TERZA PAGINA RUOLO ARERA
I pilastri della regolazione del settore rifiuti: il nuovo ruolo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di Giorgio Ghiringhelli*, Giuseppe Sbarbaro**, Paolo Pagani**
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Nel 2016, il settore dell’igiene urbana ha registrato oltre 12 miliardi di fatturato, occupando 90.433 addetti, con 1.821 operatori complessivi. I servizi di igiene ambientale mostrano segnali di sviluppo sia sotto il profilo economico che sotto quello delle performance. Il settore è però caratterizzato da performance molto diverse territorialmente, con significative differenze in termini di livello, qualità e costi del servizio. Molte delle distorsioni della gestione dei rifiuti urbani risiedono nel sistema di governance e, in parte, nell’inadeguatezza della regolazione tecnica. L’attribuzione (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) all’Autorità di regolazione per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) di competenze anche in materia di rifiuti urbani, con conseguente cambio di nome in ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) a partire dal 2018, permetterà di intervenire in un settore in cui fino ad oggi le competenze sono state ripartite tra Ministero, Regioni, Province, Comuni ed Enti di Governo d’ambito. ARERA è un’autorità indipendente di regolazione e controllo che esercita un potere delegato e riunisce i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, controbilanciati dalla magistratura amministrativa. I tre pilastri sui quali poggia la regolazione operata da ARERA sono “qualità” (definizione dei livelli di qualità dei servizi), “tariffa” (definizione del metodo tariffario e approvazione della tariffa) e “unbundling” (separazione contabile e amministrativa della gestione). Il testo fornisce previsioni realistiche su quelli che saranno i primi passi dell’azione di regolazione che ARERA implementerà nel settore rifiuti, prefigurando la “rivoluzione” che attende il settore. La regolazione della qualità nel settore rifiuti Sempre ai sensi della L. 205/2017 sono attribuite all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di definizione dei livelli di qualità dei servizi (sentiti le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori) nonché di vigilanza sulle modalità
di erogazione dei servizi stessi e la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza oltre la tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati. Nella Delibera 226/2018/R/rif vengono infine
Seconda parte
dettagliate le azioni propedeutiche alla regolazione della qualità dei servizi e quali attività dovrà avviare la Direzione DRIF. In dettaglio possiamo riportare cosa si intende per “regolazione della qualità” traendo spunto ed esempio dalla regolazione della qualità commerciale/contrattuale già disciplinata dall’Autorità nei settori sottoposti anticipatamente alla sua azione di regolazione (energia elettrica, gas e servizio idrico). Innanzitutto l’Autorità individua prestazioni di qualità commerciale, ossia processi di competenza del gestore del servizio che hanno impatto sull’utente finale, come per esempio la preventivazione, la fatturazione, la risposta a reclami o richieste di informazione, ecc. In secondo luogo fissa alcuni requisiti essenziali riferibili al sistema organizzativo gestionale del gestore, ritenuti indispensabili per il sistema di garanzie dell’utente finale e per le funzioni di controllo che dovranno essere esercitate dalla stessa Autorità. Ciò premesso l’Autorità definisce indicatori di qualità commerciale, ossia misure della prestazione resa all’utente finale, come per esempio - scegliendo volutamente indicatori indipendenti dallo specifico servizio - il tempo di risposta motivata ai reclami scritti, il tempo di risposta motivata alle richieste di informazioni scritte, la periodicità di fatturazione, il tempo di attesa agli sportelli, etc. Con riferimento a ciascun indicatore l’Autorità fissa i livelli di qualità che il gestore dovrà garantire, distinguendoli tra: • specifici, ossia riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, prevedendo che in caso di mancato rispetto venga corrisposto un indennizzo automatico all’utente che ha subito il disservizio; • generali, ossia riferiti al complesso delle