servizi) trattati riguarda essenzialmente la documentazione tecnica e illustrativa (cataloghi, depliants, listini, specifiche tecniche) ad essi inerente. Un caso particolare è quello relativo allâipotesi in cui lâagente necessiti di campionari29 o collezioni. Pur non potendo ricomprendersi nellâalveo della documentazione in senso stretto si tratta allâevidenza di strumenti imprescindibili per promuovere la conclusione di contratti in determinati settori - ad esempio quello tessile/abbigliamento - per lâattivitĂ oggetto del contratto. Vi è lâobbligo della casa mandante di informare lâagente circa i pagamenti ricevuti e le provvigioni maturate mediante invio di estratti conto con cadenza almeno trimestrale nonchĂŠ di ogni altra utile informazione per la verifica. Se lâazienda non è solita far pervenire le fatture dei clienti tramite lâagente, dovrĂ , almeno alla fine di ogni mese o trimestre, fornire a ciascun agente, con riferimento ad ogni affare, le copie delle fatture di vendita trasmesse direttamente ad essi, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e lâaliquota provvigionale30. Assai frequente e diffuso è lâinserimento nei contratti individuali di clausole che prevedono lâapprovazione dellâestratto conto nel caso di assenza di rilievi entro un determinato lasso temporale. Con ciò, in buona sostanza, il preponente intende conferire al silenzio della controparte non lâordinario valore neutro, bensĂŹ sorta di silenzio/assenso. Obblighi di informazione da parte del preponente Ă previsto lâobbligo della casa mandante di fornire informazioni allâagente; si tratta della conferma di principi tipici delle obbligazioni. Naturalmente questâobbligo si incunea nellâalveo della correttezza che deve permeare i rapporti sinallagmatici, con lâobbligo generalizzato per la casa mandante di informare lâagente circa il lancio sul mercato di nuovi prodotti o aggiornarlo su variazioni tecnologiche di quelli giĂ in commercio. Vi è anche lâobbligo di informare lâagente nel caso in cui ci sia una contrazione della produzione, che potrebbe portare a raccogliere ordini cui poi non sia possibile dar corso. Naturalmente si tratta di enunciazione di carattere generale che dovrĂ tenere conto del bilanciamento fra gli interessi contrapposti delle parti contraenti e comunque facendo riferimento solo a contrazione di volumi rilevanti e non prevedibili da parte dellâagente.
29
Lâart. 3, comma 3 dellâAEC 30 luglio 2014 prevede che ânel caso di affidamento del campionario, sarĂ altresĂŹ previsto che il valore dello stesso potrĂ essere addebitato allâagente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di dan neggiamentoâ (come specificato anche nellâapposito capitolo della presente pubblicazione)
30
Art. 7, comma 4, A.E.C 30/07/2014
13