SCENARI PREVENZIONE INCENDI
prevenzione incendi in albergo, ecco il decreto di Giuseppe Fusto
Il DM 14 luglio 2015, entrato in vigore ad agosto, fissa le disposizioni tecniche per la prevenzione degli incendi negli alberghi da 25 a 50 posti letto. Critica la posizione di Asshotel.
44 OTTOBRE 2015
Quando si parla di alberghi il tema della sicurezza è sempre in primo piano, perché l’ultima cosa che deve succedere a un ospite è di sentirsi a rischio in una struttura dell’hospitality. E il rischio incendio è uno dei più seri. E’ alla luce di questo che si devono leggere le recenti disposizioni in tema di prevenzione incendi: ci riferiamo in particolare al DM 14 luglio 2015 del Ministero dell’Interno “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n.170 del 247-2015 ed entrato in vigore in agosto.
Gli obiettivi e il campo di applicazione
La disposizione, che consta di sei articoli e un allegato, si applica (art. 1) per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turisti-
co-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 11 del D.L. 150/2013, che – in sede di proroga al 31 ottobre 2015 dei termini per l’adeguamento alle disposizioni antincendio – aveva previsto, al comma 2, l’emanazione di una regola tecnica che semplificasse gli adempimenti di cui al D.M. 9 aprile 1994 per le strutture alberghiere da 25 a 50 posti letto. Le disposizioni contenute nel decreto in oggetto trovano applicazione per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del 1994, che abbiano un numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti al 22 agosto 2015. E’ l’articolo 2 a fissare gli obiettivi del provvedimento, che sono, in sintesi: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe; e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le disposizioni tecniche
L’allegato 1, richiamato dall’articolo 3, contiene la regola tecnica per la prevenzione degli incendi, che viene ap-
plicata anche per le opere di ristrutturazione o di ampliamento limitatamente alle parti interessate dall’intervento e che comportano l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%. La regola tecnica è costituita da 8 punti. Il punto primo riguarda l’ubicazione degli alberghi la cui attività può essere svolta, e cioè: in edifici costruiti per la specifica destinazione, isolati o tra essi contigui; in edifici costruiti per la specifica destinazione, contigui e separati da altri che hanno destinazioni diverse; nel volume di edifici con destinazione mista (sono indicate delle limitazioni, come la presenza di quelle attività in cui sono detenute o manipolate sostanze o miscele pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione). Il punto 2 parla di separazioni-comunicazioni degli alberghi, per le quali sono prescritte le caratteristiche di resistenza al fuoco. Il terzo punto passa in rassegna le caratteristiche costruttive, il quarto le misure per l’evacuazione, il 5 altre disposizioni soprattutto per le aree a rischio specifico, il 6 mezzi ed impianti, il 7 segnaletica e l’ottavo e ultimo il piano d’emergenza. Peraltro il responsabile delle attività ha la facoltà di optare per l’applicazione