La provvigione (artt. 1748 e 1749 c.c.; artt. 6, 7 e 8 AEC 30.07.2014) Lâunica e tipizzata forma di retribuzione/compenso dellâagente è rappresentata dalla provvigione31. Non sono di norma ammissibili altre forme di remunerazione e in particolare compensi fissi che siano slegati dal numero degli affari promossi dallâagente e/o dal valore degli stessi. Le parti hanno la facoltĂ di determinare nel contratto le modalitĂ di calcolo della provvigione. In mancanza di tale pattuizione, si reputa che il tasso provvigionale vada applicato sulle somme effettivamente incassate dal preponente, il quale avrĂ , pertanto, la possibilitĂ di detrarre, dalla base di calcolo, gli sconti praticati oppure le spese. Secondo quanto previsto dallâart. 1748 c.c., lâagente ha diritto alla provvigione su tutti gli affari conclusi per effetto del suo intervento, nel corso del contratto oppure appartenenti alla zona o alla categoria di clienti affidatigli. Il preponente ha la facoltĂ di accettare o meno gli ordini e le proposte contrattuali trasmesse dallâagente senza incorrere, in caso di rifiuto, in alcuna responsabilitĂ . Tale principio va però letto e praticato alla luce degli obblighi inderogabili di lealtĂ e buona fede che, ai sensi dellâart. 1749 c.c., gravano sul preponente. Lâagente ha, infine, diritto alla provvigione anche sugli affari proposti e conclusi anche dopo la risoluzione del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dellâattivitĂ da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. In tali casi, la provvigione è dovuta esclusivamente allâagente âuscenteâ, a meno che risulti equo, date le circostanze del caso, suddividere il compenso con lâagente âsubentranteâ. La provvigione deve essere corrisposta allâagente al piĂš tardi entro lâultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale è maturata. Il diritto alle provvigioni si prescrive nel termine di cinque anni e lâagente gode del privilegio generale sui beni mobili del preponente per i compensi maturati nellâultimo anno di rapporto. Lâart. 1748 c.c., stabilisce espressamente che lâagente non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attivitĂ , ma la contrattazione collettiva (come il vigente A.E.C. 30/07/2014 allâart. 8), ammette pattuizione contraria, cosĂŹ come la giurisprudenza ammette la pattuizione di un concorso del preponente in talune spese. Tale rimborso, specie se integrale, può costituire un indice dellâesistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Si ritiene che lâagente abbia, invece, diritto al rimborso delle spese sostenute per lâespletamento di incarichi (ad esempio, assistenza logistica o magazzinaggio, contratti di agenzia. 31
Sono eccezioni, e di natura anche NON provvigionale, quelle previste dallâart. 6, commi 3-4-5 (indennitĂ di incasso e coordi natore agenti) e dallâart. 24 (indennitĂ patto di non concorrenza) dellâAEC 30/07/2014
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