Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS 1 | 15 novembre 2024
Osservatorio Vendite ANGAISA
Settembre 2024/settembre 2023 -7,79%
Primi 9 mesi 2024/primi 9 mesi 2023 -4,97%
Periodo 10.23/09.24 (12 mesi) rispetto a periodo 10.22/09.23 -3,94%
Lâappunto
Il ddl della nuova legge di bilancio non prende in considerazione premialitĂ diverse per le tecnologie che possono favorire il processo di decarbonizzazione degli edifici. Questo rischia di penalizzare le soluzioni piĂš promettenti, come le pompe di calore, che richiedono un investimento iniziale elevato e quindi necessitano di una maggiore âspintaâ. Ă una scelta che non solo vanifica gli investimenti di interi comparti industriali, ma è anche in netta controtendenza rispetto agli indirizzi dei principali Paesi europei e della stessa Unione Europea, che ci chiede di accelerare verso le rinnovabili⌠In sostanza, ci lascia stupiti lâattuale disegno di legge, che sembra essere in aperto contrasto con gli obiettivi della Direttiva EPBD.
Maurizio Marchesini
Presidente Assoclima
Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno
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Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622 www.angaisa.it | info@angaisa.it
Tavolo filiera impiantistica dellâedilizia
Sottoscritta la lettera di intenti

Le associazioni di categoria della filiera dellâimpiantistica si uniscono per rinforzare un messaggio di fondamentale importanza: il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione passa soprattutto dallâefficientamento energetico degli edifici. La lettera di intenti sottoscritta il 24 ottobre da ANGAISA, le associazioni federate ANIMA Confindustria Aqua Italia, Assoclima, Assotermica e AVR, Assocamini e Unicalor di APPLiA Italia, ASSISTAL e Assobagno di FederlegnoArredo rinnova lâimpegno delle associazioni di categoria, rinforzando un messaggio rivolto a utenti finali, installatori, industria e istituzioni. A sua volta, AiCARR (associazione culturale che promuove cultura e tecnica per il benessere sostenibile) ha confermato il suo pieno supporto ai principali obiettivi perseguiti, confermando la massima disponibilitĂ a collaborare con le associazioni firmatarie della lettera di intenti per il raggiungimento degli obiettivi dal punto di vista tecnico. La lettera si articola in sette punti che definiscono gli obiettivi da raggiungere:
1. Promozione della sostenibilitĂ ambientale
2. Decarbonizzazione e utilizzo delle fonti rinnovabili
3. Misure e incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici
4. StabilitĂ normativa
5. Tariffe energetiche
6. Gestione e tutela delle risorse idriche e sostenibilitĂ ambientale
7. Formazione e aggiornamento professionale
In sintesi, le associazioni si impegnano a perseguire obiettivi comuni in ambito di sostenibilitĂ , efficienza energetica e gestione degli impianti. Obiettivo da raggiungere
tramite la promozione di buone pratiche nei settori edilizio e impiantistico, riducendo le emissioni di CO2 e promuovendo lâuso di energie rinnovabili. In particolare, si propone di incentivare la riqualificazione energetica degli edifici attraverso misure finanziarie a sostegno degli interventi. Le associazioni sottolineano inoltre lâimportanza di un quadro normativo chiaro e stabile per favorire lo sviluppo del mercato edilizio e impiantistico, sottolineando anche la necessitĂ di garantire tariffe energetiche accessibili a tutti, in particolare a famiglie a basso reddito. I settori rappresentati dalle associazioni firmatarie si impegnano, quindi, a sviluppare azioni volte a ridurre i consumi idrici, sostenendo la diffusione di informazioni e prodotti idonei al risparmio idrico domestico e promuovendo il recupero e il riutilizzo delle acque reflue e meteoriche. A tale proposito, si propone di introdurre nuovi incentivi per favorire lâuso dellâacqua di rubinetto e quindi il consumo di acqua potabile, oltre a misure per la riduzione delle perdite in rete che oggi ammontano a circa il 40% dellâacqua distribuita. Anche la formazione continua e lâaggiornamento professionale vengono sottolineati come elementi essenziali per sostenere i processi di transizione verde e digitale, tenendo conto delle potenzialitĂ dellâIntelligenza Artificiale nelle aziende.
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In questa fase risulta cruciale il ruolo delle associazioni di categoria nel monitoraggio delle modalitĂ di attuazione del Piano Transizione 5.0, per mettere a disposizione delle aziende informazioni utili per accedere agli incentivi legati anche alla formazione del personale.
La firma della lettera di intenti vede quindi le associazioni porsi in prima linea con uno scopo chiaro e definito: collaborare coesi e in maniera costruttiva con il Governo e la Pubblica Amministrazione, presentando posizioni comuni che potranno in futuro essere declinate anche attraverso un âposition paperâ condiviso, ovvero attraverso la partecipazione attiva a consultazioni e tavoli tecnici promossi dal Governo. Lâobiettivo primario resta quello di promuovere proposte relative a leggi, provvedimenti attuativi e/o misure
Diritto & Impresa
Commercio. Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2024 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente lâindice dei prezzi al consumo relativo al mese di settembre 2024, necessario per lâaggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.
La variazione annuale settembre 2023 âsettembre 2024 è pari a 0,6 (75% = 0,450). La variazione biennale settembre 2022 âsettembre 2024 è pari a 5,7 (75% =4,275).
Commercio. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti. A partire dal 13 dicembre 2024 troverĂ applicazione il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) che sostituisce la direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti (direttiva 2001/95/CE) e la direttiva sui prodotti che imitano i prodotti alimentari (direttiva 87/357/CEE) e modifica il regolamento sulla normazione europea (reg. 1025/2012) e la direttiva sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (direttiva 2020/1828).
Le novitĂ del Regolamento (UE) 2023/988
Il Regolamento mantiene lâobiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei consumatori e di rafforzare il progetto di un mercato unico senza confini, prevedendo al contempo diverse novitĂ e una disciplina piĂš dettagliata in merito agli obblighi dei
di incentivazione per tutti i nuclei familiari, soprattutto quelli a basso reddito, con particolare attenzione alla predisposizione della prossima legge di bilancio.
Proprio con riferimento alla prima stesura della nuova manovra finanziaria, di cui sono stati anticipati i contenuti nei giorni scorsi, il Presidente ANGAISA Maurizio Lo Re ha commentato:
âIl disegno di legge di bilancio approvato nei giorni scorsi non ci soddisfa. Come altre organizzazioni di filiera avevamo auspicato una maggior attenzione, da parte nel Governo, nei confronti dellâedilizia e delle principali filiere collegate, un comparto che negli ultimi anni ha dato un contributo importante al sostegno dellâeconomia nazionale. Purtroppo, si è invece deciso di dare una ulteriore sforbiciata ai bonus edilizi, abbassando aliquote e tetti di spesa. In as-
senza di modifiche, dal 1° gennaio 2025 lâaliquota delle detrazioni legate a bonus casa e ecobonus sarĂ uniformata al 50% per le prime case, mentre per le seconde case ci si dovrĂ accontentare del 36%. Questo significa depotenziare fortemente gli incentivi che avevano fatto da volĂ no allâintero settore, promuovendo efficientamento energetico e sostenibilitĂ . Ora câè il rischio concreto che i bonus perdano progressivamente efficacia, anche perchĂŠ non piĂš sostenuti dai meccanismi dello sconto in fattura e della cessione del credito. Ci auguriamo che le nostre sollecitazioni non rimangano inascoltate. Ă necessario introdurre subito i necessari correttivi per salvaguardare il futuro delle aziende che operano nel nostro settore e predisporre un vero e proprio piano strategico, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva Case Greenâ.
soggetti coinvolti. Principio fondamentale della disciplina è che lâoperatore economico, inteso quale âfabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercatoâ ha lâobbligo di immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri (art.5).
Per âimmissione sul mercatoâ si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dellâUnione; per âmessa a disposizione sul mercatoâ si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o lâuso sul mercato dellâUnione nel quadro di unâattivitĂ commerciale, a titolo oneroso o gratuito (art.3 punti 6 e 7). Ad esempio, i prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se lâofferta è destinata ai consumatori dellâUnione e, unâofferta di vendita, è da considerarsi destinata ai consumatori dellâUnione quando lâoperatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attivitĂ verso uno o piĂš Stati membri (art.4). In tal modo, ai fini della disciplina del Regolamento, vendite online ed offline vengono equiparate. I prodotti soggetti al Regolamento - immessi o messi a disposizione sul mercato - possono essere nuovi, usati, riparati o ricondizionati, e non devono essere coperti da altre normative specifiche in materia di sicurezza
dei prodotti dellâUnione. Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza dellâUnione, il Regolamento si applica esclusivamente per i rischi e gli aspetti che non sono soggetti a tali requisiti (art.2). In merito alla procedura di valutazione della sicurezza dei prodotti, la disciplina non è cambiata in modo sostanziale, sebbene la nuova normativa sia ad oggi piĂš dettagliata. La sicurezza dei prodotti, infatti, deve essere valutata prendendo in considerazione diversi aspetti tra cui (art.6):
⢠le caratteristiche del prodotto, quali progettazione, caratteristiche tecniche, composizione, imballaggio e istruzioni;
⢠lâeffetto su altri prodotti;
⢠la presentazione del prodotto, lâetichettatura, le avvertenze e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza;
⢠le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto ecc..
Un prodotto si presume conforme allâobbligo generale di sicurezza se rispetta le norme europee â i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea - o se in alternativa, in assenza di queste ultime, soddisfa i requisiti nazionali che non siano contrari al diritto europeo.
à bene sottolineare tuttavia, che la suddetta presunzione non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare tutte le misure necessarie qualora sia dimostrato che, nonostante tale presunzione, il prodotto è pericoloso (art.7).
Per maggiori informazioni vedi la scheda
di approfondimento di fonte Confcommercio
Fisco. Split payment. Mancato pagamento del corrispettivo. Ammessa la nota di variazione fuori termine.
Come noto, per le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.) lâIVA, applicata dal cedente o prestatore sulla fattura, è versata allâErario direttamente dal cessionario o committente (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972). In caso di applicazione dello split payment, il cedente o prestatore, che non ha incassato lâimporto fatturato, può emettere una nota di variazione in diminuzione oltre il termine annuale previsto dalla norma (art. 26, co. 3, D.P.R. n. 63319/72), a condizione che il cessionario o committente non abbia optato per anticipare lâesigibilitĂ dellâIVA al momento della ricezione della fattura o a quello della registrazione del documento. Nello split payment, infatti, lâesigibilitĂ dellâIva è collegata al pagamento del corrispettivo e nel caso in esame tale pagamento non è avvenuto. Pertanto, nella fattispecie in esame:
⢠il cedente o prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione limitandosi poi ad annotarla in rettifica nel registro delle fatture emesse (art. 23, D.P.R. n. 633/1972), senza che si determini alcun effetto nella relativa liquidazione IVA;
⢠il cessionario o committente deve stornare contabilmente lâoperazione, senza effetti sostanziali sulla liquidazione periodica IVA e sui versamenti da eseguire nellâambito dellâattivitĂ istituzionale.
Vedi Risposta dellâAgenzia delle Entrate n. 210 del 25 ottobre 2024
Lavoro. Sicurezza sul lavoro. âPatente a creditiâ. Istanza on-line. Facendo seguito a quanto inviato con ns precedente comunicazione (vedi ANGAISA Normative del 27.09.2024 e ANGAISA Informa del 1° ottobre), si ricorda che è disponibile sul Portale dei servizi dellâIspettorato Nazionale del Lavoro il âServizio per lâistanza della Patente a Creditiâ. Di seguito il link: https://servizi.ispettorato. gov.it/
La possibilitĂ di autocertificare/dichiarare i requisiti mediante invio di una PEC è stata prevista in ragione dellâopportunitĂ di accompagnare le imprese e i lavoratori autonomi ad un graduale approccio al sistema della Patente a Crediti. Tuttavia, la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente, essendo necessario, a tal fine, formalizzare lâistanza tramite il Servizio online di cui sopra. Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusi-
vamente lâautocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.
Previdenza. INPS. Variazione della misura dellâinteresse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
LâINPS, con la circolare n. 92/2024, ha comunicato la variazione della misura dellâinteresse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito della decisione della Banca Centrale Europea di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dellâEurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento â TUR).
A decorrere dal 23 ottobre 2024, quindi, il nuovo tasso è pari al 3,40% incidendo, cosĂŹ, sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, nonchĂŠ sulle sanzioni civili. Interesse di dilazione e di differimento Lâinteresse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,40% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 ottobre 2024. I piani di ammortamento giĂ emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dalla medesima data, anche lâinteresse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 9,40% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,40%, sarĂ applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024. Sanzioni civili
La riduzione del tasso di interesse comporta la variazione della misura delle sanzioni civili come di seguito riportato. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8 dellâarticolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari allâ8,90% in ragione dâanno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti). Al fine di favorire lâadempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dallâart. 30, comma 1, lettera a) del DL n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso. Nel caso in cui il contribuente effettuasse il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unâu-

