Tutto_Misure n. 1 - 2020

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Rubrica a cura dell’Avv. Veronica Scotti (www.avvocatoscotti.com)

METROLOGIA LEGALE E FORENSE

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Meccanismi sanzionatori DM 93/2017 riguardante le verificazioni periodiche degli strumenti di misura

LEGAL AND FORENSIC METROLOGY This section intends to discuss the great changes on Legal Metrology after the application of the D.Lgs. 22/2007, the socalled MID directive. In particular, it provides information, tips and warnings to all “metric users” in need of organizations that can certify their metric instruments according to the Directive. This section is also devoted to enlighting aspects of ethical codes during forensic activities where measurements are involved. Please send all your inquiries to Ms. Scotti or to the Director! RIASSUNTO Questa rubrica intende discutere i significativi cambiamenti in tema di Metrologia Legale a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 22/2007, altrimenti detto Direttiva MID. In particolare, vuole fornire utili informazioni, consigli e ammonimenti a tutti gli “utenti Metrici” che si rivolgono per reperire informazioni su Enti e organizzazioni notificate per la certificazione del loro prodotto/strumento secondo la Direttiva. La rubrica tratta anche di aspetti etici correlati allo svolgimento di misurazioni legate ad attività in ambito forense (CTU, CTP). Scrivete all’Avv. Scotti o al Direttore, e verrete accontentati! Gli specifici adempimenti previsti dal DM 93/2017, a carico sia del titolare degli strumenti che degli organismi abilitati a effettuare le verificazioni periodiche, impongono, oltre all’adozione di particolari misure nei termini stabiliti dalla norma, anche (ovviamente) violazioni in caso d’inosservanza. Atteso che le previsioni normative di natura sanzionatoria non possono essere disposte da un atto regolamentare (quale è un decreto ministeriale), per pacifico principio stabilito dalla legge 689/1981 (Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale) secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione, le disposizioni, sulla scorta delle quali possono essere sanzionate inosservanze del decreto n. 93/2017, sono quelle contenute nel D.Lgs. 22/2007 che espressamente stabilisce: “Salvo che il fatto costituisca reato, per le non conformità formali di cui all’articolo 17 e in generale per le violazioni T_M

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4) Mancata comunicazione nel termine di 10 giorni dell’esito della verificazione periodica – obbligo dell’organismo di verificazione. Premesso che le sanzioni amministrative, quali quelle disposte dal D.Lgs. 22/2007 con riferimento a violazioni del DM 93/2017, seguono lo schema di cui alla legge 689/1981, che prevede le modalità sia d’irrogazione che di calcolo della pena, nonché le garanzie poste a tutela dei trasgressori, in ragione del principio del contraddittorio a garanzia del diritto di difesa del contravventore, si rende opportuna qualche precisazione utile alla valutazione dei verbali di accertamento. Per quanto riguarda l’importo della sanzione da comminare, nell’ipotesi in cui sia definito un minimo e un massimo edittale, va evidenziato che è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell’importo della sanzione minima, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (il verbale di accertamento). Pertanto, nei casi di violazione delle previsioni di cui al DM 93/2017, in considerazione di quanto sopra indicato, la pena irrogabile è pari a 500 euro per ciascuna violazione. Quale pena in caso di più strumenti di misura che non rispettano i parametri prescritti dal pertinente decreto??? Cosa si intende con il termine ciascuna violazione? In linea generale, stando alle previsioni di cui alla Legge 689/81 e D.Lgs.

diverse da quella di cui ai commi 1 e 2, alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a 500 euro e non superiore nel massimo a euro 1500 per ciascuna violazione, entro il limite complessivo del 10 per cento del fatturato dichiarato nell’annualità in cui si verifica la violazione”. Sulla base di richieste che ho recentemente ricevuto riguardanti contestazioni di violazioni, pare che gli enti preposti ad attività di vigilanza e sorveglianza sul mercato abbiano irrogato sanzioni riferite a ipotesi trasgressive di disposizioni del DM 93/2017, aventi quale oggetto in particolare: 1) richiesta di verificazione periodica oltre il termine (superamento del limite di 5 giorni prima della scadenza) – obbligo del titolare; 2) Mancata/omessa richiesta di verificazione periodica – obbligo del titolare 3) Mancata comunicazione della mes- Avvocato – Foro di Milano sa in servizio dello strumento – obbligo Professore a contratto al Politecnico di Milano del titolare; veronica.scotti@gmail.com


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