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ANGAISA Informa n. 581 del 16 settembre 2025

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Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS 16 | 30 settembre 2025

Osservatorio vendite ANGAISA

Luglio 2025/luglio 2024: +3,94%

Primi 7 mesi 2025/primi 7 mesi 2024: -1,95%

Confronto 12 mesi (agosto 2024/luglio 2025 agosto 2023/luglio 2024): -4,22%

L’appunto

“Nel 2025 gli investimenti nel rinnovo residenziale sono destinati a subire una forte flessione e questo comporterà inevitabilmente minor gettito fiscale per le casse dello Stato. Ma il pericolo è che si faccia ricorso all’evasione e al sommerso. Da una parte, la possibilità di ottenere una detrazione fiscale contenuta e da spalmare oltretutto su dieci anni; dall’altra un risparmio immediato e potenzialmente molto più consistente… È un rischio che va assolutamente scongiurato”

Maurizio Lo Re

Presidente nazionale ANGAISA

Associazione Nazionale Commercianti

Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622 www.angaisa.it | info@angaisa.it

Cersaie 2025, istruzioni per l’uso ANGAISA vi aspetta a Bologna, dal 22 al 26 settembre

La nuova edizione del “Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno” si terrà a Bologna da lunedì 22 a venerdì 26 settembre. Cinque giorni dedicati all’innovazione, al networking e alla scoperta di prodotti d’eccellenza: Cersaie torna per riunire i protagonisti internazionali del design e della progettazione. Le aziende leader, provenienti da tutto il mondo, sono pronte a presentare in anteprima le tendenze future, le soluzioni più innovative e i materiali più performanti nei settori delle superfici, dell’arredobagno e delle finiture per lo spazio architettonico. Un appuntamento imperdibile per architetti, designer, contractor e professionisti del trade per scoprire i nuovi trend, per creare nuove relazioni commerciali e aggiornarsi in un contesto dinamico e internazionale. Gli orari per visitare la fiera sono i seguenti: dal lunedì al giovedì, 09:00-19:00, sabato 09:00-18:00. ANGAISA sarà come sempre presente, con il proprio stand ubicato presso il padiglione 29 (stand D1). L’arrivo in fiera sarà impreziosito quest’anno dai “Portici di Cersaie”, un percorso fotografico allestito presso l’Ingresso Costituzione e progettato

dall’arch. Dario Curatolo, un percorso pensato per spiegare la bellezza dei prodotti di Cersaie dalla materia al prodotto finito. Il risultato finale è una simulazione dove, tra le luci architettoniche di un porticato bolognese, i prodotti sono narrati attraverso i sensi. Dai “Portici di Cersaie” si arriva a “The Square”, il centro nevralgico della fiera che si ispira alla “piazza” di Bologna con l’intento di favorire incontri, scambi di idee e convivialità. “The Square” infatti racchiude un’arena che ospita convegni, premiazioni e conferenze, Radio24 che trasmette in diretta tutti i giorni, il bookshop Corraini con una selezione di libri su arte, design e architettura, oltre a una lounge creata per accogliere i visitatori. L’arrivo al quartiere fieristico di Bologna è reso agevole da un servizio a tutto tondo relativamente ai trasporti, realizzato – grazie alla gestione di Bolognawelcome - anche attraverso una serie di misure concrete a prezzi calmierati. A questo proposito, segnaliamo la promozione “straordinaria” di cui possono beneficiare i rivenditori per l’acquisto di almeno 4 biglietti per viaggi a/r in treno

segue a pag.2

continua da pag.1 (alta velocità) da effettuare da martedì 23 a venerdì 26 settembre per e dalla stazione di Bologna Centrale. La promozione speciale prevede il rimborso integrale per 1 biglietto a/r e l’acquisto di altri biglietti con il 50% di sconto, attraverso l’apposito link dell’agenzia Bolognawelcome. Ogni azienda può acquistare un solo biglietto per dipendente. L’agevolazione (che comprende il servizio transfer dalla stazione di Bologna al Cersaie e ritorno) si rende fruibile con riferimento alle seguenti città di partenza: Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Pescara, Ancona, Venezia, Padova, Rimini, Treviso e Reggio

Diritto & Impresa

Commercio. Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 30 luglio 2025 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di giugno 2025, necessario per l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

La variazione annuale giugno 2024 giugno 2025 è pari a 1,5 (75% = 1,125). La variazione biennale giugno 2023 giugno 2025 è pari a 2,3 (75% = 1,725).

Fisco. Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Optional a carico dei dipendenti. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 233 del 9 settembre 2025.

Con la Risposta n. 233 del 9 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto importante in tema di fringe benefit legati alle auto aziendali ad uso promiscuo. La questione riguarda il trattamento fiscale delle somme che i dipendenti corrispondono, tramite trattenuta in busta paga, per l’acquisto di optional da installare sui veicoli concessi in uso dall’azienda. La società istante, in particolare, chiede se tali somme possano essere sottratte dal valore del fringe benefit, determinato secondo il criterio forfetario stabilito dall’art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir, cioè sulla base delle tabelle ACI. A sostegno di questa interpretazione, l’impresa richiama la norma che prevede espressamente la determinazione del valore “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”. L’Agenzia, tuttavia, fornisce una lettura più restrittiva. La disposizione, infatti, non consente di ridurre l’imponibile per qualunque importo trattenuto, ma solo per le somme

Emilia. Per informazioni: info@angaisa.it Segnaliamo inoltre che tutti i giorni, dalle ore 8:30 alle 12, è disponibile un servizio di navette gratuite per la fiera con partenza ogni 30 minuti da Stazione AV Carracci. Nel pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00, con partenza ogni 10 minuti dall’ingresso Costituzione, un servizio di navette gratuite effettua il ritorno per la stazione ferroviaria e il centro città (Piazza Maggiore). Garantito è anche il trasferimento a Cersaie dall’aeroporto di Bologna: tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12 e dalle 14,30 alle 17,30 con partenza ogni 30 minuti dal Parcheggio Bus Aeroporto. Il ritorno per l’aeroporto è disponibile tutti i

giorni mediante navette gratuite dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 18 con partenza ogni 30 minuti dall’ingresso Costituzione. Coloro che preferiscono raggiungere la fiera in automobile - prendendo l’uscita “Bologna Fiera” dall’autostrada oppure le uscite 7 o 7bis della Tangenziale - possono usufruire dei parcheggi regolamentati nella zona del quartiere fieristico, tra cui il parcheggio multipiano di via Michelino, nei pressi dell’ingresso Nord di BolognaFiere. Vi invitiamo a consultare il sito www.cersaie.it per ulteriori informazioni e servizi (programma eventi, catalogo espositori, registrazione per scaricare gli ingressi omaggio, ecc.).

che il datore di lavoro richiede al dipendente a fronte della possibilità di utilizzare l’auto anche per scopi personali. In altri termini, la riduzione si applica unicamente alle quote che incidono direttamente sul valore forfetario così come stimato dalle tabelle ACI. Gli optional acquistati dal dipendente – e quindi non inclusi nei calcoli ACI – non rientrano in questa logica. Pertanto, le relative somme non possono ridurre il fringe benefit imponibile. Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’importo trattenuto in busta paga va considerato come una spesa sostenuta personalmente dal lavoratore, che si riflette sul netto percepito ma non modifica il reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali. Ne consegue che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

Fisco. Cessazione del concordato preventivo biennale. Variazione dell’attività svolta. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 236 del 10 settembre 2025.

Con la Risposta n. 236 del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto importante per le imprese che intendono aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB). La questione riguarda l’impatto del cambiamento dei codici attività ATECO – avvenuto con l’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025 –sulla validità del concordato. Il caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda una società, agente plurimandatario nel settore del noleggio di autoveicoli, che ha sempre operato come intermediario, percependo commissioni ma senza erogare direttamente il servizio di noleggio. In passato, in assenza di un codice ATECO che

descrivesse in modo puntuale la sua attività, aveva utilizzato un codice assimilato, collegato all’ISA CM09U. Con l’introduzione dei nuovi ATECO 2025, però, è stato previsto un nuovo codice attività, il 77.51.00, che individua espressamente le attività di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di automobili e autocaravan. A questo nuovo codice è associato l’ISA EG61U. Premesso quanto sopra, viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se, con il passaggio al nuovo codice ATECO, l’azienda rischia di incorrere nella causa di cessazione del CPB, prevista dall’art. 21 del D.lgs. n. 13/2024, secondo cui il concordato cessa di avere efficacia se, durante il biennio, il contribuente modifica l’attività svolta rispetto a quella esercitata nel periodo precedente. L’Agenzia delle Entrate, accogliendo la tesi della società istante, ritiene che, nel caso di specie, non si realizzi una modifica dell’attività, bensì soltanto una riclassificazione formale, in quanto l’attività resta identica, cambiando solo il codice che ora la descrive meglio. L’Agenzia precisa, inoltre, che il cambio di codice ATECO dovuto all’aggiornamento statistico non equivale a un mutamento sostanziale dell’attività. Di conseguenza, il CPB non viene meno. Il chiarimento si inserisce in un percorso interpretativo già tracciato: la circolare n. 18/E del 2024, le FAQ di maggio 2025 e la risoluzione n. 24/E dello stesso anno avevano anticipato che l’adozione dei nuovi codici ATECO non implica automaticamente la cessazione dal concordato, a meno che non cambi davvero l’attività esercitata. In conclusione, la Risposta n. 236/2025 conferma che la continuità del Concordato Preventivo Biennale non è messa in discussione da un semplice aggiornamento formale dei codici ATECO. L’importante è che non vi sia una

variazione sostanziale dell’attività svolta poiché, solo in quel caso, scatterebbe la cessazione del CPB.

Fisco. Concordato preventivo e recupero IVA. Note di credito alla fine della procedura.

Il concordato preventivo è una procedura di rientro da una situazione debitoria; tale concordato ha lo scopo di prevenire l’apertura della procedura di liquidazione da parte del tribunale. Adottando il suddetto istituto, che è una procedura concorsuale volontaria, la parte debitrice sottopone ai propri creditori un piano di rientro del proprio debito verso di loro, definendone sia entità che tempistica. Nella fattispecie in esame, la società Alfa, esercente attività di commercio di articoli sportivi, risulta creditrice commerciale nei confronti della società Beta, attiva nel settore della vendita al dettaglio. Quest’ultima, a causa di una crisi di liquidità, è divenuta insolvente nei confronti dei propri fornitori. Conseguentemente ha provato ad accedere nell’anno 2020 a una procedura di concordato preventivo. Tuttavia, la procedura, in un primo momento ammessa con decreto dell’autorità giurisdizionale, è stata in seguito revocata. Successivamente, nell’anno 2022, la società Beta ha proposto un nuovo ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale, ottenendo l’omologa di un piano di riparto da adempiere entro la fine dell’anno 2027 con una generale falcidia dei crediti, compreso quello vantato dalla società Alfa. Su queste premesse di fatto, la società creditrice Alfa ha presentato interpello all’Agenzia delle Entrate, al fine di conoscere le corrette modalità, anche dal punto di vista temporale, per il recupero dell’IVA fatturata ma che, all’esito della procedura di concordato, verrà incassata soltanto parzialmente.

In sintesi, la società ha sottoposto all’Agenzia delle entrate i seguenti quesiti:

• se al caso prospettato debba applicarsi l’art. 26, D.P.R. n. 633/1972 nella formulazione ante o post-riforma del 2021 a opera del decreto “Sostegni-bis”. Si ricorda, infatti, che il legislatore ha di recente introdotto nella norma i commi 3-bis e 10-bis che stabiliscono la possibilità per il cedente/prestatore di emettere una nota di credito dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale, cioè dal momento dell’apertura della procedura medesima;

Con riferimento al primo quesito l’Agenzia delle Entrate ha escluso il ricorrere di un’ipotesi di una “consecuzione” tra le due procedure concorsuali. Nella fattispecie in esame, la prima procedura di concordato aperta nel 2020 non è “confluita” nella seconda aperta nel 2022, ancorché in presenza di un originario stato di insolvenza. In accordo con la giurisprudenza di legittimità, la “consecuzione” prescinde dalla semplice successione cronologica, ma richiede una “unicità della causa”. Riscontrata, quindi, l’autonomia tra le due procedure, occorre fare riferimento alla data di avvio del secondo concordato preventivo. Per questo motivo, pertanto, la norma di riferimento è l’art. 26, D.P.R. n. 633/1972 nella sua nuova formulazione. Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato un precedente documento di prassi (cir. n. 20/2021), precisando che, laddove il cedente scelga di insinuarsi al passivo e di non emettere la nota di credito al momento dell’apertura della procedura concorsuale e la procedura si riveli infruttuosa, il cedente ha la possibilità di avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 26, D.P.R. n. 633/1972. In sintesi, può attendere la definitività del piano di riparto infruttuoso che attesta il mancato definitivo pagamento del corrispettivo ed emettere la nota di variazione con detrazione dell’imposta. In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il cedente, che decida di partecipare al concordato preventivo del proprio cliente insolvente, può legittimamente attendere la conclusione infruttuosa della procedura per emettere nota di variazione in diminuzione, al fine di recuperare l’Iva non incassata. Vedi Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 234 del 9 settembre 2025

Fisco. Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2025.

Diritto & Impresa

1, legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni. Il modello è utilizzabile per esercitare le opzioni relative alle detrazioni spettanti per le spese sostenute nell’anno 2025, relativamente agli interventi individuati dall’articolo 119 del decreto, nei casi ammessi dalle disposizioni vigenti. Come noto, infatti, per le spese sostenute quest’anno, le opzioni sono disponibili solo per gli interventi di tipo Superbonus (articolo 119, Dl n. 34/2020) e nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni vigenti che, come noto, hanno rimodulato la misura delle detrazioni e limitato l’accesso allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito. Il nuovo modello, le istruzioni e le relative specifiche tecniche dovranno essere utilizzati dall’8 settembre 2025 (restano comunque valide le opzioni relative al Superbonus del 2025 comunicate fino al 7 settembre). Le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2025 dovranno essere trasmesse entro il 16 marzo 2026. Inoltre, il provvedimento riepiloga le modalità e i termini relativi alla circolazione e alla fruizione delle rate dei bonus edilizi, successivamente all’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, applicabili anche alle rate generate a seguito delle opzioni avvenute negli anni precedenti.

Imprese e società. D.M. MIMIT 18 giugno 2025 sull’obbligo di presentazione delle polizze catastrofali in materia di incentivi. Facendo seguito a quanto già pubblicato su ANGAISA Informa del 16-31 maggio e ANGAISA Informa del 16-30 giugno 2025, si forniscono ulteriori elementi di informazione in merito all’obbligo di presentazione della polizza catastrofale in caso di accesso ed erogazione di agevolazioni e contributi pubblici. L’obbligo di attivare una polizza catastrofale sui beni d’impresa è previsto al comma 101 della legge n. 213 del 2023 Il successivo comma 102 ha stabilito che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Tale locuzione, evidentemente atecnica, lascia ampi spazi interpretativi da parte delle amministrazioni titolari degli incentivi, che dovranno provvedere - ciascuno per quanto di propria competenza - all’emanazione di propri provvedimenti in merito (Cfr. FAQ MIMIT n.11). In questo contesto si colloca il Decreto ministeriale MIMIT del 18 giugno 2025, che detta disposizioni sulla mancata stipula delle polizze catastrofali, esclusivamente per alcuni incentivi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese della suddetta amministrazione,

• se il recupero dell’IVA possa avvenire all’esito del piano di riparto, cioè al momento dell’infruttuosità della procedura concorsuale, poiché al verificarsi di tale condizione vi è la “ragionevole certezza” dell’incapienza del patrimonio del debitore. segue a pag.4

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento direttoriale del 7 agosto 2025 ha approvato il modello aggiornato relativo alla “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus) per le spese sostenute nel 2025” con le relative istruzioni, da utilizzare per comunicare l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma

Diritto & Impresa

continua da pag.3

elencati nel comma 4 dell’articolo 1. Secondo l’articolo 1 comma 1 del DM “l’accesso alle agevolazioni è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi”.

Pertanto, il riferimento temporale di verifica dell’adempimento avviene in più momenti:

• in quello di accesso alle agevolazioni (Cfr. comma 1), cioè nel momento di presentazione delle domande di accesso agli incentivi;

• in quello/i di erogazione delle agevolazioni concesse (Cfr. comma 3).

L’art.1 del DM (che va letto anche tenendo conto della FAQ MIMIT n.12) specifica altresì che non sussiste l’obbligo di presentazione della polizza catastrofale sia nella fase di accesso (cfr. comma 2) che in quella di erogazione (cfr. comma 3), nel caso in cui le domande agevolative siano presentate prima della decorrenza dell’obbligo di legge di stipula della polizza catastrofale, fissato al 30 giugno 2025 per le grandi imprese, al 2 ottobre 2025 per le medie imprese e al 1 gennaio 2026 per le micro e piccole imprese.

Lavoro. Indennità obsolete convertite in prestazioni di welfare aziendale.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 195 del 30 luglio 2025, esamina la possibilità di sostituire alcune componenti della retribuzione tradizionale, ritenute ormai obsolete, con prestazioni di welfare aziendale. La questione trae origine da un’istanza presentata da una società che, sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale applicato, ha sottoscritto un accordo sindacale finalizzato alla soppressione di alcune indennità non più rispondenti alla reale funzione retributiva. A fronte di questa soppressione, si è stabilito che i lavoratori interessati possano optare, in alternativa alla semplice conservazione delle somme sotto forma di “ad personam”, per la loro conversione in benefit aziendali. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, ribadendo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, ricorda che, ai sensi della predetta norma, costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, a prescindere dalla loro forma o dalla loro qualificazione formale. Solo in presenza delle specifiche deroghe previste nei commi successivi dello stesso articolo –in particolare il comma 2 e l’ultimo periodo del comma 3 – è ammessa la possibilità di escludere determinate prestazioni dalla base imponibile. L’Amministrazione ha ricordato che tali deroghe, di natura agevolativa, non possono essere applicate in modo estensivo né possono essere invocate per fattispecie

non espressamente previste dalla norma. In altre parole, non è sufficiente che un benefit assuma le sembianze del welfare aziendale perché possa automaticamente beneficiare dell’esenzione fiscale, ma occorre che rientri nei casi tassativamente indicati, tra cui, ad esempio, la concessione di prestazioni assistenziali o educative, l’erogazione di servizi socialmente rilevanti oppure la conversione volontaria di premi di risultato, erogati sulla base di incrementi oggettivi di produttività o efficienza, in beni e servizi welfare. Nel caso in esame, però, ciò che viene convertito non è un premio di risultato, ma un’indennità fissa, storicamente parte della retribuzione ordinaria, che il datore di lavoro intende dismettere per sopraggiunta inattualità. La possibilità concessa ai lavoratori di scegliere se riceverla sotto forma di somma monetaria (congelata in cifra fissa) o in forma di benefit aziendale, pur prevista da un accordo sindacale, non sposta la natura retributiva dell’importo. Al contrario, proprio la facoltà di opzione individuale, evidenzia l’Agenzia, conferma che si tratta di retribuzione in senso proprio, semplicemente modulata secondo le preferenze del singolo lavoratore. Ne consegue che la scelta di ricevere il controvalore delle indennità soppresse sotto forma di welfare aziendale non consente di applicare il regime di esclusione dal reddito di cui all’articolo 51 del TUIR. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la mera sostituzione di componenti retributive “obsolete” con prestazioni di welfare, ancorché regolata da accordi collettivi, non costituisce una fattispecie agevolabile ai fini fiscali. Le somme in questione mantengono la loro natura retributiva e, come tali, devono essere tassate secondo le regole ordinarie previste per il lavoro dipendente. Il principio sotteso a tale orientamento è quello della neutralità fiscale rispetto alla forma della retribuzione: non può essere consentito che la mera scelta di ricevere il proprio compenso in forma diversa dal denaro comporti una riduzione della base imponibile.

Previdenza. INPS. Evoluzione estratto conto contributivo.

L’INPS, con il messaggio n. 2553, comunica le implementazioni intervenute per la realizzazione di una nuova modalità di esposizione dei dati dell’estratto conto contributivo ai fini di consentire agli interessati una più agile consultazione. In particolare, emerge una più chiara evidenziazione dei periodi contributivi per gestione/fondo di riferimento, determinando una visione intuitiva della complessiva posizione assicurativa sia nel caso in cui il soggetto, dipendente o autonomo, risulti assicurato ad una sola delle

Gestioni dell’INPS sia nel caso in cui il lavoratore sia iscritto a più Gestioni. L’estratto contributivo contiene elementi e notizie che contribuiscono a definire il quadro previdenziale completo del soggetto assicurato, e in particolare:

- presenza di notizie su talune situazioni personali del soggetto, quali la titolarità di trattamenti pensionistici, e su vicende assicurative in corso di definizione, destinate a modificare il conto individuale quali, ad esempio, l’autorizzazione ai versamenti volontari o la presenza di una domanda di riscatto della laurea.

Gli strumenti messi a disposizione rendono possibile inviare segnalazioni contributive al fine di richiedere l’accredito o la modifica di periodi e, in generale, di rimuovere errori presenti nella propria posizione assicurativa.

Privacy. Garante Privacy. Informativa per trattare i dati sulla salute

Il Garante per la protezione dei dati personali, con Newsletter n. 537 del 1° agosto 2025, ha reso noto di aver sanzionato un’azienda per aver gestito in modo scorretto le informazioni dei propri dipendenti, incluse quelle sulla salute. Il provvedimento è scattato a seguito di una segnalazione sindacale, che ha evidenziato una pratica diffusa all’interno dell’azienda: dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario. Il documento, compilato da un diretto responsabile, veniva poi trasmesso all’Ufficio Risorse Umane che con il responsabile e/o con il medico competente valutava, in base a quanto rappresentato dall’azienda, eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori, ad esempio modificando la postazione di lavoro o intervenendo sulle relazioni lavorative. Però durante l’istruttoria sono state riscontrate numerose violazioni del Regolamento UE (GDPR), tra cui l’assenza di un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti e la mancanza di una base giuridica per il trattamento dei dati, anche relativi alla salute. L’Autorità ha inoltre ravvisato una conservazione di dati dei lavoratori non pertinenti (nel caso di assenze dal lavoro) e sproporzionati (fino a dieci anni), e un trattamento di dati non rilevante per valutare le capacità professionali del personale. Il Garante ha dunque ordinato all’azienda il divieto del trattamento dei dati e la cancellazione di quelli già raccolti e conservati. Nel comminare la sanzione di 50 mila euro, l’Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni, del fatto che il trattamento abbia riguardato anche dati sulla salute, del numero di dipendenti coinvolti (circa 890) e del fatturato dell’azienda.

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