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TRASPORTO SCOLASTICO
RESPONSABILITĂ DEL CONDUCENTE DI SCUOLABUS La sentenza della Corte di Cassazione del 9 febbraio scorso riaccende lâinteresse sul tema delle sicurezza in ambito di trasporto scolastico. Ecco, in sintesi, i doveri del conducente e dellâazienda che organizza il servizio
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n conducente di scuolabus ha il dovere di adottare tutte le dovute cautele per tutelare sicurezza e incolumitĂ degli alunni trasportati in tutte le fasi del servizio. Questo il punto di caduta comune delle numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione che hanno affrontato il tema della responsabilitĂ dei conducenti di scuolabus nellâespletamento delle mansioni ad essi affidate.
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Condotta di guida Lâultimo intervento sullâargomento si è registrato con lâordinanza n. 3030 del 9 febbraio scorso, che ha condannato il conducente di uno scuolabus per lâinvestimento di un piccolo studente sulla base del principio per cui il conducen-
[Nicoletta Romagnuolo] Responsabile area noleggio autobus con conducente te - in caso di incidente - può vincere la presunzione di cui allâart. 2054 c.c. e dimostrare di âaver fatto tutto il possibile per evitare il dannoâ, solo se prova che il pedone investito ha tenuto un comportamento tale da non lasciar presumere lâattraversamento della strada, sia pur di corsa e fuori dalle strisce pedonali. I giudici sottolineano, infatti, che âla condotta anomala del pedone non esclude la responsabilitĂ del conducente qualora tale anomalia fosse prevedibile, come deve ritenersi la condotta dei bambiniâ che di per sĂŠ è intrinsecamente e ontologicamente imprudente. La sentenza fa leva sugli
artt. 140 e 191 del Codice della Strada che impongono al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia, dopo la discesa dei passeggeri, fino a quando questi non si siano portati a debita distanza dal veicolo o comunque in condizioni di assoluta sicurezza tali da non interferire con le attivitĂ di manovra (cosĂŹ anche Cass. Sent. n. 1106 del 18 gennaio 2018). Per i giudici, non rileva la supposta pericolositĂ della condotta del bambino in quanto il conducente, una volta resosi conto della presenza del minore (tre anni) nei pressi del veicolo, avrebbe dovuto sospendere la manovra fino alla cer-