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Il Nuovo Anestesista Rianimatore 4/2026

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ONOASI

ELEZIONI ONAOSI

Ultimi giorni per votare

La Fondazione ONAOSI ha disposto un’ulteriore proroga dei termini per le elezioni del Comitato di Indirizzo 2026-2030, accogliendo le numerose segnalazioni sui ritardi nella consegna dei plichi elettorali e garantendo così il pieno esercizio del diritto di voto a tutti gli aventi diritto. Una decisione fortemente sostenuta dall’AAROI-EMAC, che si è attivata affinché nessun contribuente fosse escluso dalla partecipazione a causa dei disservizi postali.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato che le schede di voto potranno essere ricevute fino alle ore 12.00 del 7 agosto 2026, TERMINE ULTERIORMENTE PROROGATO AL 31 AGOSTO.

L'attuale proroga modifica le precedenti proroghe che erano state fissate prima al 18 Luglio 2026 (invece del 30 Giugno) per la ricezione delle schede di voto e al 28 Giugno 2026 (invece del 10 Giugno) per la richiesta dei Plichi Elettorali e successivamente al 7 Agosto per la ricezione delle schede di voto e al 18 Luglio 2026 per la richiesta dei Plichi Elettorali.

Al momento di uscita del giornale mancano pochissimi giorni per votare, per questo motivo si invita a rivol-gersi al proprio Rappresentante Aziendale incaricato di collettare le Schede di voto per procedere con un unico invio.

Un patrimonio costruito sulla solidarietà

Le elezioni rappresentano un appuntamento di grande rilievo per migliaia di medici, veterinari e farmacisti dipendenti pubblici, chiamati a scegliere gli organi di governo di una Fondazione che da oltre un secolo costituisce uno dei più importanti strumenti di welfare della sanità italiana.

L’ONAOSI, infatti, non è soltanto un ente previdenziale, ma una realtà che ogni anno sostiene concretamente il diritto allo studio e alla formazione dei figli dei contribuenti. Attraverso contributi economici, servizi assistenziali, Centri Formativi e i Collegi universitari presenti a Perugia e in altre città italiane, la Fondazione offre opportunità di crescita che consentono a molti giovani di costruire il proprio futuro.

Formazione

Management in Area Critica: verso una scelta consapevole

I Direttori di UO sono in numero sempre più ridotto e caricati di responsabilità progressivamente crescenti. In passato venivano identificati come i clinici migliori, oggi sono chiamati a svolgere una funzione che è più gestionale che clinica, con importanti responsabilità legali e amministrative. Nel caso dell’Area Critica la situazione assume una connotazione ancor diversa, perché le UUOO sono realmente complesse, caratterizzate da diverse linee di attività, da alta tecnologia, e soprattutto da team numerosi e multiprofessionali. I risultati organizzativi dipendono certamente dalle competenze dei singoli e dalle tecnologie disponibili, ma sono soprattutto frutto di una ottimale gestione del gruppo, caratterizzato da complesse interazioni interne ed esterne, e di una comunicazione efficace con la Governance Aziendale.

Per accompagnare i Dirigenti Medici in questo percorso, nasce “Management in Area Critica: verso una scelta consapevole”, un corso dedicato a chi desidera comprendere responsabilità, opportunità e criticità del ruolo di coordinamento. Il corso, tenuto dal Prof. Franco Marinangeli e dalla Dott.ssa Sara Mascarin, è in programma il 20 e 21 Novembre al Centro AAROI-EMAC SimuLearn® di Bologna.

La comprensione dei meccanismi alla base del comportamento dei professionisti appartenenti a

un team complesso e numeroso come quello dei Medici di Area Critica e la costruzione di percorsi virtuosi finalizzati all’armonizzazione del sistema sono i punti cardine di questa nuova proposta formativa AAROI-EMAC. Oggi la responsabilità di UO non può prescindere da capacità gestionali e competenze di tipo psicologico, che, se non presenti, è necessario acquisire. Il corso è strutturato in didattica frontale e simulazione interattiva con gli attori del sistema sanitario nelle sue diverse articolazioni.

Le simulazioni prevedono il coinvolgimento diretto dei discenti con role playing finalizzato all’analisi degli errori e alla ricerca delle possibili soluzioni. Interazione e confronto “onesto” tra i partecipanti garantiscono la concretezza nell’applicazione delle regole della comunicazione efficace e la ricerca di soluzioni nella gestione di gruppi che operano in condizioni di forte stress lavorativo. L’incontro è finalizzato a favorire l’acquisizione della consapevolezza dei doveri legati alla direzione di struttura e quindi a stimolare una riflessione sul ruolo di garanzia che oggi assume il direttore rispetto ai propri collaboratori e alla Governance aziendale. Esso fornirà ai discenti tutti gli strumenti per “decidere” se e come perseguire la posizione di direzione di struttura.

Dalle Regioni

AAROI-EMAC Toscana

Case della comunità: “strada giusta, ma servirà tempo per farle andare a regime. Necessaria un’adeguata informazione ai cittadini”

“Le Case di comunità rappresentano un passaggio importante per il futuro della sanità toscana, ma i loro effetti non saranno immediati”. È il commento di Luigi De Simone, presidente di AAROI-EMAC Toscana, che guarda con favore agli investimenti del Pnrr, pur invitando a non creare aspettative irrealistiche sui tempi di piena operatività del nuovo modello di assistenza. “I progetti del Pnrr in Toscana sono sicuramente ben strutturati e va riconosciuto il valore degli investimenti, in particolare dei quasi 70 milioni di euro destinati al rinnovo delle apparecchiature diagnostiche ad alta tecnologia, un settore nel quale la nostra regione aveva accumulato un ritardo importante. Anche il progetto delle Case di comunità è condivisibile e, nel medio-lungo periodo, potrà portare benefici concreti al sistema sanitario - afferma De Simone - tuttavia, la fase di avvio richiederà tempo. Non esiste una bacchetta magica: i problemi che conosciamo oggi restano gli stessi, a partire dalla carenza di personale.

Per questo motivo le Case di comunità non potranno entrare subito a pieno regime e, almeno inizialmente, la disponibilità di professionisti sarà sostanzialmente analoga a quella attuale”.

L’Associazione che riunisce Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica sottolinea anche l’importanza di accompagnare questa trasformazione con un’adeguata informazione ai cittadini. “Sarà fondamentale spiegare ai pazienti quando rivolgersi alle Case di comunità e quando, invece, è necessario andare in ospedale - conclude De Simone. - I Pronto soccorso devono continuare ad essere il punto di riferimento per le emergenze, mentre l’assistenza territoriale dovrà diventare sempre più il luogo in cui trovare risposte ai bisogni di salute ordinari. Il percorso sarà inevitabilmente graduale, ma la direzione è quella giusta. Il rafforzamento dell’assistenza territoriale è una necessità per rendere il sistema sanitario più efficiente ed alleggerire la pressione sugli ospedali”.

AAROI-EMAC Marche

CCNL 2022-2024 e CCNL 2019-2021. Novità normative ed economiche a confronto

L’AAROI-EMAC Marche organizza il seminario formativo “CCNL 2022-2024 e CCNL 2019-2021 – Novità normative ed economiche a confronto“, in programma sabato 3 ottobre 2026 presso Villa Gens Camuria a Camerano (AN).

L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire i principali temi che riguardano il rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria, in una fase caratterizzata da importanti evoluzioni contrattuali e normative. Il seminario si propone di accrescere la consapevolezza dei professionisti rispetto alle ricadute che le innovazioni introdotte dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro producono sull’organizzazione dei servizi e sull’attività quotidiana dei medici.

Tra gli argomenti in programma figurano il sistema delle relazioni sindacali, le principali novità introdotte dai CCNL 2019-2021 e 2022-2024, il sistema degli incarichi, l’orario di lavoro, il servizio di guardia, la pronta disponibilità, il lavoro straordinario, le attività aggiuntive, i fondi contrattuali e il sistema indennitario.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito www.seres-odv.it

AAROI-EMAC Lazio

COMUNICATO STAMPA

ANAAO ASSOMED – AAROI EMAC- CIMO-FESMED-ANPO – FASSID

23 Luglio 2026

Sanità, Ospedale M.G. Vannini-Istituto FSC: incontro in Regione Lazio per le Gravi Criticità dell’Ospedale e del Pronto Soccorso. Preoccupazione dei Sindacati per il futuro dell’Ospedale

La Regione Lazio disporrà una verifica ispettiva presso l’Ospedale Vannini per accertare il rispetto degli standard necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza. Lo ha annunciato ieri, 22 luglio, il Dott. Ridolfi al termine di un incontro con le Organizzazioni Sindacali, il Direttore Generale Salute della Regione, Dott. Urbani, e il Procuratore Generale dell’Istituto FSC, Dott. Gumirato, convocato per discutere delle criticità che interessano la struttura.

Le organizzazioni sindacali hanno rappresentato con fermezza le proprie preoccupazioni per il futuro dell’ospedale, segnalando come i processi di riorganizzazione interna in corso stiano determinando una progressiva riduzione del personale medico, con inevitabili ricadute sulla qualità dei servizi erogati in un quadrante della Capitale ad alta densità abitativa e con rilevanti criticità socio-sanitarie.

Nel corso dell’incontro, il Procuratore Generale ha confermato gli obiettivi del Piano Strategico 20262030 per il rientro dal deficit dell’Istituto, che prevede un’ulteriore riduzione del personale medico, non solo al Pronto Soccorso, già gravemente colpito da un fenomeno di fuga verso altre strutture del SSR, ma anche in altre specialità, tra cui ostetricia e ginecologia in relazione alla possibile soppressione del Punto Nascita, oltre all’applicazione di condizioni contrattuali

ulteriormente peggiorative per il personale in servizio.

Le Organizzazioni Sindacali hanno espresso netta contrarietà rispetto a tali indirizzi, ritenendo che possano accelerare l’abbandono della struttura da parte dei medici e compromettere ulteriormente la qualità dell’assistenza garantita alla cittadinanza. Le organizzazioni sindacali segnalano inoltre come, nel corso del confronto, si sia registrata da parte del Procuratore Generale una reazione ritenuta non rispettosa né dei rappresentanti sindacali né della sede istituzionale in cui si svolgeva l’incontro.

Il Dott. Urbani ha confermato l’importanza strategica dell’Ospedale Vannini per il sistema sanitario regionale, dichiarando la disponibilità della Regione a ricollocare presso altre strutture del SSR eventuale personale medico in esubero.

Le Organizzazioni Sindacali, pur prendendo atto della disponibilità manifestata dalla Regione, restano in attesa dell’esito degli accertamenti ispettivi e si riservano fin d’ora di intraprendere ogni iniziativa utile a tutelare la piena operatività del presidio ospedaliero e la professionalità dei dirigenti medici che vi operano, patrimonio prezioso per la collettività e per il Servizio Sanitario Regionale.

Federazione Aipac Aupi Simet Sinafo Snr Dirigenti

AAROI-EMAC Sicilia

Lettera a Quotidiano Sanità

La transizione digitale nell’oligarchia degli analogici

Gentile Direttore, il 2026 sarà probabilmente ricordato come l’anno di transizione in tema di innovazione digitale in sanità. Grazie ai grandi investimenti del PNRR in sanità digitale, gli ospedali e i servizi territoriali italiani disporranno finalmente di fascicoli sanitari elettronici realmente utilizzabili, piattaforme di telemedicina diffuse, flussi informativi interoperabili tra strutture, i primi strumenti di intelligenza artificiale a supporto delle decisioni cliniche e organizzative. Eppure, dietro questi risultati, resta sullo sfondo una domanda che raramente trova spazio nelle sedi istituzionali: chi ha, concretamente, le competenze per governare tutto questo?

La domanda non è banale, e non lo è neanche la risposta. La trasformazione digitale della sanità non è oggi un progetto sperimentale affidato a qualche struttura pilota: è l’infrastruttura quotidiana con cui si governa la salute pubblica, dai percorsi di cura territoriali alla gestione delle liste d’attesa, dalla sicurezza dei dati clinici alla capacità di programmazione delle direzioni aziendali. Le competenze digitali, in questo scenario, hanno smesso da tempo di essere un valore aggiunto per pochi innovatori: sono diventate una condizione strutturale della capacità di governo.

Tuttavia, l’attuale assetto di selezione della classe dirigente apicale per i ruoli di responsabilità del Servizio Sanitario Nazionale — dai Direttori di Struttura Complessa ai Direttori Medici di Presidio Ospedaliero, dai Direttori Amministrativi e Sanitari fino ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere — resta ancorato a un impianto che ha decenni di storia: laurea, iscrizione all’albo dove previsto, anzianità di servizio, un attestato di formazione manageriale che dedica alla trasformazione digitale poche ore all’interno di un percorso generico. Nessuna di queste tappe prevede oggi una verifica sostanziale, periodica e documentata delle competenze digitali. Si tratta di un impianto pensato per un’altra epoca del sistema sanitario, che convive, senza apparente frizione, con un sistema che si è nel frattempo trasformato profondamente.

Oggi, purtroppo, conviviamo con Dirigenti di ruolo apicale che faticano tremendamente per entrare in una videoconferenza, che litigano con lo SPID e che necessitano di uno/a o più segretari/ie per protocollare una disposizione con firma digitale. Si badi bene che non stiamo parlando di elaborare report gestionali o pianificazioni operative complesse (competenze auspicabili per un middle/top manager), ma di mera “sopravvivenza digitale” nel quotidiano.

I criteri di selezione attuale rischiano di tradursi (in buona parte lo han già fatto) in un sistema che ha, a monte, un “tappo gestionale generazionale”. Accade così che una parte consistente della classe dirigente attuale si è formata prima della trasformazione digitale della sanità, e non è mai stata chiamata a dimostrare, in modo verificabile, di possedere gli strumenti concettuali e operativi per governarla pienamente. Allo stesso tempo, professionisti più giovani — spesso portatori nativi di una cultura

digitale e organizzativa diversa — restano esclusi per anni dai ruoli apicali, perché i criteri di accesso continuano a premiare quasi esclusivamente l’anzianità di servizio. Le competenze necessarie a guidare l’innovazione restano così bloccate nei livelli intermedi dell’organizzazione, senza reali possibilità di incidere sulle scelte strategiche.

Il rischio non è soltanto una classe dirigente impreparata: è un sistema che investe nel digitale mentre seleziona chi lo dirige con i criteri di trent’anni fa.

Le conseguenze di questo squilibrio non riguardano un’astratta modernità organizzativa: riguardano la qualità complessiva del Servizio Sanitario Nazionale. Riguardano la reale capacità di mettere a frutto gli investimenti del PNRR, invece di disperderli per l’assenza di una committenza interna competente. Riguardano la sicurezza dei dati clinici dei cittadini, la continuità delle cure rese possibili dall’interoperabilità, l’equità di accesso ai servizi digitali tra territori diversi. E riguardano, non da ultimo, la capacità del sistema pubblico di trattenere i professionisti più preparati, che difficilmente scelgono di investire carriera ed energie in un’organizzazione che non riconosce, né verifica, il valore delle competenze che possiedono.

Per questo, più che una richiesta puntuale, vorremmo che questo testo fosse letto come un invito a riflettere, rivolto al Governo e al Ministero della Salute: è ancora adeguato, per un sistema sanitario ormai strutturalmente digitale, selezionare e confermare Primari, Direttori di Struttura Complessa, Direttori Medici di Presidio, Direttori Amministrativi, Sanitari e Generali sulla base di criteri che non prevedono alcuna verifica sostanziale e periodica delle competenze digitali? È immaginabile, nel 2026, continuare a considerare la formazione digitale della dirigenza sanitaria un modulo accessorio di un corso manageriale, invece che un requisito verificabile nel tempo, al pari di altre materie ormai considerate irrinunciabili come la trasparenza o l’anticorruzione?

Non è una critica alle donne e agli uomini che oggi guidano le nostre aziende sanitarie, spesso con impegno autentico in anni particolarmente complessi: è una domanda sulle regole che li selezionano e li formano. Il Servizio Sanitario Nazionale ha ricevuto in eredità, dagli investimenti del PNRR, un’infrastruttura digitale imponente. Sta al Governo e al Ministero della Salute decidere se la classe dirigente chiamata a governarla sarà scelta con gli stessi criteri di trent’anni fa, o se il 2026 sarà, finalmente, l’anno in cui questa domanda troverà una risposta.

Dott. Gianluigi Morello

Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione

Presidente AAROI EMAC Sicilia

Le risposte del Presidente Nazionale

Domanda fiscale: i redditi da prestazioni aggiuntive con tassazione agevolata che sono riportati al punto 671 del CU, dove vengono riportati nel 730?

Nella Certificazione Unica (CU), il quadro 671 (che è riservato ai compensi per le prestazioni aggiuntive) compete agli importi già assoggettati alla flat tax al 15% (imposta sostitutiva) all’origine, che pertanto NON vanno inseriti nel quadro per i redditi da lavoro dipendente nel 730, poichè:

- l’importo del punto 671 è al lordo dell’imposta;

- l’imposta sostitutiva del 15% già trattenuta dal datore di lavoro è indicata invece nel punto 672.

Il mio saldo (ore eccedenza) al 12/2023 era di 253,29 ore, al 12/2024 era di 164.55 ore.

Sono tutte ore lavorate. Ora, quelle del 2024 sono decurtate, va bene, ma adesso, 2026, posso recuperare qualcosa del 2023 o è tutto perso?

Dal giorno successivo alla data di inizio vigenza CCNL TRIENNIO 2019 - 2021 (siglato in via definitiva il 23 gennaio 2024 alle ore 11.00), quindi dal 24 gennaio 2024 i recuperi dell’eccedenza oraria a partire dal medesimo anno in poi (quindi ad iniziare dal 2024) funzionano secondo il dettato contrattuale che Noi dell’AAROIEMAC in primis abbiamo ottenuto dalle ControParti di cui al famoso (e tanto bistrattato da chi poco o nulla ne ha percepito l’importanza) Comma 3 dell’Art. 27, di cui Noi andiamo orgogliosi, e che stiamo cercando di perfezionare ulteriormente per il CCNL Triennio 20252027 al momento in trattativa

Per gli anni precedenti al 2024... valeva in pieno l’art. 15, comma 3, del D. Lgs. n.502/92 e s.m.i., quindi poco

o nulla da fare.

Nel caso specifico, proprio ai sensi e per gli effetti del suddetto Art. 27 Comma 3, mi pare che la decurtazione in toto di un’eccedenza oraria pari a 164,55 ore (del 2024) sia quantomeno un caso raro, poichè ai sensi del cosiddetto “algoritmo” di cui al succitato Comma 3 corrisponderebbero a ben almeno 6.582€ annui lordi di Retribuzione di risultato. Se questo è (almeno) l’ammontare annuo di questa voce retributiva, allora la decurtazione in argomento è legittima, diversamente no. Fermo restando, ovviamente, che l’obiettivo comune di tutti Noi dev’essere di fruire dei recuperi orari in corso d’anno in modo da arrivare in pari a fine anno.

Ecco perché - conoscendo bene la scarsa simpatia delle Aziende per l’attuale Comma 3 dell’Art. 27 - sarà nostra cura renderlo loro ancor più antipatico, quindi ancor più facilmente reclamabile, con il nuovo dettato contrattuale del CCNL 2025-2027 che lo andrà a sostituire.

Nel nuovo CCNL Dirigenti Medici fate inserire la possibilità di sospendere la maternità per una mamma che ha da poco partorito ma per complicanze non può stare con il/la neonata. Ad oggi la maternità può essere sospesa solo tornando a lavoro e poi mettendosi in malattia in caso di ricovero del neonato, se uno passa dal reparto di ostetricia alla rianimazione resta in maternità. Noi l’abbiamo scoperto nel momento del bisogno. Grazie mille! Gentile Collega, purtroppo nessun CCNL può modificare le regole che l’INPS stabilisce al riguardo delle tutele nei casi di maternità (e nel più ampio ambito della

genitorialità) e di malattia concomitante, così come per quanto concerne tutte le altre prestazioni dell’Istituto, sulla base degli ordinamenti di legge che disciplinano la materia.

La medesima considerazione, peraltro, vale anche per le prestazioni coperte da un altro importante Istituto di tutela del lavoro, come p. es. quelle garantite dall’INAIL in caso di infortunio.

Venendo al caso specifico, con la Circolare n. 8 del 17.1.2003 [“Prestazioni economiche di maternità di cui al D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 (T. U. sulla maternità). Chiarimenti.”], l’INPS ha chiarito, in sostanza, che la malattia non interrompe l’astensione obbligatoria per gravidanza (congedo di maternità). Essendo un periodo di tutela inderogabile stabilito dalla legge, tale astensione prevale sulla malattia, e non può essere né sospesa né posticipata; l’unico caso di interruzione possibile, per questa prestazione INPS, è conseguente al ricovero del neonato in ospedale. La malattia può invece interrompere il congedo parentale (tra cui rientra la maternità facoltativa), a patto di presentare il certificato medico al datore di lavoro, che – una volta inoltrato all’INPS – ne garantirà la fruizione al di fuori del periodo coperto dalla malattia. Il link alla Circolare INPS n. 8 del 17.1.2003 consultabile sul Portale dell’istituto: https://servizi2.inps.it/servizi/Bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/circolari/Circolare%20numero%208%20del%2017-1-2003.htm

Sono  un Medico Anestesista Rianimatore definitivamente Pensionato da quattro anni. Durante gli anni di specializzazione non ho percepito alcun emolumento. Mi è stato riferito che a suo tempo è stata posta in essere una vertenza sindacale perchè fosse riconosciuta la legittimità di una corresponsione di emolumenti a tutti i colleghi che negli anni di Specializzazione avevano frequentato e non avevano percepito alcunchè; la vertenza ha avuto un esito positivo per tutti i richiedenti. Desidero sapere se è  ancora possibile rivolgere un’istanza tramite il Sindacato.

Negli ultimi vent’anni, a seguito di azioni collettive oppure attraverso ricorsi intrapresi individualmente, ci sono state diverse sentenze che hanno effettivamente riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla “equa remunerazione per gli anni di specializzazione” riferibile alle Specializzazioni avvenute nel periodo 1978-2006 oppure (dato il diverso inquadramento del percorso accademico) dopo il 2006.

Tuttavia, pur non tralasciando il fatto che probabilmente la tua situazione (specializzazione avvenuta prima del 2006) avrebbe avuto forse qualche possibilità

di successo se avviata per tempo, senz’altro maggiore rispetto a situazioni diverse (specializzazioni avvenute dal 2006 in poi), ma senza alcuna garanzia, e a fronte di una spesa non trascurabile da sostenere per un Legale (con spese di cui nessuna sentenza anche favorevole ha mai riconosciuto il rimborso), la frequenza con la quale questi successi si è verificata è andata progressivamente scemando negli anni soprattutto a partire dal 2016.

Inoltre, va ricordato che per tutte le azioni legali finalizzate ad ottenere una sentenza favorevole in tal senso, così come per ogni rivendicazione del riconoscimento di un diritto in ambito civilistico, sussiste la questione “prescrizione”, che al superamento dei 10 anni dal mancato riconoscimento (quindi nel caso specifico a decorrere dall’avvenuta specializzazione) lo fa inevitabilmente decadere, a meno che nel frattempo non ci sia stata una “messa in mora” nei confronti dell’Istituzione debitrice (sempre nel caso specifico lo Stato Italiano nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, e – in solido – eventualmente l’Università presso la quale è stata conseguita la specializzazione). La “messa in mora” sarebbe almeno una contestazione formale, meglio se inoltrata tramite uno Studio Legale, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e – in solido – nei confronti dell’Università presso la quale avevi conseguito la specializzazione

In conclusione, a nostro parere, nel tuo caso (a meno di una precedente “messa in mora”, vedi sopra) le possibilità di ottenere successo sono purtroppo vicine allo zero.

Qualora invece la “messa in mora” ci fosse stata (e rinnovata alla scadenza di ogni 10° anno), sempre nel tuo caso, a nostro parere le possibilità sarebbero ad oggi inferiori al 15%, stando alle nostre conoscenze statistiche delle sentenze al riguardo.

Naturalmente sta a te sentire eventualmente un Legale al riguardo per un parere professionale di tipo civilistico.

Nella mia ASST, se la presenza continuativa supera le 6 ore e 30 minuti e non viene timbrata la pausa, il sistema detrae automaticamente 30 minuti. Esiste una procedura per attestare la mancata pausa e non subire la decurtazione?

Vexata Quaestio.

Di seguito alcuni riferimenti:

1 - Decurtazione 10 minuti da ogni turno di lavoro che superi le 6 ore: è obbligatoria (di norma) in base al D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro) Art. 8

Pause

1. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai

Quesiti dal web

l’AAROI-EMAC risponde

fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all’articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell’articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.

2 - Deroghe: sono possibili deroghe (in base al ns CCNL, nel caso di specie il CCNL 23.01.2024, Triennio 2019-2021), nei casi di turnistiche di 12 ore continuative (tipicamente le “guardie”, in base all’art. sotto riportato (non disapplicato nel vigente CCNL: Art. 7 Confronto regionale

1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa, ove previsti ai sensi dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) – e dell’art. 6 (Confronto aziendale) nelle seguenti materie:

k) i criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilità e di guardia.

Tali deroghe (regionali o aziendali) possono p. es. prevedere una fruizione dei 10 minuti di pausa p. es. dopo 8 ore e non 6 (p. es. se non erro nel Sistema GRU in Emilia-Romagna o nel Sistema WHR Toscano).

3) NOTA BENE: La pausa giornaliera di 10 minuti deve

Rubrica a cura di Arturo Citino (Coordinatore Formazione Sindacale)

essere obbligatoriamente fruita, se questi 10 minuti vengono decurtati, altrimenti è illegittima.

N.B.: la pausa di cui sopra (10 minuti) non è la “pausa mensa”! Questo aspetto va sottolineato poiché in molte Aziende il sistema di rilevazione delle presenze è programmato per effettuare automaticamente una decurtazione di 30 minuti, anche qualora questa durata (o superiore) NON venga “stimbrata”. Non solo: in alcune Aziende il sistema suddetto decurta 30 minuti anche qualora si “stimbri” una durata inferiore ai 30 minuti SENZA fruire della mensa o comunque del pasto.

Tutto quanto sopra ben considerando che ogni decurtazione oraria soltanto “formale” (cioè consistente in una decurtazione dell’orario risultante nel sistema di rilevazione cui non corrisponda alcuna fruizione di “pausa” comunque denominata) è illecita e configura danno ingiusto sia sotto il profilo del diritto a fruirne sia sotto quello di un’indebita riduzione di un orario di lavoro effettivamente prestato.

Di seguito, p. e.s, un Estratto dal Verbale di confronto Regionale Emilia-Romagna conseguente alla firma definitiva del CCNL 23.01.2024:

Anche se “interna” al periodo lavorativo giornaliero, la pausa di cui all’art. 8 del D.Lgs. 66/2003 deve essere effettiva per potere assolvere alle sue molteplici funzioni, costituzionalmente rilevanti, ossia deve concretarsi in una reale interruzione dall’attività lavorativa, in un intervallo di inoperatività a tutti gli effetti, di durata predeterminata, non sacrificabile unilateralmente dal datore in base alle esigenze organizzative contingenti e non rimesso alla disponibilità del dirigente, salvo che per casistiche eccezionali e per esigenze di servizi da erogare con carattere di continuità. Il dirigente, tenuto conto dei significativi margini di autonomia e flessibilità di cui dispone nell’articolazione della propria presenza in servizio e tenuto conto delle indicazioni aziendali, dovrà quindi assicurare l’effettiva fruizione della pausa.

Ho conseguito la Specializzazione in Anestesia e Rianimazione negli anni 1979. Durante quegli anni non ho percepito alcun emolumento, come è successivamente accaduto per gli specializzanti in questa Disciplina. Mi è stato riferito che a suo tempo è stata posta in essere una vertenza sindacale perchè fosse riconosciuta la legittimità di una corresponsione di emolumenti a tutti i colleghi che negli anni di Specializzazione avevano frequentato e non avevano percepito alcunché; la vertenza ha avuto un esito positivo per tutti i richiedenti. Desidero sapere se è ancora possibile rivolgere un’istanza tramite codesto Sindacato.

Gentile Collega, negli ultimi vent’anni, a seguito di azioni collettive oppure attraverso ricorsi intrapresi individualmente, ci sono state diverse sentenze che hanno effettivamente riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla “equa remunerazione per gli anni di specializzazione” riferibile alle Specializzazioni avvenute nel periodo 1978-2006 oppure (dato il diverso inquadramento del percorso accademico) dopo il 2006.

Tuttavia, pur non tralasciando il fatto che probabilmente la tua situazione (specializzazione avvenuta prima del 2006) avrebbe avuto forse qualche possibilità di successo se avviata per tempo, senz’altro maggiore rispetto a situazioni diverse (specializzazioni avvenute dal 2006 in poi), ma senza alcuna garanzia, e a fronte di una spesa non trascurabile da sostenere per un Legale (con spese di cui nessuna sentenza anche favorevole ha mai riconosciuto il rimborso), la frequenza con la quale questi successi si è verificata è andata progressivamente scemando negli anni soprattutto a partire dal 2016.

Inoltre, va ricordato che per tutte le azioni legali finalizzate ad ottenere una sentenza favorevole in tal senso, così come per ogni rivendicazione del riconoscimento di un diritto in ambito civilistico, sussiste la questione “prescrizione”, che al superamento dei 10 anni dal mancato riconoscimento (quindi nel caso specifico a decorrere dall’avvenuta specializzazione) lo fa inevitabilmente decadere, a meno che nel frattempo non ci sia stata una “messa in mora” nei confronti dell’Istituzione debitrice (sempre nel caso specifico lo Stato Italiano nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, e – in solido – eventualmente l’Università presso la quale è stata conseguita la specializzazione). La “messa in mora” sarebbe almeno una contestazione formale, meglio se inoltrata tramite uno Studio Legale, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e – in solido – nei confronti dell’Università presso la quale avevi conseguito la specializzazione

In conclusione, a nostro parere, nel tuo caso (a meno di una precedente “messa in mora”, vedi sopra) le possibilità di ottenere successo sono purtroppo vicine allo zero.

Qualora invece la “messa in mora” ci fosse stata (e rinnovata alla scadenza di ogni 10° anno), sempre nel tuo caso, a nostro parere le possibilità sarebbero ad oggi inferiori al 15%, stando alle nostre conoscenze statistiche delle sentenze al riguardo.

Naturalmente sta a te sentire eventualmente un Legale al riguardo per un parere professionale di tipo civilistico.

Sono anestesista libero professionista iscritto AAROI-EMAC. Nella struttura dove lavoro come Anestesista Rianimatore di guardia nella “bozza” dei turni di Luglio fra 20 giorni mi trovo con due turni

senza cambio designato per mancanza di personale (quasi completamente libero professionista). Trovandomi in una situazione antipatica in cui non posso abbandonare il posto di lavoro ma allo stesso tempo tutelarmi dal punto di vista medico legale come devo muovermi?

Dal quesito si evincerebbe che nel foglio turni le 2 “caselle” che seguono quelle in cui ti è stato assegnato il turno di servizio sono attualmente vuote. Al momento, tale mancanza può formalmente essere considerata semplicemente un “work in progress” rispetto alla completezza del foglio turni. Immagino che esso abbia un firmatario, ma anche se non l’avesse, la sua redazione resta comunque sotto la responsabilità del Direttore di UO. Ciò considerato, dato che mancano 20 gg al 1° di questi 2 turni, personalmente ne parlerei in modo franco ma collaborativo con il Responsabile, poi attenderei la soluzione del problema fino a qualche giorno dalla data, dopo di che, in mancanza del riempimento delle caselle mancanti con il nominativo di altro Collega, rappresenterei il problema formalmente, al Responsabile e p. c. alla Direzione Sanitaria, specificando che in entrambe le occasioni non potrò fermarmi oltre la fine del mio turno per il dovuto riposo anche in relazione al mio turno successivo. Da appurarsi, al proposito, se il contratto LP prevede specifiche clausole al riguardo che possano rafforzare questo principio comunque valevole (pur non potendo invocare specifiche normative di legge, che non esistono in ambito LP).

Se venisse messo un nome “fantasma” per coprire i buchi? Mi spiego meglio. Tappano la casella con un nome e questa persona non si presenta al cambio? Come ci si comporta?

Se ritieni che sussista questo rischio il mio gioco cambierebbe come segue:

1- segnalerei formalmente da subito (a turno ancora scoperto) al Responsabile e p. c. alla Direzione Sanitaria il rischio di doverlo coprire in mancanza di Collega già individuato (pre-informandone per correttezza il Responsabile);

2 - mi terrei pronto a coprire (obtorto collo, per “stato di necessità”) il turno seguente al mio (sempre avendo segnalato formalmente questa eventualità come sopra);

3 - all’avvenimento effettivo del “doppio turno” ne informerei nuovamente la DS aggiungendo che lo stesso rischio si prefigura per il turno successivo. Ovviamente tutto quanto sopra vale soltanto se tale rischio fosse per me inaccettabile. Diversamente, altrettanto ovviamente soprassiederei al tutto.

Sotto il profilo della responsabilità medico legale, va tenuto presente che la ns Convenzione Assicurativa non pone problematiche al riguardo.

Vorrei informazioni in merito alla responsabilita per le procedure eseguite in tutoraggio dei colleghi assunti con Decreto Calabria e sull’obbligo al tutoraggio.

Nel mio ospedale, come ormai ovunque, sono arrivati a completamento dell’organico moltissimi colleghi specializzandi anche al 3° anno e il mio responsabile ha inviato revisione degli incarichi, compiti e responsabilità previsti per i dirigenti inserendo tra questi anche il tutoraggio, facendolo cosi rientrare nei compiti di ciascun strutturato specialista.

Vorrei capire se previsto nel contratto, se e come sia coperto da assicurazione in caso di incidente e quale sia la nostra responsabilita in merito.

I riferimenti contrattuali al riguardo sono nel CCNL del 23.01.2024, di cui si riportano gli articoli di interesse per l’argomento:

Art. 7 Confronto regionale

1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa, ove previsti ai sensi dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) – e dell’art. 6 (Confronto aziendale) nelle seguenti materie:

...

g) indirizzi in materia di riconoscimenti connessi allo svolgimento dell’attività didattica e di tutoraggio nell’ambito della formazione specialistica del personale destinatario del presente CCNL, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 368/1999 e s.m.i.; Art. 86 Assunzioni a tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145

...

10. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, ai sensi del D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall’Università d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell’incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità

stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

NOTA A MARGINE: in caso di contenziosi rientranti nelle ipotesi di medmal, essendo (peraltro) il tutoraggio un’attività prevista contrattualmente, la Convenzione Assicurativa Convenzionata dall’AAROI-EMAC non prevede alcuna limitazione o problematica al riguardo; naturalmente, in tali ipotesi, la specifica connotazione giuridica di eventuali specifiche responsabilità sarà ipotizzata in base a ciascun caso concreto (responsabilità “in vigilando”, ovvero “in solido”, ovvero di altra natura giuridica).

La definizione dell’organico m edico nelle R ianimazioni in Italia non è stabilita da una normativa nazionale, ma da direttive regionali e aziendali. Gli standard di sicurezza e accreditamento richiedono requisiti specifici. Si esaminano le direttive del Decreto Donat Cattin, che prevedono 12 dirigenti per 8 posti letto, con un aumento di 5 per ogni modulo aggiuntivo. La Regione Sicilia indica 10 medici per 8 posti, suggerendo 20 per 16 posti. Nel mio ospedale, con 7 medici in rianimazione, l’obiettivo è aumentare i posti letto a 16, con l’integrazione di 3 medici assunti tramite decreti Calabria. Avete dei criteri da fornire per fare un calcolo della dotazione organica da avere? 10 medici per 8 posti significa che (tenuto conto dell’orario annuo contrattualmente dovuto, nonché delle assenze a vario titolo ricomprese nelle 38 ore, p. s. ferie, congedo anestesiologico, etc., nonché di un “normale” tasso di assenze ad altro titolo) circa 5,8 di essi occorrono per assicurare una presenza continuativa di un AR h24 365 gg all’anno. Ciò significa che praticamente altri 4 possono ruotare, in aggiunta all’AR di cui sopra, all’interno del medesimo arco orario. Nel caso in questione, da CCNL il 7° AR in servizio può assicurare in media una presenza in servizio pari a poco più di 4,3 ore al giorno per 365 gg all’anno (ovvero pari a poco più di 6,5 ore x 5gg a settimana).

Mi pare una dotazione di personale non “abbondante”, a prescindere dal n. di posti letto attuali (non specificati del quesito).

Comunque, la norma nazionale alla quale fare riferimento è il D.M. 13 settembre 1988 (emanata dal Ministero della Salute), consultabile ai link sottostanti: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/ id/1988/09/24/088A3830/sg

che all’art.3 prescrive:

A.1. Terapia intensiva autonomamente strutturata

A.1.1. Per un modulo tipo di 8 posti letto unità di personale medico: 12; unità di personale infermieristico: 24.

A.1.2. Per ogni modulo successivo di 8 posti letto; unità di personale medico: 5;  unità di personale infermieristico: 24.

non lasciando intendere con chiarezza quanti medici di guardia debbano essere presenti contemporaneamente.

Dalle Linee Guida AAROI-SIAARTI del 1996 (Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per i Reparti di Rianimazione e Terapia Intensiva e per i Reparti di Terapia SubIntensiva – Terapie Intensive polivalenti del Presidio Ospedaliere delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere), che recitano: «Per un “reparto tipo” di 8 posti letto si ritiene indispensabile la presenza di un Anestesista Rianimatore 24 ore su 24 potenziata nei giorni feriali, da altri due Anestesisti Rianimatori, uno dei quali con funzioni di coordinamento nelle ore mattutine (814), e da un Anestesista Rianimatore nelle ore pomeridiane (14-20). Il sabato, la domenica ed i giorni festivi infrasettimanali l’Anestesista Rianimatore di turno dovrà essere coadiuvato da un secondo nelle ore mattutine (8-14)».

Per ottemperare a queste esigenze occorre essere in grado di erogare 14.650 ore lavorative annue, comprensive di 2 ore giornaliere necessarie per il passaggio delle consegne.

In effetti, tali linee guida parlano di “moduli da 8 posti-letto” e di moduli aggiuntivi di altri 8 posti letto, e quindi considerano la dotazione organica di altri 5 medici e 24 infermieri necessaria al 2° modulo e successivi solo “a moduli” di 8 posti- letto, ma non per “moduli” inferiori a 8.

In altre parole, tra 8 e 15 posti-letto né la normativa citata né le Linee Guida suddette stabiliscono la necessità di personale medico e infermieristico oltre rispettivamente le 12 + 24 unità.

Tale necessità potrebbe comunque essere sostenuta anche in base al carico di lavoro effettivo di quella specifica UOC, che non è solo legato ai posti-letto (per esempio consulenze, attività in C. O. 118, etc.).

Nota Bene: le “Risposte ai Quesiti” si basano sulle fonti legislative e contrattuali – che a volte sono lacunose – riferibili ai casi descritti, e pertanto non possono avere alcuna pretesa di infallibilità, stanti le possibili diverse interpretazioni delle normative.

I L W E B I N A R

2 1 S E T T E M B R E 2 0 2 6

1 7 . 3 0 - 1 9 . 0 0

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