edilizia
Maria Luisa Luppolini
MISURA LODEVOLE, MA PIENA DI INSIDIE APPLICATIVE UNA VIVISEZIONE DEL SUPERBONUS 110
Un anno fa è entrato in vigore l’ecobonus, altrimenti noto come Superbonus 110. È un’incentivazione fiscale con lo scopo di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici residenziali, abbassare le emissioni inquinanti in atmosfera, ridurre il rischio sismico dei fabbricati e dare ossigeno al settore dell’edilizia, in crisi da oltre un decennio. Mettere a disposizione risorse pubbliche da parte dello Stato per questo scopo è senz’altro una lodevole iniziativa. La riqualificazione energetica e strutturale del nostro patrimonio edilizio è una grande necessità. Tuttavia la gestione del Superbonus dovrà fare i conti con diverse difficoltà applicative, che potrebbero pregiu-
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primo piano
dicare lo stesso andamento economico futuro del settore dell’edilizia. Vediamole. Va premesso che queste misure portano con sé un tetto di spesa massimo complessivo per ogni categoria di intervento ed ogni tipologia di edificio. Deve essere pertanto attentamente analizzata a monte ogni singola opera, per verificare la fattibilità economica e la percentuale di importo che rientra nei limiti dell’incentivo. La procedura vede la partecipazione di molte figure tecniche: progettisti, calcolatori, verificatori, asseveratori, contabili, fiscalisti ed esperti legislativi, per l’interpretazione di norme non sempre chiarissime. I tecnici dovranno fornire asseverazioni nelle
quali attestano la conformità dei requisiti tecnici alla base del progetto, la sua effettiva realizzazione e la conformità tra preventivi e prezzario ufficiale del mercato immobiliare ed edile. Diversi sono gli Enti accertatori preposti alla verifica: il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l’Agenzia delle Entrate e le Regioni. Di giorno in giorno rilasciano FAQ, chiarimenti, interpelli, ordinanze e decreti, a volte con interpretazioni tra loro divergenti, oltre ad avere la possibilità di verificare gli interventi negli otto anni successivi alla chiusura dei lavori. Si tratta di una procedura pa-
settembre 2021