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un fatto imputabile allâagente42, mentre è dovuta se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante (salvo la giusta causa di recesso); lâAEC nel dettaglio43 stabilisce come conteggiare questa indennitĂ . IndennitĂ meritocratica: spetta allâagente, sempre secondo le regole giĂ illustrate per la indennitĂ suppletiva di clientela, a condizione che alla cessazione del contratto lâagente abbia apportato un sensibile incremento della clientela e/o del giro dâaffari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi44. LâAEC nel dettaglio45 stabilisce â a differenza del codice civile - come conteggiare questa indennitĂ sulla base di due principali fattori. Da un lato la base imponibile (pari alla differenza tra il volume complessivo dei guadagni provvigionali - e di ogni altro compenso - annuali finali dellâagente e quelli annuali iniziali, rivalutati46 e, dallâaltro lato, lâaliquota percentuale che si applica sullâeventuale incremento47. LâAEC ha poi aggiunto il cosiddetto periodo di prognosi48 e il tasso di migrazione49.50
Una dichiarazione a verbale contenuta nellâAEC stabilisce che lâindennitĂ di risoluzione del rapporto (FIRR) e lâindennitĂ suppletiva di clientela saranno riconosciute allâagente anche nel caso in cui il loro importo ecceda lâammontare massimo stabilito dallâart. 1751, comma 3, c.c.; in tale fattispecie lâindennitĂ di scioglimento del contratto sarĂ costituita unicamente dai citati importi. Il patto di non concorrenza (art. 1751 bis c.c.; art. 14 AEC 30.07.2014) Lâart. 1751 bis, comma 2, c.c. (introdotto dallâart. 23 della legge n. 422 del 29.12.2000) prevede che lâaccettazione del patto di non concorrenza per il periodo successivo al termine del contratto comporta, in occasione della cessazione 42
Non si considerano fatto imputabile allâagente le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti ad invaliditĂ permanente e totale; dovute ad infermitĂ o/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento, nel caso di persona fisica, della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco/INPS; semprechĂŠ tali fatti si verifichino dopo che il rapporto di agenzia sia durato almeno un anno
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Lâart. 10, capo II dellâAEC specifica che si deve prendere a riferimento lâammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dallâagente fino alla data di cessazione del rapporto.
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Le condizioni per aver diritto a questa indennitĂ prevista dallâAEC sono molto simili a quelle previste per aver diritto allâindennitĂ in base al codice civile.
45
Art. 10, capo III e art. 11 dellâAEC
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Rivalutati secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro
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Il raffronto tra dati iniziali e dati finali, di cui si parla, va effettuato in termini omogenei. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione, infatti, intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti e le provvigioni, gli efet ti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare nĂŠ oneri nĂŠ vantaggi per nessuna delle parti (art. 11, punto 1, ultimo comma, dellâAEC)
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La durata del periodo nel corso del quale la casa mandante continuerĂ a trarre vantaggi dallâattivitĂ svolta dallâagente (art. 11, punto 2, AEC)
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Quantifica la parte della clientela che si allontana o viene perduta (art. 11, punto 3, AEC)
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In appendice allâAEC, per chiarire il sistema di calcolo, è anche riportato un esempio, fondato su dati ipotetici, delle fasi di calcolo dellâindennitĂ meritocratica
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