per vizi del consenso). Per una migliore gestione dei rapporti di agenzia è importante ribadire che lâart. 2113 c.c. non contempla tutti i diritti dellâagente, quale che ne sia la fonte, ma solo quelli âderivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettiviâ (limite oggettivo). Ciò significa che non saranno oggetto dello speciale regime di impugnazione le rinunce o le transazioni riguardanti diritti diversi e giĂ acquisiti nel patrimonio dellâagente. La precisazione è importante in quanto, ad esempio, non troverĂ applicazione lâart. 2113 c.c. in caso di rinunce o transazioni riguardanti la revisione pattizia delle condizioni contrattuali del rapporto come, ad esempio, la misura delle provvigioni. In considerazione del fatto che le transazioni vengono spesso utilizzate quale strumento di risoluzione del rapporto di agenzia, particolare rilevanza assume la questione della rinunciabilitĂ , anche parziale, del diritto allâindennitĂ di cessazione del rapporto prevista e disciplinata dallâart. 1751 c.c. Il sesto comma dellâart. 1751 c.c. è una norma inderogabile che non consente deroghe peggiorative a sfavore dellâagente commerciale. Ă sempre consigliabile una transazione in âsede protettaâ qualora si raggiunga lâaccordo sulle indennitĂ di fine rapporto. Le quietanze liberatorie Diverse dalle rinunce e dalle transazioni sono le cosiddette quietanze a saldo, che non vanno confuse con le prime. Nella prassi spesso si verifica, infatti, che lâagente rilasci alla preponente, dopo la fine del rapporto e al momento di ricevimento di quanto dovuto in occasione della cessazione del contratto, una dichiarazione di non aver piĂš nulla a pretendere dalla preponente. Le generiche quietanze a saldo non hanno natura transattiva; in linea di massima, esse non sono vere e proprie rinunce (âdichiarazioni di scienzaâ), ma sono considerate dalla giurisprudenza oramai costante delle mere clausole di stile, quasi prive di valore abdicativo circa specifici diritti. Resta pienamente valida, invece, la verifica e accettazione, da parte dellâagente, dei conteggi delle ultime spettanze a lui dovute quali, ad esempio, quelle indicate nel prospetto delle provvigioni maturate. Enasarco e contribuzione Premesse Gli agenti beneficiano di un trattamento pensionistico integrativo gestito dallâEnasarco (Fondo previdenza) e di coperture assicurative dai rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. 24