GESTIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA
regolamento ue 1169 del 2011: luci ed ombre di Claudio Campion
36 OTTOBRE 2015
Da dicembre 2014 si applica un Regolamento Europeo che ha in parte riordinato la normativa nell’ambito dell’etichettatura degli alimenti, o meglio delle informazioni obbligatorie destinate al consumatore finale riguardo a tutti gli alimenti, da quelli preimballati a quelli non preimballati, introducendo anche alcune importanti novità. Stiamo parlando del Regolamento Europeo UE 1169/2011 al cui art.3, in termini generali, precisa che le informazioni sugli alimenti devono mirare a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo loro le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche. Fino a qui tutto bene e tutto condivisibile, in linea teorica: il prodotto che si acqui-
sta sotto casa o al proprio supermercato di fiducia deve essere confezionato da una industria alimentare, grande o piccola che sia in base a questo obiettivo, fornendo sull’etichetta di vendita tutte le informazioni necessarie. Tuttavia il Parlamento o il Legislatore, come meglio si voglia dire, ha deciso di spostare l’obbligo di fornitura delle informazioni rivolte al consumatore finale, ad un ulteriore soggetto della filiera alimentare, ovvero la Cucina e qui iniziano i problemi. In sostanza, con l’applicazione del regolamento UE 1169/2011 anche la collettività, ossia qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale, è obbligata a fornire le informazioni. In questi casi, tuttavia, l’unica informazione obbligatoria prevista si limita solo ed esclusivamente alla presenza di sostanze che possono provocare allergie e/o intolleranze, utilizzate nella preparazione di pasti e/o alimenti, anco-
ra presente nel prodotto finito anche se in forma alterata. Perché è così importante tale informazione a tal punto che il legislatore ha ritenuto renderla obbligatoria e quali sono questi prodotti e/o sostanze? Attualmente sono quasi tre milioni gli italiani affetti da sintomi riconducibili ad una allergia di tipo alimentare, di cui 570.000 hanno meno di 18 anni e, secondo i dati forniti dalla Società italiana di allergologia e immunologia clinica (SIAIC), i numeri delle allergie alimentari nel nostro Paese sono praticamente raddoppiati nel corso degli ultimi dieci anni. Diventa pertanto importante rispettare quanto imposto dal Regolamento UE 1169/2011 per tutelare il consumatore e renderlo sicuro di ciò che mangia senza che possa correre rischi. Il soggetto intollerante o allergico, pertanto, non è un capriccioso che ha deciso di farci diventare matti nel momento in cui richiede informazioni sul pasto che si accinge a consumare, ma è una persona che può mettere a grave rischio la propria vita per la superficialità di altri.