LAVORO
â â
â
QUALE NORMATIVA APPLICARE?
TEMPI DI GUIDA se il percorso è âMISTOâ
Tutto piĂš semplice se il conducente opera in un solo segmento. Ma se lo stesso è adibito a servizio misto le cose si complicano. E tra lâordinamento italiano e le direttive UE si insinuano le interpretazioni... [Stefano Rossi] Dirigente Servizio sindacale e lavoro
Lâ
34
BUS
magazine
Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 61 del 14 gennaio 2021 in merito alla corretta applicazione dellâintricata disciplina dei tempi di lavoro e di guida del personale addetto al trasporto collettivo di persone. LâINL ha inteso disciplinare il rapporto esistente tra la normativa nazionale, Legge n. 138/1958, e il Regolamento CE n. 561/2006, relativamente ai tempi di guida, riposi e pause del lavoro. Come è noto la normativa comunitaria esclude dal suo campo di applicazione i âtrasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometriâ. Questi servizi sono appunto regolamentati dalla normativa nazionale risalente alla fine degli anni â50 (Legge 138/58). Lâattenzione dellâIspettorato si
concentra sulla circostanza, tuttâaltro che infrequente, che conducenti siano adibiti ad un servizio cosiddetto misto, ossia svolgano servizi urbani non superiori a 50 chilometri e servizi extraurbani con percorrenze maggiori. In questo caso, il dubbio sulla normativa da applicare è legittimo, derivando da tale scelta importanti conseguenze in ordine allâorganizzazione dei tempi di guida e di riposo. La risposta dellâIspettorato è netta, in caso di servizio âmistoâ deve considerarsi assorbente la normativa comunitaria la cui vis attractiva è tale da disciplinare lâintero periodo lavorativo e, per esempio, qualora, nel corso di due settimane consecutive, il conducente non abbia usufruito del riposo settimanale integrale (45 ore
consecutive) bensĂŹ di quello ridotto di 24 ore (cfr. art. 4, par. 1, lett. h), avrĂ diritto alla compensazione del periodo residuo nei termini previsti dallâart. 8 dello stesso Regolamento. La nota però lascia molte perplessitĂ e non pare quindi condivisibile da diversi punti di vista. Il Legislatore nazionale ha sempre considerato le disposizioni della legge 138/1958 idonee a garantire adeguati livelli di tutela del lavoratore addetto a servizi di trasporto tanto che lo stesso D.Lgs. n. 66/2003 - attraverso il quale si è data attuazione alle direttive 93/104/ CE e 2000/34/CE concernenti lâorganizzazione dellâorario di lavoro â ha stabilito che ânel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori le disposizioni di cui agli ar-