Nel caso di un patto con validitĂ e vincoli temporali inferiori ad un biennio, la misura del compenso va ovviamente ridotta. Tale riduzione avviene però secondo un criterio non esattamente proporzionale. Infatti, la disposizione prevede che il riproporzionamento sia effettuato sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il secondo anno. Ciò comporta che per un patto di durata di dodici mesi, il compenso dovuto per effetto della norma collettiva sarĂ pari al 40% dellâimporto indicato nella tabella; nel caso di un patto valido, ad esempio, per diciotto mesi, il compenso risulta invece pari al 70% dellâimporto della tabella (ovvero il 40% riferito ad una durata di 12 mesi, sommato alla metĂ del 60% del secondo anno, pari a sei mesi, e quindi al 30%). Va altresĂŹ ricordato che le misure del compenso di cui trattasi, come risulta dalla tabella di cui sopra, sono ulteriormente differenziate, in linea con i parametri indicati dallâart. 1751 bis c.c., in relazione alla durata del rapporto di agenzia, allâesistenza o meno del vincolo di esclusiva per una sola ditta. Unâulteriore differenziazione riguarda il caso delle dimissioni dellâagente plurimandatario. Ă previsto che per lâagente plurimandatario, se il rapporto cessato valga almeno lâ80% del totale dei suoi guadagni, la misura dellâindennitĂ per il patto di non concorrenza sarĂ pari a quella stabilita per il monomandatario. Una disposizione di rilievo è quella concernente gli effetti dellâinadempimento dellâagente. Si prevede che, in caso di violazione del patto di non concorrenza, lâagente o rappresentante è tenuto a restituire le somme eventualmente giĂ percepite per il titolo in questione e, a sua volta, deve corrispondere alla ditta mandante una penale pari alla metĂ dellâindennitĂ . La norma intende determinare, in via del tutto presuntiva, il danno derivante dallâinadempimento dellâagente ed è da ritenere che sia lâagente sia la casa mandante abbiano la facoltĂ di provare che il danno concretamente provocato dallâinadempimento sia inferiore o superiore allâimporto convenzionale previsto dalla disposizione di cui trattasi e, quindi, di richiedere il risarcimento del danno effettivo. In merito, potrebbe essere opportuno inserire nella lettera di incarico individuale una clausola che, richiamando lâart. 1382 c.c., faccia espressamente salva la possibilitĂ per la casa mandante di chiedere il risarcimento del danno ulteriore. Sempre a questo riguardo va anche ricordato il disposto dellâart. 1384 c.c., circa la possibilitĂ di unâequa riduzione da parte del giudice dellâammontare della penale, in relazione allâeffettiva incidenza dellâinadempimento.
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