile per qualunque importo trattenuto, ma solo per le somme
Emilia. Per informazioni: info@angaisa.it Segnaliamo inoltre che tutti i giorni, dalle ore 8:30 alle 12, è disponibile un servizio di navette gratuite per la fiera con partenza ogni 30 minuti da Stazione AV Carracci. Nel pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00, con partenza ogni 10 minuti dall’ingresso Costituzione, un servizio di navette gratuite effettua il ritorno per la stazione ferroviaria e il centro città (Piazza Maggiore). Garantito è anche il trasferimento a Cersaie dall’aeroporto di Bologna: tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12 e dalle 14,30 alle 17,30 con partenza ogni 30 minuti dal Parcheggio Bus Aeroporto. Il ritorno per l’aeroporto è disponibile tutti i
giorni mediante navette gratuite dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 18 con partenza ogni 30 minuti dall’ingresso Costituzione. Coloro che preferiscono raggiungere la fiera in automobile - prendendo l’uscita “Bologna Fiera” dall’autostrada oppure le uscite 7 o 7bis della Tangenziale - possono usufruire dei parcheggi regolamentati nella zona del quartiere fieristico, tra cui il parcheggio multipiano di via Michelino, nei pressi dell’ingresso Nord di BolognaFiere. Vi invitiamo a consultare il sito www.cersaie.it per ulteriori informazioni e servizi (programma eventi, catalogo espositori, registrazione per scaricare gli ingressi omaggio, ecc.).
che il datore di lavoro richiede al dipendente a fronte della possibilità di utilizzare l’auto anche per scopi personali. In altri termini, la riduzione si applica unicamente alle quote che incidono direttamente sul valore forfetario così come stimato dalle tabelle ACI. Gli optional acquistati dal dipendente – e quindi non inclusi nei calcoli ACI – non rientrano in questa logica. Pertanto, le relative somme non possono ridurre il fringe benefit imponibile. Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’importo trattenuto in busta paga va considerato come una spesa sostenuta personalmente dal lavoratore, che si riflette sul netto percepito ma non modifica il reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali. Ne consegue che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.
Fisco. Cessazione del concordato preventivo biennale. Variazione dell’attività svolta. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 236 del 10 settembre 2025.
Con la Risposta n. 236 del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto importante per le imprese che intendono aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB). La questione riguarda l’impatto del cambiamento dei codici attività ATECO – avvenuto con l’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025 –sulla validità del concordato. Il caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda una società, agente plurimandatario nel settore del noleggio di autoveicoli, che ha sempre operato come intermediario, percependo commissioni ma senza erogare direttamente il servizio di noleggio. In passato, in assenza di un codice ATECO che
descrivesse in modo puntuale la sua attività, aveva utilizzato un codice assimilato, collegato all’ISA CM09U. Con l’introduzione dei nuovi ATECO 2025, però, è stato previsto un nuovo codice attività, il 77.51.00, che individua espressamente le attività di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di automobili e autocaravan. A questo nuovo codice è associato l’ISA EG61U. Premesso quanto sopra, viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se, con il passaggio al nuovo codice ATECO, l’azienda rischia di incorrere nella causa di cessazione del CPB, prevista dall’art. 21 del D.lgs. n. 13/2024, secondo cui il concordato cessa di avere efficacia se, durante il biennio, il contribuente modifica l’attività svolta rispetto a quella esercitata nel periodo precedente. L’Agenzia delle Entrate, accogliendo la tesi della società istante, ritiene che, nel caso di specie, non si realizzi una modifica dell’attività, bensì soltanto una riclassificazione formale, in quanto l’attività resta identica, cambiando solo il codice che ora la descrive meglio. L’Agenzia precisa, inoltre, che il cambio di codice ATECO dovuto all’aggiornamento statistico non equivale a un mutamento sostanziale dell’attività. Di conseguenza, il CPB non viene meno. Il chiarimento si inserisce in un percorso interpretativo già tracciato: la circolare n. 18/E del 2024, le FAQ di maggio 2025 e la risoluzione n. 24/E dello stesso anno avevano anticipato che l’adozione dei nuovi codici ATECO non implica automaticamente la cessazione dal concordato, a meno che non cambi davvero l’attività esercitata. In conclusione, la Risposta n. 236/2025 conferma che la continuità del Concordato Preventivo Biennale non è messa in discussione da un semplice aggiornamento formale dei codici ATECO. L’importante è che non vi sia una
variazione sostanziale dell’attività svolta poiché, solo in quel caso, scatterebbe la cessazione del CPB.
Fisco. Concordato preventivo e recupero IVA. Note di credito alla fine della procedura.
Il concordato preventivo è una procedura di rientro da una situazione debitoria; tale concordato ha lo scopo di prevenire l’apertura della procedura di liquidazione da parte del tribunale. Adottando il suddetto istituto, che è una procedura concorsuale volontaria, la parte debitrice sottopone ai propri creditori un piano di rientro del proprio debito verso di loro, definendone sia entità che tempistica. Nella fattispecie in esame, la società Alfa, esercente attività di commercio di articoli sportivi, risulta creditrice commerciale nei confronti della società Beta, attiva nel settore della vendita al dettaglio. Quest’ultima, a causa di una crisi di liquidità, è divenuta insolvente nei confronti dei propri fornitori. Conseguentemente ha provato ad accedere nell’anno 2020 a una procedura di concordato preventivo. Tuttavia, la procedura, in un primo momento ammessa con decreto dell’autorità giurisdizionale, è stata in seguito revocata. Successivamente, nell’anno 2022, la società Beta ha proposto un nuovo ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale, ottenendo l’omologa di un piano di riparto da adempiere entro la fine dell’anno 2027 con una generale falcidia dei crediti, compreso quello vantato dalla società Alfa. Su queste premesse di fatto, la società creditrice Alfa ha presentato interpello all’Agenzia delle Entrate, al fine di conoscere le corrette modalità, anche dal punto di vista temporale, per il recupero dell’IVA fatturata ma che, all’esito della procedura di concordato, verrà incassata soltanto parzialmente.
In sintesi, la società ha sottoposto all’Agenzia delle entrate i seguenti quesiti:
• se al caso prospettato debba applicarsi l’art. 26, D.P.R. n. 633/1972 nella formulazione ante o post-riforma del 2021 a opera del decreto “Sostegni-bis”. Si ricorda, infatti, che il legislatore ha di recente introdotto nella norma i commi 3-bis e 10-bis che stabiliscono la possibilità per il cedente/prestatore di emettere una nota di credito dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale, cioè dal momento dell’apertura della procedura medesima;
Con riferimento al primo quesito l’Agenzia delle Entrate ha escluso il ricorrere di un’ipotesi di una “consecuzione” tra le due procedure concorsuali. Nella fattispecie in esame, la prima procedura di concordato aperta nel 2020 non è “confluita” nella seconda aperta nel 2022, ancorché in presenza di un originario stato di insolvenza. In accordo con la giurisprudenza di legittimità, la “consecuzione” prescinde dalla semplice successione cronologica, ma richiede una “unicità della causa”. Riscontrata, quindi, l’autonomia tra le due procedure, occorre fare riferimento alla data di avvio del secondo concordato preventivo. Per questo motivo, pertanto, la norma di riferimento è l’art. 26, D.P.R. n. 633/1972 nella sua nuova formulazione. Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato un precedente documento di prassi (cir. n. 20/2021), precisando che, laddove il cedente scelga di insinuarsi al passivo e di non emettere la nota di credito al momento dell’apertura della procedura concorsuale e la procedura si riveli infruttuosa, il cedente ha la possibilità di avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 26, D.P.R. n. 633/1972. In sintesi, può attendere la definitività del piano di riparto infruttuoso che attesta il mancato definitivo pagamento del corrispettivo ed emettere la nota di variazione con detrazione dell’imposta. In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il cedente, che decida di partecipare al concordato preventivo del proprio cliente insolvente, può legittimamente attendere la conclusione infruttuosa della procedura per emettere nota di variazione in diminuzione, al fine di recuperare l’Iva non incassata. Vedi Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 234 del 9 settembre 2025
Fisco. Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2025.