Le somme corrisposte a titolo di concorso o rimborso sono computabili nellâ indennitĂ di fine rapporto e sono soggette a contribuzione Enasarco. Malattia, infortunio e gravidanza (art. 1747 c.c.; artt. 12 e 13 AEC 30.07.2014) Lâart. 1747 c.c. dispone che lâagente, se per qualsivoglia ragione non è in grado di eseguire lâincarico affidatogli, deve dare immediato avviso al preponente, pena lâobbligo al risarcimento del danno. La malattia e lâinfortunio32 rientrano sicuramente fra le ragioni per le quali lâagente è impossibilitato ad eseguire il suo incarico; lâart. 12 dellâAccordo Economico Collettivo del 30 luglio 2014 disciplina come gestire tale evento. Il rapporto di agenzia o rappresentanza viene sospeso â su richiesta della proponente o dellâagente o rappresentante - per un periodo massimo di sei mesi nellâanno civile dallâinizio della malattia o dalla data dellâinfortunio. La proponente, in tale periodo, non potrĂ procedere alla risoluzione del rapporto. Durante tale periodo la proponente ha facoltĂ di assicurare lâesercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero di dare ad altro soggetto lâincarico di esercitarlo. In tale periodo lâagente o rappresentante deve consentire che la proponente, o chi da questa ha avuto lâincarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga dellâorganizzazione dellâagenzia senza che a questa derivino oneri e senza, ovviamente, beneficiare dei compensi per gli affari conclusi in tale periodo, salvo pattuizioni individuali piĂš favorevoli. Sostanzialmente analoga la disciplina in caso di gravidanza e puerperio, prevista dallâart. 13 dellâAccordo Economico Collettivo. Il periodo di sospensione del rapporto, in tali casi, è piĂš lungo e arriva fino a un massimo di dodici mesi, allâinterno dei quali deve collocarsi la data del parto ovvero â in caso di adozione o affidamento di minore - dellâeffettivo ingresso del minore nella famiglia. Il periodo di sospensione del rapporto di agenzia o rappresentanza, nel caso di gravidanza e puerperio, è richiesto, diversamente dai casi di malattia o infortunio, solo dallâagente o rappresentante. Anche in occasione di tale evento la titolare del mandato di agenzia o rappresen32
Lâart. 12 dellâAccordo Economico Collettivo prevede che la Fondazione Enasarco stipuli una polizza assicurativa in favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale (o che siano soci illimitatamente responsabili di societĂ s.n.c. o s.a.s.) per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza deve prevedere la liquidazione, in caso di morte per infortunio, di un capitale pari ad euro 40.000 e, in caso di invaliditĂ permanente totale sempre per infortunio, un capitale pari ad euro 50.000. In caso di invaliditĂ inferiori a quella permanente totale per infortunio si applicheranno le condizioni previste dalla polizza stipulata dalla Fondazione Enasarco. Analogamente avviene in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accerta menti diagnostici ovvero per degenza domiciliare successiva al ricovero per intervento chirurgico o a ricovero ospedaliero. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della polizza da parte della Fondazione Enasarco sono a carico della societĂ man dante e sono coperti con lâutilizzo di una quota parte dellâinteresse, di spettanza delle case mandanti, calcolato in base allâart. 16, comma 3 dellâAccordo Economico Collettivo che disciplina le modalitĂ di iscrizione allâEnasarco.
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