GESTIONE CHIARIMENTI MEF
acquisti, la sanità è “murata” di Antonio Bagnati
32 aprile 2016
Sanità, acquisti sempre più “blindati”: il decreto del 24 dicembre 2015, in vigore dal 9 febbraio, fissa le categorie di beni e le soglie per cui è obbligatorio rivolgersi ai soggetti aggregatori. Una nota ministeriale ai direttori generali chiarisce i dubbi interpretativi. Ridotto drasticamente lo spazio per i bandi autonomi. Appalti in sanità sempre più “blindati”: il Dpcm 24 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio (e attivo dal giorno stesso), fissa perentoriamente le categorie di beni e servizi per le quali è d’obbligo ricorrere ai 33 soggetti aggregatori individuati dall’Anac, 14 le categorie afferenti alla sanità. I chiarimenti Mef/Ministero Salute del 23 febbraio.
Il decreto in vigore dal 9 febbraio
Il 9 febbraio scorso è una data molto importante per il mercato degli appalti in sanità: è stato pubblicato il Dpcm 24/12/2015 recante “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”. Tra i 19 beni e servizi individuati dal Decreto, ben 14 si riferiscono al mondo sanitario: fra questi i servizi di pulizia per gli enti del SSN (soglia 40mila euro), i servizi di ristorazione per gli enti del SSN (40mila), servizi di lavanderia per gli enti del SSN
(40mila euro); smaltimento rifiuti sanitari (40mila euro). Ci sono poi anche facility management immobili (soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali, cioè 209mila euro); pulizia immobili (soglia di rilevanza comunitaria), manutenzione immobili e impianti (soglia di rilevanza comunitaria).
Le soglie calcolate su base annua
Per le categorie di beni e servizi individuate, l’Anac non rilascerà il CIG (Codice Identificativo di Gara) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip o ad altro soggetto aggregatore. Le soglie indicate rappresentano l’importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni. Il che, per il mondo della sanità, significa in sostanza l’obbligo di passare
attraverso i soggetti aggregatori. Detta così, la cosa sembra semplice. Ma non mancano difficoltà oggettive: la prima, ad esempio, è il fatto che dei 33 soggetti aggregatori (tra cui Consip, le centrali regionali e le aree metropolitane), solo un quinto è attualmente attivo, col risultato che, ad oggi, molte aree italiane risultano scoperte. Non solo: e se il mio ente aggregatore non avesse attivato una convenzione per i beni o servizi di cui necessito?
La nota Mef/Salute ai Direttori Generali
Ebbene, per rispondere a questo e ad altri quesiti applicativi è uscita, il 23 febbraio scorso, una nota di Mef e Ministero della Salute, firmata dal Dg della programmazione Renato Botti, dal commissario alla Revisione della spesa, Yoram Gutgeld e dal presidente del Tavolo dei soggetti aggregatori, Luigi Ferrara, in cui vengono fornite le prime indicazioni operative agli Enti del Ssn, e in particolare ai