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Il Nuovo Anestesista Rianimatore 2/2026

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Previdenza Pubblica.

Un sistema da ripensare, senza perdere il senso della solidarietà

Dal contratto 2022-2024 al prossimo

Sintesi

Rinnovo

Aziende Ospedaliere Universitarie, le proposte AAROi-EMAC

INDIRIZZI UTILI

CONTATTI EMAIL NAZIONALI

PRESIDENTE (SEGRETERIA) • Dr ALESSANDRO VERGALLO • aaroiemac@aaroiemac.it

SEGRETARIO • Dr ANTONINO FRANZESI • franzesi@aaroiemac.it

TESORIERE • Dr ANTONIO AMENDOLA • amendola@aaroiemac.it

VICE PRESIDENTE NORD • Dr.ssa CRISTINA MASCHERONI • lombardia@aaroiemac.it

VICE PRESIDENTE CENTRO • Dr LUIGI DE SIMONE • toscana@aaroiemac.it

VICE PRESIDENTE SUD • Dr GIANLUIGI MORELLO • sicilia@aaroiemac.it

COORDINATORE UFFICIO ESTERI • QUIRINO PIACEVOLI • ufficioesteri@aaroiemac.it

CONTATTI EMAIL REGIONALI

ABRUZZO-MOLISE • Dr GIAMPIERO DELL'ELCE • abruzzo-molise@aaroiemac.it

BASILICATA • Dr FRANCESCO ALLEGRINI • basilicata@aaroiemac.it

CALABRIA • Dr VINCENZO BRESCIA • calabria@aaroiemac.it

CAMPANIA • Dr GIUSEPPE GALANO • campania@aaroiemac.it

EMILIA ROMAGNA • Dr MATTEO NICOLINI • emilia-romagna@aaroiemac.it

FRIULI-VENEZIA GIULIA • Dr ALBERTO PERATONER • friuli@aaroiemac.it

LAZIO • Dr LUIGI ZURLO • lazio@aaroiemac.it

LIGURIA • Dr.ssa ELISA G. V. PORCILE • liguria@aaroiemac.it

LOMBARDIA • Dr.ssa CRISTINA MASCHERONI • lombardia@aaroiemac.it

MARCHE • Dr HOSSEIN ZAHEDI • marche@aaroiemac.it

PIEMONTE - VALLE D’AOSTA • Dr GILBERTO FIORE • piemonte-aosta@aaroiemac.it

PUGLIA • Dr ANTONIO AMENDOLA • puglia@aaroiemac.it

SARDEGNA • Dr CESARE IESU • sardegna@aaroiemac.it

SICILIA • Dr GIANLUIGI MORELLO • sicilia@aaroiemac.it

TOSCANA • Dr LUIGI DE SIMONE • toscana@aaroiemac.it

UMBRIA • Dr ALVARO CHIANELLA • umbria@aaroiemac.it

VENETO • Dr MASSIMILIANO DALSASSO • veneto@aaroiemac.it

PROVINCIA DI BOLZANO • Dr ANDREA BRASOLA • bolzano@aaroiemac.it

PROVINCIA DI TRENTO • Dr LUCA FILETICI • trento@aaroiemac.it

19 SPECIALIZZANDI

Le risposte del Presidente Nazionale

Dalle Regioni

Notizie e Comunicati Stampa dalle Sezioni Regionali 24 FORMAZIONE

Dal 22 al 24 Maggio torna East Course AAROI-EMAC risponde

- Previdenza: Gli articoli degli Esperti

- Quesiti Sindacali

Autorizzazione Tribunale di Napoli 4808 del 18/10/1996

Direttore Responsabile

Dr ALESSANDRO VERGALLO

Vice Direttori Dr.ssa CRiStiNA MASChERONi Dr LUiGi DE SiMONE Dr GiANLUiGi MORELLO

Comitato di Redazione Dr GiAN MARiA BiANChi Dr POMPiLiO DE CiLLiS Dr COSiMO SiBiLLA

Direzione e Amministrazione Via del Viminale 43 - 00184 Roma tel: 06 47825272 - Fax: 06 23328733 email: ilnuovoar@aaroiemac.it

Redazione Via Ferdinando del Carretto, 26, 80133 Napoli

Progetto grafico: Roberto Spiga

Foto: Archivio AAROi-EMAC - Shutterstock

Chiuso in Redazione il 14-Aprile-2026

Previdenza

Pubblica.

Un sistema da ripensare, senza perdere il senso della solidarietà

Il 31 marzo si è svolto a Roma un interessante convegno dal titolo “Proposte e Innovazioni per la Previdenza Pubblica. Tutelare il risparmio previdenziale e il welfare dei lavoratori pubblici attraverso norme innovative e contratti di lavoro adeguati”, organizzato da COSMED, la Confederazione di cui l’AAROIEMAC fa parte. Un appuntamento estremamente attuale, che ha messo in evidenza come la previdenza pubblica sia oggi un tema centrale, da affrontare senza timore di prenderne in esame aspetti che un semplicistico approccio sociale esclusivamente solidaristico ha in qualche modo sempre impedito di analizzare nella prospettiva della sua reale sostenibilità.

Nel corso del mio intervento ho voluto richiamare alcuni punti che ritengo fondamentali. Il nostro sistema previdenziale, fortemente basato su principi solidaristici che ne costituiscono il fondamento e che nessuno mette in discussione, nacque in un contesto storico completamente diverso da quello attuale, caratterizzato com’era, contrariamente a oggi, da un equilibrio demografico favorevole, con molti lavoratori attivi e relativamente pochi pensionati. Su questa base fu strutturato esclusivamente come un sistema a ripartizione, senza alcun contrappeso costituito dalla capitalizzazione dei contributi versati da ciascun lavoratore in un proprio cassetto previdenziale, e tale è rimasto. In pratica, i contributi versati dai lavoratori attivi pagano le pensioni dei lavoratori in quiescenza.

Ma quest’equilibrio non esiste più ormai da molti decenni. E questo è solo il primo, grande nodo. Un sistema in cui i contributi dei lavoratori finanziano le pensioni correnti non regge più di fronte ai cambiamenti demografici e occupazionali che stiamo vivendo.

Ci sono poi altri rilevanti aspetti che meritano di essere evidenziati: come è stato ricordato, nel nostro Paese, la massima parte del gettito IRPEF proviene da chi paga le tasse alla fonte, cioè dai lavoratori dipendenti e dai pensionati stessi. E dato che una parte sempre più rilevante delle risorse necessarie per pagare le pensioni (inclusi i cosiddetti “assegni sociali”) oltre alle altre prestazioni assicurate dalle casse dell’INPS proviene proprio dal gettito IRPEF, anch’esso in eterna sofferenza a casa delle note criticità costituite dall’elusione e dall’evasione fiscale, è evidente che non sono finora bastate tutte le strette pensionistiche introdotte nel tempo per non far collassare il sistema previdenziale, vale a dire – in estrema sintesi – il progressivo allungamento dell’età pensionabile e degli anni di contribuzione necessari per la quiescenza, l’ormai cessato regime di calcolo retributivo e l’ormai prossima cessazione di quello misto, la continua revisione al ribasso dei coefficienti di trasformazione.

Le prospettive per le giovani generazioni sono sotto gli occhi di tutti: salvo ipotesi al ribasso, chi entra oggi nel mondo del lavoro percepirà poco più del 50% dell’ultimo stipendio. È un dato che dovrebbe preoccuparci pro-fondamente, poiché mette in discussione la tenuta stessa del “patto sociale” su cui si fonda un sistema pensio-nistico che continua a indebolirsi.

In conclusione, a mio parere occorre continuare a considerare il sistema previdenziale come un pilastro di soli-darietà sociale, ma allo stesso tempo iniziare a ragionare seriamente su come mantenerlo davvero sostenibile, favorendone – anche ma non solo attraverso una maggior defiscalizzazione della contribuzione volontaria di tipo “complementare” – la riconversione in un sistema più moderno, la cui finalità solidaristica non continui a sopravanzare quella previdenziale vera e propria.

Il video del Convegno è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=rLG-Ljcy5Q8&t=6s

Alessandro Vergallo

Presidente AAROI-EMAC

CCNLCONTRATTOCOllettivo

nazionale diLavoro

WORKJOB

CCNL 2022-2024

Il Contratto siglato in Febbraio in pillole

Con la firma del 27 Febbraio 2026 è entrato in vigore il CCNL 2022-2024. Il testo introduce una serie di modifiche significative soprattutto in materia economica e di tutele per i dirigenti. Di seguito una sintesi delle principali novità normative rispetto al CCNL 2019-2021. La disamina completa è disponibile nello Speciale Contratto pubblicato al seguente link: https://www.aaroiemac.it/notizie/?p=39804

u Relazioni Sindacali (Modifiche all’Art. 5 del CCNL 23.1.2024) – Obbligo di Informazione Preventiva alle OO. SS. riguardante il piano triennale dei fabbisogni di personale;

u Confronto Regionale (Modifiche all’Art.7 c.1 lett.l) – “Piano di riparto tra le aziende quota di risorse di cui all’art. 1, c. 238 L.213 /2023, destinata al personale di cui al presente CCNL”, si tratta della quota di compartecipazione al SSR che i frontalieri con la Svizzera sono tenuti a versare alla regione di residenza, tale quota è destinata, quale trattamento accessorio, al personale medico ed infermieristico di quelle regioni di confine a partire dal 2024:

u Periodo di Prova (Modifiche dell’Art.16 comma 11) – I MIF assunti con la L.145/2018 possono essere esonerati dal periodo di prova dopo aver conseguito la Specializzazione;

u Ricostituzione del rapporto di lavoro (Modifiche all’Art. 18 c.1 e c.2) – Il Dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro può richiedere entro 5 anni dalla data di cessazione la ricostituzione dello stesso in tutte le aziende in cui abbia lavorato e non più nell’ultima, è stato perfezionato il riconoscimento dell’anzianità maturata (al momento della ricostituzione del rapporto di lavoro invece che alla cessazione);

u Esperienza ai fini del riconoscimento dell’anzianità utile per il conferimento degli Incarichi (Modifiche all’Art. 22, comma 5 ) – è stata eliminata la limitazione

all’anzianità di servizio nella medesima disciplina, tale modifica non si applica alle procedure di attribuzione rinnovo incarichi avviate prima dell’entrata in vigore del presente CCNL;

u Ferie (Modifiche all’Art. 32):

■ Mobilità: nel caso di mobilità le ferie maturate e non godute dal dipendente presso l’Azienda vengono conservate e sono fruite presso la nuova Azienda;

■ Pianificazione obbligatoria: le Aziende devono concordare entro il primo quadrimestre il piano ferie estive e assicurarsi che i dirigenti fruiscano effettivamente del periodo di riposo; inoltre, le Aziende devono comunque attivarsi per l’effettivo godimento di tutte le ferie del dirigente;

■ Smaltimento ferie per termine rapporto di lavoro: è consentita la fruizione delle ferie, se compatibile con le esigenze organizzative, anche durante il periodo di preavviso.

u Tutele legali in caso di aggressioni (nuovo articolo)

■ Patrocinio legale: In caso di aggressione da parte di terzi, l’Azienda si fa carico di tutte le spese legali, inclusi consulenti tecnici e ogni grado di giudizio. Il dirigente può proporre un legale o un consulente di sua fiducia.

■ Supporto psicologico: Previsto su richiesta del dirigente.

■ Copertura assicurativa: Le Aziende possono stipulare polizze per la copertura del rischio.

u Disapplicazioni conseguenti alle innovazioni e alle novellazioni contrattuali – diversi articoli del CCNL 23.1.2024 vengono espressamente disapplicati e sostituiti dalle nuove disposizioni, tra cui quelle su periodo di prova, ricostituzione del rapporto, lavoro straordinario, ferie, retribuzione di posizione.

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ ECONOMICHE

RISPETTO AL CCNL_2019-2021

u Aumenti stipendiali strutturali

■ Stipendio tabellare: A decorrenza 1° gennaio 2024, è previsto un incremento di € 230,00 lordi mensili per tredici mensilità, che riassorbe le anticipazioni economiche già erogate nel 2022 e 2023. Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo è fissato a € 50.005,77.

■ Incremento della retribuzione di posizione fissa: previsto l’incremento della parte fissa della retribuzione di posizione in relazione all’incarico attribuito, da un minimo di 600 euro annuo per i dirigenti neoassunti fino a 2.410 euro annui per la struttura complessa di area chirurgica. Tali incrementi rappresentano un miglioramento medio per dirigenti neoassunti di oltre il 54%, del 20% per incarichi di tipo C o B , di oltre 16% per tutti gli altri incarichi).

Ai dirigenti in regime di extramoenia spetta il 65% della sola retribuzione di posizione e non più il 55%.

u Clausola di Garanzia

I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva sono adeguati:

■ Anzianità uguale o superiore ai 5 anni e inferiore ai 15 anni: € 6.798

■ Anzianità uguale o superiore ai 15 anni e inferiore ai 20 anni: €7.600

■ Anzianità uguale o superiore ai 20 anni: € 9.100

u Lavoro Straordinario

Dal mese successivo alla firma, la tariffa oraria per il lavoro straordinario e rideterminata in:

■ € 30,72 per lo straordinario diurno,

■ € 34,73 per lo straordinario notturno o festivo,

■ € 40,07 per lo straordinario notturno-festivo

u Indennità di specificità medico-veterinaria

A decorrenza 31.12.2024, l’indennità viene rideterminata a € 9.466,00 lordi annui per medici e veterinari, e a € 12.570,42 per quelli di ex II livello mentre per i dirigenti sanitari non medici l’indennità di specificità sanitaria viene rideterminata a € 1.614,46.

u Incremento dei fondi aziendali

■ Fondo per la retribuzione degli incarichi: aumentato di € 1.038,70 pro-capite annui lordi dal 1.1.2024.

■ Fondo per le condizioni di lavoro: Incrementato di € 533,00 pro-capite annui lordi, con ulteriori risorse per l’indennità di pronto soccorso.

■ Fondo per la retribuzione di risultato: Aumentato di € 481,00 pro-capite annui lordi.

u Arretrati per il 2024 e per il 2025 (arretrati in tassazione separata):

Tabellare: (€ 230X26 mesi = € 5980) meno (IVC € 139,22X26 mesi = € 3619,22) = € 2360

Fondo incarichi - € 122,90X 26 mesi = 3195,4

Fondo condizioni di lavoro - € 26,50 X 26 mesi = € 689

Fondo di risultato - € 10X26 = €260

Quindi Arretrati Medi da ricevere sono: € 2360+3195,4+689+260 = € 6504,4

Indennità extra contrattuale nella Legge di Bilancio

Il quesito ci offre l’occasione per ricordare (come precedentemente preannunciato) che: - come sancito dall’Art. 15 (Indennità di specificità medico – veterinaria e indennità di specificità sanitaria) del CCNL 2022-2024 siglato in forma definitiva in data 27.02.2026, a decorrere dal 31/12/2024 e a valere dall’anno successivo (quindi dalla data 01/01/2025), l’importo annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, dell’indennità di specificità medico veterinaria di cui all’art. 65 del CCNL 23.1.2024 per i dirigenti medici e veterinari è rideterminata in euro 9.466,00 per i Dirigenti appartenenti a questi 2 profili professionali, e in € 12.570,42 per i Direttori di UOC (quindi con incremento eguale per ciascun Dirigente Medico e Veterinario pari a 303,78 annui lordi rispetto al CCNL 2019-2021 del 23.01.2024), mentre per i dirigenti sanitari non medici l’importo annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, della corrispondente indennità di specificità sanitaria (ISS) viene rideterminato in € 1.614,46, senza distinzioni tra Dirigenti e Direttori (quindi con incremento per ciascun dirigente sanitario pari a 232,97 annui lordi rispetto al CCNL 2019-2021 del 23.01.2024);

- gli ulteriori incrementi extra-contrattuali delle medesime voci (ISM e ISS), invece, erano stati stabiliti ex lege (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, vale a dire la Manovra Finanziaria 2025) come segue:

* dal Comma 350 (per l’ISM): “nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni di euro per l’anno 2025 e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026”;

* dal Comma 351 (per l’ISS): “nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025”;

- la Legge 30 dicembre 2025 , n. 199 (Manovra 2026) ha poi:

* con il Comma 357, incrementato di altri 85 milioni l’aumento extra-contrattuale dell’ISM decorrente dal 2026, portandola complessivamente da 327 a 412 milioni spettanti a decorrere dal 01/01/2026;

* con il Comma 359, introdotto per l’ISS uno stanziamento extra-contrattuale specifico di altri 8,5 milioni decorrente dal 2026 (che la Manovra precedente non prevedeva), portandola complessivamente da a 13,5 milioni spettanti a decorrere dal 01/01/2026.

In sostanza, si tratterà di suddividere questi stanziamenti scaglionati come sopra ricordato:

* tra i circa 120.000 Dirigenti Medici e Veterinari (compresi i Direttori); qualora tali stanziamenti extra-con -

trattuali vengano suddivisi senza distinzioni di incarico, a ciascun Medico e a ciascun Veterinario saranno quindi corrisposti per l’ISM ulteriori circa 416 € annui lordi pro capite per l’anno 2025, che diverranno circa 3.433 € annui lordi pro capite spettanti dal 01/01/2026 in poi; * tra i circa 17.000 dirigenti sanitari non medici (compresi i direttori); qualora vengano suddivisi senza distinzioni di incarico, a ciascun dirigente sanitario non medico saranno quindi corrisposti per l’ISS ulteriori circa 323 € annui lordi pro capite a decorrere dall’anno 2025, che diverranno circa 749 € annui lordi pro capite spettanti dal 01/01/2026 in poi;.

Tutto quanto sopra qualora non intervenissero, entro la conclusione dell’iter di rinnovo CCNL per il Triennio 2025-2027 che ora ci attende (o per meglio dire che noi attendiamo) ulteriori finanziamenti extra-contrattuali dedicati espressamente per legge all’ISM e all’ISS. Per rispondere in estrema sintesi al quesito: gli aumenti extra-contrattuali in questione, con le loro specifiche decorrenze, compariranno in busta paga solo una volta che entrerà in vigore il CCNL 2025-2027 (che eventualmente potrà appostarvi o meno anche risorse contrattuali), poichè per Legge l’inizio della loro effettiva erogazione (con gli arretrati che spetteranno) è stata fissata a decorrere da tal futura data di entrata in vigore del CCNL 2025-2027.

Queste tempistiche (tra altre motivazioni di opportunità) rendono ragione della nostra forte determinazione (poi esitata nella nostra firma) a chiudere nel più breve tempo possibile (con comprensibile ma non da noi condivisibile disappunto di altre OO. SS. che rappresentano anche i dirigenti sanitari) il CCNL 2022-2024, determinazione che resterà altrettanto forte per il prossimo CCNL 2025-2027, pur se ad esso sarà necessario apportare quei miglioramenti di tipo normativo che non c’è stato il tempo di introdurre nel CCNL 2022-2024 siglato con firma definitiva il 27.02.2026, che rende possibile il rapido avvio del successivo.

Un’Ultima Nota: Ricordate tutti, Colleghi MIF e Colleghi Specialisti ARTID e MEU: più Iscritti, più diritti, ma soprattutto maggior forza al Vostro Sindacato per ottenere a tutti i livelli maggior ascolto per la valorizzazione dei Medici che esso rappresenta!

Dr Alessandro Vergallo Presidente AAROI-EMAC

Le

proposte delle Regioni per Comparto e Dirigenza

l6 Febbraio 2026 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il Documento di proposte per il personale del comparto e della dirigenza del SSN, frutto di un confronto con le organizzazioni sindacali e disponibile al seguente link: https://www.regioni.it/download/news/663424/

Tale documento contiene le RISULTANZE di una lunga serie di incontri precedenti, nel corso dei quali l’AAROIEMAC ha collaborato fattivamente, offrendo il proprio contributo per quanto poi proposto, che peraltro aveva condotto sin dalla trattativa del CCNL 2019-2021 ad importanti risultati sia contrattuali (tramite ARAN) sia normativi (attraverso ns confronti propositivi, alcuni in parte già attuati e altri su cui continuiamo a lavorare, nei confronti della Politica).

Analoga linea è stata seguita per quanto concerne il CCNL 2022-2024, che pur se piuttosto limitati per quanto concerne le innovazioni contrattuali, hanno posto le basi per il prossimo CCNL 2025-2027, la cui trattativa avrà inizio il 29 Aprile.

Questo traguardo temporale sarebbe già un risultato importantissimo, dopo decenni e decenni nei quali i CCNL sono stati firmati dopo la loro scadenza temporale, oltretutto avendo subìto fino al Dicembre 2019 i danni non solo economici conseguenti al precedente indecente blocco contrattuale di ben 10 anni instauratosi sin dal 2010 (questo è sempre bene ricordarlo).

Il Documento declina e dettagli i seguenti obiettivi:

■ modelli organizzativi flessibili e sostenibili

■ valorizzazione economica e superamento dei tetti di spesa

■ percorsi di carriera chiari e tutelati

■ relazioni sindacali più forti e uniformità applicativa

■ revisione dei profili professionali

Proprio mentre stiamo andando in chiusura del giornale, è pervenuta la convocazione ufficiale della prima riunione presso l’ARAN. L’incontro, fissato per il 29 aprile 2026 alle ore 15.00, segna l’avvio formale della trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

■ coinvolgimento dei professionisti nella governance digitale

■ confronto permanente tra Regioni e sindacati.

Ma il lavoro da farsi è appena iniziato!

A tale Documento l’AAROI-EMAC ha dato riscontro comunicando alle Regioni e al Comitato di Settore l’adesione e la disponibilità alla collaborazione nella prospettiva dei successivi step di sviluppo e di attuazione dei principi ivi enunciati.

Raggiunta questa formale condivisione programmatica, adesso è altrettanto fondamentale che questi impegni non restino solo sulla carta e nei colloqui, ma vengano recepiti subito, a partire dall’Atto di Indirizzo per il CCNL 2025-2027, per poter essere immediatamente sviluppati nella trattativa che ne seguirà e per poter essere applicati davvero a cascata nelle Strutture del SSN attraverso la Contrattazione Decentrata Regionale e quella Integrativa Aziendale (C.I.A.).

Per far questo occorre che l’AAROI-EMAC implementi la propria rappresentatività, poiché la Storia dimostra che non sempre i maggiori ostacoli che si frappongono tra Noi e i nostri Obiettivi di valorizzazione AR & MEU vengono dai Governi Nazionali o da quelli Regionali (qual che ne sia il rispettivo colore politico), ma anche (a volte soprattutto) da altre OO. SS.

L’impegno necessario per poter continuare ad essere incisivi per il raggiungimento dei Nostri Obiettivi riguarda Noi Tutti.

A dicembre 2026 ci sarà la nuova rilevazione deleghe valevoli presso ARAN, perciò occorre che ciascuno di NOI faccia acquisire all’AAROI-EMAC più Iscritti! Invitiamo perciò Tutti i nostri Iscritti ad impegnarsi da subito, ORA, per far aderire all’AAROI-EMAC quanti più Colleghi possibile!

Grazie!

Dr Alessandro Vergallo Presidente AAROI-EMAC

dell’Area Sanità relativo al triennio 2025-2027. A pochi mesi dalla firma definitiva del precedente contratto siamo come sempre pronti a sederci nuovamente al tavolo per fare la nostra parte!

Dr  Alessandro  Vergallo

La  Sintesi  Storica  del  Rischio  Radiologico  e  Anestesiologico Iter  e  Fon5  Norma5ve  di  Legge  /Contra;uali  di  Lavoro Aggiornamento  31/03/2026

RISCHIO  ANESTESIOLOGICO e RISCHIO  RADIOLOGICO hanno  una  storia  stre,amente  collegata  ma ne,amente  dis2nta,  sia  dal  pdv  della  Indennità  Economica,  sia  da  quello  del  Congedo  fruibile  in termini  di  astensione  retribuita  dal  lavoro.

DI  SEGUITO  LE  PRINCIPALI  FONTI  NORMATIVE  E  CONTRATTUALI  CHE  INTERESSANO  I  MEDICI

OSPEDALIERI  PUBBLICI  DIPENDENTI  (e  –  nei  limi5  del  loro  recepimento  nei  CCNL  dell’Ospedalità   Privata  –  anche  i  COLLEGHI  DIPENDENTI  DELLE  STRUTTURE  PRIVATE)

PRINCIPALI  FONTI  NORMATIVE  DI  LEGGE

L’INDENNITÀ  ECONOMICA  per  il  RISCHIO  RADIOLOGICO a  favore  dei  soli  TECNICI  DI  RADIOLOGIA

MEDICA,  oggi  TSRM,  fu  introdo,a  dalla LEGGE  28  marzo  1968  n.  416 [Indennità  di  rischio  da radiazione  per  i  tecnici  di  radiologia  medica],  che  all’Art.  1  dispose  quanto  segue: A  favore  dei  tecnici  di  radiologia  medica  che  alle  dipendenze  o  per  conto  di  qualsiasi   amministrazione  pubblica  o  privata  esplichino  de>a  mansione,  è  isAtuita  una  indennità  di   "rischio  da  radiazione"  nella  misura  unica  mensile  di  lire  30.000.  ((1)) Tale  indennità,  per  i  tecnici  radiologi  dipendenA  da  amministrazioni  dello  Stato,  non  è   cumulabile  con  altre  eventualmente  fruite  a  Atolo  di  lavoro  nocivo  e  rischioso  o  per  profilassi.

L.  416/1968

Gli Accordi  tra  la  F.I.A.R.O.  (Federazione  Italiana  Associazioni  Regionali  Ospedali)  e  le

Organizzazioni  Sindacali  del  02/04/1970  e  del  05/05/1970 e  la Circolare  Min.  San.  144  del  4   agosto  1971  estendono  il  beneficio,  prevedendo  che  “Al  personale  esposto  per  ragioni   professionali,  e  quindi  adde>o  a  sorgenA  radiogene  in  ‘zone  controllate’,  spe>ano  i  benefici   previsA  dalle  vigenA  disposizioni  in  materia  (indennità  di  rischio  da  radiazioni,  aumento  del   congedo  ordinario  di  giorni  quindici,  assicurazione  obbligatoria  contro  le  malaMe  da  raggi):  ciò   in  quanto  è  da  presumersi  che  tale  personale  potrebbe  trovarsi  accidentalmente  in  condizioni  di   assorbire  dosi  di  radiazioni  superiori  ai  valori  massimi  ammissibili.”

Il  DPR  13/2/1964  n.185  aveva  definito  la  “Zona  Controllata”  come  segue:  “luogo  determinato  in   cui  esiste  una  sorgente  di  radiazioni  ionizzanA  e  in  cui  persone  esposte  per  ragioni  professionali   possono  ricevere  una  dose  di  radiazioni  superiore  a  1,5  rem  per  anno”,  iden2ficando  le  “Persone esposte  per  ragioni  professionali”  come  segue:  “Persone  esposte  per  ragioni  professionali:   persone  che  in  una  zona  controllata  effe>uano  abitualmente  un  lavoro  che  le  espone  al  pericolo   derivante  dalle  radiazioni  ionizzanA.”

L’INDENNITÀ  ECONOMICA  per  il  RISCHIO  RADIOLOGICO a  favore  anche  dei  MEDICI fu  introdo,a dalla LEGGE  27  o;obre  1988  n.  460,  che  all’Art.  1  dispose  quanto  segue: 1.  I  servizi  di  radiologia  medica,  radiodiagnosAca,  radioterapia  e  medicina  nucleare  devono   garanAre,  sulla  base  delle  conoscenze  tecnologiche  a>uali,  la  massima  protezione  e  la  minima   esposizione  possibile  alle  radiazioni  ionizzanA  del  personale  ivi  adibito.

Dr  Alessandro  Vergallo

2.  Al  personale  medico  e  tecnico  di  radiologia  di  cui  al  comma  1  dell'arAcolo  58  del  decreto  del   Presidente  della  Repubblica  20  maggio  1987,  n.  270,  l'indennità  mensile  lorda  di  L.  30.000,   corrisposta  ai  sensi  della  legge  28  marzo  1968,  n.  416,  è  aumentata  a  L.  200.000  a  decorrere  dal   1°  gennaio  1988.

3.  Al  personale  non  compreso  nel  comma  2  del  presente  arAcolo,  che  sia  esposto  a  rischio  in   modo  disconAnuo,  temporaneo  o  a  rotazione,  in  quanto  adibito  normalmente  o   prevalentemente  a  funzioni  diverse  da  quelle  svolte  dal  personale  di  cui  allo  stesso  comma  2,  è   corrisposta  una  indennità  mensile  lorda  di  L.  50.000  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1988.   L'individuazione  del  prede>o  personale  sarà  effe>uata  secondo  le  modalità  previste  dal  comma   4  dell'arAcolo  58  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  maggio  1987,  n.  270. 4.  I  successivi  eventuali  adeguamenA  dell'indennità  di  cui  ai  commi  2  e  3  del  presente  arAcolo   saranno  determinaA  mediante  contra>azione  colleMva  alla  scadenza  prevista  per  i  rinnovi  dei   contraM  nazionali  di  lavoro,  con  decorrenza  dal  1991.

NOTE  ALLA  L.

460/1988

Nota  Generale: Il DPR  5  maggio  1975  n.  146 [Regolamento  di  a,uazione  dell'art.  4  della legge  15  novembre  1973,   n.  734,  concernente  la  corresponsione  di  indennità  di  rischio  al  personale  civile,  di  ruolo  e  non  di ruolo,  ed  agli  operai  dello  Stato]  aveva  già  introdo,o  varie  Indennità  Economiche,  a  favore  di diverse  categorie  di  lavoratori  “ per  compensare  prestazioni  di  lavoro  che  comporAno  conAnua  e   dire>a  esposizione  a  rischi  pregiudizievoli  alla  salute  o  alla  integrità  personale  ovvero  che   richiedano  un  maneggio  di  valori  di  cassa  quando  possano  derivarne  rilevanA  danni  patrimoniali   o  comporAno  una  conAnua  applicazione  agli  impianA  meccanografici  o  che  siano  effe>uate  in   ore  no>urne.”.

Tra  tali  rischi  era  ricompreso  quello  della  “esposizione  dire>a  e  conAnua  a  radiazioni  ionizzanA”.

Note  all'art.  1,  comma  2:

• Il  testo  del  comma  1  dell'art.  58  del D.P.R.  n.  270/1987 (Norme  risultan2  dalla  disciplina  prevista dall'accordo  sindacale,  per  il  triennio  1985-­‐1987,  rela2va  al  comparto  del  personale  dipendente del  Servizio  sanitario  nazionale),  è  il  seguente: "Art.  58  (Indennità  di  rischio  da  radiazioni).  -­‐  1.  Al  personale  medico  e  tecnico  di  radiologia   so>oposto  in  conAnuità  all'azione  di  sostanze  ionizzanA  o  adibito  ad  apparecchiature   radiologiche  in  maniera  permanente,  viene  corrisposta  una  indennità  di  ‘rischio  da   radiazione’  nella  misura  unica  mensile  lorda  di  L.  30.000  ai  sensi  della  legge  28  marzo  1968,  n.   416,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni".

• La  Legge  n.  416/1968  reca:  "Indennità  di  rischio  da  radiazione  per  i  tecnici  di  radiologia  medica".

Nota  all'art.  1,  comma  3:

• Il  testo  del  comma  4  dell'art.  58  del  D.P.R.  n.  270/1987  è  il  seguente: "4.  L'accertamento  del  personale  non  compreso  nel  comma  1  sogge>o  a  rischio  radiologico   verrà  effe>uato  da  una  apposita  commissione  presieduta  dal  coordinatore  sanitario  e   composta  dal  responsabile  dell'unità  operaAva  di  medicina  nucleare  o  radiologica,  da  un   rappresentante  designato  dalle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo  recepito  nel   presente  decreto  e  da  un  esperto  qualificato  nominato  dal  comitato  di  gesAone  od  organo   corrispondente  secondo  i  rispeMvi  ordinamenA".

Dr  Alessandro  Vergallo

IL  CONGEDO  per  il  RISCHIO  RADIOLOGICO risale  al  DPR  27  marzo  1969,  n.  130  [stato  giuridico  dei dipenden2  degli  en2  ospedalieri],  che,  nel  disciplinare  il  congedo  ordinario,  previde  in  un  ul2mo comma  dell'art.  36:  "il  periodo  di  congedo  è  aumentato  di  giorni  15  per  il  personale  comunque   so>oposto  al  rischio  di  radiazioni  ionizzanA".  L'ambito  di  applicazione  della  norma  era  limitato  ai dipenden2  degli  en2  ospedalieri,  il  cui  stato  giuridico  veniva  disciplinato  da  quella  norma2va. Tu,avia,  la  Legge  31  gennaio  1983,  n.  25  [modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  4  agosto  1965,  n. 1103,  e  al  DPR  6  marzo  1968,  n.  680,  sulla  regolamentazione  giuridica  dell'esercizio  della  aavità  di tecnico  sanitario  di  radiologia  medica]  ne  estese  la  portata,  disponendo  all'art.  9:  "le  norme  di  cui   all'  arAcolo  36  del  decreto  del  Presidente  della  repubblica  27  marzo  1969,  n.  130,  e  allo  arAcolo   17  del  decreto  del  Presidente  della  repubblica  16  o>obre  1979,  n.  509,  sono  estese  ai  tecnici   sanitari  di  radiologia  medica  ovunque  operanA"  (come  poi  confermato  anche  da  Sentenza  Corte di  Cassazione  n.  3882  del  18  febbraio  2010). Di  conseguenza,  anche  i  CCNL  della  sanità  privata  recepirono  (pur  con  vario  grado  di  aderenza  alla norma2va  di  legge)  il  diri,o  a  tale  beneficio. In  seguito,  IL  CONGEDO  per  il  RISCHIO  RADIOLOGICO  fu  sancito  (per  l’ospedalità  Pubblica)  dal  DPR 28  novembre  1990  n.  384  [Regolamento  per  il  recepimento  delle  norme  risultan2  dalla  disciplina prevista  dall'accordo  del  6  aprile  1990  concernente  il  personale  del  comparto  del  Servizio  sanitario nazionale,  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68]:

• con  l’Art.  54  Comma  9  per  il  Personale  del  Comparto  (vedasi  di  seguito)

• con  l’Art.  120  Comma  9  per  il  Personale  dell’Area  Medica  (vedasi  di  seguito).

IL  CONGEDO  per  il  RISCHIO  ANESTESIOLOGICO fu  introdo,o  (vedasi  la  Sezione  PRINCIPALI  FONTI CONTRATTUALI  che  segue)  dal DPR  28  novembre  1990  n.  384 [Regolamento  per  il  recepimento delle  norme  risultan2  dalla  disciplina  prevista  dall'accordo  del  6  aprile  1990  concernente  il personale  del  comparto  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente della  Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68]  con  l’Art.  120  Comma  10  (vedasi  di  seguito).

Dr  Alessandro  Vergallo

PRINCIPALI  FONTI  CONTRATTUALI  DI  LAVORO

1)  CCNL_1985-­‐1987  (DPR  270/1987)  Ar;.  58  c.1  e  98  c.1   (INTRODUZIONE  SOLA  INDENNITÀ  DI   RISCHIO  RADIOLOGICO)

Art.  58  [Indennità  di  rischio  da  radiazioni]

1.  Al  personale  medico  e  tecnico  di  radiologia  so>oposto  in  conAnuità  all'azione  di  sostanze   ionizzanA  o  adibito  ad  apparecchiature  radiologiche  in  maniera  permanente,  viene  corrisposta   un'indennità  di  «rischio  da  radiazione»  nella  misura  unica  mensile  lorda  di  L.  30.000  ai  sensi   della  legge  28  marzo  1968,  n.  416  ,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.

2.  L'indennità  in  parola  spe>a  alla  condizione  che  il  sudde>o  personale  sia  tenuto  a  prestare  la   propria  opera  in  «zone  controllate»,  ai  sensi  della  circolare  del  Ministero  della  sanità  n.  144  del  4   se>embre  1971,  e  che  il  rischio  stesso  abbia  cara>ere  professionale,  nel  senso  che  non  sia   possibile  esercitare  l'aMvità  senza  so>oporsi  al  relaAvo  rischio.

3.  L'accertamento  delle  condizioni  ambientali  che  cara>erizzano  le  zone  controllate  deve  essere   effe>uato  con  le  modalità  di  cui  alla  richiamata  circolare  del  Ministero  della  sanità.

4.  L'accertamento  del  personale  non  compreso  nel  comma  1  sogge>o  a  rischio  radiologico  verrà   effe>uato  da  una  apposita  commissione  presieduta  dal  coordinatore  sanitario  e  composta  dal   responsabile  dell'unità  operaAva  di  medicina  nucleare  o  radiologica,  da  un  rappresentante   designato  dalle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo  recepito  nel  presente  decreto  e   da  un  esperto  qualificato  nominato  dal  comitato  di  gesAone  od  organo  corrispondente  secondo  i   rispeMvi  ordinamenA.

5.  L'indennità  di  rischio  da  radiazioni  deve  essere  pagata  in  concomitanza  con  lo  sApendio.

6.  Tale  indennità  non  è  cumulabile  con  l'analoga  indennità  di  cui  al  D.P.R.  5  maggio  1975,  n.  146   e  con  altre  eventualmente  previste  a  Atolo  di  lavoro  nocivo  o  rischioso.  È  peraltro  cumulabile  con   l'indennità  di  profilassi  anAtubercolare.

… Art.  98  [Indennità  di  rischio  radiologico]

1.  L'indennità  di  rischio  radiologico  di  cui  all'art.  58  spe>a,  altresì,  al  personale  medico   anestesista  rianimatore  in  quanto  so>oposto  al  doppio  rischio  da  radiazioni  ionizzanA  e  da  gas  e   vapori  anesteAci.

NOTE  AL  CCNL_1985-­‐1987  (DPR  270/1987)

• La  Legge  28  marzo  1968  n.  416  non  cita  altro  personale  del  SSN  “so>oposto  in  conAnuità   all'azione  di  sostanze  ionizzanA  o  adibito  ad  apparecchiature  radiologiche  in  maniera   permanente”,  oltre  al  solo  “personale  medico  e  tecnico  di  radiologia”.

• Il  Dipar2mento  Funzione  Pubblica  esprime  parere  di  riconoscere  l’indennità  di  rischio  da radiazioni  ai  soli  Medici  e  Tecnici  di  Radiologia.

2)  CCNL_1988-­‐1990  (DPR  384/1990)  Ar;.  54  c.6  e  c.9  COMPARTO; Ar;.  92  c.6,  120  c.6,  c.9  e  c.10   AREA  MEDICA   (CONFERMA  INDENNITÀ  DI  RISCHIO  RADIOLOGICO  e  INTRODUZIONE  CONGEDI   RADIOLOGICO  E  ANESTESIOLOGICO)

-­‐  Art.  54  Comparto  [Indennità  di  rischio  da  radiazioni]

6.  Al  personale  di  cui  al  comma  4  che,  a  seguito  della  nuova  verifica  effe>uata  dalla   commissione  ivi  prevista,  risulA  esposto  al  rischio  da  radiazioni  anche  in  modo  disconAnuo,   temporaneo  o  a  rotazione,  ai  sensi  dell'arAcolo  9,  le>era  h)  gruppo  1,  del  decreto  del  Presidente

Dr  Alessandro  Vergallo

della  Repubblica  13  febbraio  1964,  n.  185,  in  quanto  adibito  normalmente  o  prevalentemente  a   funzioni  diverse,  e'  corrisposta  l'indennita'  nella  misura  unica  mensile  lorda  di  L.  50.000.

NOTA:  la  LEGGE  27  o,obre  1988  n.  460,  con  l’Art.  1  c.2,  porterà  poi  il  valore  economico  della prede,a  Indennità  a  L.  200.000.

9.  Al  personale  di  cui  all'  arAcolo  1,  comma  secondo,  della  legge  27  o>obre  1988,  n.  460,   compete  un  periodo  di  congedo  ordinario  aggiunAvo  di  giorni  quindici  da  usufruirsi  in  un'unica   soluzione. …

-­‐  Art.  92  Area  Medica  [Tutela  della  salute  ed  igiene  negli  ambien5  di  lavoro]

6.  Per  gli  operatori  esposA  all'azione  dei  gas  anesteAci  gli  EnA  provvedono  alla  istallazione  ed   aMvazione  di  opportuni  impianA  di  decontaminazione  delle  camere  operatorie  nonché  alla   esecuzione  di  visite  e  controlli  trimestrali,  alla  adeguata  protezione  delle  lavoratrici  gestanA  e   dagli  epato-­‐pazienA.

-­‐  Art.  120  Area  Medica  [Indennità  di  rischio  da  radiazioni]

6.  Al  personale  di  cui  al  comma  4  che,  a  seguito  della  nuova  verifica  effe>uata  dalla   commissione  ivi  prevista,  risulA  so>oposto  al  rischio  da  radiazione  anche  in  modo  disconAnuo,   temporaneo  o  a  rotazione,  ai  sensi  dell'arAcolo  9,  le>era  h),  gruppo  1,  del  decreto  del  Presidente   della  Repubblica  13  febbraio  1964,  n.  185,  in  quanto  adibito  normalmente  o  prevalentemente  a   funzioni  diverse,  è  corrisposta  l'indennità  nella  misura  unica  mensile  lorda  di  L.  50.000. …

9.  Al  personale  di  cui  all'arAcolo  1,  comma  2,  della  legge  27  o>obre  1988,  460,  compete  un   periodo  di  congedo  ordinario  aggiunAvo  di  giorni  quindici  da  usufruirsi  in  un'unica  soluzione. 10.  in  a>uazione  dell'arAcolo  92,  comma  6,  al  personale  medico  anestesista  compete,  a   decorrere  dal  1°  dicembre  1990,  un  periodo  di  congedo  ordinario  aggiunAvo  di  giorni  8  da   usufruire  in  un'unica  soluzione.

NOTE  AL  CCNL_1988-­‐1990  (DPR  384/1990)

• La   Legge  27  o;obre  1988  n.  460,  oltre  al  “personale  medico  e  tecnico  di  radiologia”   iden2ficato  all’Art.  1  C.2  come “so>oposto  in  conAnuità  all'azione  di  sostanze  ionizzanA  o   adibito  ad  apparecchiature  radiologiche  in  maniera  permanente”,  aveva  già  previsto  (all’Art.  1 C.3)  la  corresponsione  dell’Indennità  di  rischio  da  radiazioni  “Al  personale  non  compreso  nel   comma  2  del  presente  arAcolo,  che  sia  esposto  a  rischio  in  modo  disconAnuo,  temporaneo  o  a   rotazione,  in  quanto  adibito  normalmente  o  prevalentemente  a  funzioni  diverse  da  quelle   svolte  dal  personale  di  cui  allo  stesso  comma  2”.

• La   Sentenza  della  Corte  Cos5tuzionale  n.  343  del  1992   dispose  poi  che  l’indennità  spe,a  anche a  coloro  i  quali  sono  so,opos2  a  “rischio  analogo”  a  quello  cui  sono  so,opos2  i  Medici  e  i Tecnici  di  Radiologia  di  cui  al  DPR  28  novembre  1990  n.384. • La   Legge  24  dicembre  1993  n.537,  dal  01/01/1995,  soppresse  sia  l’Indennità  sia  il  Congedo Radiologico  con  l’Art.  8  [Disposizioni  in  materia  di  sanità]  C.6: 6.  A  far  data  dal  1  gennaio  1995,  è  soppressa  l'indennità  mensile  lorda  prevista  dalla  legge  28   marzo  1968,  n.  416,  come  modificata  dall'arAcolo  1,  commi  2  e  3,  della  legge  27  o>obre  1988,   n.  460.

Dalla  stessa  data  l'indennità  di  rischio  da  radiazione  è  ricondo>a  nell'ambito  delle  indennità   professionali  previste  in  sede  di  accordo  di  lavoro  e  correlate  a  specifiche  funzioni.  Dalla

Dr  Alessandro  Vergallo

stessa  data,  al  personale  so>oposto  al  rischio  di  radiazioni  ionizzanA  non  spe>a  il  congedo   ordinario  aggiunAvo  di  giorni  quindici.

• La   Legge  23  dicembre  1994  n.724 ripris2nò  sia  l’Indennità  sia  il  Congedo  Radiologico  con  l’Art.  5 [Congedo  ordinario  aggiun2vo  per  categorie  di  lavoratori  espos2  a  rischio  radiologico]:

1.  A  parAre  dal  1  gennaio  1995  il  congedo  ordinario  aggiunAvo  di  quindici  giorni  spe>a  ai   tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  ai  medici  specialisAci  in  radio-­‐diagnosAca,  radio-­‐terapia,  medicina  nucleare  e  a  quanA  svolgono  abitualmente  la  specifica  aMvità   professionale,  in  zona  controllata.

2.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  durante  il  periodo  di  congedo  per  recupero  biologico  è   vietato,  a  pena  di  decadenza  dall'impiego,  l'esercizio  professionale  in  qualsivoglia  stru>ura   pubblica  e  privata.

3.  Il  prede>o  congedo  ordinario  aggiunAvo  dovrà  essere  effe>uato  con  il  sistema  della   turnazione  alternata  al  servizio  effeMvamente  svolto.

4.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  contra>o  colleMvo  di  lavoro  al  personale  di  cui  al  comma  1   conAnua  ad  essere  corrisposta  l'indennità  mensile  lorda  prevista  dall'arAcolo  1,  comma  2,   della  legge  27  o>obre  1988,  n.  460.

3)  CCNL_1994-­‐1997  (CCNL  vero  e  proprio,  il  1°  NON  DPR) –  L’Indennità  per  Rischio  Radiologico,  il   Congedo  per  Rischio  Radiologico,  il  Congedo  per  Rischio  Anestesiologico  si  trascinano sostanzialmente  invaria2.

4)  CCNL_1998-­‐2001 –  L’Art.  39  c.7  introduce,  in  relazione  al  Congedo  per  Rischio  Anestesiologico,  la   dizione  “personale  esposto”. 7.  Al  personale  medico  anestesista  esposto  ai  gas  anesteAci  compete  un  periodo  di  ferie   aggiunAve  di  8  giorni  da  usufruire  in  un'unica  soluzione  nell'arco  dell'anno  solare.  Le  aziende,   a>raverso  un'adeguata  organizzazione  del  lavoro,  aMvano  forme  di  rotazione  di  tali  medici   nell'ambito  del  servizio  di  appartenenza.  È  disapplicato,  in  parAcolare,  il  comma  10  dell'art.  120   del  DPR  384  del  1990.

5)    CCNL_10.2.2004  (Integra5vo  del  CCNL  dell´8  giugno  2000)  –  interviene  con  l’Art.  29,  che:

• con  il  Comma  1,  adegua  in  €,  come  segue,  la  precedente  valorizzazione  in  £  dell’Indennità  di rischio  radiologico  per  i  Medici  Radiologi 1.  L’indennità  di  rischio  radiologico  prevista  dall’art.  62,  comma  4,  primo  alinea  del  CCNL   5.12.1996,  a  decorrere  dall’entrata  in  vigore  del  presente  contra>o  è  denominata  indennità   professionale  specifica  ed  è  corrisposta  ai  dirigenA  ivi  previsA  per  12  mensilità,  nella  stessa   misura  di  £.  200.000  lorde  (pari  a  €  103,29).

• con  il  Comma  2,  adegua  in  €,  come  segue,  la  precedente  valorizzazione  in  £  dell’Indennità  di rischio  radiologico  per  i  Medici  NON  Radiologi 2.  Ai  dirigenA  che  non  siano  medici  di  radiologia  esposA  in  modo  permanente  al  rischio   radiologico,  l’indennità  conAnua  ad  essere  corrisposta  so>o  forma  di  rischio  radiologico  nella   misura  di  cui  al  comma  1,  per  tu>a  la  durata  del  periodo  di  esposizione.

DA  ALLORA  IN  POI  IL  TUTTO  (INDENNITÀ  E  CONGEDI)  RESTA  SOSTANZIALMENTE  INVARIATO,  MA   CON  ALCUNE  MODIFICHE,  PRECISAZIONI  E  NOVELLAZIONI  CONTRATTUALI  A  PARTIRE  DAL   CCNL_2016-­‐2018,  RIASSUNTE  COME  SEGUE.

Dr  Alessandro  Vergallo

6)  CCNL_2016-­‐2018

Indennità  per  Rischio  Radiologico:  viene  novellata  dall’Art.  99  (Indennità  professionale  specifica  di rischio  radiologico  e  indennità  di  rischio  radiologico)  come  segue: Congedo  per  Rischio  Radiologico:  viene  novellato  anch’esso  dall’Art.  99  come  segue: 1.  Si  conferma  l’art.  29,  comma  1,  del  CCNL  10.2.2004  (Indennità  di  rischio  radiologico)  Area  IV,   con  le  modifiche  di  cui  al  presente  arAcolo.  L’indennità  professionale  specifica  ivi  prevista  spe>a   ai  medici  specialisA  di  radio-­‐diagnosAca,  radio-­‐terapia  e  medicina  nucleare  di  cui  all’art.  5.   comma  1,  della  Legge  724/1994,  nonché  ai  fisici-­‐sanitari,  nella  misura  di  €  103,29  lorde  per  12   mensilità.

2.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  1,  ai  dirigenA  esposA  in  modo  permanente  al   rischio  radiologico,  l’indennità  di  rischio  radiologico  conAnua  ad  essere  corrisposta  nella  misura   di  €  103,29  lorde  per  12  mensilità  per  tu>a  la  durata  del  periodo  di  esposizione.

3.  L’accertamento  delle  condizioni  ambientali  che  cara>erizzano  l'esposizione  al  rischio  da   radiazioni  deve  avvenire  con  gli  organismi  aziendali  a  ciò  deputaA  in  base  alle  vigenA   disposizioni  e  ai  sensi  delle  medesime  disposizioni.  Le  visite  mediche  periodiche  dei  dirigenA   esposA  al  rischio  delle  radiazioni  avvengono  con  la  cadenza  prevista  dalle  vigenA  disposizioni.

4.  Alla  corresponsione  delle  indennità  di  cui  al  presente  arAcolo  si  provvede  con  il  fondo  di  cui   all’art.  96  (Fondo  per  la  retribuzione  delle  condizioni  di  lavoro).  Essa  è  pagata  in  concomitanza   con  lo  sApendio,  e  non  è  cumulabile  con  l’indennità  di  cui  al  D.P.R.  5  maggio  1975,  n.  146  e  con   altre  indennità  eventualmente  previste  a  Atolo  di  lavoro  nocivo  o  rischioso. 5.  Ai  dirigenA  di  cui  ai  commi  1  e  2,  spe>a  un  periodo  di  riposo  biologico  pari  a  15  giorni   consecuAvi  di  calendario  da  fruirsi  entro  l’anno  solare  di  riferimento  in  un’unica  soluzione.

Congedo  per  Rischio  Anestesiologico :  [NON  disapplicato  Art.  39  c.7  CCNL 1998-­‐2001_Integra2vo_10_febbraio_2004]

7)  CCNL_2019-­‐2021

Indennità  per  Rischio  Radiologico:  viene  novellata  dall’Art.  78  (Indennità  professionale  specifica  di rischio  radiologico  e  indennità  di  rischio  radiologico)  come  segue: Congedo  per  Rischio  Radiologico:  viene  novellato  anch’esso  dall’Art.  78  come  segue:

1.  L’indennità  professionale  specifica  di  rischio  radiologico  spe>a  ai  medici  specialisA  di  radio-­‐diagnosAca,  radio-­‐terapia  e  medicina  nucleare  di  cui  all’art.  5.  comma  1,  della  Legge  724/1994,   nonché  ai  fisici-­‐sanitari,  nella  misura  di  €  103,29  lorde  per  12  mensilità.

2.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  1,  ai  dirigenA  esposA  al  rischio  radiologico  in  modo   permanente  sulla  base  di  quanto  accertato  ai  sensi  del  comma  3,  l’indennità  di  rischio   radiologico  conAnua  ad  essere  corrisposta  nella  misura  di  €  103,29  lorde  per  12  mensilità  per   tu>a  la  durata  del  periodo  di  esposizione.

3.  L’accertamento  delle  condizioni  ambientali  che  cara>erizzano  l'esposizione  al  rischio  da   radiazioni  deve  avvenire  con  gli  organismi  aziendali  a  ciò  deputaA  in  base  alle  vigenA   disposizioni  e  ai  sensi  delle  medesime  disposizioni.  Le  visite  mediche  periodiche  dei  dirigenA   esposA  al  rischio  delle  radiazioni  avvengono  con  la  cadenza  prevista  dalle  vigenA  disposizioni.

4.  Alla  corresponsione  delle  indennità  di  cui  al  presente  arAcolo  si  provvede  con  il  fondo  di  cui   all’art.  73  (Fondo  per  la  retribuzione  delle  condizioni  di  lavoro).  Essa  è  pagata  in  concomitanza

Dr  Alessandro  Vergallo

con  lo  sApendio,  e  non  è  cumulabile  con  l’indennità  di  cui  al  D.P.R.  5  maggio  1975,  n.  146  e  con   altre  indennità  eventualmente  previste  a  Atolo  di  lavoro  nocivo  o  rischioso. 5.  Ai  dirigenA  di  cui  ai  commi  1  e  2,  spe>a  un  periodo  di  riposo  biologico  pari  a  15  giorni   consecuAvi  di  calendario  da  fruirsi  entro  l’anno  solare  di  riferimento  in  un’unica  soluzione.  Il   prede>o  periodo  viene  riproporzionato  sulla  base  dei  mesi  di  effeMvo  periodo  di  esposizione  nel   corso  dell’anno  di  riferimento  computandosi  come  mese  intero  i  periodi  superiori  a  quindici   giorni.  Sono  esclusi  dal  computo  delle  assenze  i  15  giorni  di  cui  al  comma  1,  le  ferie  e  le  fesAvità   soppresse  e  il  periodo  di  congedo  obbligatorio  di  maternità. 6.  Il  presente  arAcolo  disapplica  e  sosAtuisce  l'arAcolo  99  (Indennità  professionale  specifica  di   rischio  radiologico  e  indennità  di  rischio  radiologico)  del  CCNL  del  19  dicembre  2019. NOTA:  il  computo  come  definito  dal  Comma  5  viene  introdo,o  “per  trascinamento”  dall’analogo de,ato  contenuto  nell’Art.  110  (Riposo  biologico)  del  CCNL  del  Comparto  2019-­‐2021  che  lo  aveva preceduto,  riducendo  anch’esso  (almeno  in  via  teorica)  la  durata  effeava  del  Congedo  in argomento  in  caso  di  assenze  diverse  da  quelle  per  “le  ferie  e  le  fesAvità  soppresse  e  il  periodo  di   congedo  obbligatorio  di  maternità”.

Congedo  per  Rischio  Anestesiologico :  [NON  disapplicato  Art.  39  c.7  CCNL 1998-­‐2001_Integra2vo_10_febbraio_2004]

8)  CCNL_2022-­‐2024

Indennità  per  Rischio  Radiologico:  [NON  disapplicato  Art.  78  CCNL  2019-­‐2021]

Congedo  per  Rischio  Radiologico:  [NON  disapplicato  Art.  78  CCNL  2019-­‐2021]

Congedo  per  Rischio  Anestesiologico :  [NON  disapplicato  Art.  39  c.7  CCNL 1998-­‐2001_Integra2vo_10_febbraio_2004]

NOTA:  Gli  Orientamen2  Applica2vi  ARAN  sul  Congedo  Anestesiologico,  per  quanto  ci  risulta  ad oggi,  hanno  sempre  ricalcato  quelli  sul  Congedo  Radiologico.

Rinnovo del Comitato di Indirizzo della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione

O.N.A.O.S.I., con deliberazione n. 43 del 30 marzo 2026, ha indetto le elezioni per il rinnovo del Comitato di Indirizzo per il quadriennio 2026-2030, con avvio delle operazioni elettorali a decorrere dal giorno 1° aprile 2026.

Le principali scadenze del procedimento elettorale sono le seguenti:

• pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto: 1° aprile 2026

• termine per la presentazione delle liste dei candidati: ore 20.00 del 30 aprile 2026

• invio del materiale elettorale agli aventi diritto: 21 maggio 2026

• termine per la ricezione delle schede di voto: ore 20.00 del 30 giugno 2026

Anche per questa tornata elettorale, 2026-2030, l’Intersindacale della Dirigenza Medica ed in particolare - ANAAO ASSOMED – CIMO-FESMED – AAROI-EMAC – FASSID – FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI

SSN – FVM Federazione Veterinari e Medici – UIL FPL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AREE

CONTRATTUALI MEDICA, VETERINARIA SANITARIA – CISL MEDICI – ha intenzione di presentare una lista unitaria denominata “ONAOSI FUTURA 2.0”.

In tale lista saranno presenti quattro candidati AAROI-EMAC – uno in più rispetto al precedente mandato –, ossia il Dr Alessandro Vergallo (Presidente Nazionale), il Dr Antonio Amendola (Tesoriere Nazionale nonché Presidente Sezione Puglia), il Dr Luigi Zurlo (Presidente Sezione Lazio) e il Dr Gilberto Fiore (Presidente Sezione Piemonte – Valle D’Aosta).

Per la presentazione della Lista occorrono 650 firme. A tal fine si invita a firmare il modulo preposto della Lista ONAOSI FUTURA 2.0 rivolgendosi al proprio referente AAROI-EMAC regionale o aziendale. Si ricorda che ogni sottoscrittore può firmare una sola volta per una sola lista e che possono firmare solo i Dipendenti da Ente Pubblico (CCNL Dirigenza Medica) in regola con la contribuzione continuativa ONAOSI da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2025.

Come indicato nelle scadenze entro il 21 maggio gli eventi diritto riceveranno il plico elettorale per votare inviando per posta le schede di voto che dovranno pervenire entro il 30 giungo 2026.

Tutte le istruzioni sono pubblicate al seguente link: https://www.onaosifutura.it/

Aziende Ospedaliere Universitarie, le proposte AAROI-EMAC

Il 13 Febbraio l’AAROI-EMAC, nella persona del Dr Luigi Zurlo, Presidente AAROI-EMAC Lazio, in rappresentanza della Presidenza Nazionale, ha partecipato al gruppo di lavoro presso il Ministero Università e Ricerca sulle aziende ospedaliero universitarie.

Nello specifico è stato presentato dal Ministero competente lo Schema-Tipo di Protocollo d’intesa tra Regione e università, ai sensi dell’art.6 c.13 della legge 242/2010, nel quadro della disciplina unitaria di integrazione tra università nel servizio sanitario dettata dal d. lgs 517/1999.

Lo scopo del protocollo, di natura pattizia, è duplice:

- Ridurre le tensioni regionali che nascono dall’interpretazione secondo cui le attuali AOU , non essendo nella maggior parte dei casi nate con DPCM come previsto dalla 517/1999, andrebbero considerate come AO regionali e quindi non ricadrebbero sotto la giurisprudenza della 517/1999 e quindi sotto disposizioni statali.

- Sanare, quanto possibile la tensione che esiste tra personale universitario e quello ospedaliero, all’interno sia delle AOU che degli ospedali clinicizzati parte della rete formativa degli atenei, in merito alla nomina dei responsabili delle UOC.

Nella scelta dei Dirigenti di Secondo Livello di queste UO universitarie, ovvero sede di insegnamento della medicina, è stato proposto un metodo che permetta la possibilità da parte dei medici ospedalieri di partecipare ai bandi di concorso per le suddette UO universitarie.

Su questa metodologia l’AAROI-EMAC ha posto e porrà la sua massima attenzione in modo da definire chiari e ben definiti i criteri e i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Altro Punto sul quale l’AAROI-EMAC ha provveduto a richiamare l’attenzione riguarda i fondi sui quali andranno a gravare eventuali emolumenti accessori erogati in favore dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, p. es:

- il trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;

- Il trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale gestionale; che in ogni caso non possono e non devono certamente gravare sui Fondi della Dirigenza Sanitaria.

Il punto focale, comunque, è e sarà la revisione della ormai vetusta Legge 517/1999 attraverso una proposta di legge delega che finalmente chiarisca ed uniformi un modello unitario e stabile, con una cornice nazionale chiara, capace di distinguere responsabilità, assicurare risorse dedicate e ricomporre in modo strutturale il rapporto tra assistenza, didattica e ricerca.

Si è tenuto il 9 Aprile, presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, un nuovo incontro del Gruppo di Lavoro per l’analisi degli esiti della sperimentazione di cui all’art.2, c.2, del d.lgs. 517/1999 e per l’elaborazione di proposte in ordine agli adattamenti ritenuti opportuni al fine di delineare un modello organizzativo unitario applicabile alle aziende ospedaliere universitarie.

In particolare, nella riunione come nella precedente di cui sopra, è proseguita l’analisi dello schema-tipo di protocollo d’intesa tra Regione e Università, ai sensi dell’art. 6, comma 13, della legge 240/2010, nell’ambito della disciplina unitaria dell’integrazione tra Università e Servizio sanitario nazionale prevista dal d.lgs. n. 517/1999.

Per l’AAROI-EMAC è intervenuto il Dr Luigi Zurlo, Presidente AAROI-EMAC Lazio, in rappresentanza della Presidenza Nazionale.

La discussione odierna si è concentrata sull’auspicabile convergenza del tavolo in merito alla metodologia procedurale per il conferimento della direzione delle Unità Operative Complesse a direzione universitaria all’interno delle AOU, prevedendo la partecipazione anche dei dirigenti medici non universitari della medesima AOU, ai sensi dell’articolo 15 della bozza di protocollo in esame.

La posizione dell’AAROI-EMAC è chiara e coerente con quanto più volte ribadito: la questione deve essere inserita nell’ambito della piena attuazione di un percorso condiviso sulle regole relative alla composizione e alla gestione delle reti formative, al fine di porre un freno alla cosiddetta “clinicizzazione” indiscriminata delle Unità Operative del SSN.

L’argomento sarà nuovamente affrontato nel corso del prossimo incontro.

Quesiti & Risposte

Le risposte del Presidente Nazionale ai Medici in Formazione

Per un Collega Specializzando val la pena l’assunzione ex “DL Calabria”?

Il CCNL 2022-2024 al quale abbiamo apposto la nostra firma definitiva il 27/02/2026 ci dà l’occasione per farci (ancora) questa domanda. Questo è il cedolino del Mese di Giugno 2022 di un MIF (Medico Specializzando) in Anestesia e Rianimazione assunto in Lombardia con DL Calabria. Meritoriamente (gliene siamo grati ) Iscritto AAROI-EMAC, come si evince dalla trattenuta specifica.

Era ancora in vigore, all’epoca, il CCNL 2016-2018 del 19.12.2019.  Al Cedolino Originale del 2022 di allora (dal quale sono stati espunti alcuni dati come p. es. le detrazioni per carichi familiari etc.) è stata sovrapposta una simulazione (in rosso) delle cifre aggiornate al CCNL 2022-2024 del 27.02.2026 che presto saranno applicate dalle Aziende.

Le cifre in rosso sono dunque una SIMULAZIONE, che tuttavia è del tutto realistica.

Quel che interessa non è solo il netto (da doversi paragonare, per confronto, anche al corrispettivo netto della Borsa di Studio), ma anche le ricadute dell’assunzione con CCNL ai fini pensionistici (gli effetti della Contribuzione INPS alla “Gestione Ordinaria” dell’Istituto sono molto più convenienti di quelli della Contribuzione alla “Gestione Separata”), e tanto altro, tra cui le decorrenze che l’assunzione di un MIF con CCNL rende meno tardive per tutto ciò che concerne l’anzianità utile alle varie (e non di poco conto)

voci stipendiali che concorreranno a formare la busta paga da Specialista una volta assunto come tale, in continuità o meno con la precedente assunzione come MIF. Infatti, i periodi di lavoro come MIF assunto ex Decreto Calabria fanno comunque anzianità.

Quindi l’assunzione ex “Decreto Calabria” è anche un investimento per accelerare le successive progressioni di carriera in termini di stipendio, i cui avanzamenti procederanno a cascata per tutti i lunghi anni successivi alla prima assunzione prima del pensionamento.

Da notare anche il “tempo parziale” (in ragione del quale la retribuzione, eccetto che per l’indennità di esclusività, come vedremo, è pari a 30/38 di quella di un neoassunto Specialista), poiché il debito orario contrattualmente dovuto è di 30 ore settimanali di lavoro (le restanti 4 ore sono gestite - come sappiamo - per l’attività teorica con l’Università, da fare mensilmente, per garantire una formazione teorica di qualità).

Infine, va considerato che la voce stipendiale codificata “2300” (Indennità di esclusività) spetta per intero anche i MIF assunti ex “Decreto Calabria” (non risente della ratio 30/38), e che la rinuncia al Regime IntraMoenia, con il CCNL 2022-2024, sarà meno penalizzante (rispetto al CCNL 2019-2021) anche per i MIF assunti ex “Decreto Calabria”, oltre che per gli Specialisti, poiché comporterà una maggior corresponsione della retribuzione di posizione parte fissa (65% di quella spettante ai Colleghi Intramoenia in luogo del 55% previsto dal CCNL 2019-2021). A tal proposito, in questa busta paga (così come nella simulazione delle cifre aggiornate al CCNL 2022-2024) non compare una retribuzione di posizione parte variabile (che dipendentemente dalla Contrattazione Integrativa Aziendale potrebbe invece essere prevista e quantificata di conseguenza).

Essere assunti come dirigente medico, per un MIF, è per molti motivi un’OPPORTUNITÀ da non perdersi, a maggior ragione dopo la firma definitiva del CCNL 2022-2024! Concordiamo tutti, ragionando in particolare per la Disciplina ARTID, sul fatto che la progressiva estensione dell’assumibilità dei MIF fino a ricomprendere quelli dei primi anni, non ci convince, ma ribadiamo che chi rema contro il DL Calabria per le assunzioni dei MIF (almeno di quelli degli ultimi 2 anni) va protervamente contro i giovani medici e non vuol far altro che tutelare altri interessi, non certo quelli dei giovani Colleghi.

Un’Ultima Nota:

Ricordate tutti, Colleghi MIF e Colleghi Specialisti ARTID e MEU: più Iscritti, più diritti, ma soprattutto maggior forza al Vostro Sindacato per ottenere a tutti i livelli maggior ascolto per la valorizzazione dei Medici che esso rappresenta!

Da MIF, assunto con Decreto Bollette in Aprile 25 (e quindi avendo mantenuto fino a poco fa la borsa di studio), assunto poi dal 16/02/26 con DL Calabria, mi chiedo: conviene disiscriversi dalla gestione separata INPS? Ci sono eventualmente procedure da compiere a tal fine?

La Contribuzione INPS cui è assoggettato lo stipendio del MIF dipendente assunto con DL Calabria ricade nella “gestione ordinaria”, a differenza della Contribuzione INPS cui è assoggettato il MIF con Borsa di Studio, che ricade nella “gestione separata”. Altra situazione ancora riguarda l’eventuale reddito che il MIF potrebbe avere aggiuntivamente allo stipendio (nel caso di MIF assunto ex Decreto Calabria, tanto da Attività IntraMoenia quanto da Attività ExtraMoenia), ovvero aggiuntivamente alla Borsa di Studio nel caso che ne sia titolare; in entrambi i casi tale eventuale reddito aggiuntivo è di tipo LP, perciò ricade all’assoggettamento ENPAM secondo gli scaglioni applicabili. In nessun caso esistono “opzioni” da poter scegliere per quanto concerne la “disiscrizione” dalle rispettive gestioni previdenziali, ciascuna delle quali è obbligatoria per quanto a ciascuna di esse deve essere versato.

I mesi lavorati come Decreto Calabria contano ai fini dell’anzianità di servizio? In particolare dello scatto dei 5 anni?

Sì, valgono. È uno dei vantaggi dell’assunzione MIF con CCNL ex Decreto Calabria e s.m.i.

Ma anche quelli lavorati come CO.CO.CO nell’emergenza Covid? I periodi lavorati come CO.CO.CO (nell’emergenza Covid o meno), così come peraltro quelli svolti i. e. come “specialista ambulatoriale”, non sono ad oggi computabili ai fini di cui al quesito, poiché non sono assimilabili a lavoro dipendente (l’unico in base al quale è conferibile un incarico dirigenziale). Per completezza, il riferimento contrattuale è il seguente (Art. 22 - Tipologie d’Incarico) comma 5: 5. Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e/o a tempo ridotto con incarico dirigenziale, nella medesima disciplina relativa all’incarico da conferire, presso: - Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione);

- altre amministrazioni di comparti diversi; - ospedali privati accreditati; - ospedali, Aziende Ospedaliero-universitarie pubbliche e private o altre strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea. Tale esperienza deve essere maturata con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali nonché certificata dalle strutture stesse e riconosciuta in base alle disposizioni legislative vigenti.

Dr Alessandro Vergallo Presidente AAROI-EMAC

AAROI-EMAC Emilia Romagna

Per l’8 Marzo la campagna contro la violenza sulle donne

Dalle Regioni

L’AAROI-EMAC Emilia-Romagna ha aderito all’iniziativa per promuovere la campagna a favore della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, a cura di Manzoni e veicolata attraverso La Repubblica Bologna dal 5 all’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne. Tre uscite cartacee e altre online con altrettante immagini e frasi significative.

Giovedì 5 Marzo 2026

7 Maggio 2026
8 Marzo 2026

AAROI-EMAC Toscana

Camici rosa in prima linea, AAROI-EMAC Toscana celebra le associate

In corsia, in sala operatoria e nei reparti di rianimazione, nei pronto soccorso e sulle ambulanze, spesso erano le donne a garantire la continuità e la qualità dell’assistenza. Ed è stato proprio a loro che l’AAROIEMAC Toscana – l’Associazione che rappresenta i Medici Anestesisti Rianimatori, i Medici di pronto soccorso, dell’emergenza e di area critica ospedalieri – ha dedicato un momento simbolico in occasione della Giornata internazionale della donna.

Sabato 7 marzo a Firenze, in occasione del Convegno Pianeta Sepsi patrocinato dall’AAROI-EMAC Toscana, l’associazione ha premiato la Dr.ssa Graziana Giannoni, alla quale è stata consegnata una targa come riconoscimento per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso della sua attività professionale.

Un gesto simbolico che è diventato anche occasione per valorizzare la forte presenza femminile all’interno dell’organizzazione: il 61% degli iscritti ad AAROIEMAC Toscana era infatti rappresentato da donne, mentre gli uomini costituivano il restante 39%. Un dato che ha testimoniato come la medicina dell’emergenza, dell’anestesia e della rianimazione fosse ormai sempre più caratterizzata da una significativa componente femminile.

La cerimonia ha voluto essere quindi un riconoscimento collettivo alle tante professioniste che ogni giorno operavano nei reparti più delicati del sistema sanitario, contribuendo con competenza e determinazione alla tutela della salute dei cittadini.

Formazione

EAST Course SIIET/AAROI-EMAC

Dal 22 al 24 Maggio 2026 si svolgerà nelle Marche una nuova edizione dell’EAST – Emergency Assistance in Severe Terrains, l’evento formativo dedicato agli operatori sanitari impegnati in scenari complessi e ambienti impervi, organizzato da SIIET e AAROI-EMAC, in collaborazione con il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Scuola nazionale medici e tecnici.

Il percorso formativo integra moduli teorici e attività pratiche, attraverso un approccio interattivo e fortemente orientato al lavoro sul campo, progettato per rispondere alle esigenze di aggiornamento degli operatori dell’emergenza. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con scenari realistici e simulazioni complesse, sviluppando competenze operative fondamentali nella gestione delle emergenze in contesti difficili. È inoltre prevista una formazione a distanza (FAD) asincrona propedeutica, che consentirà ai partecipanti di acquisire una preparazione teorica preliminare in modalità flessibile e personalizzabile, in vista delle sessioni pratiche in presenza.

Il corso è accreditato ECM e consente di ottenere 33 crediti formativi per la parte in presenza.

Al termine del percorso verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite, attestante le conoscenze e le abilità sviluppate durante il corso.

Tutte le informazioni al seguente link: https://www.aaroiemac.it/notizie/?p=39860

L’importanza della sinergia tra Medici e Infermieri di Area Critica

Nel corso del Congresso SIIET, svoltosi a Roma dal 26 al 28 marzo 2026, il Prof. Franco Marinangeli ha partecipato alla tavola rotonda “Il Sistema di Emergenza Urgenza oggi: visioni, criticità e prospettive. Il punto di vista degli stakeholder”, nell’ambito della Sessione Istituzionale presso la Camera dei Deputati.

Nel corso del suo intervento, Marinangeli ha posto l’attenzione sul ruolo attuale dell’AAROI-EMAC, che non rappresenta soltanto un’Associazione di categoria degli Anestesisti Rianimatori, ma da anni si configura ormai come punto di riferimento per l’intera Area Critica. Questo include i medici impegnati nel Sistema 118, nei Pronto Soccorso, nelle Terapie Intensive e nelle Sale Operatorie, coprendo quindi l’intera filiera dell’emergenza-urgenza.

In questo contesto, l’AAROI-EMAC riconosce in SIIET un interlocutore fondamentale per tutti gli infermieri coinvolti non solo nell’assistenza territoriale, ma in tutte le fasi del percorso emergenziale, comprese le reti tempo-dipendenti: trauma, cardiovascolare e stroke. Si tratta di una componente professionale essenziale con cui collaborare.

In questo senso l’AAROI-EMAC sostiene la necessità di una valorizzazione, anche economica, sia dei medici sia degli infermieri dell’Area Critica, con i quali esiste una stretta collaborazione. Tale sinergia diventa ancora più evidente nel contesto territoriale, dove l’équipe di cura è composta, nei casi più gravi, da autista soccorritore, infermiere e medico, ope -

rando congiuntamente sia sui mezzi di soccorso terrestre sia nell’elisoccorso, eccellenza del sistema di emergenza italiano.

L’Associazione ha già avviato importanti progettualità condivise con SIIET, riconoscendo il valore strategico di questo rapporto, e intende proseguire su questa strada. L’obiettivo è chiaro: garantire la migliore cura possibile al paziente attraverso percorsi formativi comuni. Se da un lato la formazione dei medici rappresenta da anni un investimento rilevante per AAROI-EMAC, dall’altro si ritiene fondamentale sviluppare una formazione integrata tra tutte le figure professionali coinvolte, nel rispetto delle rispettive competenze, per ottimizzare l’efficacia dell’équipe.

L’intervento di Marinangeli ha inoltre evidenziato l’importanza della figura infermieristica, già oggetto di valorizzazione in diverse regioni, anche in risposta a una necessità concreta del territorio. La domanda di assistenza, infatti, non può essere soddisfatta esclusivamente dalla componente medica, sia per ragioni organizzative sia per un dato numerico ormai evidente, soprattutto in alcune aree del Paese. Diventa quindi imprescindibile una riorganizzazione del sistema che superi un modello esclusivamente medico-centrico e punti su una reale integrazione tra medici e infermieri. Solo attraverso questa collaborazione sarà possibile costruire un sistema di emergenza-urgenza efficace, efficiente e adeguato alle esigenze attuali.

UCon la Befana del 2027 TFS per tutti e subito

n anno di tempo, anzi meno, visto che la soluzione per il pagamento non più differito del TFS a dipendenti pubblici, dovrà essere trovata entro il 14 gennaio del 2027, giorno nel quale la Corte Costituzionale si riunirà per valutare le misure adottate dal Governo e dal Parlamento nel merito.

Nel 2027 forse il TFS subito

Per i 3,3 milioni di dipendenti pubblici si apre, per la prima volta, uno spiraglio concreto per ottenere immediatamente i soldi del trattamento di fine rapporto una volta andati in pensione. Oggi gli statali devono attendere dai due ai sette anni per ottenere la propria liquidazione e, inoltre, il pagamento avviene a rate nel tempo. La Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi per la terza volta in pochi anni su una vicenda che trova le sue radici nelle misure per il salvataggio dei conti pubblici adottate oltre 15 anni fa’ nel tentativo di placare la crisi del debito pubblico, in particolare con il decreto 78/2010 (articolo 12, comma 7). Nelle due precedenti pronunce, i giudici avevano chiaramente giudicato costituzionalmente illegittimo il differimento del pagamento, ma avevano lasciato aperta la porta al Governo, visti i costi della misura, per trovare una via d’uscita coerente con le leggi.

Un’attesa infinita per avere un diritto.

Oggi gli statali devono attendere dai due ai sette anni per ottenere la propria liquidazione e, inoltre, il pagamento avviene a rate nel tempo

Il TFS per i dipendenti pubblici viene pagato dall’INPS in tempi differiti. Generalmente dopo 12 mesi, diventati 9 nell’ultima manovra, dalla cessazione del rapporto di lavoro, a cui si aggiungono 90 giorni per l’erogazione. La prima rata arriva solitamente dopo 9 mesi per pensionamenti di vecchiaia e 24 mesi negli altri casi. In pratica occorrono : 9 mesi + 90 giorni in caso di pensionamento per raggiungimento dei limiti di età o servizio, 24 mesi + 90 giorni in caso di dimissioni volontarie, licenziamento o pensione anticipata, 105 giorni nei casi di inabilità o decesso del lavoratore.

Inoltre la modalità d’ erogazione prevede un’ unica soluzione d’ importo lordo complessivo pari o inferiore a 50.000 €, due rate d’ importo tra 50.000€ e 100.000€

(la seconda rata dopo 12 mesi dalla prima), tre rate d’ importo superiore a 100.000 € (seconda e terza rata a distanza di 12 mesi l’una dall’altra).

Per l’ Inps il TFS dato prima sarebbe stato sperperato Aveva destato profondo sconcerto quanto era emerso dalla memoria difensiva depositata dall’Inps nel giudizio relativo al pagamento differito del TFS/TFR dei dipendenti pubblici. Nella memoria si affermava, infatti, che chi riceve una grossa somma in un’unica soluzione può essere più incline a privilegiare gratificazioni immediate rispetto al futuro e potrebbe essere spinto dall’euforia verso spese eccessive. Parole che risultano gravi e inaccettabili perché insinuvano che le lavoratrici e i lavoratori pubblici non sarebbero in grado di gestire responsabilmente una parte rilevante del proprio salario. Ricordiamo che il TFS/Tfr non è un premio, né una concessione dello Stato : è retribuzione differita, salario maturato nel corso di una vita lavorativa, diritto pieno e indisponibile.

O il legislatore interviene o lo stato dovrà pagare subito. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 130 del 2023, aveva già dichiarato incostituzionale il meccanismo del differimento e della rateizzazione, sollecitando un intervento del legislatore che e’ rimasto assolutamente inerte.

Tuttavia, anche con questa ultima ordinanza la Corte ha evitato la cancellazione immediata delle norme sul TFS dei dipendenti pubblici, che comporterebbe l’immediata esigibilità dei trattamenti, compresi quelli maturati anteriormente alla pronuncia e in corso di erogazione, 15 miliardi, con grave difficolta da parte de Tesoro. Ma ha, di fatto, avvertito che in assenza di novità la tagliola scatterebbe a gennaio prossimo, perché nemmeno i moniti possono essere reiterati all’infinito. Vedremo se la prossima Befana invece del carbone porterà, ai dipendenti pubblici andati in pensione, quanto è di diritto di ricevere tempestivamente ciò che è loro dovuto.

6 Marzo 2026

Dr Claudio Testuzza Esperto in tematiche previdenziali

Le Dottoresse possono ancora anticipare la pensione

Molte donne medico sono andate , in passato, in pensione anticipata grazie alla formula previ-sta dalla così detta“Opzione Donna”.

Non esiste un dato pubblico specifico e aggiornato che indichi l’esatto numero di donne medico andate in pensione esclusivamente tramite “Opzione Donna”. Ma da valutazione da parte dei sindacati degli ospedalieri si ritiene che il numero sia stato particolarmente elevato. Con l’enorme crescita dei criteri introdotti dalla riforma Fornero per molte dottoresse si è evidenziato, da subito, la difficoltà di proseguire il rapporto d’impiego fino alle date previste. Il carico di lavoro, diventato sempre più gravoso (turni notturni, pronta disponibilità, ecc.) e non indifferenti carichi familiari e sociali ha sollecitato , in molte dottoresse, la voglia di andare in pensione anticipata grazie alla norma per loro ideata.

Opzione donna era stata introdotta già nel 2004 dal ministro del Lavoro Maroni, in via sperimentale, fino al 2015. Come spesso accade in Italia, la norma è stata poi riconfermata anno per anno in attesa di una sistemazione più organica riguardo al tema della flessibilità in uscita

La facoltà della Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/2004), consentiva di anticipare l’uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, richiedono il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un’età anagrafica pari a 67 anni unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia).

Nel rapporto di monitoraggio sull’utilizzo dell’Opzione donna, l’Inps ha indicato che le domande accolte nei quattro anni, dal 2019 al 2022, sono state 83mila, su un totale di circa 174mila dall’introduzione della legge, con una media di 21mila pensionamenti annuali nel quadriennio. Nel 2023, sono state solo 11.996. Ma ancora di meno nel 2024. Ad evidenziarlo è il monitoraggio dell’Istituto sui flussi di pensio-

namento, dal quale emerge il crollo di Opzione donna con soli 3.489 accessi alla pensione. La causa principale sta nei requisiti molto più stringenti, rispetto alle versioni di qualche anno fa, introdotti prima con la legge di bilancio 2023 e poi ancor di più con la legge di bilancio 2024.

Anche la legge di bilancio per il 2025 (207/24) aveva prorogato la possibilità di andare in pensione, per le donne, anticipatamente, mantenendo i requisiti già previsti per il 2024. Potevano optare per questa procedura le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 avessero maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

E che si trovassero in una delle seguenti condizioni:

a)assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n.104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b)abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

c)siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Peraltro, in tale ultima ipotesi, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 61 anni si applica a prescindere dal numero di figli.

Con la legge di Bilancio 2026 il legislatore ha scelto di non estendere ulteriormente l’opzione per le lavoratrici che raggiungono l’età richiesta quest’anno. Tuttavia, va ricordato che resta sal-

va la posizione di chi ha già maturato i requisiti entro il termine previsto dalla normativa precedente.

Lo ha confermato l’Inps con la sua circolare n.19 del 2026, con cui viene sottolineato che resta, comunque, ferma la possibilità di accedere alla forma di pensionamento anticipato per coloro che possano fare valere le condizioni vigenti prima della legge di Bilancio 2026 e i previsti requisiti entro la data del 31 dicembre 2024. Questa condizione potrà essere esercitata anche nel futuro. La normativa conferma, infatti, il principio della cristallizzazione del diritto.

Ricordiamo che l’Opzione Donna prevede una finestra mobile (differimento nell’erogazione dell’assegno) di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome. calcolata dal perfezionamento dei requisiti. Ma il dato più negativo di questa scelta consi-

steva e consiste nella condizione che il provvedimento prevede per le lavoratrici di accedere alla pensione anticipata accettando, però, un ricalcolo contributivo dell’importo dell’assegno che viene basato sui contributi effettivamente versati durante la carriera lavorativa. Il meccanismo ha comportato una riduzione fino al 30% dell’importo rispetto al calcolo retributivo. Le lavoratrici che hanno utilizzato, o utilizzeranno ancora questo canale, hanno, quindi, rinunciato ad una parte consistente del proprio assegno pensionistico in cambio della possibilità di lasciare il lavoro in anticipo.

2 Marzo 2026

Dr Claudio Testuzza Esperto in tematiche previdenziali

Per molti medici l’INPS ricalcola le pensioni

Una forte protesta dei medici dipendenti dal Ssn è stata prodotta, per diversi mesi, contro il calcolo delle pensioni Inps, attribuite sulla base delle misure contenute nella Manovra 2024, approvata a fine 2023. Il motivo principale della protesta ( primo sciopero il 5 dicembre 2023 ) è stato dato dall’art. 33 della Legge di Bilancio 2024, che prevedeva una revisione delle aliquote di rendimento per alcune quote di pensione (quote retributive) per i medici iscritti alla gestione ex Pensioni Sanitari ( CPS) tra il 1981 e il 1995.

Per i medici dipendenti pubblici, i periodi lavorati fino al 31 dicembre 1995 venivano valorizzati con una tabella risalente al 1965. Era un sistema pensato per permettere a chi avesse 40 anni di contributi di andare in pensione con il 100 per cento della retribuzione. Il sistema usato dalla Cassa pensioni sanitari (e da quelle di altre categorie, come i dipendenti degli enti locali) non era però lineare ma assegnava percentuali proporzionalmente più alte per i primi anni di carriera. Questo sia perché gli stipendi a inizio carriera sono più bassi, sia per tutelare vedove e orfani. Se un medico fosse deceduto dopo pochi anni di lavoro la pensione su cui calcolare la reversibilità doveva essere significativa. Così, per esempio, per chi avesse lavorato solo un giorno, la pensione sarebbe stata del 23,865 per cento dello stipendio. Con 10 anni di contributi la percentuale sarebbe salita al 31,819. Con 20 anni al 45 per cento. Con un’anzianità di 35 anni si avrebbe avuto diritto all’82,5 per cento, fino ad arrivare al 100 per cento della retribuzione, appunto, con 40 anni di contributi.

Dall’1/1/95 l’aliquota di rendimento è stata portata al 2 per cento costante per ogni anno di Servizio, come già era in precedenza per i dipendenti privati. Ciò consente, di conseguenza, di maturare con 40 anni di contribuzione il massimo dell’80 per cento dell’ultima retribuzione.

Il Governo, con la legge di bilancio 2024, è intervenuto a modificare la tabella del 1965 decidendo di applicare, per la quota pensionistica calcolata per con il sistema retributivo, per ogni anno una percentuale fissa dello stipendio del 2,5 per cento. Il taglio puntava a ridurre il vantaggio a chi aveva meno di 15 anni prima del 1996 e riguardava le pensioni anticipate mentre i criteri precedenti rimanevano inalterati per le pensioni di vecchiaia. Restavano fuori anche i medici che avessero maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023.

In verità l’Inps ha però applicato, nel tempo, le nuove aliquote con decurtazione, anche, nei confronti dei soggetti che avessero maturato i requisiti, per il pensionamento, entro il 31 dicembre 2023 nonché ai trattamenti delle pensioni di vecchiaia, determinate con in cumulo. Accortosi, con ampio ritardo, e sollecitato dalle proteste dei medici, dell’errore interpretativo, l’Inps è dovuto ricorrere ad un messaggio, il n. 787 del 5 marzo 2026, per rimediare .

Pertanto l’Istituto previdenziale pubblico ha sottolineato che le pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, le cui quote di pensione calcolate con il sistema retributivo siano state determinate applicando le aliquote di rendimento riduttive, dovranno essere riesaminate d’ufficio, con l’applicazione delle aliquote di rendimento, più favorevoli, previste dalla tabella di cui all’allegato A della legge n. 965/1965.

Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico saranno riconosciute le differenze, prevedibili in diverse migliaia di euro, sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, calcolata a ritroso dalla data di riliquidazione del relativo trattamento.

7 Aprile 2026

Dr Claudio Testuzza Esperto in tematiche previdenziali

Un dirigente medico, con vent’anni di servizio, decide di utilizzare il congedo straordinario previsto dal D.Lgs. 151/2001 (art. 42), che permette ai lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità grave (Legge 104) di astenersi dal lavoro fino a 2 anni. Il suo stipendio lordo, scevro di voci accessorie, si aggira intorno ai 6500 euro lordi. Quali saranno le decurtazioni a cui andrà incontro, visto che durante il periodo, si percepisce un’indennità basata sull’ultima retribuzione e si ha diritto alla contribuzione figurativa?

I Permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992 in effetti danno diritto alla “contribuzione figurativa”, che però (essendo tali permessi equiparati al servizio attivo) viene accreditata a favore del lavoratore per il diritto alla pensione (raggiungimento dei requisiti) sia sotto il profilo dell’anzianità maturata sia per il calcolo della misura dell’assegno, senza comportare alcuna “scopertura” previdenziale nè dal pdv dell’anzianità nè da quello del montante contributivo.

INVECE, il Congedo Straordinario 104 (fino a 2

Quesiti dal web

l’AAROI-EMAC

risponde

anni nella vita lavorativa), che è sempre coperto da contribuzione figurativa, è soggetto a specifici massimali annui che possono incidere, in misura ridotta rispetto al lavoro attivo, sul calcolo del montante contributivo per chi ha retribuzioni elevate.

La riduzione in argomento sarà equivalente a quella corrispondente ai 2 anni in meno di servizio, ma nel caso specifico far previsioni per il suo ammontare è tanto più difficile e aleatorio quanti più anni mancano ai requisiti, che oltretutto, sempre nel caso specifico (“soli” 20 anni di servizio), immaginando un’età anagrafica ancora lontana da quella per la quiescenza, non appaiono peraltro prefigurabili.

Pongo una domanda circa l’orientamento nella PA (dirigenza medica) della revoca delle dimissioni volontarie.

Nello specifico il dl 151/2015 prevede il diritto al ripensamento nei 7 giorni dalla data di presentazione telematica con automatico reinserimento in servizio; Essendo la sanità uno degli ambienti in cui

Rubrica a cura di Arturo Citino (Coordinatore Formazione Sindacale)

ancora vige la procedura “cartacea” tale tutela si applica anche nei confronti della dirigenza medica?

L’Azienda ha facoltà di accettare o rifiutare la rinuncia alle dimissioni volontarie?

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 [Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183], pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O., recita all’Art. 26 [Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale] Comma 2:

2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

MA al Comma 8-bis. recita anche: 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Tutto il Personale Dirigente e non dirigente della Sanità rientra invece proprio nell’ambito dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto, e NON a causa della non telematicizzazione delle dimissioni in argomento, l’intero Art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 NON è applicabile al suddetto Personale.

Resta da appurare se le dimissioni oggetto del quesito siano o meno revocabili in forza di altre disposizioni di legge o del CCNL vigente. Per farlo contestualizziamo il tutto:

* - sotto il profilo giuridico, le dimissioni comunicate dal dipendente rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 al proprio datore di lavoro hanno natura di atto unilaterale recettizio. Ciò significa che producono effetti dal momento in cui sono portate a conoscenza del destinatario, a prescindere dall’accettazione di quest’ultimo.

* - il CCNL vigente prevede un periodo di preavviso, regolato dall’Art. 20 [Termini di preavviso], che lo

fissa nei termini di 3 mesi (salvo minor preavviso o rinuncia al medesimo per espresso accordo tra le parti).

Perciò, una volta comunicate, le dimissioni sono revocabili dal dipendente (SENZA un termine perentorio di revoca, MA solo se l’azienda datrice di lavoro che le ha ricevute accetta espressamente o tacitamente la revoca, E SE non è ancora avvenuta l’interruzione del rapporto di lavoro), consentendo quindi, previa tale accettazione discrezionale, l’eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità.

DIVERSAMENTE, il rapporto di lavoro si risolve.

TUTTAVIA, il CCNL vigente prevede, in caso di avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro, la possibilità di richiedere la RICOSTITUZIONE del medesimo (entro 5 anni dalla cessazione), alle condizioni di cui all’Art. 6 [Ricostituzione del rapporto di lavoro], che consente la ripresa in servizio, MA sempre previa accettazione da parte dell’azienda datrice di lavoro (che deve pronunciarsi motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta).

Per quanto riguarda l’obbligatorietà di recuperare le ore in eccesso degli anni precedenti (ovviamente intendo di quelle a partire dal 1º gennaio 2024) nel più breve tempo possibile all’interno dell’anno successivo… devono essere state consumate prima le ferie?

Ferie e Recuperi sono 2 Istituti Contrattuali la cui fruizione è indipendente. Ciascuno dei 2 Istituti, tuttavia, contempla 2 casi, cioè:

- Ferie dell’anno in corso e Ferie arretrate dell’anno precedente

- Recupero delle ore lavorate in eccesso nell’anno in corso e Recupero delle ore lavorate in eccesso nell’anno precedente rispetto al limite stabilito dal cd algoritmo stabilito dall’art. 27 c.3 CCNL 23.01.2024 (Triennio 2019-2021) rimasto invariato nel vigente CCNL 27.02.2026 (Triennio 2022-2024) Area Dirigenza Sanitaria.

Pertanto si possono rappresentare 4 casi: 1 - il medico, in un determinato anno, deve ancora smaltire ferie arretrate dell’anno precedente (oltre alle ferie dell’anno in corso) e ha un’eccedenza oraria

lavorata nell’anno precedente ancora da smaltire con recuperi entro il 1° semestre (o al max entro il 2° semestre);

2 - il medico, in un determinato anno, non ha ferie arretrate dell’anno precedente da dover smaltire (ma deve smaltire le ferie dell’anno in corso) e ha ancora un’eccedenza oraria lavorata nell’anno precedente da smaltire con recuperi entro il 1° semestre (o al max entro il 2° semestre);

3 - il medico, in un determinato anno, deve ancora smaltire ferie arretrate dell’anno precedente (oltre alle ferie dell’anno in corso) ma non ha un’eccedenza oraria lavorata nell’anno precedente ancora da smaltire con recuperi entro il 1° semestre (o al max entro il 2° semestre);

4 - il medico, in un determinato anno, non ha ferie arretrate dell’anno precedente da dover smaltire (ma deve smaltire le ferie dell’anno in corso) e non ha un’eccedenza oraria lavorata nell’anno precedente ancora da smaltire con recuperi entro il 1° semestre (o al max entro il 2° semestre).

La ratio di un criterio di priorità di fruizione delle Ferie rispetto ai Recuperi (o viceversa) può dunque ravvisarsi unicamente nel caso 2 (priorità alle ferie arretrate) e nel caso 3 (priorità ai recuperi arretrati).

Dal Quesito pare intendersi che si tratti del caso 1 (il più frequente, a causa della cronica mancanza di adeguata programmazione del lavoro), e pertanto la risposta è NO.

FONTI:

* - Orientamento Applicativo ARAN Id 30664 (ex ASAN 104):

https://tinyurl.com/kkvcpuaa dove viene spiegato come funziona, in generale, il comma 3 dell’art. 27 CCNL 23.01.2024 (Triennio 2019-2021) rimasto invariato nel CCNL 27.02.2026 (Triennio 2022-2024).

* - Orientamento Applicativo ARAN Id 33055 (ex ASAN 129):

https://tinyurl.com/7y9ttm3m dove viene affrontato il recupero ore delle eccedenti il dovuto (38 ore settimanali medie) in corso d’anno.

* - Orientamento Applicativo ARAN Id 35927: https://tinyurl.com/s97yfxuf dove viene ulteriormente precisato il recupero ore delle eccedenti il dovuto (38 ore settimanali medie) in corso d’anno.

* - CCNL 27.02.2026 (Triennio 2022-2024) a tutt’oggi in vigore, Art. 9 Ferie e recupero festività soppresse, comma 14: https://tinyurl.com/2fafrrka 14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

Per inciso, tutti gli Istituti Contrattuali che prevedono assenze retribuite dal lavoro maturate nell’anno in corso e da fruirsi obbligatoriamente entro l’anno in corso (p. es. le 4 “festività soppresse” che sono annoverate nelle ferie, i riposi per rischio anestesiologico e/o radiologico, permessi vari, etc.) hanno a loro volta la priorità rispetto a quelli “differibili” all’anno successivo per motivate esigenze di servizio (p. es. le ferie ordinarie e i recuperi delle ore lavorate in eccesso in corso d’anno).

Per completezza, ricordo il link a tutti gli Orientamenti Applicativi ARAN; https://www.aranagenzia.it/orientamentiapplicativi/?search_tag=&selected_tags=&c=

Desidero sottoporre un quesito relativo all’organizzazione del servizio anestesiologico-rianimatorio della mia azienda.

La Terapia Intensiva (TI) è composta da 10 posti letto. Nei giorni feriali, la copertura anestesiologica prevede due anestesisti in turno diurno e uno in turno notturno. Nei giorni festivi e prefestivi, invece, è previsto un anestesista in turno diurno e uno in turno notturno.

L’ospedale non è dotato di Pronto Soccorso e l’attività assistenziale è principalmente orientata a reparti di chirurgia e oncologia.

I medici rianimatori sono tenuti a garantire la gestione della Terapia Intensiva e, contestual-

mente, a rispondere a consulenze e urgenze provenienti dai reparti, dagli spazi comuni, dagli ambulatori e da altre aree dell’istituto. In particolare, tutte le urgenze interne che non richiedano l’apertura della sala operatoria vengono attribuite alla competenza del rianimatore di guardia in Terapia Intensiva.

Tale organizzazione è applicata sia nei turni diurni feriali, quando sono presenti due rianimatori in guardia, sia nei festivi e prefestivi, diurni e notturni, durante i quali è presente un solo rianimatore.

Secondo quanto riportato nell’atto aziendale, in assenza di Pronto Soccorso, tutte le urgenze interne devono essere gestite dal rianimatore. A tal fine è stato istituito un numero breve dedicato per contattare direttamente il rianimatore per le attività di primo soccorso.

Tuttavia, nella pratica, tale numero viene utilizzato per richieste estremamente eterogenee, incluse situazioni di minima rilevanza clinica (ad esempio: cefalea di un dipendente, caduta di un accompagnatore, malessere di pazienti in ambulatori ecc), oltre a urgenze cliniche effettivamente significative provenienti dai reparti.

Alla luce di quanto sopra, desidero chiedere se sia appropriato e adeguato utilizzare il rianimatore come figura di primo soccorso generalista in assenza di un servizio dedicato, considerando anche la necessità di garantire continuità e sicurezza nella gestione della Terapia Intensiva. Quella descritta pare aver le caratteristiche di un’organizzazione molto “approssimativa”. Ogni Ospedale dovrebbe avere un “Medical Emergency Team”, cioè un “Team di professionisti che, previa attivazione telefonica, interviene in tutti i luoghi di un presidio ospedaliero in cui vi sia un’urgenza, che riguardi pazienti ricoverati, utenti di passaggio o altri operatori. Il MET deve assicurare un servizio presente tutti i giorni e per tutto l’arco delle 24 ore”. La definizione virgolettata è presa dal seguente link, che ne descrive in modo sintetico ma appropriato caratteristiche, modalità di attivazione, etc.:

https://www.nurse24.it/.../met-medicalemergency-team.html

È bene che il Medico del “Medical Emergency Team” sia un AR, ma non è bene, per evidenti motivi, che tale ruolo sia affidato all’AR di guardia in T.I. qualora sia l’unico presente.

È necessario, inoltre, che il Team in questione preveda anche almeno un Infermiere di Rianimazione (che ovviamente, per altrettanto evidenti motivi, non può lasciare scoperte le necessità di assistenza infermieristica in T.I.), dato che tale ruolo non può essere efficacemente svolto dall’Infermiere di Reparto, o forse peggio dall’Infermiere di un Ambulatorio, o certamente ancor peggio senza Infermiere laddove non c’è nessun Infermiere (in un Ospedale possono verificarsi urgenze anche in luoghi diversi dai Reparti di degenza o dagli Ambulatori).

Pertanto è necessario rifare di conseguenza e in conformità l’«Atto Aziendale», che dovrebbe anche prevedere (dipendentemente dalle caratteristiche di ciascun ospedale) la gestione dei casi che esulano dai Criteri di attivazione del “Medical Emergency Team” (per i quali la sua attivazione sarebbe in linea di principio eccessiva), dato che Il “Medical Emergency Team” dovrebbe comunque rispondere a Criteri di attivazione piuttosto acclarati (quelli descritti al link soprastante).

Nota Bene: le “Risposte ai Quesiti” si basano sulle fonti legislative e contrattuali – che a volte sono lacunose – riferibili ai casi descritti, e pertanto non possono avere alcuna pretesa di infallibilità, stanti le possibili diverse interpretazioni delle normative.

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